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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18722/2024 tra
, con il patrocinio degli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire ed Edoardo Parte_1
Chiavirano che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente per procura alle liti 24.10.2024 APPELLANTE e con il patrocinio dell'avv. MARTUSCELLI DONATELLA che la rappresenta e Controparte_1 difende per procura alle liti 10.1.2025 APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. LOCHE MARCO che la rappresenta e difende per Controparte_2 procura generale alle liti 4.10.2023 APPELLATA Oggi 27 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. CHIAVIRANO EDOARDO Parte_1
- per l'avv. Silvestri Rosario Salvatore in sost. dell'avv. MARTUSCELLI Controparte_1
DONATELLA e
- per l'avv. LOCHE MARCO. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. Chiavirano precisa le conclusioni come da note conclusive. L'avv. Silvestri precisa le conclusioni come da note conclusive depositate questa mattina e in ogni caso come da comparsa di costituzione. L'avv. Loche precisa come da comparsa di costituzione e richiama le difese ivi svolte nonché le note conclusive autorizzate. Gli avvocati Chiavirano e Loche eccepiscono la tardività delle note depositate in data odierna essendovi termine sino al 26.9.25. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 18722/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire e Edoardo Parte_1
Chiavirano che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente per procura alle liti 24.10.2024
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARTUSCELLI DONATELLA che la rappresenta e Controparte_1 difende per procura alle liti 10.1.2025 e
contro
APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. LOCHE MARCO che la rappresenta e difende per Controparte_2 procura generale alle liti 4.10.2023
APPELLATA
Udienza di discussione in data 27.10.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito “ ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2820/2024, Parte_1 Pt_1 pronunciata dal Giudice di Pace di in data 21.10.2024, CP_2
(i) nella parte in cui il Giudice di pace, pur avendo evidenziato che “l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, ovvero qualora rappresenti il primo atto mediante il quale il debitore sia posto a conoscenza delle pretese in essere nei propri confronti”, non ha poi accolto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, nonostante le doglianze non riguardassero vizi propri dell'atto e nonostante l'opponente avesse previamente ricevuto la notifica dell'ingiunzione, del preavviso di fermo amministrativo e dell'avviso di intimazione;
(ii) nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica dell'ingiunzione di pagamento veicolata dall'avviso di intimazione opposto in primo grado, per non essere provato l'invio della comunicazione di avvenuta notifica, tenuto conto che l'agente notificatore, nella sua pagina 2 di 8 qualità di pubblico ufficiale, aveva espressamente dato atto di aver dato corso a tale incombenza e considerato che essendo stato consegnato l'atto a mani del marito,
l'invio della comunicazione di avvenuta notifica non era necessario. ha concluso chiedendo che, in integrale riforma della sentenza appellata, il tribunale in Pt_1 via preliminare dichiarasse l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito rigettasse l'opposizione proposta da . Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che l'atto di intimazione era il Controparte_1 primo attraverso il quale era venuta a conoscenza della pretesa dell'amministrazione comunale a titolo di sanzione per pretesa violazione del codice della strada, difettando la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa.
In ordine al secondo motivo di appello, parte appellata ha evidenziato che non era stato possibile identificare il numero della comunicazione di avvenuto deposito risultando leggibili le sole due prime cifre – 66 -. Ne conseguiva che doveva trovare applicazione il principio in forza del quale « l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova» (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18472). Nella fattispecie, Pt_1 aveva omesso di produrre un'attestazione idonea a provare l'invio di una raccomandata con un numero riconoscibile nonché la corrispondenza tra l'indirizzo di spedizione e quello di residenza del destinatario.
Quanto all'asserita non necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito al familiare, ha richiamato il principio affermato nella pronuncia della Controparte_1
Cassazione n. 14093/2022 in forza della quale “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n.
600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”.
Da ultimo, ha eccepito, come motivo in devoluzione, la prescrizione per Controparte_1 decorso del termine quinquennale dall'ultimo atto di messa in mora alla data di notifica dell'atto oggetto della presente impugnazione e l'estinzione del potere impositivo dell'amministrazione, avendo omesso di notificare nel termine di cui all'art. 201 c.d.s. la contestazione dell'infrazione.
