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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 660/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 660/2025 promossa da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Tittocchia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 11.12.2011 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione non erano nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 07.05.2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Le parti dichiarano che i beni di qualsiasi natura già di proprietà comune sono stati precedentemente divisi;
2) Le parti dichiarano di svolgere attività lavorativa, dalla quale deriva loro un reddito idoneo a garantire a ciascuno la autosufficienza economica e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni
e qualsivoglia richiesta economica a carico dell'altro coniuge.
3) Per l'effetto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ogni ordine o ragione di natura patrimoniale, per tutto il periodo pregresso alla sottoscrizione del presente atto, rinunciando reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa;
4) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, obbligandosi a rifondere tale consenso/assenso di fronte alla Autorità competente ove necessario.
Spese a carico del sig. come da accordi tra le parti.” Controparte_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11.12.2011 in Orvieto (TR), tra
[...] nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il Pt_1 Controparte_1
30.05.1979 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Orvieto, atto n.40, parte I, anno 2011);
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli