CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2467/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Piazza Velasca n. 8, presso lo studio dell'avv. Federico Comba, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Correggio n. Controparte_1 P.IVA_1
43, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraguto, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Luciana Cipolla;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di swap – nullità – ripetizione indebito oggettivo pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in relazione al contratto di IRS in esame,
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto della formula matematica del Fair Value
(o Mark to Market), con conseguente nullità del contratto di IRS per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c.;
2) e/o accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto della misura dell'alea del rapporto
(c.d. “alea razionale”) mediante i c.d. “scenari probabilistici”, con conseguente nullità del contratto di IRS per difetto di causa meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.;
3) conseguentemente, condannare il convenuto a rimborsare all'attore i differenziali negativi a carico di quest'ultimo, maturati ed addebitati in forza del contratto di IRS, quantificati in Euro
16.344,27 alla data del 30.04.2022 o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre al rimborso dei maturandi ed addebitandi differenziali negativi, oltre interessi;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 6541/2023 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza relativamente al capo in cui è stata accertata e dichiarata la finalità di copertura dell'IRS del
22.10.2015;
pagina 2 di 12 Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza n. 6541 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 28 luglio 2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“(a) in via principale: in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande formulate nel presente giudizio dal Signor Parte_1
nei confronti di assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni
[...] Controparte_1
pretesa avversaria;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge.”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Milano, affinchè venisse accertata la CP_1
nullità del contratto di interest rate swap (I.R.S.) n. 30942, concluso fra le parti in data
22.10.2015.
2. L'attore, in particolare, si doleva dell'omessa indicazione del mark to market ( , CP_2
oltre che degli scenari probabilistici e dell'assenza della finalità di copertura.
Essenzialmente, si prospettava che, con la stipulazione del contratto di I.R.S., il medesimo si fosse voluto cautelare dalle oscillazioni del tasso variabile pattuito con due diversi contratti di finanziamento, entrambi conclusi in pari data 22.10.2015 e, rispettivamente, il contratto di mutuo agrario ipotecario per euro 90.000 e il contratto di mutuo fondiario per euro 110.000, recanti la previsione del tasso variabile indicato nell'euribor tre mesi base 365 media percentuale mese precedente + 3,00%.; infine, che l'IRS – avente durata dal 31.10.2015 sino al
31.10.2025 – prevedeva lo scambio di flussi di cassa a scadenze prestabilite, da calcolarsi su un capitale nozionale decrescente e inizialmente pari ad euro 200.000,00, con l'applicazione (per pagina 3 di 12 l'appellante) del tasso fisso dell'1,055% e per la banca del tasso Euribor a tre mesi calcolato due giorni lavorativi antecedenti a ciascun periodo.
L'attore, quindi, deduceva la nullità del contratto, per la carenza delle previsioni indicate, in quanto “essenziali”.
3. Integrato il contradditorio fra le parti, il Tribunale di Milano espletava CTU al fine di verificare se l'IRS – così come strutturato – avesse o meno finalità di copertura1.
4. Con sentenza n. 6541/2023 pubblicata in data 28.07.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa e Iva sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice”.
5. Essenzialmente, il primo Giudice respingeva la domanda attorea, evidenziando – quanto al ed agli scenari probabilistici – che gli stessi non fossero elementi essenziali CP_2
Contr del contratto;
in particolare, quanto al , escludeva che lo stesso fosse “l'oggetto” del contratto - oggetto che individuava, invece, nello scambio dei differenziali alle scadenze prestabilite;
inoltre, quanto agli scenari probabilistici, riteneva che l'omessa indicazione degli stessi fosse riferibile ad un profilo di omessa informazione del cliente e non ad una causa di nullità del contratto. 6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 6541/2023 e della Parte_1
quale chiede l'integrale riforma, per un unico articolato motivo.
7. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso, in via preliminare, Controparte_1
per l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 24 gennaio 2024, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa veniva rinviata, all'udienza del 2 aprile 2025, per la rimessione al collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto – si legge a pg. 6 della comparsa in appello – “l'appellante non espone chiaramente la critica al ragionamento del
Giudice, ma nemmeno contribuisce ad offrire un angolo visuale della vicenda diverso da
quello assunto in primo grado. Nessuna nuova argomentazione apprezzabile, nessun reale
tentativo logico-giuridico di confutare le motivazioni della decisione, di intaccare
l'intelaiatura sulla quale questa si regge”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dall'art. 3
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis alla causa in decisione, preveda quanto segue: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che
intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza pagina 5 di 12 impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, la Corte ritiene che l'appello sia fondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Si premette che l'appellante si dolga della statuizione di primo grado, nella parte in cui non ha accertato la nullità del contratto di oggetto di controversia ed evidenzia che: CP_3
- il M.T.M. individui il valore attualizzato dell'IRS ad una certa data, non essendo una grandezza ipotetica o teorica, bensì l'attualizzazione dei flussi attesi in base alle informazioni disponibili nel momento in cui viene calcolato;
- quindi, il un valore concreto ed attuale e che deve risultare verificabile su basi CP_2
oggettive e, dunque, devono essere indicati i criteri utili per calcolarlo (secondo il principio della determinatezza o determinabilità del contratto); 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 6 di 12 - tale conclusione muove dalla premessa di carattere generale che lo swap è una
“scommessa finanziaria” (non già una “scommessa pura”), tra l'investitore e la Banca, ma tale scommessa per essere meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico deve essere “razionale”, cioè misurabile in base a criteri predeterminati e oggettivamente verificabili;
- analogamente, gli scenari probabilistici – che devono accompagnare l'indicazione del perché quest'ultimo, da solo, non è sufficiente, essendo un mero dato numerico – CP_2 consentono di misurare l'alea nel tempo e la sua distribuzione fra le parti, così permettendo al sottoscrittore di avere contezza su come sia strutturato il derivato, del rischio che si assume e delle aspettative di mercato;
- nella specie, l'IRS si limitava ad indicare il MTM nel solo dato numerico iniziale di “-5.312”, senza altro aggiungere;
- gli scenari probabilistici risultano omessi.
Sulla base di tali principali considerazioni, l'appellante chiede la restituzione dei differenziali negativi corrisposti alla banca e pari a complessivi euro 16.344,27 alla data del 30.4.2022, così come già quantificati dal CTU in primo grado, oltre a interessi.
I.B. Fatta tale premessa, questa Corte osserva che i principi generali regolanti la materia e dei quali si è già fatta applicazione4, siano, principalmente, i seguenti:
(i) l' è un contratto atipico in base al quale due parti si impegnano a pagare, alle CP_3
scadenze prestabilite, gli interessi calcolati su una determinata somma di denaro e per un dato periodo di tempo;
(ii) la causa del contratto si individua nella negoziazione e monetizzazione di un “rischio finanziario” e, dunque, ai fini della verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (art. 1322 c.c.), occorre verificare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi” (cfr., tra le altre, Cass. Civ.,
I, ordinanza 7.11.2022, n. 32705); 4 Si rimanda, fra molte, a C.A. Milano, sentenze nn. 3382/2021, 1245/2022, 1454/2022, 2676/2022, 3939/2022,
1242/2023, 1629/2023, 1938/2023, 1256/2024, 3303/2024; pagina 7 di 12 (iii) di conseguenza, gli elementi essenziali del contratto – oltre alla data di stipulazione
(trade date), il capitale di riferimento (notional principal amount), la data di inizio
(effective date) e di scadenza (maturity date), le date di pagamento (payment dates) e i tassi di interesse (interest rate) – sono anche il mark to market (M.T.M. o costo di sostituzione) e che rappresenta il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o far subentrare un terzo, oltre che gli scenari probabilistici e i costi impliciti
– (per tutte, si richiamano le SS.UU. Civili n. 8770/2020 laddove hanno evidenziato che
“tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti”; nello stesso senso, di recente, Cass. Civ., I, ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4076);
(iv) solo per tale via può ritenersi validamente determinata la “misura dell'alea” e, in difetto, il contratto di swap è nullo, ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto - (in relazione alla natura della nullità contratto di swap, che non è quella virtuale del 1° comma, ma quella strutturale del secondo comma dell'art. 1418 c.c., si rimanda a Cass. Civ. n. 24654/2022);
(v) infine, la meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti va valutato ex ante e non ex post non potendosi far dipendere la validità del contratto di swap dal risultato economico concretamente perseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza ai fini del riequilibrio equitativo del contratto (così, Cass. Civ., I,
ordinanza 7.11.2022, n. 32705).
I.C. Tenuto conto dei principi sopra delineati, questa Corte ritiene che il contratto concluso fra le parti non soddisfi tali requisiti tali validità, in quanto il M.T.M. e gli scenari probabilistici non sono espressamente determinati, né altrimenti determinabili, sulla base di criteri oggettivi e desumibili dal testo negoziale.
Invero, nell'accordo quadro, (doc. n. 4 , erano indicate alcune “definizioni” di carattere Pt_1
generale, ivi compresa quella relativa al Mark to Market, ma senza alcuna indicazione dei criteri di pagina 8 di 12 calcolo, rinviandosi genericamente ai “modelli di pricing” della Banca, non meglio specificati, né aliunde individuati.
In particolare, si prevedeva che, per “Fair Value” o “M.T.M.”, “si intende, con riferimento a ciascun contratto, il valore teorico di mid – market (metà mercato) dello strumento finanziario derivato determinato dalla Banca utilizzando i modelli di pricing (prezzi di vendita) di proprietà del Gruppo Banco Popolare”.
Ancora, al paragrafo 6) dell'accordo quadro – rubricato “Costi, oneri e remunerazioni” - si prevedeva che “Il prezzo è elaborato nel rispetto degli standard di mercato sulla base di specifici dati di mercato ricavati al momento della conclusione del contratto e di modelli di pricing (prezzi di vendita) di proprietà del gruppo Banco Popolare. Il prezzo finale che regola la transazione con
il cliente contiene: il valore teorico di mid - market (metà mercato) dell'operazione determinato dalla banca utilizzando modelli di pricing di proprietà del gruppo Banco Popolare ( c.d. Fair
Value); i costi riconducibili alla neutralizzazione dei rischi di mercato (Costi di hedging); i costi
applicati per l'inserimento dell'operazione nei sistemi di gestione delle posizioni della banca (i costi di booking);la remunerazione della banca che può variare anche sensibilmente in funzione
del grado di innovazione associato allo strumento, della dimensione dell'operazione, del merito creditizio del cliente, del servizio offerto in termini di certezza di esecuzione (il c.d. Mark up)”.
Ancora, nella conferma di esecuzione del contratto (doc. n. 10 , non vi era alcun riferimento Pt_1
agli elementi essenziali del contratto e oggetto della presente disamina, essendo solo previsto quanto segue:
pagina 9 di 12 Infine, neppure nella proposta contrattuale, nell'allegato alla proposta contrattuale e nella conferma della proposta (così, docc. nn. 5, 6 e 11 , si riscontrano utili indicazioni, risultando Pt_1
previsto solo quanto segue:
Il M.T.M. - (indicato in termini bilancistici di “Fair Value”) – è espresso nel solo dato numerico del
“-5.312”, non risultando determinato, né determinabile, come lo stesso sia stato calcolato.
Gli scenari probabilistici sono omessi.
pagina 10 di 12 Infine, si osserva che la “scheda esemplificativa di funzionamento” (doc. n. 12 proponga un Pt_1
esempio, peraltro, del tutto avulso dai dati contrattuali relativi ai rapporti oggetto di controversia
(così differendo nella data iniziale e finale;
nel tasso fisso e nel tasso variabile) e, dunque risultando di dubbia utilità per il sottoscrittore, oltre che non rilevante ai fini della determinazione degli elementi essenziali del contratto.
I.D. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si dichiara la nullità del contratto di IRS n.
30942 concluso fra le parti in data 22.10.2015 e, per l'effetto, è tenuto alla CP_1
restituzione di euro 16.344,27 (calcolati alla data del 30.4.2022), quale importo dei flussi differenziali negativi già quantificati dal CTU in primo grado (così, pgg. 12 – 14 relazione); oltre a interessi maggiorati, dalla domanda giudiziale (coincidente con il deposito del ricorso ex art. 702
bis c.p.c. in data 16.12.2021), al soddisfo.5
Gli interessi vanno applicati al saggio convenzionale previsto dall'Accordo Quadro nella misura dell'interesse legale aumentato del 2% - (non trovando, per tale ragione, applicazione il saggio legale di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. e, dunque, la disciplina in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, essendosi prevista una specifica pattuizione).
II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi sono poste a carico di e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato CP_1
dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude, in appello, la fase istruttoria).
Le spese della CTU, già liquidate dal Tribunale di Milano con decreto datato 15.12.2022, vengono poste a carico di in via definitiva, ferma restando la solidarietà delle parti nei CP_1
confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone: 5 In ordine all'applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c. all' indebito oggettivo, si richiama Cass. Civ., III,
3.1.2023, n. 61; pagina 11 di 12 - accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza n. Parte_1
6541/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28.07.2023, dichiara la nullità del contratto di interest rate swap n. 30942 concluso fra le parti in data 22.10.2015 e, per l'effetto, condanna alla restituzione di euro 16.344,27, oltre interessi, Controparte_1
al tasso legale maggiorato del 2%, dal 16.12.2021 al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro
9.043,00 (di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 3.966,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU svolta in primo grado, liquidate dal Tribunale di Milano in data 15.12.2022, a carico di Controparte_1
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore
Il Presidente
Manuela Cortelloni
Giuseppe Ondei
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito peritale aveva il seguente contenuto:
“Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, dica il c.t.u. se il contratto IRS oggetto di causa fosse idoneo, in base ad una valutazione ex ante, ad assicurare una finalità di copertura rispetto al rischio di aumento del tasso variabile applicato sulle esposizioni di parte attrice, anche tenendo conto dei criteri indicati nella Comunicazione Consob del 26/2/1999 e nel principio IAS 39.
In ogni caso il CTU determini i flussi attivi e passivi generati dal derivato”. pagina 4 di 12 2 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2467/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Piazza Velasca n. 8, presso lo studio dell'avv. Federico Comba, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Correggio n. Controparte_1 P.IVA_1
43, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraguto, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Luciana Cipolla;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di swap – nullità – ripetizione indebito oggettivo pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in relazione al contratto di IRS in esame,
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto della formula matematica del Fair Value
(o Mark to Market), con conseguente nullità del contratto di IRS per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c.;
2) e/o accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto della misura dell'alea del rapporto
(c.d. “alea razionale”) mediante i c.d. “scenari probabilistici”, con conseguente nullità del contratto di IRS per difetto di causa meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.;
3) conseguentemente, condannare il convenuto a rimborsare all'attore i differenziali negativi a carico di quest'ultimo, maturati ed addebitati in forza del contratto di IRS, quantificati in Euro
16.344,27 alla data del 30.04.2022 o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre al rimborso dei maturandi ed addebitandi differenziali negativi, oltre interessi;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 6541/2023 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza relativamente al capo in cui è stata accertata e dichiarata la finalità di copertura dell'IRS del
22.10.2015;
pagina 2 di 12 Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza n. 6541 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 28 luglio 2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“(a) in via principale: in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande formulate nel presente giudizio dal Signor Parte_1
nei confronti di assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni
[...] Controparte_1
pretesa avversaria;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge.”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Milano, affinchè venisse accertata la CP_1
nullità del contratto di interest rate swap (I.R.S.) n. 30942, concluso fra le parti in data
22.10.2015.
2. L'attore, in particolare, si doleva dell'omessa indicazione del mark to market ( , CP_2
oltre che degli scenari probabilistici e dell'assenza della finalità di copertura.
Essenzialmente, si prospettava che, con la stipulazione del contratto di I.R.S., il medesimo si fosse voluto cautelare dalle oscillazioni del tasso variabile pattuito con due diversi contratti di finanziamento, entrambi conclusi in pari data 22.10.2015 e, rispettivamente, il contratto di mutuo agrario ipotecario per euro 90.000 e il contratto di mutuo fondiario per euro 110.000, recanti la previsione del tasso variabile indicato nell'euribor tre mesi base 365 media percentuale mese precedente + 3,00%.; infine, che l'IRS – avente durata dal 31.10.2015 sino al
31.10.2025 – prevedeva lo scambio di flussi di cassa a scadenze prestabilite, da calcolarsi su un capitale nozionale decrescente e inizialmente pari ad euro 200.000,00, con l'applicazione (per pagina 3 di 12 l'appellante) del tasso fisso dell'1,055% e per la banca del tasso Euribor a tre mesi calcolato due giorni lavorativi antecedenti a ciascun periodo.
L'attore, quindi, deduceva la nullità del contratto, per la carenza delle previsioni indicate, in quanto “essenziali”.
3. Integrato il contradditorio fra le parti, il Tribunale di Milano espletava CTU al fine di verificare se l'IRS – così come strutturato – avesse o meno finalità di copertura1.
4. Con sentenza n. 6541/2023 pubblicata in data 28.07.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa e Iva sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice”.
5. Essenzialmente, il primo Giudice respingeva la domanda attorea, evidenziando – quanto al ed agli scenari probabilistici – che gli stessi non fossero elementi essenziali CP_2
Contr del contratto;
in particolare, quanto al , escludeva che lo stesso fosse “l'oggetto” del contratto - oggetto che individuava, invece, nello scambio dei differenziali alle scadenze prestabilite;
inoltre, quanto agli scenari probabilistici, riteneva che l'omessa indicazione degli stessi fosse riferibile ad un profilo di omessa informazione del cliente e non ad una causa di nullità del contratto. 6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 6541/2023 e della Parte_1
quale chiede l'integrale riforma, per un unico articolato motivo.
7. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso, in via preliminare, Controparte_1
per l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 24 gennaio 2024, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa veniva rinviata, all'udienza del 2 aprile 2025, per la rimessione al collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto – si legge a pg. 6 della comparsa in appello – “l'appellante non espone chiaramente la critica al ragionamento del
Giudice, ma nemmeno contribuisce ad offrire un angolo visuale della vicenda diverso da
quello assunto in primo grado. Nessuna nuova argomentazione apprezzabile, nessun reale
tentativo logico-giuridico di confutare le motivazioni della decisione, di intaccare
l'intelaiatura sulla quale questa si regge”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dall'art. 3
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis alla causa in decisione, preveda quanto segue: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che
intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza pagina 5 di 12 impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, la Corte ritiene che l'appello sia fondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Si premette che l'appellante si dolga della statuizione di primo grado, nella parte in cui non ha accertato la nullità del contratto di oggetto di controversia ed evidenzia che: CP_3
- il M.T.M. individui il valore attualizzato dell'IRS ad una certa data, non essendo una grandezza ipotetica o teorica, bensì l'attualizzazione dei flussi attesi in base alle informazioni disponibili nel momento in cui viene calcolato;
- quindi, il un valore concreto ed attuale e che deve risultare verificabile su basi CP_2
oggettive e, dunque, devono essere indicati i criteri utili per calcolarlo (secondo il principio della determinatezza o determinabilità del contratto); 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 6 di 12 - tale conclusione muove dalla premessa di carattere generale che lo swap è una
“scommessa finanziaria” (non già una “scommessa pura”), tra l'investitore e la Banca, ma tale scommessa per essere meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico deve essere “razionale”, cioè misurabile in base a criteri predeterminati e oggettivamente verificabili;
- analogamente, gli scenari probabilistici – che devono accompagnare l'indicazione del perché quest'ultimo, da solo, non è sufficiente, essendo un mero dato numerico – CP_2 consentono di misurare l'alea nel tempo e la sua distribuzione fra le parti, così permettendo al sottoscrittore di avere contezza su come sia strutturato il derivato, del rischio che si assume e delle aspettative di mercato;
- nella specie, l'IRS si limitava ad indicare il MTM nel solo dato numerico iniziale di “-5.312”, senza altro aggiungere;
- gli scenari probabilistici risultano omessi.
