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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 884/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE RA, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 884/2016
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1 C.F._1
Cicoria, presso il cui studio in Carovigno alla via Gigante, 8 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Carmela Roma, presso il cui studio in San Vito dei Normanni, alla via dott.
Azzariti, 30 è elettivamente domiciliata parte convenuta
E CONTRO
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Francesco Androne e
OR LI, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in via Giuseppe Verdi, 1; parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da nei confronti del e dell Parte_1 Controparte_2 [...]
a seguito del sinistro verificatosi in data 4.05.2015, alle ore 10.00 circa, sulla strada CP_1 provinciale che collega Carovigno a San Michele Salentino quando, mentre era a bordo della sua
Pag. 1 a 8 autovettura FIAT Punto targata DE329ZK, è uscito fuori strada a causa della presenza di un cane randagio che repentinamente ha attraversato la carreggiata, da destra verso sinistra.
L'attore ha precisato che, nel tentativo di evitare l'animale, ha sterzato bruscamente a sinistra:
l'auto ha così urtato, dapprima, il muretto a secco situato sul lato sinistro della carreggiata e, successivamente, a causa delle condizioni della strada bagnata e del contraccolpo del volante, si è girata di 180 gradi, collidendo nuovamente contro il muretto a secco. Ha, quindi, specificato che l'impatto ha causato importanti danni all'autovettura, oltre alle lesioni personali a seguito delle quali è stato prontamente trasportato presso il pronto soccorso di Ostuni. Con In conclusione, con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.02.2016 all i CP_1
e in data 24.02.2016 al , l'attore ha chiesto di dichiarare la responsabilità Controparte_2 degli enti citati in quanto organi preposti alla prevenzione e al controllo del randagismo e, per l'effetto, di condannarli in solido al risarcimento del danno quantificato in € 4.074,71 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e € 70.443,00 a titolo di danno non patrimoniale, per un totale complessivo di € 74.517,71. Cont 2. Si è costituita in data 13.05.2016 l eccependo, preliminarmente, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, da individuarsi, invece, in capo al convenuto. CP_2
Ha rappresentato che la normativa statale e regionale ha ripartito i compiti a tutela dei cittadini dai pericoli derivanti dai randagi. In particolare, ha dedotto che il è responsabile della CP_2
Cont prevenzione, del controllo del randagismo e della vigilanza sul territorio, mentre l' si occupa Con dei compiti di natura igienico sanitaria di accalappiamento e sterilizzazione. Ha aggiunto che l' interviene per ricoverare i randagi nei canili comunali, all'uopo istituiti e idonei a ospitarli, solo a seguito di segnalazione da parte di privati o del stesso, deducendo al riguardo di non CP_2 aver ricevuto alcuna richiesta di intervento per accalappiamento nei giorni precedenti e successivi l'incidente.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando tanto lo status di randagio quanto il verificarsi e la dinamica del sinistro, con vittoria delle spese di lite nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Si è costituito, in data 18 maggio 2016, il , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita promosso da parte attrice, in quanto privo del requisito essenziale della sottoscrizione autografa del diretto interessato, richiesto a pena di nullità dall'art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014. Cont Ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittima passiva l'
Ha affermato di aver adempiuto diligentemente ai compiti attribuiti dalla normativa sul randagismo, compiti che per i Comuni si limitano alla realizzazione o al risanamento dei canili
Pag. 2 a 8 esistenti e alla costituzione di rifugi idonei per il ricovero temporaneo degli animali. La competenza operativa in ordine alla cattura e gestione sanitaria dei randagi spetterebbe, invece, Cont all' territorialmente competente.
Il ha rappresentato di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi, dapprima CP_2 stipulando un contratto di appalto con il canile privato 'I Giardini di Pluto', valido per il biennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013, e successivamente, a seguito del provvedimento emesso nell'aprile 2013 dal Tribunale di Brindisi (con cui è stato disposto il sequestro giudiziario del predetto canile per sovrannumero di animali), ha individuato, mediante ordinanza sindacale, il rifugio “Dog Service” quale struttura temporanea per il ricovero dei randagi, dandone immediata Con comunicazione all Cont Ha, dunque, precisato che l' inizialmente, ha dato esecuzione all'ordinanza, procedendo al ricovero di alcuni animali, ma ha, poi, cessato di dare seguito alle successive disposizioni comunali, ritenendo il rifugio “Dog Service” carente dei requisiti del canile sanitario.
Il ha, inoltre, evidenziato che, nell'ambito del procedimento relativo al sequestro, il CP_2
Tribunale ha nominato custode giudiziario del canile il Sindaco pro tempore, attribuendogli i Cont connessi poteri gestori, con ciò rendendo ancora più ingiustificata l'inerzia dell' che avrebbe dovuto eseguire le ordinanze sindacali adottate in situazioni di necessità e urgenza per l'accalappiamento dei cani.
Ha, inoltre, precisato di non aver ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza di cani randagi nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, escludendo così qualsiasi profilo di negligenza o omissione a proprio carico.
Nel merito, il ha contestato integralmente la domanda attorea, rilevando, da un lato, CP_2
l'assenza di prova circa l'esatto tratto stradale e la qualità di randagio dell'animale, e, dall'altro, la condotta imprudente del conducente, che, alla luce dei danni riportati dal veicolo, doveva procedere a velocità non adeguata alle condizioni della strada e alle circostanze di tempo e luogo.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto integrale della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite
4. Il giudizio è stato istruito oltre che in via documentale con l'interrogatorio formale di con l'assunzione delle prove orali richieste e ammesse, nonché a mezzo CTU Parte_1 medico-legale svolta dal dott. e della CTU cinematica svolta dal dott. . Per_1 Per_2
È stata fissata, infine, udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.
Pag. 3 a 8 4.1 Negli scritti difensivi finali depositati dall' e da le parti Controparte_1 Parte_1 hanno ribadito le rispettive difese, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
4.2 All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. Prima di vagliare la fondatezza o meno della domanda attrice è doveroso soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto concernente la nullità dell'invito di CP_2 negoziazione assistita per la mancanza del requisito di legge della sottoscrizione autografa della parte personalmente interessata, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014.
Il rilievo relativo alla dedotta irregolarità formale dell'invito è fondato atteso che l'invito risulta sottoscritto esclusivamente dal procuratore di parte attrice e non anche dalla parte.
Da ciò consegue che nessun obbligo di adesione o di risposta gravava sul convenuto, CP_2 non potendo la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita essere interpretata quale condotta processuale scorretta o dilatoria e, dunque, esclude in radice ogni ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come correttamente osservato dall'ente, non emergendo alcun elemento idoneo a configurare mala fede o colpa grave nella propria condotta processuale.
Tuttavia, va osservato che parte convenuta non ha chiesto pronunciarsi l'improcedibilità della domanda, ma si è limitata a dedurre la nullità dell'invito per carente requisito formale, sicché il giudizio è validamente e regolarmente proseguito nel merito.
6. Ciò detto, la domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6.1 È opportuno evidenziare che, in punto di qualificazione giuridica, i danni causati da animali randagi non sono inquadrati nella fattispecie dell'art. 2052 c.c., bensì, come osservato da parte attrice, in quella delineata dal divieto generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Ne deriva che il danneggiato è tenuto ad allegare e a provare, tra le altre cose, la condotta colposa ascrivibile all'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
La responsabilità civile non può essere affermata, quindi, in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo ovvero dell'ente tenuto alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.
Pag. 4 a 8 Si tratta di principi ribaditi, da ultimo, da Cass. n. 31957 del 11/12/2018.
7. Ebbene, nelle ipotesi di configurazione di responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito, vengono in rilievo, da un lato, la prova degli elementi oggettivi del danno-evento e del danno-conseguenza, in uno alla causalità materiale e giuridica, e, dall'altro lato, la prova dell'elemento soggettivo del dolo o colpa del danneggiante.
7.1 Con riferimento all'elemento oggettivo del danno, deve osservarsi che Parte_1 ha riportato danni a sé stesso e alla propria autovettura, sulla quale viaggiava anche la moglie, a seguito di un sinistro, a suo dire, provocato dalla presenza improvvisa di un cane randagio.
Secondo la ricostruzione dell'attore l'animale, provenendo repentinamente dalle campagne circostanti, ha improvvisamente attraversato la carreggiata, costringendo il conducente, che procedeva da Carovigno in direzione San Michele Salentino, a sterzare bruscamente verso sinistra per evitare l'impatto.
In tale manovra, l'autovettura ha urtato contro un muretto a secco alto circa cinquanta centimetri, posto sul lato sinistro della strada, e, a seguito dell'impatto, ha compiuto una rotazione di circa centottanta gradi, terminando la propria corsa con la parte posteriore destra nuovamente contro il medesimo muretto. Il veicolo ha, così, riportato danni sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Ha, inoltre, dichiarato che l'incidente è stato favorito dalle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, che hanno contribuito alla perdita di controllo del mezzo.
Quanto alla dinamica dell'accaduto, non può che convenirsi con la ricostruzione fornita, risultando essa confermata dai rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto immediatamente dopo il sinistro, dal verbale di intervento del 118, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. , il quale ha descritto modalità pienamente compatibili Per_2 con quanto dichiarato dal sig. oltre che dai testi escussi (vedasi in particolare Parte_1
la quale all'udienza del 18.10.2019 ha confermato la dinamica Testimone_1 dell'incidente).
7.2 Tuttavia, nel caso di specie, pur a fronte dell'allegata presenza di un cane che avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata, non è stata fornita prova certa dello status di randagio dell'animale, elemento indispensabile per configurare un obbligo di intervento in capo agli enti convenuti.
Gli elementi raccolti sono, infatti, tra loro eterogenei e contraddittori, non consentendo di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore danneggiato.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 1.06.2022, ha riferito di aver visto il Testimone_2 cane “con una corda al collo”, elemento che depone per una probabile appartenenza dell'animale ad un privato, potendo tale corda assolvere alla funzione di collare o guinzaglio.
Pag. 5 a 8 Tale dato contrasta con quanto dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale, secondo cui il cane sarebbe stato privo di qualsiasi collare.
L'attore ha inoltre riferito della presenza di un presunto “branco” di altri cani, sostenendo che l'animale, dopo aver stazionato al centro della carreggiata, avrebbe raggiunto due cani (uno nero e uno bianco) e successivamente altri animali.
Tuttavia, nessuno dei testi ha confermato tale circostanza, che rimane dunque priva di riscontro.
Lo stesso teste ha dichiarato, inoltre, che il cane sarebbe stato urtato dall'autovettura, si Tes_2 sarebbe rialzato e si sarebbe allontanato da solo, senza avvicinarsi ad altri animali.
Tale descrizione, oltre a non essere stata mai allegata dall'attore, si pone in ulteriore contrasto con la versione di quest'ultimo.
Alla luce di tali elementi, non emergono prove sufficienti per affermare, con il necessario grado di certezza probabilistica, che l'animale coinvolto nel sinistro fosse un cane randagio, che costituisce il presupposto indispensabile per configurare un obbligo di intervento in capo agli enti convenuti.
7.3 In ogni caso, come osservato dai convenuti e non smentito dall'attore, non risultano precedenti segnalazioni o richieste di intervento relative alla presenza di cani randagi in quel tratto Cont di strada;
sicché non può dirsi che il o l' fossero stati posti nella concreta condizione CP_2 di attivarsi con attività di cattura, vigilanza o rimozione.
In mancanza di tali elementi, non vi sono basi per ritenere che l'evento dannoso sia riconducibile a una omissione degli enti convenuti, non risultando provato che essi fossero tenuti, in concreto, ad adottare specifiche misure che avrebbero potuto impedire il sinistro.
7.4 Viceversa, l'evento dannoso risulta riconducibile a una sequenza causale autonoma, imputabile alla condotta di guida dell'attore e alle condizioni del manto stradale, che hanno inciso in maniera decisiva sulla dinamica del sinistro.
