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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1210/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice AR
fiscale , elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. DI C.F._1
DOMENICO MARCO del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta presso CP_1
lo studio del difensore Avv. COLANGELI FEDERICO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a CASTELNUOVO BORMIDA (AL) in data
29/06/1980;
• non hanno avuto figli.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio contratto a AR CP_1
CASTELNUOVO BORMIDA (AL) il 29/06/1980, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune anno 1980, parte II, serie C, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sanremo, Borgo Bussana Vecchia s.n.c., unitamente con i mobili, arredi e pertinenze, è rimasta da tempo al marito, GN AR
, e la moglie, GNa abita da ormai oltre vent'anni in un alloggio
[...] CP_1
vicino, messole a disposizione dal marito, che ne è in possesso, ed ivi la moglie potrà rimanere a vivere finché vorrà.
2. I coniugi, dichiaratisi economicamente autosufficienti, rinunciano a richiedere qualsiasi assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento l'uno a carico dell'altro.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CASTELNUOVO BORMIDA (AL), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 2/1/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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