Sulla base di tali principali considerazioni, l'appellante chiede la restituzione dei differenziali negativi corrisposti alla banca e pari a complessivi euro 16.344,27 alla data del 30.4.2022, così come già quantificati dal CTU in primo grado, oltre a interessi.
I.B. Fatta tale premessa, questa Corte osserva che i principi generali regolanti la materia e dei quali si è già fatta applicazione4, siano, principalmente, i seguenti:
(i) l' è un contratto atipico in base al quale due parti si impegnano a pagare, alle CP_3
scadenze prestabilite, gli interessi calcolati su una determinata somma di denaro e per un dato periodo di tempo;
(ii) la causa del contratto si individua nella negoziazione e monetizzazione di un “rischio finanziario” e, dunque, ai fini della verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (art. 1322 c.c.), occorre verificare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi” (cfr., tra le altre, Cass. Civ.,
I, ordinanza 7.11.2022, n. 32705); 4 Si rimanda, fra molte, a C.A. Milano, sentenze nn. 3382/2021, 1245/2022, 1454/2022, 2676/2022, 3939/2022,
1242/2023, 1629/2023, 1938/2023, 1256/2024, 3303/2024; pagina 7 di 12 (iii) di conseguenza, gli elementi essenziali del contratto – oltre alla data di stipulazione
(trade date), il capitale di riferimento (notional principal amount), la data di inizio
(effective date) e di scadenza (maturity date), le date di pagamento (payment dates) e i tassi di interesse (interest rate) – sono anche il mark to market (M.T.M. o costo di sostituzione) e che rappresenta il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o far subentrare un terzo, oltre che gli scenari probabilistici e i costi impliciti
– (per tutte, si richiamano le SS.UU. Civili n. 8770/2020 laddove hanno evidenziato che
“tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti”; nello stesso senso, di recente, Cass. Civ., I, ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4076);
(iv) solo per tale via può ritenersi validamente determinata la “misura dell'alea” e, in difetto, il contratto di swap è nullo, ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto - (in relazione alla natura della nullità contratto di swap, che non è quella virtuale del 1° comma, ma quella strutturale del secondo comma dell'art. 1418 c.c., si rimanda a Cass. Civ. n. 24654/2022);
(v) infine, la meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti va valutato ex ante e non ex post non potendosi far dipendere la validità del contratto di swap dal risultato economico concretamente perseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza ai fini del riequilibrio equitativo del contratto (così, Cass. Civ., I,
ordinanza 7.11.2022, n. 32705).
I.C. Tenuto conto dei principi sopra delineati, questa Corte ritiene che il contratto concluso fra le parti non soddisfi tali requisiti tali validità, in quanto il M.T.M. e gli scenari probabilistici non sono espressamente determinati, né altrimenti determinabili, sulla base di criteri oggettivi e desumibili dal testo negoziale.
Invero, nell'accordo quadro, (doc. n. 4 , erano indicate alcune “definizioni” di carattere Pt_1
generale, ivi compresa quella relativa al Mark to Market, ma senza alcuna indicazione dei criteri di pagina 8 di 12 calcolo, rinviandosi genericamente ai “modelli di pricing” della Banca, non meglio specificati, né aliunde individuati.
In particolare, si prevedeva che, per “Fair Value” o “M.T.M.”, “si intende, con riferimento a ciascun contratto, il valore teorico di mid – market (metà mercato) dello strumento finanziario derivato determinato dalla Banca utilizzando i modelli di pricing (prezzi di vendita) di proprietà del Gruppo Banco Popolare”.
Ancora, al paragrafo 6) dell'accordo quadro – rubricato “Costi, oneri e remunerazioni” - si prevedeva che “Il prezzo è elaborato nel rispetto degli standard di mercato sulla base di specifici dati di mercato ricavati al momento della conclusione del contratto e di modelli di pricing (prezzi di vendita) di proprietà del gruppo Banco Popolare. Il prezzo finale che regola la transazione con
il cliente contiene: il valore teorico di mid - market (metà mercato) dell'operazione determinato dalla banca utilizzando modelli di pricing di proprietà del gruppo Banco Popolare ( c.d. Fair
Value); i costi riconducibili alla neutralizzazione dei rischi di mercato (Costi di hedging); i costi
applicati per l'inserimento dell'operazione nei sistemi di gestione delle posizioni della banca (i costi di booking);la remunerazione della banca che può variare anche sensibilmente in funzione
del grado di innovazione associato allo strumento, della dimensione dell'operazione, del merito creditizio del cliente, del servizio offerto in termini di certezza di esecuzione (il c.d. Mark up)”.