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, dott. , il sinistro si è verificato lungo un Per_2 tratto di campagna caratterizzato da una doppia curva, regolarmente segnalata, e da un limite di velocità pari a 50 km/h. Sulla base dei rilievi dei Carabinieri, che hanno descritto l'asfalto come asciutto, il CTU ha stimato una velocità dell'autovettura di circa 66 km/h.
La velocità, così rilevata, non risulta congrua rispetto alle caratteristiche della strada ed è tale da integrare una condotta di guida non prudente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
L'asserito attraversamento improvviso di un cane, pertanto, non consente di escludere la responsabilità dell'attore, poiché la velocità tenuta non era commisurata alle condizioni del luogo e può aver determinato la perdita di controllo del veicolo.
7.5 Alla luce di tali considerazioni, non avendo parte attrice fornito prova dello status di randagio dell'animale e posta una condotta imprudente del conducente, risulta superfluo
Pag. 6 a 8 Cont esaminare l'elemento soggettivo della colpa in capo al e all' i quali Controparte_2 hanno comunque documentato di aver adempiuto ai propri obblighi istituzionali e di non essere stati destinatari di segnalazioni o richieste d'intervento idonee a far sorgere un dovere specifico di attivazione.
7.6 Nessun pregio riveste, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti. Tale profilo, infatti, resta assorbito dall'accertata infondatezza della domanda nel merito, risultando superflua ogni ulteriore valutazione sulla riferibilità soggettiva del rapporto dedotto in giudizio.
8. Al rigetto della domanda di segue la condanna di questi, secondo il Parte_1 principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore sia del sia dell' da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi Controparte_2 Controparte_1 antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in considerazione del valore della causa (€ 74.517,71), e con riduzione del 30% del compenso previsto, in ragione della modesta difficoltà e complessità nelle questioni trattate.
8.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese delle CCTTUU svolte dal dott e dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1 Per_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
che liquida in € 9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del CP_1
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_2
, che liquida in € 9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese delle CCTTUU svolte dal Parte_1 dott. e dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1 Per_2
Brindisi, 27.11.2025
La Giudice
RE RA
Pag. 7 a 8 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE RA, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 884/2016
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1 C.F._1
Cicoria, presso il cui studio in Carovigno alla via Gigante, 8 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Carmela Roma, presso il cui studio in San Vito dei Normanni, alla via dott.
Azzariti, 30 è elettivamente domiciliata parte convenuta
E CONTRO
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Francesco Androne e
OR LI, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in via Giuseppe Verdi, 1; parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da nei confronti del e dell Parte_1 Controparte_2 [...]
a seguito del sinistro verificatosi in data 4.05.2015, alle ore 10.00 circa, sulla strada CP_1 provinciale che collega Carovigno a San Michele Salentino quando, mentre era a bordo della sua
Pag. 1 a 8 autovettura FIAT Punto targata DE329ZK, è uscito fuori strada a causa della presenza di un cane randagio che repentinamente ha attraversato la carreggiata, da destra verso sinistra.