Parte appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario. pagina 3 di 8 ha chiesto l'accoglimento dell'appello evidenziando che l'ingiunzione di Parte_2 pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. 7616780000414 veniva ritualmente notificata alla debitrice il 2 febbraio 2017, mediante consegna a mani del marito e successiva spedizione di raccomandata semplice n. 6680036129171 ex art. 60, comma 1, lett.b-bis D.P.R. 600/1973 e che a tale notifica seguivano le notifiche del preavviso di fermo amministrativo n.
FER2017000320171, notificato il 10 ottobre 2017 e iscritto il successivo 15 febbraio 2018 e dell'avviso di intimazione n. AVI2023000222047, notificato il 5 gennaio 2024. Ha aggiunto che per consolidata giurisprudenza, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n.
600/1973, allorquando la notificazione degli avvisi e degli altri atti destinati al contribuente
(tra i quali rientra l'avviso di intimazione) avvenga mediante consegna a familiare convivente, deve essere seguita dalla spedizione di una raccomandata cosiddetta “semplice”, ossia priva di avviso di ricevimento, atteso che la menzionata norma di legge fa riferimento alla sola
“raccomandata”, senza ulteriori specificazioni. (Cass. civ., sez. trib., 27 gennaio 2022, n.2377;
Cass. civ, Sez. V, 20 luglio 2021 n. 20736).
Il ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto del ricorso in Pt_2 opposizione perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
La causa è giunta a decisione ed è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati sulla ritenuta e contestata violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973,
In relazione alla notificazione dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n.
7616780000414, sottesa all'intimazione di pagamento opposta.
Il Giudice di Pace di ha così motivato: “Nel caso di specie, la notifica dell'ingiunzione di CP_2 pagamento n. 7616780000414 presupposto dall'atto impugnato, è avvenuta con consegna a mani del marito. In caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. “Costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell effettuata a soggetto Controparte_3 diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…). Osservano al riguardo i giudici di legittimità che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) pagina 4 di 8 sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n. 17235/18, sentenza n. 25079/14,
2868/2017, 17235/18).
Difettando, nel caso di specie, la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della notifica della dell'ingiunzione di pagamento n. 7616780000414 prodromica all'atto impugnato del quale va quindi disposto
l'annullamento”.
Il principio affermato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata non è condivisibile.
Invero, l'art. 60 comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 così recita: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (..) b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Alla luce del tenore letterale della disposizione richiamata si condivide il diverso principio affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia 06 maggio 2024 n. 12274 con riguardo alla consegna al portiere, ma applicabile a fortiori ai familiari conviventi, in forza del quale: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022). Pertanto, la notificazione dell'atto impositivo, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez, Ordinanza n.
2229 del 30-01-2020)”. pagina 5 di 8 Affermato il principio che per il perfezionamento della notificazione ex art. 60 comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 non si richiede la prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notificazione, ma il solo invio di raccomandata informativa “semplice”, si ritiene che nel caso di specie tale invio risulti provato.
Dalla relata di notifica n. 0030166 del cronologico, relativa all'ingiunzione di pagamento n.
7616780000414, emerge che il marito di in data 2.2.2017 ha ricevuto il plico Controparte_1 relativo all'ingiunzione e ha firmato la relazione di notificazione, mentre il messo notificatore ha dichiarato di aver spedito la comunicazione di avvenuta notificazione con raccomandata, il cui numero leggibile è 668003612917. (doc. 1 , fascicolo di primo grado). Parte_2
Tale dichiarazione dimostra l'assolvimento di tutte le condizioni – consegna a familiare convivente, sottoscrizione del familiare, spedizione di raccomandata semplice -per la validità della notificazione dell'ingiunzione.
Ne consegue che assorbente per l'accoglimento dell'appello è l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. AVI2023000222047 posto che non era il primo atto mediante il quale il debitore era stato posto a conoscenza delle pretese in essere nei propri confronti – alla luce della previa notificazione dell'ingiunzione di pagamento n.
7616780000414 e in quanto l'opposizione non è stata proposta per vizi propri dell'intimazione.
L'inammissibilità dell'opposizione rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, trattandosi di questione di merito che non può essere esaminata in questo giudizio alla luce dell'inammissibilità dell'opposizione.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e Controparte_1 devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione sino a € 1.100,00 e così per €
278,00 quanto al primo grado e per € 462,00 quanto al presente giudizio di appello e, con riguardo al solo per il presente giudizio atteso che dinanzi al Giudice di Pace è Pt_2 comparso un funzionario comunale.
Non sono, invece, dovuti al gli oneri riflessi. Parte_2
Sul punto si richiamano le chiare argomentazioni svolte da questo Tribunale, sezione lavoro, nella pronuncia n. 64012021 del 04/06/2021 in forza delle quali: “Occorre muovere dalla ratio dell'articolo 91 c.p.c. il quale, prevedendo la condanna alle spese della parte soccombente, mira a realizzare il principio chiovendiano per cui la parte vittoriosa si deve trovare, con il provvedimento favorevole, nella stessa situazione in cui sarebbe qualora avesse avuto soddisfazione dei propri diritti senza la necessità dell'intervento giudiziale. In altri termini, in assenza di tale meccanismo processuale, la parte vittoriosa sarebbe in ogni caso pregiudicata, poiché rimarrebbero a suo carico le spese sostenute per la propria difesa. Si tratta quindi di una somma che deve essere pagata alla parte, e non al difensore;
anche nel caso di distrazione ai sensi articolo 93 c.p.c., è un rimborso delle spese che la parte ha sostenuto (o, in pagina 6 di 8 quest'ultimo caso, che avrebbe dovuto sostenere) per la difesa in giudizio.
Premesso ciò, con I'articolo 1, comma 208, legge 26612005 è stato stabilito che "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro": tale norma in primo luogo agisce esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e avvocato/dipendente; in secondo luogo, è ispirata a finalità di contenimento della spesa pubblica. Sostanzialmente, mentre in precedenza gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell'ente ed era poi a carico dell'amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l'entrata in vigore di tale legge I'importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
È del tutto evidente che, con l'approvazione di tale legge, è stato (di fatto) ridotto il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti degli enti pubblici;
né la Corte Costituzionale, nella sentenza 33/2009 citata dalle parti ha affermato il contrario, essendosi Sentenza n.
64012021 pubbl. il 04/0012021 RG n .73412021 limitata a dire che "la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell'avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente". (..) La conseguenza dell'introduzione di tale norna di legge è che I'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite. Richiamando quanto sopra detto in merito alla finalità dell'articolo 91 c.p.c. appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi è chiaramente infondata: infatti, se la condanna alla rifusione delle spese di lite è fatta a favore della parte, e non del suo difensore, non si vede come il possa chiedere (..) il Parte_2 pagamento di un importo che non è tenuto a versare alla propria avvocatura interna.
Paradossalmente, il diritto alla maggiorazione delle spese di lite con riferimento agli oneri riflessi poteva essere valutato in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 26612005, in quanto era un onere che la parte sopportava per la propria difesa in giudizio;
con la riforma operata da tale norna, non vi è ragione per gravare la parte soccombente alla rifusione di un onere che la parte vittoriosa non deve pagare.
Del tutto inconferenti sono i richiami ad una generica parità di trattamento tra avvocati dipendenti ed avvocati del libero foro, (..), così come il richiamo fatto al regolamento dell'avvocatura pubblica con riferimento al principio di pari dignità professionale tra le due categorie di legali. Si ripete che, in questa sede, non si discute del diritto all'adeguato compenso dell'avvocato dipendente dell'ente pubblico, ma del diritto dell'ente ad ottenere la rifusione, a proprio favore, di un importo che non è più a suo carico”. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello proposto da e in integrale riforma della sentenza n. Parte_1
2820/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di in data 21.10.2024, CP_2
DICHIRA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Controparte_1 intimazione n. AVI2023000222047 – 50302202300184344000;
CONDANNA a rifondere agli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire Controparte_1 ed Edoardo Chiavirano, dichiaratisi antistatari, le spese del primo grado di giudizio di Pt_1
e liquidate in € 278,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e
[...]
CPA come per legge;
CONDANNA a rifondere agli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire Controparte_1 ed Edoardo Chiavirano, dichiaratisi antistatari, le spese del presente appello di e Parte_1 liquidate in € 462,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA a rifondere al le spese del presente Controparte_1 Parte_2 appello liquidate in € 462,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, accessori se dovuti per legge, esclusi gli oneri riflessi.
Torino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18722/2024 tra
, con il patrocinio degli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire ed Edoardo Parte_1
Chiavirano che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente per procura alle liti 24.10.2024 APPELLANTE e con il patrocinio dell'avv. MARTUSCELLI DONATELLA che la rappresenta e Controparte_1 difende per procura alle liti 10.1.2025 APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. LOCHE MARCO che la rappresenta e difende per Controparte_2 procura generale alle liti 4.10.2023 APPELLATA Oggi 27 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. CHIAVIRANO EDOARDO Parte_1
- per l'avv. Silvestri Rosario Salvatore in sost. dell'avv. MARTUSCELLI Controparte_1
DONATELLA e
- per l'avv. LOCHE MARCO. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. Chiavirano precisa le conclusioni come da note conclusive. L'avv. Silvestri precisa le conclusioni come da note conclusive depositate questa mattina e in ogni caso come da comparsa di costituzione. L'avv. Loche precisa come da comparsa di costituzione e richiama le difese ivi svolte nonché le note conclusive autorizzate. Gli avvocati Chiavirano e Loche eccepiscono la tardività delle note depositate in data odierna essendovi termine sino al 26.9.25. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 18722/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire e Edoardo Parte_1
Chiavirano che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente per procura alle liti 24.10.2024
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARTUSCELLI DONATELLA che la rappresenta e Controparte_1 difende per procura alle liti 10.1.2025 e
contro
APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. LOCHE MARCO che la rappresenta e difende per Controparte_2 procura generale alle liti 4.10.2023
APPELLATA
Udienza di discussione in data 27.10.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito “ ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2820/2024, Parte_1 Pt_1 pronunciata dal Giudice di Pace di in data 21.10.2024, CP_2
(i) nella parte in cui il Giudice di pace, pur avendo evidenziato che “l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, ovvero qualora rappresenti il primo atto mediante il quale il debitore sia posto a conoscenza delle pretese in essere nei propri confronti”, non ha poi accolto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, nonostante le doglianze non riguardassero vizi propri dell'atto e nonostante l'opponente avesse previamente ricevuto la notifica dell'ingiunzione, del preavviso di fermo amministrativo e dell'avviso di intimazione;
(ii) nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica dell'ingiunzione di pagamento veicolata dall'avviso di intimazione opposto in primo grado, per non essere provato l'invio della comunicazione di avvenuta notifica, tenuto conto che l'agente notificatore, nella sua pagina 2 di 8 qualità di pubblico ufficiale, aveva espressamente dato atto di aver dato corso a tale incombenza e considerato che essendo stato consegnato l'atto a mani del marito,
l'invio della comunicazione di avvenuta notifica non era necessario. ha concluso chiedendo che, in integrale riforma della sentenza appellata, il tribunale in Pt_1 via preliminare dichiarasse l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito rigettasse l'opposizione proposta da . Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che l'atto di intimazione era il Controparte_1 primo attraverso il quale era venuta a conoscenza della pretesa dell'amministrazione comunale a titolo di sanzione per pretesa violazione del codice della strada, difettando la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa.
In ordine al secondo motivo di appello, parte appellata ha evidenziato che non era stato possibile identificare il numero della comunicazione di avvenuto deposito risultando leggibili le sole due prime cifre – 66 -. Ne conseguiva che doveva trovare applicazione il principio in forza del quale « l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova» (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18472). Nella fattispecie, Pt_1 aveva omesso di produrre un'attestazione idonea a provare l'invio di una raccomandata con un numero riconoscibile nonché la corrispondenza tra l'indirizzo di spedizione e quello di residenza del destinatario.
Quanto all'asserita non necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito al familiare, ha richiamato il principio affermato nella pronuncia della Controparte_1
Cassazione n. 14093/2022 in forza della quale “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n.
600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”.
Da ultimo, ha eccepito, come motivo in devoluzione, la prescrizione per Controparte_1 decorso del termine quinquennale dall'ultimo atto di messa in mora alla data di notifica dell'atto oggetto della presente impugnazione e l'estinzione del potere impositivo dell'amministrazione, avendo omesso di notificare nel termine di cui all'art. 201 c.d.s. la contestazione dell'infrazione.
Parte appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario. pagina 3 di 8 ha chiesto l'accoglimento dell'appello evidenziando che l'ingiunzione di Parte_2 pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. 7616780000414 veniva ritualmente notificata alla debitrice il 2 febbraio 2017, mediante consegna a mani del marito e successiva spedizione di raccomandata semplice n. 6680036129171 ex art. 60, comma 1, lett.b-bis D.P.R. 600/1973 e che a tale notifica seguivano le notifiche del preavviso di fermo amministrativo n.
FER2017000320171, notificato il 10 ottobre 2017 e iscritto il successivo 15 febbraio 2018 e dell'avviso di intimazione n. AVI2023000222047, notificato il 5 gennaio 2024. Ha aggiunto che per consolidata giurisprudenza, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n.
600/1973, allorquando la notificazione degli avvisi e degli altri atti destinati al contribuente
(tra i quali rientra l'avviso di intimazione) avvenga mediante consegna a familiare convivente, deve essere seguita dalla spedizione di una raccomandata cosiddetta “semplice”, ossia priva di avviso di ricevimento, atteso che la menzionata norma di legge fa riferimento alla sola
“raccomandata”, senza ulteriori specificazioni. (Cass. civ., sez. trib., 27 gennaio 2022, n.2377;
Cass. civ, Sez. V, 20 luglio 2021 n. 20736).
Il ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto del ricorso in Pt_2 opposizione perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
La causa è giunta a decisione ed è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati sulla ritenuta e contestata violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973,
In relazione alla notificazione dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n.
7616780000414, sottesa all'intimazione di pagamento opposta.
Il Giudice di Pace di ha così motivato: “Nel caso di specie, la notifica dell'ingiunzione di CP_2 pagamento n. 7616780000414 presupposto dall'atto impugnato, è avvenuta con consegna a mani del marito. In caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. “Costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell effettuata a soggetto Controparte_3 diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…). Osservano al riguardo i giudici di legittimità che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) pagina 4 di 8 sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n. 17235/18, sentenza n. 25079/14,
2868/2017, 17235/18).
Difettando, nel caso di specie, la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della notifica della dell'ingiunzione di pagamento n. 7616780000414 prodromica all'atto impugnato del quale va quindi disposto
l'annullamento”.
Il principio affermato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata non è condivisibile.
Invero, l'art. 60 comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 così recita: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (..) b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Alla luce del tenore letterale della disposizione richiamata si condivide il diverso principio affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia 06 maggio 2024 n. 12274 con riguardo alla consegna al portiere, ma applicabile a fortiori ai familiari conviventi, in forza del quale: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022). Pertanto, la notificazione dell'atto impositivo, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez, Ordinanza n.
2229 del 30-01-2020)”. pagina 5 di 8 Affermato il principio che per il perfezionamento della notificazione ex art. 60 comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 non si richiede la prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notificazione, ma il solo invio di raccomandata informativa “semplice”, si ritiene che nel caso di specie tale invio risulti provato.
Dalla relata di notifica n. 0030166 del cronologico, relativa all'ingiunzione di pagamento n.
7616780000414, emerge che il marito di in data 2.2.2017 ha ricevuto il plico Controparte_1 relativo all'ingiunzione e ha firmato la relazione di notificazione, mentre il messo notificatore ha dichiarato di aver spedito la comunicazione di avvenuta notificazione con raccomandata, il cui numero leggibile è 668003612917. (doc. 1 , fascicolo di primo grado). Parte_2
Tale dichiarazione dimostra l'assolvimento di tutte le condizioni – consegna a familiare convivente, sottoscrizione del familiare, spedizione di raccomandata semplice -per la validità della notificazione dell'ingiunzione.
Ne consegue che assorbente per l'accoglimento dell'appello è l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. AVI2023000222047 posto che non era il primo atto mediante il quale il debitore era stato posto a conoscenza delle pretese in essere nei propri confronti – alla luce della previa notificazione dell'ingiunzione di pagamento n.
7616780000414 e in quanto l'opposizione non è stata proposta per vizi propri dell'intimazione.
L'inammissibilità dell'opposizione rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, trattandosi di questione di merito che non può essere esaminata in questo giudizio alla luce dell'inammissibilità dell'opposizione.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e Controparte_1 devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione sino a € 1.100,00 e così per €
278,00 quanto al primo grado e per € 462,00 quanto al presente giudizio di appello e, con riguardo al solo per il presente giudizio atteso che dinanzi al Giudice di Pace è Pt_2 comparso un funzionario comunale.
