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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2024, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2311/2016 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in forza di mandato agli atti, dagli avv.ti Angelo Guerriero (cod. fisc.
) - indirizzo pec: C.F._2
e Lucia Bonavita (cod. fisc. Email_1
) - indirizzo pec: ed elett.te C.F._3 Email_2
domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento n. 237.
ATTRICE
CONTRO
- (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv.
Steve Fucci (cod. fisc. ) - indirizzo pec: C.F._4
- ed elett.te domiciliata in Avellino, alla piazza Email_3
D'Armi n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Nicola Iannarone.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la per Controparte_2 sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non), riportati in conseguenza di un erroneo intervento di artoprotesi dell'anca destra. Chiedeva che i danni fossero accertati tramite consulenza tecnica di ufficio o liquidati in via equitativa ex art. 1226
c.c.., con il riconoscimento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dall'evento al saldo. Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute e delle spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che, essendole stata diagnostica una grave artrosi primitiva dell'anca destra, in data 27.01.2014, si era ricoverata presso il Reparto di Ortopedia della Controparte_3
per essere sottoposta ad un intervento di artroprotesi dell'anca destra;
- che,
[...] eseguiti tutti gli esami preliminari di routine, l'intervento era stato effettuato il
28.01.2014; - che, in data 5.02.2014, era stata dimessa, con prescrizione di terapia medica, FKT e controllo successivo;
- che, al momento delle dimissioni, deambulava a piccoli passi con doppio appoggio, per cui le veniva consigliata una “cauta” mobilizzazione dell'anca e del ginocchio destro;
- che, nel periodo di convalescenza, la ferita chirurgica presentava un grosso sanguinamento e l'arto inferiore destro mostrava una progressiva tumefazione, con atteggiamento sempre più extra ruotato del piede destro;
- che si era sottoposta alle prescritte visite di controllo (nelle date del 14.02.2014 e del 14.02.2014), all'esito delle quali le era stato consigliato l'uso di un rialzo a sinistra;
- che, successivamente, si era recata, per un parere, da altro specialista ortopedico (dott.
[...]
, il quale le aveva diagnosticato:“un atteggiamento in extrarotazione Per_1 dell'anca destra con limitazione dell'intrarotazione” e le aveva prescritto una rieducazione del passo, con esercizi di bonificazione dei muscoli glutei e della coscia destra;
- che, pertanto, si era sottoposta a consulenza fisiatrica;
- che, nonostante tutti i trattamenti effettuati, aveva continuato ad accusare dolore a carico dell'arto inferiore destro, con difficoltà deambulatoria crescente;
- che si era rivolta, quindi, ad altro specialista ortopedico (prof. di Persona_2
Bologna), il quale le aveva diagnosticato: “coxalgia destra in arto protesi del
pag. 2/17 28.01.2014. Arto extra ruotato” e prescritto una radiografia al bacino in anteroposteriore sotto carico, nonché una TAC all'anca destra;
- che l'esame radiografico, effettuato presso il Distretto Sanitario di Atripalda dell' , CP_4
aveva evidenziato: “esiti di protesi d'anca a destra. Segni r. di coxartrosi a sinistra con riduzione di ampiezza dell'interlinea articolare coxo-femorale”; - che dalla TAC al bacino, effettuata presso l'U.O.C. del P.S. di CP_5
Solofra (AV), era risultato: “a destra i rapporti femoro cotiloidei delle componenti protesiche appaiono conservati. Posizionamento cotiloide in eccessiva antiversione con conflitto posteriore tra la testa femorale ed il ciglio cotiloideo. Scarsa osteointegrazione della componente cotiloidea”; A sinistra segni di coxartrosi con sclerosi e osteofitosi del ciglio aceta bolare e riduzione delle interlinee articolari”; - che, in data 17.07.2014, aveva effettuato altro esame radiografico del bacino, il quale aveva evidenziato il posizionamento del cotile protesico in eccessiva antiversione;
- che, in conseguenza dell'intervento, le era residuato un dolore continuo all'anca destra, con precoce esauribilità deambulatoria e difficoltà al mantenimento protratto della postura eretta;
- che, come emergeva dalla propria relazione medica di parte, tali problematiche erano conseguenza dell'errato posizionamento, da parte dei sanitari della CP_2 convenuta, di uno dei componenti protesici: l'imperito posizionamento
(eccessivo angolo di antiversione) del cotile protesico, che determinava un' extra- rotazione anomala dell'arto inferiore;
- che aveva eseguito intervento di artoprotesi anche dell'anca sinistra, presso diverso nosocomio, che aveva avuto esiti pienamente positivi;
- che aveva costituito in mora la convenuta senza alcun esito;
- che aveva esperito la procedura di mediazione
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la la quale insisteva nel rigetto della Controparte_3
domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi ed espletamento di indagine medico-legale.
pag. 3/17 La causa veniva trattenuta in decisione, per poi, essere rimessa sul ruolo, con ordinanza del 21.02.2024, contenente richieste di chiarimenti al CTU.
Il CTU depositava relazione integrativa. Indi, all'udienza del 25.06.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che sussistono le condizioni di procedibilità della domanda, essendo stata previamente esperita dall'attrice la procedura di mediazione obbligatoria (cfr. copia documentale allegata al fascicolo dell'attrice).
Va, poi, qualificata l'azione proposta ed individuato il “thema decidendum”.
Ebbene, l'attrice ha dedotto di essersi sottoposta, in data 28.01.2014, ad un intervento di artroprotesi dell'anca destra, presso la Controparte_2
e di aver riportato, in conseguenza dell'erronea esecuzione di tale
[...]
intervento e della negligente condotta dei sanitari, i postumi dettagliatamente descritti nella consulenza di parte allegata all'atto introduttivo.
La convenuta non ha contestato il fatto storico CP_2 dell'intervento, ma ha negato esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento ed i danni lamentati.
Così delineato l'oggetto del contendere, va evidenziato che, trattandosi di fatti avvenuti in data antecedente al 1°aprile 2017, la normativa di riferimento è da individuarsi nel Decreto Balduzzi. Invero, non possono trovare applicazione le disposizioni della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), in quanto norme non aventi efficacia retroattiva.
pag. 4/17 Dunque, essendo pacifici il ricovero e l'esecuzione dell'intervento presso la Casa di cura convenuta, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria, invero, avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli articoli 1176 e 2236 c.c.
L'ente sanitario ed il medico che svolge la sua attività per tale ente rispondono verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la struttura sanitaria, nonché tra il paziente ed il medico sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto. Per effetto del ricovero, sorgono una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presti la sua attività (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n.
9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. Sezioni Unite n. 577/2008).
Dalla natura contrattuale del rapporto deriva, poi, che l'onere della prova va così ripartito: il paziente danneggiato è tenuto a dare la prova del fatto costitutivo del suo diritto e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il sanitario è chiamato a provare di avere adempiuto la sua prestazione con la diligenza pag. 5/17 richiesta dall'art. 1176 cc per le prestazioni professionali, nonché l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dando prova che l'inesatto adempimento è stato causato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050 e Corte Appello
Salerno, sez. II, 19-07-2022, n 964).
Da ciò derivano quali corollari: 1 che dalla violazione della lex artis non consegue direttamente responsabilità del sanitario in quanto l'evento infausto può anche dipendere da una diversa eziologia nella quale la condotta medica colposa
è rimasta causalmente irrilevante;
2- che, viceversa, pur se provata l'eziologia tra l'atto medico e l'insorgenza della patologia, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia dimostrata, in ragione della inosservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stato conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile.
E' onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass.27/02/2023, n. 5808).
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando, comunque, a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie concreta.
pag. 6/17 Quanto al nesso di causalità, va ricordato che la valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, infatti, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile
è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. 2020/13872; Cass. SS.UU. n. 581/08).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui il ricorso a nozioni di medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività. A fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la pag. 7/17 prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori, che in via esclusiva abbiano determinato l'evento lesivo.
In tema di responsabilità civile del medico, per stabilire la sussistenza del nesso causale, si applica la regola del “più probabile che non” e, a tal fine, è necessario verificare se sia molto probabile che la condotta o l'omissione del medico abbiano cagionato l'evento, ovvero, ragionando al contrario, se si possa sostenere che, qualora il medico avesse tenuto la condotta corretta, l'evento non si sarebbe verificato.
Va, altresì, ricordato che le linee guida, in ambito di attività medico-chirurgica, non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida (Cass. n.
34516/2023).
Tanto chiarito in punto di diritto ed in linea generale, occorre passare all'esame della fattispecie concreta.
Orbene, va rilevato che, al fine di verificare la sussistenza dei profili di
“inadempimento qualificato” dedotti dall'attrice, il Tribunale ha assunto la prova orale ed ha disposto indagine medico-legale.
Dall'escussione dei testi -della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto le loro dichiarazioni appaiono precise e coerenti tra loro- è emerso, innanzitutto, che l'attrice eseguiva tutte le visite di controllo post- operatorie prescritte (di cui vi è anche prova documentale) ed osservava puntualmente le prescrizioni impartitele dai sanitari. È emerso, inoltre, che effettivamente, l'attrice, successivamente all'intervento, manifestava le problematiche descritte in citazione. L'artroprotesi, che, come noto, viene impiantata per togliere il dolore e per consentire al paziente un miglioramento della motilità articolare, non permetteva alla paziente di raggiungere tali obiettivi.
pag. 8/17 Quanto alle risultanze della CTU, va osservato quanto segue.
Nell'elaborato principale, il consulente d'ufficio evidenziava che, relativamente all'intervento chirurgico in lite, era ravvisabile una condotta non corretta dei sanitari del reparto di ortopedia della Controparte_2 consistita, essenzialmente, nell'errato posizionamento di uno dei cotili protesici.
Il CTU precisava che non erano stati raggiunti i benefici e gli obiettivi dell'intervento, in quanto l'attrice continuava ad accusare difficoltà nel compiere i normali atti quotidiani personali e della comune vita di relazione.
In particolare, sebbene l'esame radiografico effettuato nell'immediatezza dell'intervento fosse risultato negativo per anomalie chirurgiche, dalla TAC effettuata dall'attrice in data 25.06.2014, dopo varie visite specialistiche per la persistenza della sintomatologia algica e funzionale, emergeva il posizionamento cotiloideo in eccessiva antiversione, con conflitto posteriore tra la testina femorale ed il ciglio cotiloideo, oltre ad una scarsa osteointegrazione della componente cotiloidea.
In forza di tali considerazioni, il CTU, riconosciuta l'ipotesi di colpa medica, quantificava il danno biologico permanente del 20%.
La perizia non appariva esaustiva soltanto relativamente alla quantificazione dei postumi risarcibili. Il Tribunale, infatti, con l'ordinanza di rimessione sul ruolo suindicata, rilevava che il CTU non aveva determinato il pregiudizio eventualmente risarcibile quale c.d. danno differenziale.