Ancora, nella conferma di esecuzione del contratto (doc. n. 10 , non vi era alcun riferimento Pt_1
agli elementi essenziali del contratto e oggetto della presente disamina, essendo solo previsto quanto segue:
pagina 9 di 12 Infine, neppure nella proposta contrattuale, nell'allegato alla proposta contrattuale e nella conferma della proposta (così, docc. nn. 5, 6 e 11 , si riscontrano utili indicazioni, risultando Pt_1
previsto solo quanto segue:
Il M.T.M. - (indicato in termini bilancistici di “Fair Value”) – è espresso nel solo dato numerico del
“-5.312”, non risultando determinato, né determinabile, come lo stesso sia stato calcolato.
Gli scenari probabilistici sono omessi.
pagina 10 di 12 Infine, si osserva che la “scheda esemplificativa di funzionamento” (doc. n. 12 proponga un Pt_1
esempio, peraltro, del tutto avulso dai dati contrattuali relativi ai rapporti oggetto di controversia
(così differendo nella data iniziale e finale;
nel tasso fisso e nel tasso variabile) e, dunque risultando di dubbia utilità per il sottoscrittore, oltre che non rilevante ai fini della determinazione degli elementi essenziali del contratto.
I.D. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si dichiara la nullità del contratto di IRS n.
30942 concluso fra le parti in data 22.10.2015 e, per l'effetto, è tenuto alla CP_1
restituzione di euro 16.344,27 (calcolati alla data del 30.4.2022), quale importo dei flussi differenziali negativi già quantificati dal CTU in primo grado (così, pgg. 12 – 14 relazione); oltre a interessi maggiorati, dalla domanda giudiziale (coincidente con il deposito del ricorso ex art. 702
bis c.p.c. in data 16.12.2021), al soddisfo.5
Gli interessi vanno applicati al saggio convenzionale previsto dall'Accordo Quadro nella misura dell'interesse legale aumentato del 2% - (non trovando, per tale ragione, applicazione il saggio legale di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. e, dunque, la disciplina in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, essendosi prevista una specifica pattuizione).
II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi sono poste a carico di e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato CP_1
dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude, in appello, la fase istruttoria).
Le spese della CTU, già liquidate dal Tribunale di Milano con decreto datato 15.12.2022, vengono poste a carico di in via definitiva, ferma restando la solidarietà delle parti nei CP_1
confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone: 5 In ordine all'applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c. all' indebito oggettivo, si richiama Cass. Civ., III,
3.1.2023, n. 61; pagina 11 di 12 - accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza n. Parte_1
6541/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28.07.2023, dichiara la nullità del contratto di interest rate swap n. 30942 concluso fra le parti in data 22.10.2015 e, per l'effetto, condanna alla restituzione di euro 16.344,27, oltre interessi, Controparte_1
al tasso legale maggiorato del 2%, dal 16.12.2021 al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro
9.043,00 (di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 3.966,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU svolta in primo grado, liquidate dal Tribunale di Milano in data 15.12.2022, a carico di Controparte_1
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore
Il Presidente
Manuela Cortelloni
Giuseppe Ondei
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito peritale aveva il seguente contenuto:
“Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, dica il c.t.u. se il contratto IRS oggetto di causa fosse idoneo, in base ad una valutazione ex ante, ad assicurare una finalità di copertura rispetto al rischio di aumento del tasso variabile applicato sulle esposizioni di parte attrice, anche tenendo conto dei criteri indicati nella Comunicazione Consob del 26/2/1999 e nel principio IAS 39.
In ogni caso il CTU determini i flussi attivi e passivi generati dal derivato”. pagina 4 di 12 2 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;