Sentenza 2 gennaio 2025
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1 min read Nota a Trib. Macerata, 2 gennaio 2025, n. 1. di Virginia Troianelli Tirocinante ACF Il Tribunale di Macerata ha inaugurato il nuovo anno accogliendo la causa promossa da un correntista nei confronti della banca presso cui aveva un conto corrente e un conto anticipi. Nell'affrontare il caso, il giudice chiarisce dei concetti fondamentali, tra i quali: dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 è necessaria un'apposita convenzione scritta (al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina) per disciplinare la capitalizzazione degli interessi attivi. Difatti, il mero invio al correntista degli estratti conto recanti …
Leggi di più… - 2. adeguamento delibera CICR - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 gennaio 2025
Nullità degli interessi anatocistici e della c.m.s. per mancato adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000. Domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale. Nota a Trib. Macerata, 2 gennaio 2025, n. 1. Leggi tutto Capitalizzazione interessi e delibera CICR 09.02.2000: sulla correttezza del raffronto tra vecchie e nuove condizioni. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2024, n. 5064. Massima redazionale. Nella specie, tra gli altri motivi di doglianza, parte ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 120 TUB, della delibera del CICR del 09.02.2000, nonché dell'art. 1283 c.c., per avere la sentenza della Corte territoriale dichiarato erroneamente la …
Leggi di più… - 3. Dirittodelrisparmio - Pagina 45 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 gennaio 2025
Sulla mancanza produzione del contratto (da parte della Banca istante in monitorio). Nota a App. Napoli, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 157. Massima redazionale Costituisce consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché […] Leggi tutto Violazione della buona fede contrattuale: quando il TAEG non rispecchia il costo totale del credito. Nota a ABF, Collegio di Napoli, 7 gennaio 2025, n. 79. Leggi tutto Aggiornamento FWU: il CAA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. n. 1347/2020 promossa da: rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Cristian Giampieri, come da procura in atti
-ATTRICE- contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Padovano, come da procura in atti
[...]
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza di p.c. dell'11.9.2024, Per parte attrice: “- nel merito: accertare e dichiarare che la convenuta ha CP_1 illegittimamente applicato, con riguardo al conto corrente ed al conto anticipi per cui è causa, interessi anatocistici, interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e giorni valuta, e per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 15.296,07 o di quella maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre gli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pagamento degli interessi e delle commissioni illegittimamente addebitate, da intendersi coincidente con ogni singolo trimestre;
- in via istruttoria, si insiste per la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU così come formulata all'udienza del 10/10/2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”; Per parte convenuta: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, - nel merito, respingere ogni avversa domanda, siccome inammissibile e comunque destituita di fondamento, per i tutti motivi in narrativa esposti;
- con vittoria di spese e di compenso
pagina 1 di 9 professionale; - con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare anche in via istruttoria, se del caso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_1
deducendo che dai primi anni 2000 e fino al 30.10.2017, l'odierna attrice ha
[...] intrattenuto rapporti bancari con la filiale di Appignano della banca convenuta, tutti regolati sulla base del conto corrente n. 03/01/13144 (di seguito, in breve: 13144) e del conto anticipi n. 02/13/14001 (di seguito, in breve: 14001), purtuttavia, asserisce l'attrice, senza sottoscrivere alcun contratto se non a partire dall'11.1.2011 per il rapporto di conto corrente, e dal 15.2.2012 riguardo al conto anticipi, come riscontrabile dalla documentazione contrattuale speditale dalla convenuta con pec del 15.5.2018 a risconto della relativa istanza inviata dalla correntista in data 15.2.2018 (v. da doc. 8 a doc. 13 di parte attrice).
La (ex) correntista sostiene altresì che l'odierna convenuta ha operato degli addebiti ritenuti illegittimi sui suddetti conti per una somma totale di euro 81.622,16, relativi, nello specifico, a: interessi anatocistici;
interessi ultra-legali addebitati fino all'anno 2011 sul conto corrente n. 03/01/13144 e fino all'anno 2012 sul conto anticipi n. 02/13/14001; commissioni di massimo scoperto addebitate fino all'anno 2011; commissioni sugli affidamenti;
spese; giorni valuta addebitati per l'intera durata del rapporto.
La ha concluso per la dichiarazione Parte_1 di illegittimità delle operazioni contestate e per la restituzione da parte della banca convenuta dell'anzidetta somma di euro 81.622,16, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2020, la
[...] Contr (di seguito in breve: “ ”), ha eccepito la Controparte_1 prescrizione decennale dei pagamenti eseguiti fino al 4.5.2010 (quindi oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione); che il contratto di conto corrente n. 13144 e del conto anticipi n. 14001 sono stati stipulati, rispettivamente, il 24.2.1999 e il 3.5.2005; contestando tutte le avverse deduzioni e conclusioni e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 4.2.2021, tenutasi in modalità cartolare, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.6.2021 (tenutasi sempre in modalità cartolare), all'esito della quale, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, sono stati concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 3.10.2022 si è ordinato a parte convenuta di esibire, mediante deposito telematico, la documentazione inerente ai rapporti contrattuali oggetto della presente controversia come richiesto da parte attrice nella propria memoria istruttoria n 2 del pagina 2 di 9 2.9.2021 (nella fattispecie: il contratto di apertura del conto corrente n. 03/01/13144 e del conto anticipi n. 03/13/14001; le lettere di apertura di credito sottoscritte dalla società in costanza del citato rapporto di conto corrente in relazione agli affidamenti di volta in volta concessi quali risultanti dai dati della Centrale Rischi versati in atti;
l'estratto al 30/9/2011, completo di scalare, del conto anticipi n. 03/13/14001). Detta documentazione veniva depositata dalla convenuta in data 11.1.2023.
E' stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, nominando come c.t.u. il dott.
[...]
il quale, accettato ed espletato l'incarico, ha risposto ai quesiti con relazione Per_1 agli atti del primo agosto 2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024 anticipata con decreto del 13.1.2024 all'udienza dell'11.9.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e viene accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Pacifico tra le parti la presenza di un rapporto contrattuale derivante dai negozi di conto corrente n. 03/01/13144 e del conto anticipi n. 03/13/14001, va anzitutto rilevato che parte convenuta eccepisce la prescrizione decennale del credito quanto ai pagamenti avvenuti in data anteriore al decennio della notifica della citazione, avvenuta il 4.5.2020.
Sul punto va osservato che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cft. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Nel caso di specie, richiamato quanto riscontrato dal ctu, è emerso che le parti hanno contrattualizzato “le misure degli interessi passivi fin dall'inizio della documentazione disponibile” sia per il conto n. 13144, sia per il n. 14001, pertanto, i tassi ivi indicati non vanno sostituiti (v. pag. 14 CTU).
In merito al denunciato anatocismo, l'esame del rapporto di cui al conto n. 14001 effettuato dal ctu ha consentito di accertare la “mancanza nei contratti in atti di una clausola di capitalizzazione degli interessi attivi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/200” e da ciò deriva “che non sia stata rispettata la richiesta pattuizione della reciprocità” e per tale motivo l'anatocismo non deve essere considerato (ossia va espunto) per “l'intera durata del periodo” (v. pag. 14 CTU), con l'ulteriore conseguenza della necessità di rielaborare il conto 13144 su cui sono state addebitate le competenze periodiche del conto 14001.
Viceversa, quanto all'anatocismo nel rapporto ex conto n. 13144, il c.t.u. ha riscontrato pagina 3 di 9 che “l'anatocismo risulta correttamente pattuito nel contratto del 08/01/2008 ed in quello del 11/04/2017” per cui il ctu ha correttamente “proceduto alla sua eliminazione dall'inizio della documentazione disponibile fino al 07/01/2008 e poi dal 01/01/2014 al 10/04/20217”.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il c.t.u. ha proceduto a ricostruire i due rapporti intercorsi tra le odierne parti (ossia, i conti nn. 13144 e 14001), accertando che “le competenze del conto 14001 sono state addebitate sul conto 13144, quindi le rettifiche sul primo hanno effetti unicamente sul saldo del secondo.”
Il CTU ha pertanto giustamente proceduto alla ricostruzione del saldo finale del conto 13144 secondo una modalità analitica e con i seguenti passaggi:
- eliminazione dal conto 13144 di tutti interessi attivi e passivi e CMS di entrambi i rapporti;
- ricalcolo delle competenze periodiche attive e passive;
- ricalcolo del saldo del conto con imputazione delle competenze periodiche in regime di anatocismo per i soli periodi per cui esso è stato legittimamente pattuito;
- imputazione finale degli interessi passivi del conto 14001 per i quali, pur non ricalcolandone l'ammontare, era stato eliminato l'anatocismo
La ricostruzione del conto 13144 ha portato ad un saldo finale pari ad euro
+22.635,74, in luogo del saldo contabile dell'estratto conto al 31/10/2017 pari a 0,00; quindi con una rettifica a favore del correntista di euro 22.635,74.
A detto saldo il ctu è correttamente giunto epurando ovvero rettificando le seguenti voci:
- “eliminazione CMS c/c 13114 per euro 9.941,21
- eliminazione CMS c/c 14001 per euro 4.649,22
- minori interessi in conseguenza dell'eliminazione della CMS e dell'anatocismo per euro 8.045,31”
Le conclusioni del CTU, per correttezza delle premesse in fatto e logicità delle conclusioni, meritano di essere pienamente condivise.
Ne deriva:
- per quanto riguarda l'assenza nel contratto relativo al conto n. 14001 di una clausola di capitalizzazione degli interessi attivi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, nonché nel contratto ex conto n. 13144 riguardo al periodo intercorrente “dall'inizio della documentazione disponibile fino al 07/01/2008 e poi dal 01/01/2014 al 10/04/20217 (leggasi 10/04/2017)”, va rilevato che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera pagina 4 di 9 CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina (cft.
Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634), pertanto detta clausola va dichiarata nulla;
- medesime conclusioni per quanto riguarda la pattuizione della commissione di massimo scoperto: infatti, nel caso in cui la CMS sia stata convenuta mediante l'indicazione di un mero valore percentuale senza alcuna indicazione della base di calcolo della stessa, va espunto dal ricalcolo del saldo le somme addebitate a titolo di c.m.s., in ragione della nullità della clausola per indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. (cft. Tribunale Palermo sez. V,
05/07/2021, n.2849). Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che nel contratto relativo al conto n. 14001, la CMS “risulta pattuita fin dal primo contratto disponibile del 03/05/2005 senza tuttavia l'indicazione della base di calcolo”, mentre per quanto riguarda il conto n. 13144, la CMS “risulta pattuita fin dal primo contratto disponibile del 24/02/1999 senza tuttavia l'indicazione della base di calcolo. Essa è invece correttamente pattuita nel contratto del 11/01/2011”
Ciò posto, il c.t.u. ha accertato che “il fido accordato è stato individuato sulla base della documentazione contrattuale”, rilevando che “sulla base dei saldi come risultanti dagli estratti conto risultano pagate competenze sui saldi extrafido, quindi con natura solutoria” .
Sul punto, va infatti precisato -anche ai fini del decorso della prescrizione- che i versamenti nel conto corrente bancario hanno natura di pagamenti solo quando il conto sia scoperto, mentre, nell'ipotesi ordinaria del conto corrente "affidato", la serie successiva di versamenti o prelievi non danno luogo a singoli rapporti, ma a mere subvariazioni quantitative di un unico rapporto giuridico instaurato dalle parti, a meno che non siano effettuati versamenti cd. “extra fido” (cioè, oltre il limite dell'affidamento concesso), nel qual caso assumono natura solutoria per la parte eccedente l'affidamento.
I versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra -fido), come accertato nel presente giudizio dal c.t.u., hanno funzione solutoria e sono qualificabili come veri e propri pagamenti, pertanto, la prescrizione decennale delle rimesse solutorie decorrerà dai singoli pagamenti (vale a dire, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati) e non dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, come invece avviene nel caso di versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso pagina 5 di 9 dalla banca con l'apertura di credito (cft. Tribunale Siena, 18/06/2021, n. 490).
In merito alla funzione dei versamenti effettuati dall'attrice in favore della banca convenuta, la recente giurisprudenza ha ribadito che “in tema di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cassazione civile sez. I - 15/03/2024, n. 7030).
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta, va osservato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla Parte_1 Contr (quale ex correntista della ), trovando la propria causa nell'illegittimità
[...] degli interessi anatocistici a quest'ultima addebitati, è soggetta all'ordinario termine decennale, la cui decorrenza va diversificata in ragione della natura propria dei versamenti che, nel caso di specie, è stata accertata in sede di CTU come avente funzione solutoria, pertanto, la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati.