Tale rilievo scaturiva dal dictum della Cassazione (ordinanza n. 18442/2023), secondo cui, per liquidare il danno iatrogeno “differenziale”, occorre procedere con il metodo logico della prognosi postuma e, quindi, stabilire quale sarebbe stato il grado di invalidità permanente, la durata della malattia, il danno morale ed il danno patrimoniale che il paziente avrebbe subito ove il sanitario non fosse incorso in colpa professionale, nonché stabilire quale sia l'effettivo grado di invalidità permanente, l'effettiva durata della malattia, l'effettivo danno morale e l'effettivo danno patrimoniale patito dal paziente, per poi detrarre il valore pag. 9/17 globale delle singole voci raggiunto dal primo calcolo dal valore globale raggiunto dal secondo calcolo.
Pertanto, il Tribunale onerava il CTU a rispondere ai quesiti formulati nell'ordinanza di rimessione sul ruolo.
Tutti tali quesiti presupponevano l'accertamento della responsabilità della convenuta, essendo relativi solo alla quantificazione del danno ed al grado di responsabilità dei sanitari e, in particolar modo, alla determinazione del danno c.d. differenziale.
Con atto integrativo, depositato in data 11.06.2024, il CTU rilevava: che l'esame radiografico post intervento era negativo per anomalie chirurgiche;
- che il mancato raggiungimento degli obiettivi dell'intervento chirurgico del
28.01.2014 era sopraggiunto per fattori imprevedibili;
- che il chirurgo ortopedico, nell'esecuzione dell'intervento, non aveva omesso di attuare quella condotta che, secondo un criterio di “probabilità”, avrebbe potuto risolvere l'artropatia da cui era affetta l'attrice, riscontrandosi esclusivamente un errore millimetrico di posizionamento della protesi;
- che il nesso di causalità materiale tra l'intervento ed i danni lamentati dall'attrice non era dimostrabile con certezza, per cui era inesistente;
- che il secondo intervento era stato risolutivo e non aveva comportato danni di carattere permanente e minorazioni della funzionalità
d'organo tali da impedire lo svolgere dei compiti e delle funzioni in base all'età.
È evidente, quindi, che, in senso nettamente contrario a quanto affermato nel primo e principale elaborato, nella relazione depositata solo al fine di quantificare i danni, il CTU ha negato la sussistenza di responsabilità dei sanitari.
Poi, il CTU affermava, inoltre, che l'attrice si era sottoposta ad un secondo intervento risolutivo, per cui non le era residuata alcuna problematica. Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa, emerge che tale secondo intervento ha riguardato l'anca sinistra e non l'anca destra come quello in lite.
pag. 10/17 Il Tribunale ha richiesto ulteriori chiarimenti ed il CTU in data 14.06.2024 confermava l'assenza di nesso di causalità, senza indicare le ragioni delle mutate conclusioni rispetto alla prima perizia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la CTU espletata, attese le gravi contraddizioni tra la prima perizia ed i chiarimenti, sia nulla e, conseguentemente, inutilizzabile.
La causa può comunque essere decisa sia sulla scorta della completa CTP di parte attrice, sia sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti.
Non pare, quindi, opportuno disporre il rinnovo dell'indagine medica d'ufficio, anche perché trattasi di giudizio di remota iscrizione al ruolo ed è necessario garantire la ragionevole durata del processo.
Sono condivisibili, infatti, le conclusioni cui è pervenuto, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento, il CTP di parte attrice, dott. . CP_6
La relazione tecnica di parte attrice -non oggetto di motivata ed analitica contestazione dal CTP della convenuta- è basata, su un completo CP_2
esame anamnestico ed è corroborata da una motivazione coerente con le risultanze della documentazione agli atti.
Dalla documentazione medica prodotta dall'attrice, invero, emerge: che il prof.
specialista ortopedico, in data 17.04.2014, certificava: Persona_1
“atteggiamento in extra-rotazione dell'anca destra con limitazione dell'intra- rotazione”; - che il dott. , specialista fisiatra, in data 15.05.2014, Persona_3
refertava: “extra-rotazione della coxo-femorale con flessione oltre il 70%.
Deambulazione possibile con disallineamento posturale marcato.
Deambulazione con appoggio a sinistra per non aggravare il disallineamento posturale”; - che il prof. altro specialista ortopedico, in data Persona_2
7.06.2014, diagnosticava all'attrice: “coxalgia destra in arto protesi del
28.01.2014. Arto extra ruotato”; - che l'esame radiografico effettuato, in data
12.06.2014, presso il Distretto Sanitario di Atripalda dell' evidenziava “esiti CP_4
di protesi d'anca a destra. Segni r. di coxartrosi a sinistra con riduzione di
pag. 11/17 ampiezza dell'interlinea articolare coxo-femorale”; - che dalla TAC al bacino effettuata in data 25.06.2014, presso l'U.O.C. di radiologia del P.S. di Solofra
(AV), risultava: “a destra i rapporti femoro cotiloidei delle componenti protesiche appaiono conservati. Posizionamento cotiloide in eccessiva antiversione con conflitto posteriore tra la testa femorale ed il ciglio cotiloideo.
Scarsa osteointegrazione della componente cotiloidea”; A sinistra segni di coxartrosi con sclerosi e osteofitosi del ciglio aceta bolare e riduzione delle interlinee articolari”; - che, in data 17.07.2014, altro esame radiografico del bacino evidenziava il posizionamento del cotile protesico in eccessiva antiversione;
Pertanto, facendo leva sulla CTP di parte attrice e sulle risultanze degli esami a cui l'attrice si è sottoposta, nonché sul contenuto della documentazione medica in atti, è possibile affermare, secondo la regola del “più probabile che non”, che sussiste una correlazione causale tra l'esecuzione dell'intervento presso la clinica convenuta ed il successivo evento dannoso.
La convenuta, peraltro, non ha fornito la prova –pur essendo il relativo onere a suo carico- della corretta esecuzione dell'intervento. La stessa nulla ha compiutamente dedotto e provato in merito alla esistenza di altre cause da sole idonee a produrre l'evento lesivo e alla riconducibilità degli esiti peggiorativi riscontrati in relazione alla paziente ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, va evidenziato che il CTP dell'attrice ha stimato una percentuale di invalidità ovvero un danno biologico permanente pari al 20% (tra l'altro la percentuale di danno biologico permanente accertata è coincidente con quella indicata dal CTU). Inoltre, ha stimato una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 ed una invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
Tuttavia, il CTP (così come aveva fatto il CTU) non ha determinato il danno c.d. differenziale relativamente all'inabilità permanente.
In diritto, va evidenziato che, per quanto attiene la valutazione dei postumi, il danno risarcibile è rappresentato dal danno c.d. differenziale, ovvero pag. 12/17 dal maggior danno derivato dalla errata condotta tecnica del professionista sanitario rispetto a quello che sarebbe mediamente residuato alla lesione originaria correttamente trattata.
Il CTP non ha tenuto conto della patologia preesistente da cui l'attrice era affetta, che era una grave artrosi primitiva dell'anca destra attestata dalla documentazione in atti. Tale patologia, consistente nel “consumo” della cartilagine articolare sia della testa femorale che della cavità acetabolare, indipendentemente dall'errore sanitario, avrebbe, comunque, comportato una lesione (trattasi di postumo preesistente concorrente con il maggior danno causato dall'illecito).
Secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza, di merito e legittimità, , in presenza di postumi permanenti anteriori all'errato intervento di protesi all'anca o che, comunque, sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente eseguito ed in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza con i postumi permanenti causati da quest'ultima,
l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe dovuto comunque tollerare a causa della sua patologia pregressa (Trib. Firenze, ordinanza 12.6.23;
Trib. Catania sent. 2641/23; Corte App. Napoli sent. 3234/20).
In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e, perciò, non riconducibile alla responsabilità del sanitario, restando fermo l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il pag. 13/17 danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto
( Cass. civile, sez. III , 26/07/2024 , sentenza n. 20894; Cass. civile sez. III, sent. n. 21261/2024 e Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 novembre 2022, n.
35025).
Tali principi si riflettono sui criteri liquidatori, che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;
b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative
“incrementative” subite dalla parte.
Il Tribunale pone in luce, poi, che la giurisprudenza di merito afferma l'esistenza, all'esito di un intervento di artroprotesi, un danno differenziale compreso tra il 10 ed il 15% in base all'età del paziente (cfr. Trib. Firenze, ordinanza 12.6.23; Trib.
Catania sent. 2641/23; Corte App. Napoli sent. 3234/20).
La medesima percentuale di danno differenziale è indicata anche dalla difesa della convenuta
Pertanto, il Giudicante, tenuto conto dell'età non avanzata dell'attrice al momento dell'intervento, ritiene congruo il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 10%, abbattendo del 10% la percentuale di danno biologico attuale riconosciuta dal CTP nella misura del 20%, senza valutazione del danno c.d. differenziale
Va, poi, riconosciuta una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 (per ricovero ospedaliero ed immediata convalescenza post-operatoria) ed una invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
pag. 14/17 In linea con l'orientamento prevalente, i danni così individuati, trattandosi di lesioni c.d. “macropermanenti”, vanno liquidati alla stregua dei criteri indicati dalle Tabelle Milanesi vigenti (2024).
Pertanto, all'attrice va riconosciuta la complessiva somma di Euro 34.543,00, di cui Euro 24.193,00, a titolo di danno biologico permanente (determinato tenendo conto dell'età della paziente al momento dell'intervento, 54 anni) ed Euro
10.350,00, a titolo di invalidità temporanea.
Va precisato, che, in base alle tabelle milanesi, il punto base (Euro 115,00) è già adeguato (c.d. “punto pesante”) con riconoscimento del 26% per la sofferenza transeunte-danno morale, patita dal danneggiato.
Tale adeguamento si ritiene sufficiente a ristorare la sofferenza nel caso in esame, anche alla luce della rinnovata autonomia del danno morale (Cass.
2019/2788; Cass. 2018/901). Nessuna personalizzazione va riconosciuta, infatti, in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. civ. ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 -Cass. civ., sez. III, 30.10.2018,
n°27482).
Nessun'altra voce di danno richiesta va riconosciuta, non essendovi prova che l'operato dei sanitari abbia avuto incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice, su specifiche attività sportive svolte e abbia determinato la contrazione del reddito.
Le spese mediche non possono essere riconosciute, in quanto non documentate. Allo stato clinico attuale, poi, non è possibile prevedere spese future per il trattamento delle lesioni patite.
In sostanza, all'attrice va complessivamente riconosciuta la somma di
Euro 34.543,00.
Su tale somma, già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla danneggiata a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di pag. 15/17 denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento
(Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo (28.01.2014) alla presente pronuncia, con esclusione di anatocismo.
Dalla presente decisione al soddisfo, sono dovuti ulteriori interessi legali.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al
D.M.147/2022, tenendo conto dello scaglione in cui rientra la causa in base al criterio del “decisum” (da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), con applicazione di valori medi di scaglione.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni deversa istanza, Parte_1
così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro
34.543,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 7.616,00 per compensi ed Euro 545,00, per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione agli avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, con l'obbligo di rimborsare all'attrice la somma eventualmente corrisposta al CTU a titolo provvisorio.
pag. 16/17 Così deciso in Avellino in data 20.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2311/2016 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in forza di mandato agli atti, dagli avv.ti Angelo Guerriero (cod. fisc.
