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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1506/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1440/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 15.1.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento TARI-TEFA n. 112490057165, per gli anni 2018-2023, notificato in data 25.10.2024, in relazione a tre immobili meglio individuati in ricorso.
Il ricorrente deduceva l'erroneità dell'accertamento in quanto per un immobile (un box) era stato indicato un errata classe, un altro immobile risultava catastalmente soppresso, un terzo immobile era erroneamente indicato. Aggiungeva poi che il totale della metratura indicata era assolutamente erronea in eccesso (331 mq in luogo dei 675 indicati nell'accertamento). Segnalava infine che uno dei tre immobili in discussione – il secondo e il terzo, in realtà unità immobiliare unica in quanto ormai catastalmente uniti – non erano in proprietà esclusiva, ma in comproprietà con i fratelli e in parte in nuda proprietà, essendovi usufrutto a favore della madre.
Chiedeva, quindi, di accertare l'erroneità dell'accertamento e di annullarlo, con vittoria di spese.
In data 14.7.2025 il ricorrente depositava istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di trattazione del procedimento in pubblica udienza.
Roma Capitale non si costituiva.
All'udienza del 14 novembre 2025 si celebrava l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione dell'atto, che veniva accolta, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di fase (liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge) e rinvio per la trattazione del merito all'udienza del 23.1.2026.
All'odierna udienza di trattazione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito specificati.
Come sostenuto dal ricorrente, l'atto impugnato appare viziato da una serie di errori: la consistenza degli immobili oggetto di accertamento, la loro metratura, l'indicazione del titolo giuridico e delle quote di comproprietà.
Nella specie, tali elementi non risultano sufficientemente indicati e provati dalla amministrazione.
Peraltro, Roma Capitale avrebbe potuto (e dovuto), prima di inviare gli atti impugnati, verificare che il presupposto impositivo si fosse in concreto realizzato e in quale misura.
Avrebbe potuto poi, e non lo ha fatto, costituirsi e difendersi in giudizio: la mancata costituzione può ragionevolmente intendersi come non contraddizione delle affermazioni del contribuente che, in quanto non contraddette, per un principio processuale generale applicabile nella specie, possono intendersi provate.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato va annullato.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, considerata la soccombenza, occorre condannare la convenuta Roma Capitale al relativo pagamento, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui 1.000,00
(mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00
(duemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente estensore
SE OT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1440/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057165 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 15.1.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento TARI-TEFA n. 112490057165, per gli anni 2018-2023, notificato in data 25.10.2024, in relazione a tre immobili meglio individuati in ricorso.
Il ricorrente deduceva l'erroneità dell'accertamento in quanto per un immobile (un box) era stato indicato un errata classe, un altro immobile risultava catastalmente soppresso, un terzo immobile era erroneamente indicato. Aggiungeva poi che il totale della metratura indicata era assolutamente erronea in eccesso (331 mq in luogo dei 675 indicati nell'accertamento). Segnalava infine che uno dei tre immobili in discussione – il secondo e il terzo, in realtà unità immobiliare unica in quanto ormai catastalmente uniti – non erano in proprietà esclusiva, ma in comproprietà con i fratelli e in parte in nuda proprietà, essendovi usufrutto a favore della madre.
Chiedeva, quindi, di accertare l'erroneità dell'accertamento e di annullarlo, con vittoria di spese.
In data 14.7.2025 il ricorrente depositava istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di trattazione del procedimento in pubblica udienza.
Roma Capitale non si costituiva.
All'udienza del 14 novembre 2025 si celebrava l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione dell'atto, che veniva accolta, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di fase (liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge) e rinvio per la trattazione del merito all'udienza del 23.1.2026.
All'odierna udienza di trattazione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito specificati.
Come sostenuto dal ricorrente, l'atto impugnato appare viziato da una serie di errori: la consistenza degli immobili oggetto di accertamento, la loro metratura, l'indicazione del titolo giuridico e delle quote di comproprietà.
Nella specie, tali elementi non risultano sufficientemente indicati e provati dalla amministrazione.
Peraltro, Roma Capitale avrebbe potuto (e dovuto), prima di inviare gli atti impugnati, verificare che il presupposto impositivo si fosse in concreto realizzato e in quale misura.
Avrebbe potuto poi, e non lo ha fatto, costituirsi e difendersi in giudizio: la mancata costituzione può ragionevolmente intendersi come non contraddizione delle affermazioni del contribuente che, in quanto non contraddette, per un principio processuale generale applicabile nella specie, possono intendersi provate.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato va annullato.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, considerata la soccombenza, occorre condannare la convenuta Roma Capitale al relativo pagamento, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui 1.000,00
(mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00
(duemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente estensore
SE OT