L'attore ha precisato che, nel tentativo di evitare l'animale, ha sterzato bruscamente a sinistra:
l'auto ha così urtato, dapprima, il muretto a secco situato sul lato sinistro della carreggiata e, successivamente, a causa delle condizioni della strada bagnata e del contraccolpo del volante, si è girata di 180 gradi, collidendo nuovamente contro il muretto a secco. Ha, quindi, specificato che l'impatto ha causato importanti danni all'autovettura, oltre alle lesioni personali a seguito delle quali è stato prontamente trasportato presso il pronto soccorso di Ostuni. Con In conclusione, con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.02.2016 all i CP_1
e in data 24.02.2016 al , l'attore ha chiesto di dichiarare la responsabilità Controparte_2 degli enti citati in quanto organi preposti alla prevenzione e al controllo del randagismo e, per l'effetto, di condannarli in solido al risarcimento del danno quantificato in € 4.074,71 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e € 70.443,00 a titolo di danno non patrimoniale, per un totale complessivo di € 74.517,71. Cont 2. Si è costituita in data 13.05.2016 l eccependo, preliminarmente, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, da individuarsi, invece, in capo al convenuto. CP_2
Ha rappresentato che la normativa statale e regionale ha ripartito i compiti a tutela dei cittadini dai pericoli derivanti dai randagi. In particolare, ha dedotto che il è responsabile della CP_2
Cont prevenzione, del controllo del randagismo e della vigilanza sul territorio, mentre l' si occupa Con dei compiti di natura igienico sanitaria di accalappiamento e sterilizzazione. Ha aggiunto che l' interviene per ricoverare i randagi nei canili comunali, all'uopo istituiti e idonei a ospitarli, solo a seguito di segnalazione da parte di privati o del stesso, deducendo al riguardo di non CP_2 aver ricevuto alcuna richiesta di intervento per accalappiamento nei giorni precedenti e successivi l'incidente.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando tanto lo status di randagio quanto il verificarsi e la dinamica del sinistro, con vittoria delle spese di lite nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Si è costituito, in data 18 maggio 2016, il , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita promosso da parte attrice, in quanto privo del requisito essenziale della sottoscrizione autografa del diretto interessato, richiesto a pena di nullità dall'art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014. Cont Ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittima passiva l'
Ha affermato di aver adempiuto diligentemente ai compiti attribuiti dalla normativa sul randagismo, compiti che per i Comuni si limitano alla realizzazione o al risanamento dei canili
Pag. 2 a 8 esistenti e alla costituzione di rifugi idonei per il ricovero temporaneo degli animali. La competenza operativa in ordine alla cattura e gestione sanitaria dei randagi spetterebbe, invece, Cont all' territorialmente competente.
Il ha rappresentato di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi, dapprima CP_2 stipulando un contratto di appalto con il canile privato 'I Giardini di Pluto', valido per il biennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013, e successivamente, a seguito del provvedimento emesso nell'aprile 2013 dal Tribunale di Brindisi (con cui è stato disposto il sequestro giudiziario del predetto canile per sovrannumero di animali), ha individuato, mediante ordinanza sindacale, il rifugio “Dog Service” quale struttura temporanea per il ricovero dei randagi, dandone immediata Con comunicazione all Cont Ha, dunque, precisato che l' inizialmente, ha dato esecuzione all'ordinanza, procedendo al ricovero di alcuni animali, ma ha, poi, cessato di dare seguito alle successive disposizioni comunali, ritenendo il rifugio “Dog Service” carente dei requisiti del canile sanitario.
Il ha, inoltre, evidenziato che, nell'ambito del procedimento relativo al sequestro, il CP_2
Tribunale ha nominato custode giudiziario del canile il Sindaco pro tempore, attribuendogli i Cont connessi poteri gestori, con ciò rendendo ancora più ingiustificata l'inerzia dell' che avrebbe dovuto eseguire le ordinanze sindacali adottate in situazioni di necessità e urgenza per l'accalappiamento dei cani.
Ha, inoltre, precisato di non aver ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza di cani randagi nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, escludendo così qualsiasi profilo di negligenza o omissione a proprio carico.
Nel merito, il ha contestato integralmente la domanda attorea, rilevando, da un lato, CP_2
l'assenza di prova circa l'esatto tratto stradale e la qualità di randagio dell'animale, e, dall'altro, la condotta imprudente del conducente, che, alla luce dei danni riportati dal veicolo, doveva procedere a velocità non adeguata alle condizioni della strada e alle circostanze di tempo e luogo.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto integrale della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite
4. Il giudizio è stato istruito oltre che in via documentale con l'interrogatorio formale di con l'assunzione delle prove orali richieste e ammesse, nonché a mezzo CTU Parte_1 medico-legale svolta dal dott. e della CTU cinematica svolta dal dott. . Per_1 Per_2
È stata fissata, infine, udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.
Pag. 3 a 8 4.1 Negli scritti difensivi finali depositati dall' e da le parti Controparte_1 Parte_1 hanno ribadito le rispettive difese, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
4.2 All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
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5. Prima di vagliare la fondatezza o meno della domanda attrice è doveroso soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto concernente la nullità dell'invito di CP_2 negoziazione assistita per la mancanza del requisito di legge della sottoscrizione autografa della parte personalmente interessata, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014.
Il rilievo relativo alla dedotta irregolarità formale dell'invito è fondato atteso che l'invito risulta sottoscritto esclusivamente dal procuratore di parte attrice e non anche dalla parte.
Da ciò consegue che nessun obbligo di adesione o di risposta gravava sul convenuto, CP_2 non potendo la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita essere interpretata quale condotta processuale scorretta o dilatoria e, dunque, esclude in radice ogni ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come correttamente osservato dall'ente, non emergendo alcun elemento idoneo a configurare mala fede o colpa grave nella propria condotta processuale.
Tuttavia, va osservato che parte convenuta non ha chiesto pronunciarsi l'improcedibilità della domanda, ma si è limitata a dedurre la nullità dell'invito per carente requisito formale, sicché il giudizio è validamente e regolarmente proseguito nel merito.
6. Ciò detto, la domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6.1 È opportuno evidenziare che, in punto di qualificazione giuridica, i danni causati da animali randagi non sono inquadrati nella fattispecie dell'art. 2052 c.c., bensì, come osservato da parte attrice, in quella delineata dal divieto generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Ne deriva che il danneggiato è tenuto ad allegare e a provare, tra le altre cose, la condotta colposa ascrivibile all'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
La responsabilità civile non può essere affermata, quindi, in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo ovvero dell'ente tenuto alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.
Pag. 4 a 8 Si tratta di principi ribaditi, da ultimo, da Cass. n. 31957 del 11/12/2018.
7. Ebbene, nelle ipotesi di configurazione di responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito, vengono in rilievo, da un lato, la prova degli elementi oggettivi del danno-evento e del danno-conseguenza, in uno alla causalità materiale e giuridica, e, dall'altro lato, la prova dell'elemento soggettivo del dolo o colpa del danneggiante.
7.1 Con riferimento all'elemento oggettivo del danno, deve osservarsi che Parte_1 ha riportato danni a sé stesso e alla propria autovettura, sulla quale viaggiava anche la moglie, a seguito di un sinistro, a suo dire, provocato dalla presenza improvvisa di un cane randagio.
Secondo la ricostruzione dell'attore l'animale, provenendo repentinamente dalle campagne circostanti, ha improvvisamente attraversato la carreggiata, costringendo il conducente, che procedeva da Carovigno in direzione San Michele Salentino, a sterzare bruscamente verso sinistra per evitare l'impatto.
In tale manovra, l'autovettura ha urtato contro un muretto a secco alto circa cinquanta centimetri, posto sul lato sinistro della strada, e, a seguito dell'impatto, ha compiuto una rotazione di circa centottanta gradi, terminando la propria corsa con la parte posteriore destra nuovamente contro il medesimo muretto. Il veicolo ha, così, riportato danni sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Ha, inoltre, dichiarato che l'incidente è stato favorito dalle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, che hanno contribuito alla perdita di controllo del mezzo.
Quanto alla dinamica dell'accaduto, non può che convenirsi con la ricostruzione fornita, risultando essa confermata dai rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto immediatamente dopo il sinistro, dal verbale di intervento del 118, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. , il quale ha descritto modalità pienamente compatibili Per_2 con quanto dichiarato dal sig. oltre che dai testi escussi (vedasi in particolare Parte_1
la quale all'udienza del 18.10.2019 ha confermato la dinamica Testimone_1 dell'incidente).
7.2 Tuttavia, nel caso di specie, pur a fronte dell'allegata presenza di un cane che avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata, non è stata fornita prova certa dello status di randagio dell'animale, elemento indispensabile per configurare un obbligo di intervento in capo agli enti convenuti.
Gli elementi raccolti sono, infatti, tra loro eterogenei e contraddittori, non consentendo di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore danneggiato.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 1.06.2022, ha riferito di aver visto il Testimone_2 cane “con una corda al collo”, elemento che depone per una probabile appartenenza dell'animale ad un privato, potendo tale corda assolvere alla funzione di collare o guinzaglio.
Pag. 5 a 8 Tale dato contrasta con quanto dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale, secondo cui il cane sarebbe stato privo di qualsiasi collare.
