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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 299/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to PATTAROZZI Parte_1 C.F._1
ANDREA C.F._2
ATTORE
Contro
e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.to ORNATI ANDREA P.IVA_2 C.F._3
CONVENUTO/I
, codice fiscale , partita Controparte_3 P.IVA_3
I.V.A. , rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Parenti P.IVA_4
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pagina 1 Con atto di citazione, in data 3.02.2019, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.786/2018, emesso il 7.12.2018, con il quale Questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di € 7876,97 (quale somma dovuta per il finanziamento asseritamente Controparte_1
erogato a suo favore finalizzato all'acquisto di un autovettura), oltre interessi e spese della fase monitoria. A sostegno dell'opposizione l'attore, dopo avere premesso di aver effettivamente acquistato l'autovettura Mercedes, modello C 220 D, tg AF309AW, rilevava, però, di non avere mai concluso il contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo emesso, di cui disconosceva la sottoscrizione avendo, invece, provveduto al pagamento del veicolo in contanti alla venditrice;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto. Concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio , quale cessionaria del credito, contestando l' avversa difesa ed Controparte_1
in particolare le eccezioni svolte, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale;
chiedeva, dunque,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Autorizzata la chiamata in causa, svolta dall'opponente in conseguenza delle difese della opposta, si costituiva contestando le difese attoree e rilevando la Controparte_3
propria carenza di legittimazione, concludeva come sopra.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta in decisione con l'assegnazione di termini per note conclusionali.
L'opposizione trova accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salve eventuali domande riconvenzionali - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis,
Cass. 22 aprile 2003 n.6421).
Pagina 2 Tanto premesso, si evidenzia come l'attore abbia contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, asserendo di non avere mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, di cui disconosceva la sottoscrizione, eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto.
Si osserva che nel contratto di mutuo “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cassazione sez. III Civ. 30.08.2011,n. 17798).
Va, quindi, rilevato che - nel caso che ci occupa - essendo la proposta di finanziamento del 27.04.2001
e prevedendo la stessa 36 rate a decorrere dal 27.05.2001, la prescrizione iniziava decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, il 27.05.2004.
Da tale data risulta inviato un unico atto di diffida avente efficacia interruttiva della prescrizione, in data 11.09.2004, dalla quale inizia di nuovo a decorre la prescrizione.
Non sono idonee ad interrompere la prescrizione la comunicazione di cessione del credito del
19.04.2007, allegata dall'opposta al n. 6, di cui non è stata data prova della notifica e la cartolina di ricevimento del 21.03.2017 (allegata al doc. 7), avente data diversa e quindi non attinente alla predetta comunicazione di cessione, di cui al doc. 6.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi validi, l'assunto credito, ai sensi dell'art. 2946 c.c., deve essere dichiarato prescritto ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le ulteriori domande sono assorbite dall'accoglimento dell' eccezione di prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposto e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessiva attività svolta, compensabile con i minimi tabellari, mentre sono compensate tra l'opposta e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. RG 786/2018;
2. condanna , alla rifusione in favore di , Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in € 2540,00, oltre rimborso C.F._1
forfettario ed accessori di legge;
3. compensa le spese tra E Controparte_1 Controparte_3
codice fiscale .
[...] P.IVA_3
Tempio Pausania, 20.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 3 “
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 299/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to PATTAROZZI Parte_1 C.F._1
ANDREA C.F._2
ATTORE
Contro
e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.to ORNATI ANDREA P.IVA_2 C.F._3
CONVENUTO/I
, codice fiscale , partita Controparte_3 P.IVA_3
I.V.A. , rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Parenti P.IVA_4
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pagina 1 Con atto di citazione, in data 3.02.2019, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.786/2018, emesso il 7.12.2018, con il quale Questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di € 7876,97 (quale somma dovuta per il finanziamento asseritamente Controparte_1
erogato a suo favore finalizzato all'acquisto di un autovettura), oltre interessi e spese della fase monitoria. A sostegno dell'opposizione l'attore, dopo avere premesso di aver effettivamente acquistato l'autovettura Mercedes, modello C 220 D, tg AF309AW, rilevava, però, di non avere mai concluso il contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo emesso, di cui disconosceva la sottoscrizione avendo, invece, provveduto al pagamento del veicolo in contanti alla venditrice;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto. Concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio , quale cessionaria del credito, contestando l' avversa difesa ed Controparte_1
in particolare le eccezioni svolte, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale;
chiedeva, dunque,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Autorizzata la chiamata in causa, svolta dall'opponente in conseguenza delle difese della opposta, si costituiva contestando le difese attoree e rilevando la Controparte_3
propria carenza di legittimazione, concludeva come sopra.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta in decisione con l'assegnazione di termini per note conclusionali.
L'opposizione trova accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salve eventuali domande riconvenzionali - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis,
Cass. 22 aprile 2003 n.6421).
Pagina 2 Tanto premesso, si evidenzia come l'attore abbia contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, asserendo di non avere mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, di cui disconosceva la sottoscrizione, eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto.
Si osserva che nel contratto di mutuo “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cassazione sez. III Civ. 30.08.2011,n. 17798).
Va, quindi, rilevato che - nel caso che ci occupa - essendo la proposta di finanziamento del 27.04.2001
e prevedendo la stessa 36 rate a decorrere dal 27.05.2001, la prescrizione iniziava decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, il 27.05.2004.
Da tale data risulta inviato un unico atto di diffida avente efficacia interruttiva della prescrizione, in data 11.09.2004, dalla quale inizia di nuovo a decorre la prescrizione.
Non sono idonee ad interrompere la prescrizione la comunicazione di cessione del credito del
19.04.2007, allegata dall'opposta al n. 6, di cui non è stata data prova della notifica e la cartolina di ricevimento del 21.03.2017 (allegata al doc. 7), avente data diversa e quindi non attinente alla predetta comunicazione di cessione, di cui al doc. 6.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi validi, l'assunto credito, ai sensi dell'art. 2946 c.c., deve essere dichiarato prescritto ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le ulteriori domande sono assorbite dall'accoglimento dell' eccezione di prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposto e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessiva attività svolta, compensabile con i minimi tabellari, mentre sono compensate tra l'opposta e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. RG 786/2018;
2. condanna , alla rifusione in favore di , Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in € 2540,00, oltre rimborso C.F._1
forfettario ed accessori di legge;
3. compensa le spese tra E Controparte_1 Controparte_3
codice fiscale .
[...] P.IVA_3
Tempio Pausania, 20.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
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