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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6161/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035975504000 TASSA RIFIUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035975504000 TASSA RIFIUTI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035975504000 TASSA RIFIUTI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7728/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – RI e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 03.09.2025 RI IA RM impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 19.01.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.1.712,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TIA TARSU anni 2010/2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 306147 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – RI non si costituiva in giudizio ma restava contumace.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 3.12.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 26.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa della ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 26.09.2019 e che la notifica (eseguita a mani della destinataria era avvenuta dopo che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notidica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 26.09.2019 ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che
è stata notificata alla contribuente in data 19.06.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata.
Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato (19.06.2025).
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.500,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Così deciso in Messina il 16.12.2025 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6161/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035975504000 TASSA RIFIUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035975504000 TASSA RIFIUTI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035975504000 TASSA RIFIUTI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7728/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – RI e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 03.09.2025 RI IA RM impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 19.01.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.1.712,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TIA TARSU anni 2010/2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 306147 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – RI non si costituiva in giudizio ma restava contumace.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 3.12.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 26.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa della ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 26.09.2019 e che la notifica (eseguita a mani della destinataria era avvenuta dopo che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notidica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 26.09.2019 ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che
è stata notificata alla contribuente in data 19.06.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata.
Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato (19.06.2025).
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.500,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Così deciso in Messina il 16.12.2025 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania