Art. 7. Scuole ed istituti di educazione 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Articolo 7 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
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Articolo 7 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
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1 febbraio 2013
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