Non sono, invece, dovuti al gli oneri riflessi. Parte_2
Sul punto si richiamano le chiare argomentazioni svolte da questo Tribunale, sezione lavoro, nella pronuncia n. 64012021 del 04/06/2021 in forza delle quali: “Occorre muovere dalla ratio dell'articolo 91 c.p.c. il quale, prevedendo la condanna alle spese della parte soccombente, mira a realizzare il principio chiovendiano per cui la parte vittoriosa si deve trovare, con il provvedimento favorevole, nella stessa situazione in cui sarebbe qualora avesse avuto soddisfazione dei propri diritti senza la necessità dell'intervento giudiziale. In altri termini, in assenza di tale meccanismo processuale, la parte vittoriosa sarebbe in ogni caso pregiudicata, poiché rimarrebbero a suo carico le spese sostenute per la propria difesa. Si tratta quindi di una somma che deve essere pagata alla parte, e non al difensore;
anche nel caso di distrazione ai sensi articolo 93 c.p.c., è un rimborso delle spese che la parte ha sostenuto (o, in pagina 6 di 8 quest'ultimo caso, che avrebbe dovuto sostenere) per la difesa in giudizio.
Premesso ciò, con I'articolo 1, comma 208, legge 26612005 è stato stabilito che "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro": tale norma in primo luogo agisce esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e avvocato/dipendente; in secondo luogo, è ispirata a finalità di contenimento della spesa pubblica. Sostanzialmente, mentre in precedenza gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell'ente ed era poi a carico dell'amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l'entrata in vigore di tale legge I'importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
È del tutto evidente che, con l'approvazione di tale legge, è stato (di fatto) ridotto il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti degli enti pubblici;
né la Corte Costituzionale, nella sentenza 33/2009 citata dalle parti ha affermato il contrario, essendosi Sentenza n.
64012021 pubbl. il 04/0012021 RG n .73412021 limitata a dire che "la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell'avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente". (..) La conseguenza dell'introduzione di tale norna di legge è che I'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite. Richiamando quanto sopra detto in merito alla finalità dell'articolo 91 c.p.c. appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi è chiaramente infondata: infatti, se la condanna alla rifusione delle spese di lite è fatta a favore della parte, e non del suo difensore, non si vede come il possa chiedere (..) il Parte_2 pagamento di un importo che non è tenuto a versare alla propria avvocatura interna.
Paradossalmente, il diritto alla maggiorazione delle spese di lite con riferimento agli oneri riflessi poteva essere valutato in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 26612005, in quanto era un onere che la parte sopportava per la propria difesa in giudizio;
con la riforma operata da tale norna, non vi è ragione per gravare la parte soccombente alla rifusione di un onere che la parte vittoriosa non deve pagare.
Del tutto inconferenti sono i richiami ad una generica parità di trattamento tra avvocati dipendenti ed avvocati del libero foro, (..), così come il richiamo fatto al regolamento dell'avvocatura pubblica con riferimento al principio di pari dignità professionale tra le due categorie di legali. Si ripete che, in questa sede, non si discute del diritto all'adeguato compenso dell'avvocato dipendente dell'ente pubblico, ma del diritto dell'ente ad ottenere la rifusione, a proprio favore, di un importo che non è più a suo carico”. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello proposto da e in integrale riforma della sentenza n. Parte_1
2820/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di in data 21.10.2024, CP_2
DICHIRA INAMMISSIBILE l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Controparte_1 intimazione n. AVI2023000222047 – 50302202300184344000;
CONDANNA a rifondere agli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire Controparte_1 ed Edoardo Chiavirano, dichiaratisi antistatari, le spese del primo grado di giudizio di Pt_1
e liquidate in € 278,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e
[...]
CPA come per legge;
CONDANNA a rifondere agli avvocati Andrea Gandino, Alessandro Paire Controparte_1 ed Edoardo Chiavirano, dichiaratisi antistatari, le spese del presente appello di e Parte_1 liquidate in € 462,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA a rifondere al le spese del presente Controparte_1 Parte_2 appello liquidate in € 462,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, accessori se dovuti per legge, esclusi gli oneri riflessi.
Torino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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