) - indirizzo pec: C.F._2
e Lucia Bonavita (cod. fisc. Email_1
) - indirizzo pec: ed elett.te C.F._3 Email_2
domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento n. 237.
ATTRICE
CONTRO
- (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv.
Steve Fucci (cod. fisc. ) - indirizzo pec: C.F._4
- ed elett.te domiciliata in Avellino, alla piazza Email_3
D'Armi n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Nicola Iannarone.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la per Controparte_2 sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non), riportati in conseguenza di un erroneo intervento di artoprotesi dell'anca destra. Chiedeva che i danni fossero accertati tramite consulenza tecnica di ufficio o liquidati in via equitativa ex art. 1226
c.c.., con il riconoscimento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dall'evento al saldo. Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute e delle spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che, essendole stata diagnostica una grave artrosi primitiva dell'anca destra, in data 27.01.2014, si era ricoverata presso il Reparto di Ortopedia della Controparte_3
per essere sottoposta ad un intervento di artroprotesi dell'anca destra;
- che,
[...] eseguiti tutti gli esami preliminari di routine, l'intervento era stato effettuato il
28.01.2014; - che, in data 5.02.2014, era stata dimessa, con prescrizione di terapia medica, FKT e controllo successivo;
- che, al momento delle dimissioni, deambulava a piccoli passi con doppio appoggio, per cui le veniva consigliata una “cauta” mobilizzazione dell'anca e del ginocchio destro;
- che, nel periodo di convalescenza, la ferita chirurgica presentava un grosso sanguinamento e l'arto inferiore destro mostrava una progressiva tumefazione, con atteggiamento sempre più extra ruotato del piede destro;
- che si era sottoposta alle prescritte visite di controllo (nelle date del 14.02.2014 e del 14.02.2014), all'esito delle quali le era stato consigliato l'uso di un rialzo a sinistra;
- che, successivamente, si era recata, per un parere, da altro specialista ortopedico (dott.
[...]
, il quale le aveva diagnosticato:“un atteggiamento in extrarotazione Per_1 dell'anca destra con limitazione dell'intrarotazione” e le aveva prescritto una rieducazione del passo, con esercizi di bonificazione dei muscoli glutei e della coscia destra;
- che, pertanto, si era sottoposta a consulenza fisiatrica;
- che, nonostante tutti i trattamenti effettuati, aveva continuato ad accusare dolore a carico dell'arto inferiore destro, con difficoltà deambulatoria crescente;
- che si era rivolta, quindi, ad altro specialista ortopedico (prof. di Persona_2
Bologna), il quale le aveva diagnosticato: “coxalgia destra in arto protesi del
pag. 2/17 28.01.2014. Arto extra ruotato” e prescritto una radiografia al bacino in anteroposteriore sotto carico, nonché una TAC all'anca destra;
- che l'esame radiografico, effettuato presso il Distretto Sanitario di Atripalda dell' , CP_4
aveva evidenziato: “esiti di protesi d'anca a destra. Segni r. di coxartrosi a sinistra con riduzione di ampiezza dell'interlinea articolare coxo-femorale”; - che dalla TAC al bacino, effettuata presso l'U.O.C. del P.S. di CP_5
Solofra (AV), era risultato: “a destra i rapporti femoro cotiloidei delle componenti protesiche appaiono conservati. Posizionamento cotiloide in eccessiva antiversione con conflitto posteriore tra la testa femorale ed il ciglio cotiloideo. Scarsa osteointegrazione della componente cotiloidea”; A sinistra segni di coxartrosi con sclerosi e osteofitosi del ciglio aceta bolare e riduzione delle interlinee articolari”; - che, in data 17.07.2014, aveva effettuato altro esame radiografico del bacino, il quale aveva evidenziato il posizionamento del cotile protesico in eccessiva antiversione;
- che, in conseguenza dell'intervento, le era residuato un dolore continuo all'anca destra, con precoce esauribilità deambulatoria e difficoltà al mantenimento protratto della postura eretta;
- che, come emergeva dalla propria relazione medica di parte, tali problematiche erano conseguenza dell'errato posizionamento, da parte dei sanitari della CP_2 convenuta, di uno dei componenti protesici: l'imperito posizionamento
(eccessivo angolo di antiversione) del cotile protesico, che determinava un' extra- rotazione anomala dell'arto inferiore;
- che aveva eseguito intervento di artoprotesi anche dell'anca sinistra, presso diverso nosocomio, che aveva avuto esiti pienamente positivi;
- che aveva costituito in mora la convenuta senza alcun esito;
- che aveva esperito la procedura di mediazione
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la la quale insisteva nel rigetto della Controparte_3
domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi ed espletamento di indagine medico-legale.
pag. 3/17 La causa veniva trattenuta in decisione, per poi, essere rimessa sul ruolo, con ordinanza del 21.02.2024, contenente richieste di chiarimenti al CTU.
Il CTU depositava relazione integrativa. Indi, all'udienza del 25.06.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che sussistono le condizioni di procedibilità della domanda, essendo stata previamente esperita dall'attrice la procedura di mediazione obbligatoria (cfr. copia documentale allegata al fascicolo dell'attrice).
Va, poi, qualificata l'azione proposta ed individuato il “thema decidendum”.
Ebbene, l'attrice ha dedotto di essersi sottoposta, in data 28.01.2014, ad un intervento di artroprotesi dell'anca destra, presso la Controparte_2
e di aver riportato, in conseguenza dell'erronea esecuzione di tale
[...]
intervento e della negligente condotta dei sanitari, i postumi dettagliatamente descritti nella consulenza di parte allegata all'atto introduttivo.
La convenuta non ha contestato il fatto storico CP_2 dell'intervento, ma ha negato esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento ed i danni lamentati.
Così delineato l'oggetto del contendere, va evidenziato che, trattandosi di fatti avvenuti in data antecedente al 1°aprile 2017, la normativa di riferimento è da individuarsi nel Decreto Balduzzi. Invero, non possono trovare applicazione le disposizioni della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), in quanto norme non aventi efficacia retroattiva.
pag. 4/17 Dunque, essendo pacifici il ricovero e l'esecuzione dell'intervento presso la Casa di cura convenuta, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria, invero, avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli articoli 1176 e 2236 c.c.
L'ente sanitario ed il medico che svolge la sua attività per tale ente rispondono verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la struttura sanitaria, nonché tra il paziente ed il medico sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto. Per effetto del ricovero, sorgono una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presti la sua attività (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n.
9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. Sezioni Unite n. 577/2008).
Dalla natura contrattuale del rapporto deriva, poi, che l'onere della prova va così ripartito: il paziente danneggiato è tenuto a dare la prova del fatto costitutivo del suo diritto e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il sanitario è chiamato a provare di avere adempiuto la sua prestazione con la diligenza pag. 5/17 richiesta dall'art. 1176 cc per le prestazioni professionali, nonché l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dando prova che l'inesatto adempimento è stato causato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050 e Corte Appello
Salerno, sez. II, 19-07-2022, n 964).
Da ciò derivano quali corollari: 1 che dalla violazione della lex artis non consegue direttamente responsabilità del sanitario in quanto l'evento infausto può anche dipendere da una diversa eziologia nella quale la condotta medica colposa
è rimasta causalmente irrilevante;
2- che, viceversa, pur se provata l'eziologia tra l'atto medico e l'insorgenza della patologia, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia dimostrata, in ragione della inosservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stato conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile.
E' onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass.27/02/2023, n. 5808).
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando, comunque, a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie concreta.
pag. 6/17 Quanto al nesso di causalità, va ricordato che la valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, infatti, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile
è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. 2020/13872; Cass. SS.UU. n. 581/08).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui il ricorso a nozioni di medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività. A fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la pag. 7/17 prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori, che in via esclusiva abbiano determinato l'evento lesivo.
In tema di responsabilità civile del medico, per stabilire la sussistenza del nesso causale, si applica la regola del “più probabile che non” e, a tal fine, è necessario verificare se sia molto probabile che la condotta o l'omissione del medico abbiano cagionato l'evento, ovvero, ragionando al contrario, se si possa sostenere che, qualora il medico avesse tenuto la condotta corretta, l'evento non si sarebbe verificato.
Va, altresì, ricordato che le linee guida, in ambito di attività medico-chirurgica, non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida (Cass. n.
34516/2023).
Tanto chiarito in punto di diritto ed in linea generale, occorre passare all'esame della fattispecie concreta.
Orbene, va rilevato che, al fine di verificare la sussistenza dei profili di
“inadempimento qualificato” dedotti dall'attrice, il Tribunale ha assunto la prova orale ed ha disposto indagine medico-legale.
Dall'escussione dei testi -della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto le loro dichiarazioni appaiono precise e coerenti tra loro- è emerso, innanzitutto, che l'attrice eseguiva tutte le visite di controllo post- operatorie prescritte (di cui vi è anche prova documentale) ed osservava puntualmente le prescrizioni impartitele dai sanitari. È emerso, inoltre, che effettivamente, l'attrice, successivamente all'intervento, manifestava le problematiche descritte in citazione. L'artroprotesi, che, come noto, viene impiantata per togliere il dolore e per consentire al paziente un miglioramento della motilità articolare, non permetteva alla paziente di raggiungere tali obiettivi.
pag. 8/17 Quanto alle risultanze della CTU, va osservato quanto segue.
Nell'elaborato principale, il consulente d'ufficio evidenziava che, relativamente all'intervento chirurgico in lite, era ravvisabile una condotta non corretta dei sanitari del reparto di ortopedia della Controparte_2 consistita, essenzialmente, nell'errato posizionamento di uno dei cotili protesici.
Il CTU precisava che non erano stati raggiunti i benefici e gli obiettivi dell'intervento, in quanto l'attrice continuava ad accusare difficoltà nel compiere i normali atti quotidiani personali e della comune vita di relazione.
In particolare, sebbene l'esame radiografico effettuato nell'immediatezza dell'intervento fosse risultato negativo per anomalie chirurgiche, dalla TAC effettuata dall'attrice in data 25.06.2014, dopo varie visite specialistiche per la persistenza della sintomatologia algica e funzionale, emergeva il posizionamento cotiloideo in eccessiva antiversione, con conflitto posteriore tra la testina femorale ed il ciglio cotiloideo, oltre ad una scarsa osteointegrazione della componente cotiloidea.
In forza di tali considerazioni, il CTU, riconosciuta l'ipotesi di colpa medica, quantificava il danno biologico permanente del 20%.
La perizia non appariva esaustiva soltanto relativamente alla quantificazione dei postumi risarcibili. Il Tribunale, infatti, con l'ordinanza di rimessione sul ruolo suindicata, rilevava che il CTU non aveva determinato il pregiudizio eventualmente risarcibile quale c.d. danno differenziale.
Tale rilievo scaturiva dal dictum della Cassazione (ordinanza n. 18442/2023), secondo cui, per liquidare il danno iatrogeno “differenziale”, occorre procedere con il metodo logico della prognosi postuma e, quindi, stabilire quale sarebbe stato il grado di invalidità permanente, la durata della malattia, il danno morale ed il danno patrimoniale che il paziente avrebbe subito ove il sanitario non fosse incorso in colpa professionale, nonché stabilire quale sia l'effettivo grado di invalidità permanente, l'effettiva durata della malattia, l'effettivo danno morale e l'effettivo danno patrimoniale patito dal paziente, per poi detrarre il valore pag. 9/17 globale delle singole voci raggiunto dal primo calcolo dal valore globale raggiunto dal secondo calcolo.
Pertanto, il Tribunale onerava il CTU a rispondere ai quesiti formulati nell'ordinanza di rimessione sul ruolo.
Tutti tali quesiti presupponevano l'accertamento della responsabilità della convenuta, essendo relativi solo alla quantificazione del danno ed al grado di responsabilità dei sanitari e, in particolar modo, alla determinazione del danno c.d. differenziale.
Con atto integrativo, depositato in data 11.06.2024, il CTU rilevava: che l'esame radiografico post intervento era negativo per anomalie chirurgiche;
- che il mancato raggiungimento degli obiettivi dell'intervento chirurgico del
28.01.2014 era sopraggiunto per fattori imprevedibili;
- che il chirurgo ortopedico, nell'esecuzione dell'intervento, non aveva omesso di attuare quella condotta che, secondo un criterio di “probabilità”, avrebbe potuto risolvere l'artropatia da cui era affetta l'attrice, riscontrandosi esclusivamente un errore millimetrico di posizionamento della protesi;
- che il nesso di causalità materiale tra l'intervento ed i danni lamentati dall'attrice non era dimostrabile con certezza, per cui era inesistente;
- che il secondo intervento era stato risolutivo e non aveva comportato danni di carattere permanente e minorazioni della funzionalità
d'organo tali da impedire lo svolgere dei compiti e delle funzioni in base all'età.
È evidente, quindi, che, in senso nettamente contrario a quanto affermato nel primo e principale elaborato, nella relazione depositata solo al fine di quantificare i danni, il CTU ha negato la sussistenza di responsabilità dei sanitari.
Poi, il CTU affermava, inoltre, che l'attrice si era sottoposta ad un secondo intervento risolutivo, per cui non le era residuata alcuna problematica. Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa, emerge che tale secondo intervento ha riguardato l'anca sinistra e non l'anca destra come quello in lite.
pag. 10/17 Il Tribunale ha richiesto ulteriori chiarimenti ed il CTU in data 14.06.2024 confermava l'assenza di nesso di causalità, senza indicare le ragioni delle mutate conclusioni rispetto alla prima perizia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la CTU espletata, attese le gravi contraddizioni tra la prima perizia ed i chiarimenti, sia nulla e, conseguentemente, inutilizzabile.
La causa può comunque essere decisa sia sulla scorta della completa CTP di parte attrice, sia sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti.
Non pare, quindi, opportuno disporre il rinnovo dell'indagine medica d'ufficio, anche perché trattasi di giudizio di remota iscrizione al ruolo ed è necessario garantire la ragionevole durata del processo.
Sono condivisibili, infatti, le conclusioni cui è pervenuto, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento, il CTP di parte attrice, dott. . CP_6
La relazione tecnica di parte attrice -non oggetto di motivata ed analitica contestazione dal CTP della convenuta- è basata, su un completo CP_2
esame anamnestico ed è corroborata da una motivazione coerente con le risultanze della documentazione agli atti.
Dalla documentazione medica prodotta dall'attrice, invero, emerge: che il prof.
specialista ortopedico, in data 17.04.2014, certificava: Persona_1
“atteggiamento in extra-rotazione dell'anca destra con limitazione dell'intra- rotazione”; - che il dott. , specialista fisiatra, in data 15.05.2014, Persona_3
refertava: “extra-rotazione della coxo-femorale con flessione oltre il 70%.
Deambulazione possibile con disallineamento posturale marcato.
Deambulazione con appoggio a sinistra per non aggravare il disallineamento posturale”; - che il prof. altro specialista ortopedico, in data Persona_2
7.06.2014, diagnosticava all'attrice: “coxalgia destra in arto protesi del
28.01.2014. Arto extra ruotato”; - che l'esame radiografico effettuato, in data
12.06.2014, presso il Distretto Sanitario di Atripalda dell' evidenziava “esiti CP_4
di protesi d'anca a destra. Segni r. di coxartrosi a sinistra con riduzione di
pag. 11/17 ampiezza dell'interlinea articolare coxo-femorale”; - che dalla TAC al bacino effettuata in data 25.06.2014, presso l'U.O.C. di radiologia del P.S. di Solofra
(AV), risultava: “a destra i rapporti femoro cotiloidei delle componenti protesiche appaiono conservati. Posizionamento cotiloide in eccessiva antiversione con conflitto posteriore tra la testa femorale ed il ciglio cotiloideo.
Scarsa osteointegrazione della componente cotiloidea”; A sinistra segni di coxartrosi con sclerosi e osteofitosi del ciglio aceta bolare e riduzione delle interlinee articolari”; - che, in data 17.07.2014, altro esame radiografico del bacino evidenziava il posizionamento del cotile protesico in eccessiva antiversione;
Pertanto, facendo leva sulla CTP di parte attrice e sulle risultanze degli esami a cui l'attrice si è sottoposta, nonché sul contenuto della documentazione medica in atti, è possibile affermare, secondo la regola del “più probabile che non”, che sussiste una correlazione causale tra l'esecuzione dell'intervento presso la clinica convenuta ed il successivo evento dannoso.
