Art. 2.
Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell' articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.
Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.
Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell' articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.
Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.