Difatti, per quanto attiene al dies a quo del decorso del termine decennale di prescrizione come anzidetto affermato, è noto che la prescrizione si interrompe se il titolare del diritto compie un atto che dimostri la sua volontà di farlo valere;
tra gli atti interruttivi della prescrizione l'art. 2943 c.c. indica la notifica di un qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore inadempiente. Tale atto di messa in mora, seppur di natura stragiudiziale, è da considerarsi sicuramente idoneo ad interrompere il termine di prescrizione anche se comunicato tramite pec, posto che per produrre i suoi effetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario senza che sia soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica a mezzo ufficiale giudiziario (cft. Corte appello Napoli sez. IX, 04/10/2022, n.4049) e parte attrice, per il tramite del proprio procuratore avv. Cristian Giampieri, in data 31.3.2020, ha notificato all'indirizzo pec dell'odierna banca convenuta puntuale lettera di diffida e di messa in mora idonea ad interrompere detto termine prescrizionale. pagina 6 di 9 Alla luce di quanto precede, il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nella data del 31.3.2010 e, considerata la natura solutoria dei versamenti extrafido effettuati dall'attrice, va dichiarata la maturata prescrizione dei versamenti effettuati sino alla data suddetta, nella misura indicata dal CTU.
Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Per quanto concerne il quantum della somma di denaro ripetibile da parte dell'attrice, il perito d'ufficio ha proceduto alla ricostruzione del saldo finale del rapporto n. 13144, su cui sono confluite anche le rielaborazioni del conto 14001, pari ad euro 22.635,74 (a favore del correntista), in luogo del saldo contabile dell'estratto conto al 31.10.2017 pari a euro 0,00.
Sul punto, infatti, vista la presenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se la verifica dell'incidenza della prescrizione sulle rimesse solutorie (che intervengano a conto scoperto, o a conto che si trovi extrafido, come nel caso in oggetto) vada compiuta sul saldo banca ovvero su quello ricalcolato e rettificato, va rilevato che nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto (cft. Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n.7721).
Rilevato che il saldo rettificato risulta essere pari ad euro 22.635,74, il c.t.u. ha determinato le competenze pagate sui saldi extra-fido (quindi, aventi natura solutoria), nel periodo precedente al 31.3.2010 interessato dall'intervenuta prescrizione, nella somma di euro 6.147,49, alla quale vanno detratti euro 1.192,18 quale effetto anatocistico della prescrizione, così da quantificare la sorte ripetibile in favore dell'attrice per complessivi euro 15.296,07.
Trattandosi di debito di valuta sulla predetta somma decorreranno gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c..
Per quanto concerne la decorrenza degli interessi, va rilevato che in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli pagina 7 di 9 relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c. Ne consegue che, in caso di obbligazioni periodiche, ove si deduca con la richiesta extragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente corrisposte anche la corretta interpretazione del titolo costitutivo dell'obbligazione, contestando l'unica "causa solvendi" a cui tutti i pagamenti si riferiscono, gli interessi, nonché l'ulteriore risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c., decorrono dalla data dell'istanza (cft. Cassazione civile sez. lav., 01/04/2011, n.7586).
Pertanto, si ritiene che il dies a quo per il decorso degli interessi legali derivanti dall'indebito pagamento riconosciuto a parte attrice sia individuabile nella messa in mora Contr indirizzata alla avvenuta con la diffida tramite pec del 31.3.2020 effettuata dalla stessa attrice.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dell'opponente.
Come esplicitato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01)
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può avvalersi del criterio del decisum e non del criterio del disputatum (Cass. sez. 3 29 febbraio 2016 n. 3903), salva ovviamente l'ipotesi in cui la condanna sia ridotta da una parziale corresponsione del petitum da parte del debitore nelle more del processo se comunque emerge la fondatezza della intera pretesa originariamente avanzata (cft. Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21256).
Ciò posto le spese della presente controversia si determinano in base al valore del decisum, pari ad euro 15.296,07, e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione, da 52.001,00 a 260.000,00 euro, valori medi, e quindi pari ad euro 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie per quanto di ragione le domande attoree e, per l'effetto: accerta e dichiara 1- la nullità del calcolo anatocistico degli interessi effettuato, quanto al conto n.14001, per l'intera durata del rapporto e, quanto al conto 13144, dall'inizio fino al 07/01/2008 e poi dal 01/01/2014 al 10/04/20217; 2- la nullità della cms per l'intera pagina 8 di 9 durata del rapporto quanto al conto 14001 e, quanto al conto 13144, per il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il 10/01/2011.
Accerta e dichiara prescritte le competenze pagate da parte attrice pari ad euro 6.147,49.
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 15.296,07 a titolo di somme ripetibili, oltre interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. dal
31.3.2020 al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Macerata, 2.1.2025
Il Giudice
Umberto Rana
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