La convenuta, peraltro, non ha fornito la prova –pur essendo il relativo onere a suo carico- della corretta esecuzione dell'intervento. La stessa nulla ha compiutamente dedotto e provato in merito alla esistenza di altre cause da sole idonee a produrre l'evento lesivo e alla riconducibilità degli esiti peggiorativi riscontrati in relazione alla paziente ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, va evidenziato che il CTP dell'attrice ha stimato una percentuale di invalidità ovvero un danno biologico permanente pari al 20% (tra l'altro la percentuale di danno biologico permanente accertata è coincidente con quella indicata dal CTU). Inoltre, ha stimato una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 ed una invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
Tuttavia, il CTP (così come aveva fatto il CTU) non ha determinato il danno c.d. differenziale relativamente all'inabilità permanente.
In diritto, va evidenziato che, per quanto attiene la valutazione dei postumi, il danno risarcibile è rappresentato dal danno c.d. differenziale, ovvero pag. 12/17 dal maggior danno derivato dalla errata condotta tecnica del professionista sanitario rispetto a quello che sarebbe mediamente residuato alla lesione originaria correttamente trattata.
Il CTP non ha tenuto conto della patologia preesistente da cui l'attrice era affetta, che era una grave artrosi primitiva dell'anca destra attestata dalla documentazione in atti. Tale patologia, consistente nel “consumo” della cartilagine articolare sia della testa femorale che della cavità acetabolare, indipendentemente dall'errore sanitario, avrebbe, comunque, comportato una lesione (trattasi di postumo preesistente concorrente con il maggior danno causato dall'illecito).
Secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza, di merito e legittimità, , in presenza di postumi permanenti anteriori all'errato intervento di protesi all'anca o che, comunque, sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente eseguito ed in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza con i postumi permanenti causati da quest'ultima,
l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe dovuto comunque tollerare a causa della sua patologia pregressa (Trib. Firenze, ordinanza 12.6.23;
Trib. Catania sent. 2641/23; Corte App. Napoli sent. 3234/20).
In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e, perciò, non riconducibile alla responsabilità del sanitario, restando fermo l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il pag. 13/17 danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto
( Cass. civile, sez. III , 26/07/2024 , sentenza n. 20894; Cass. civile sez. III, sent. n. 21261/2024 e Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 novembre 2022, n.
35025).
Tali principi si riflettono sui criteri liquidatori, che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;
b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative
“incrementative” subite dalla parte.
Il Tribunale pone in luce, poi, che la giurisprudenza di merito afferma l'esistenza, all'esito di un intervento di artroprotesi, un danno differenziale compreso tra il 10 ed il 15% in base all'età del paziente (cfr. Trib. Firenze, ordinanza 12.6.23; Trib.
Catania sent. 2641/23; Corte App. Napoli sent. 3234/20).
La medesima percentuale di danno differenziale è indicata anche dalla difesa della convenuta
Pertanto, il Giudicante, tenuto conto dell'età non avanzata dell'attrice al momento dell'intervento, ritiene congruo il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 10%, abbattendo del 10% la percentuale di danno biologico attuale riconosciuta dal CTP nella misura del 20%, senza valutazione del danno c.d. differenziale
Va, poi, riconosciuta una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 (per ricovero ospedaliero ed immediata convalescenza post-operatoria) ed una invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
pag. 14/17 In linea con l'orientamento prevalente, i danni così individuati, trattandosi di lesioni c.d. “macropermanenti”, vanno liquidati alla stregua dei criteri indicati dalle Tabelle Milanesi vigenti (2024).
Pertanto, all'attrice va riconosciuta la complessiva somma di Euro 34.543,00, di cui Euro 24.193,00, a titolo di danno biologico permanente (determinato tenendo conto dell'età della paziente al momento dell'intervento, 54 anni) ed Euro
10.350,00, a titolo di invalidità temporanea.
Va precisato, che, in base alle tabelle milanesi, il punto base (Euro 115,00) è già adeguato (c.d. “punto pesante”) con riconoscimento del 26% per la sofferenza transeunte-danno morale, patita dal danneggiato.
Tale adeguamento si ritiene sufficiente a ristorare la sofferenza nel caso in esame, anche alla luce della rinnovata autonomia del danno morale (Cass.
2019/2788; Cass. 2018/901). Nessuna personalizzazione va riconosciuta, infatti, in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. civ. ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 -Cass. civ., sez. III, 30.10.2018,
n°27482).
Nessun'altra voce di danno richiesta va riconosciuta, non essendovi prova che l'operato dei sanitari abbia avuto incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice, su specifiche attività sportive svolte e abbia determinato la contrazione del reddito.
Le spese mediche non possono essere riconosciute, in quanto non documentate. Allo stato clinico attuale, poi, non è possibile prevedere spese future per il trattamento delle lesioni patite.
In sostanza, all'attrice va complessivamente riconosciuta la somma di
Euro 34.543,00.
Su tale somma, già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla danneggiata a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di pag. 15/17 denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento
(Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo (28.01.2014) alla presente pronuncia, con esclusione di anatocismo.
Dalla presente decisione al soddisfo, sono dovuti ulteriori interessi legali.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al
D.M.147/2022, tenendo conto dello scaglione in cui rientra la causa in base al criterio del “decisum” (da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), con applicazione di valori medi di scaglione.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni deversa istanza, Parte_1
così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro
34.543,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 7.616,00 per compensi ed Euro 545,00, per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione agli avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, con l'obbligo di rimborsare all'attrice la somma eventualmente corrisposta al CTU a titolo provvisorio.
pag. 16/17 Così deciso in Avellino in data 20.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
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