L'attore ha inoltre riferito della presenza di un presunto “branco” di altri cani, sostenendo che l'animale, dopo aver stazionato al centro della carreggiata, avrebbe raggiunto due cani (uno nero e uno bianco) e successivamente altri animali.
Tuttavia, nessuno dei testi ha confermato tale circostanza, che rimane dunque priva di riscontro.
Lo stesso teste ha dichiarato, inoltre, che il cane sarebbe stato urtato dall'autovettura, si Tes_2 sarebbe rialzato e si sarebbe allontanato da solo, senza avvicinarsi ad altri animali.
Tale descrizione, oltre a non essere stata mai allegata dall'attore, si pone in ulteriore contrasto con la versione di quest'ultimo.
Alla luce di tali elementi, non emergono prove sufficienti per affermare, con il necessario grado di certezza probabilistica, che l'animale coinvolto nel sinistro fosse un cane randagio, che costituisce il presupposto indispensabile per configurare un obbligo di intervento in capo agli enti convenuti.
7.3 In ogni caso, come osservato dai convenuti e non smentito dall'attore, non risultano precedenti segnalazioni o richieste di intervento relative alla presenza di cani randagi in quel tratto Cont di strada;
sicché non può dirsi che il o l' fossero stati posti nella concreta condizione CP_2 di attivarsi con attività di cattura, vigilanza o rimozione.
In mancanza di tali elementi, non vi sono basi per ritenere che l'evento dannoso sia riconducibile a una omissione degli enti convenuti, non risultando provato che essi fossero tenuti, in concreto, ad adottare specifiche misure che avrebbero potuto impedire il sinistro.
7.4 Viceversa, l'evento dannoso risulta riconducibile a una sequenza causale autonoma, imputabile alla condotta di guida dell'attore e alle condizioni del manto stradale, che hanno inciso in maniera decisiva sulla dinamica del sinistro.
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, dott. , il sinistro si è verificato lungo un Per_2 tratto di campagna caratterizzato da una doppia curva, regolarmente segnalata, e da un limite di velocità pari a 50 km/h. Sulla base dei rilievi dei Carabinieri, che hanno descritto l'asfalto come asciutto, il CTU ha stimato una velocità dell'autovettura di circa 66 km/h.
La velocità, così rilevata, non risulta congrua rispetto alle caratteristiche della strada ed è tale da integrare una condotta di guida non prudente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
L'asserito attraversamento improvviso di un cane, pertanto, non consente di escludere la responsabilità dell'attore, poiché la velocità tenuta non era commisurata alle condizioni del luogo e può aver determinato la perdita di controllo del veicolo.
7.5 Alla luce di tali considerazioni, non avendo parte attrice fornito prova dello status di randagio dell'animale e posta una condotta imprudente del conducente, risulta superfluo
Pag. 6 a 8 Cont esaminare l'elemento soggettivo della colpa in capo al e all' i quali Controparte_2 hanno comunque documentato di aver adempiuto ai propri obblighi istituzionali e di non essere stati destinatari di segnalazioni o richieste d'intervento idonee a far sorgere un dovere specifico di attivazione.
7.6 Nessun pregio riveste, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti. Tale profilo, infatti, resta assorbito dall'accertata infondatezza della domanda nel merito, risultando superflua ogni ulteriore valutazione sulla riferibilità soggettiva del rapporto dedotto in giudizio.
8. Al rigetto della domanda di segue la condanna di questi, secondo il Parte_1 principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore sia del sia dell' da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi Controparte_2 Controparte_1 antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in considerazione del valore della causa (€ 74.517,71), e con riduzione del 30% del compenso previsto, in ragione della modesta difficoltà e complessità nelle questioni trattate.
8.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese delle CCTTUU svolte dal dott e dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1 Per_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
che liquida in € 9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del CP_1
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_2
, che liquida in € 9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese delle CCTTUU svolte dal Parte_1 dott. e dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1 Per_2
Brindisi, 27.11.2025
La Giudice
RE RA
Pag. 7 a 8 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
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