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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 18/09/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11539/2023 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massimiliano Parte_1
Rogliero, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Agata Gasparro, Controparte_1 domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il 14/10/2023,
ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, Parte_1 notificatogli il 26/09/2023, con il quale l'odierna parte opposta , ex Controparte_1 coniuge, gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di €24.181,02, oltre interessi e spese, in forza del titolo esecutivo costituito dal “Ricorso per separazione consensuale con pedissequo decreto di omologa n. cronol. 20598/2015 del 26/10/2015
r.g. n. 7691/2015”; tanto, stante l'omesso versamento dei ratei da mantenimento per i periodi indicati in precetto e riportati di seguito:
1 TRIBUNALE DI BARI
A fondamento dell'opposizione, l'intimato ha eccepito:
1) la “mancanza della procura alle liti da parte della IG.ra ”, IA Parte_2 ormai maggiorenne delle odierne parti, non potendo agire la madre in sua vece per il recupero delle somme alla prima spettanti a titolo di mantenimento (per l'importo di
€14.960,00); la non cristallina censura, si anticipa, va più correttamente intesa quale doglianza tesa a eccepire il parziale difetto di legittimazione passiva della parte precettante (il motivo è perciò da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
2) la “parziale prescrizione della somma precettata”, per l'importo di €6.480,00 (di cui
€4.080,00 per ed €2.400,00 per ), in relazione ai ratei Parte_2 Controparte_1 da mantenimento compresi tra il mese di aprile 2015 e il mese di aprile 2017, al cospetto di prescrizione quinquennale e in assenza di atti interruttivi o sospensivi
(motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
3) le “errate spese e competenze della procedura” con riguardo agli onorari di precetto, in tesi erroneamente quantificati in €405,00 in correlazione al d.m. 55/2014, a fronte della nonna di €236,00 indicata dal d.m. 147/2022 per lo scaglione pertinente (motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.).
Ha pertanto domandato l'accertamento dell'insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere in executivis in relazione al credito precettato.
Nella memoria ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. la parte opponente ha poi operato le seguenti
“precisazioni”: “il IG. ha regolarmente adempiuto al versamento dell'assegno Pt_1 di mantenimento, di €270,00 (duecentosettantaeuro) provvedendo al pagamento “a mani” ogni mese a far data dal provvedimento del Decreto di Omologa n. cronol.
20598/2015 del 26.10.15 direttamente alla IG.ra LA del tutto CP_1 arbitrariamente ed illegittimamente ha imputato il predetto pagamento al mutuo cointestato assumendo il mancato adempimento dell'onere di mantenimento;
tale imputazione di pagamento oltre che infondata in quanto creditore delle rate del mutuo è
2 TRIBUNALE DI BARI
soltanto l'Istituto di credito erogante, è contraria al disposto dell'art.1193 c.c. il quale stabilisce l'imputazione del pagamento solo al credito effettivamente scaduto ovvero
l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e IA. La circostanza che la medesima IG.ra abbia provveduto al pagamento del mutuo cointestato attesta CP_1 che comunque le somme sono state effettivamente versate dall'odierno opponente.
Peraltro, poiché in relazione al contratto di mutuo entrambe le parti sono obbligate a corrispondere le rate in favore dell'Istituto di credito (unico creditore) la IG.ra
non poteva discrezionalmente imputare i pagamenti in contanti ricevuti alla Pt_1 quota della predetta rata di mutuo invece che al mantenimento”.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio ha contestato ogni deduzione di parte opponente, eccependo:
- in via preliminare, la violazione dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c.); va dato atto che con ord. 01/02/2024 si è disposta rinnovazione della citazione, ritualmente intervenuta, di talchè il profilo risulta superato;
- la violazione dell'art. 182 c.p.c. per “mancata notifica della procura speciale alle liti, apposta su foglio separato, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, come ex adverso indicato”, non consentendo l'art. 182, co. 2, c.p.c. di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti (SS. UU., n. 37434/2022);
- l'infondatezza del motivo afferente alla “mancanza della procura alle liti da parte della IG.ra ” e alla “conseguente illegittimità, come ex adverso dedotto, Parte_2 dell'azione esecutiva proposta dalla IG.ra , anche per conto della Controparte_1 suddetta IA maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente” (queste le difese rilevanti: “pur riconoscendo la titolarità di un diritto iure proprio, la IA, IG.na
, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, Parte_2 quale titolare del diritto al mantenimento e la IG.ra , quale titolare del Controparte_1 diritto a ricevere le somme dall'altro genitore, va precisato che la prima non ha mai adito il Tribunale competente per l'ottenimento del versamento diretto del contributo al mantenimento da parte del padre, né tantomeno il IG. abbia mai Parte_1 proposto una domanda di modifica delle condizioni di separazione avente ad oggetto la titolarità del contributo al mantenimento a favore della IA maggiorenne ma non autonoma economicamente. E giammai, il genitore obbligato, avrebbe potuto arbitrariamente versare lo stesso direttamente alla IA, senza un provvedimento giudiziale in tal senso”);
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- l'infondatezza del motivo afferente alla prescrizione parziale del credito, dinanzi a prescrizione da ritenersi decennale (in un quadro pretorio affermato come oscillante).
Altresì, ha riconosciuto l'erroneità della somma indicata in precetto a titolo di onorario, deducendo la ricorrenza di un mero errore materiale comunque inidoneo a invalidare il precetto.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'accertamento dell'eventuale minor credito, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il
28/12/2023).
I.3.- Con ord. 19/11/2024 è stata disposta la parziale sospensione dell'efficacia a fini esecutivi del precetto. Con la medesima ordinanza sono state motivatamente ritenute inammissibili le istanza di prova testimoniale articolate dalla parte opponente,
“in quanto tese alla prova di pagamenti”, nonché le istanze di prova testimoniale articolate dalla parte opposta “in quanto relative a circostanze documentate (1 e 2
), tese alla prova di un fatto negativo (3-5, anche in parte irrilevanti) o Pt_1 valutative (per gli altri testi)”; sicchè, la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla scorta della prova documentale in atti.
I.4.- All'udienza cartolare del 18/09/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata dunque discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi;
è stato concesso termine per memorie difensive finali.
II.- Le questioni rilevanti sorte nel contraddittorio saranno esaminate secondo l'ordine logico-giuridico, dandosi atto che l'opposizione è da qualificarsi interamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze.
II.1.- In primo luogo, come già evidenziato nell'ord. 19/11/2024, “A seguito della rituale eccezione di parte opposta (art. 164 c.p.c., in relazione all'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c.), si è disposta rinnovazione della citazione, ritualmente intervenuta”.
Ancora, “quanto ai profili di contestazione ex art. 182 c.p.c., del pari sollevati dal precettante, va rilevato il deposito da parte dell'opponente, sin dall'iscrizione a ruolo, di regolare procura alle liti, di talchè non vi sono in merito provvedimenti da adottarsi”
(ord. 19/11/2024); detto approdo non è stato superato da differenti e più convincenti deduzioni difensive successivamente rese nel contraddittorio tra le parti.
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II.2.- Devono intendersi confermate le valutazioni espresse nella citata ord.
19/11/2024 circa l'infondatezza dell'eccezione di “mancanza della procura alle liti al proprio difensore” avanzata dalla parte opponente.
Si riporta di seguito il passaggio pertinente dell'ordinanza:
“La parte opponente ha eccepito la “mancanza della procura alle liti al proprio difensore” da parte di (estranea al giudizio), quale IA Parte_2 maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, della parte opponente (padre) e della parte precettante (madre). Controparte_1
L'eccezione, per come formulata non di chiara intellegibilità giuridica, va più correttamente ricondotta nelle maglie dell'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito;
sulla base di tale doglianza, la parte precettante intende paralizzare la debenza dell'importo di €14.960,00, dovuto quale contributo per il mantenimento della IA.
L'esame della documentazione versata in atti consente di rilevare che il precetto è stato notificato dalla anche per conto della IA , per omesso CP_1 Parte_2 contributo al mantenimento in favore di entrambe, come disposto dal Tribunale di Bari con decreto n. 20598/2015 del 26/10/2015, nell'ambito del procedimento per la separazione consensuale dei coniugi avente n. 7691/2015 R.G..
Sul punto, sono condivisibili le controdeduzioni della parte opposta per cui, “Pur riconoscendo la titolarità di un diritto iure proprio, la IA, IG.na
[...]
, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, quale titolare Parte_2 del diritto al mantenimento e la IG.ra , quale titolare del diritto a Controparte_1 ricevere le somme dall'altro genitore, va precisato che la prima non ha mai adito il
Tribunale competente per l'ottenimento del versamento diretto del contributo al mantenimento da parte del padre, né tantomeno il IG. abbia mai Parte_1 proposto una domanda di modifica delle condizioni di separazione avente ad oggetto la titolarità del contributo al mantenimento a favore della IA maggiorenne ma non autonoma economicamente…E giammai, il genitore obbligato, avrebbe potuto arbitrariamente versare lo stesso direttamente alla IA, senza un provvedimento giudiziale in tal senso”; tanto, sulla base del tenore testuale del ricorso per separazione consensuale (v. punto 2), oggetto di successiva omologa per il tramite del citato decreto, dovendo darsi pure atto che la risultava maggiorenne già in tale Pt_1 momento”.
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Le ragioni tracciate nell'ordinanza cautelare sono da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
L'eccezione della parte opponente va pertanto disattesa.
II.3.- Le conclusioni di cui all'ord. 19/11/2024 vanno confermate, in questo caso in senso favorevole alla parte precettante, con riguardo all'eccepita prescrizione parziale del credito.
Si riporta di seguito il passaggio pertinente dell'ordinanza:
“appare fondata l'eccezione di prescrizione parziale del credito da mantenimento sollevata dalla parte opponente, per l'importo di €6.480,00 (di cui €2.400,00 in favore della €4.080,00 in favore della ). CP_1 Pt_1
L'importo in questione è relativo ai crediti da mantenimento dal mese di aprile 2015
(primo mese di decorrenza dell'obbligazione di pagamento, secondo le condizioni di separazione) al mese di aprile 2017, in assenza di atti interruttivi anteriori al marzo
2022 (tale è la prospettazione, non contestata, di parte eccipiente); su tale aspetto, non consta difforme difesa di parte opposta - limitatasi infondatamente a sostenere la ricorrenza di un'ipotesi di prescrizione decennale invece non sussistente;
né tantomeno vi è stata allegazione di atti interruttivi -.
A riguardo, in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente per oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento (Cass., n. 6975/2005).
Nella specie, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.
2948 c.c., sulla scorta di quanto chiarito da Cass., n. 13414/2010 , non risultando il credito coperto da successivo giudicato idoneo all'applicazione dell'ordinario termine decennale”.
Pure in questo caso, le ragioni tracciate nell'ordinanza cautelare sono da intendersi confermate, anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
L'eccezione della parte opponente è fondata e va quindi accolta.
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II.4.- E' altresì fondata, parzialmente, l'eccezione di pagamento degli assegni di mantenimento formulata dalla parte precettata.
In particolare, la parte opponente ha affermato, nella memoria ex art. 171 ter, n. 1),
c.p.c., di aver regolarmente provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento, per complessivi €270,00 mensili, mediante il versamento in contanti “a mani” ogni mese direttamente alla a far data dal provvedimento di omologa n. cronol. CP_1
20598/2015 del 26/102015; versamento, tuttavia, in tesi arbitrariamente e illegittimamente imputato al pagamento all'Istituto bancario del mutuo cointestato (in atti), in violazione dell'art. 1193 c.c. (“il IG. ha regolarmente adempiuto al Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento, di €270,00 (duecentosettantaeuro) provvedendo al pagamento “a mani” ogni mese a far data dal provvedimento del
Decreto di Omologa n. cronol. 20598/2015 del 26.10.15 direttamente alla IG.ra
LA del tutto arbitrariamente ed illegittimamente ha imputato il predetto CP_1 pagamento al mutuo cointestato assumendo il mancato adempimento dell'onere di mantenimento;
tale imputazione di pagamento oltre che infondata in quanto creditore delle rate del mutuo è soltanto l'Istituto di credito erogante, è contraria al disposto dell'art.1193 c.c. il quale stabilisce l'imputazione del pagamento solo al credito effettivamente scaduto ovvero l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e IA.
La circostanza che la medesima IG.ra abbia provveduto al pagamento del CP_1 mutuo cointestato attesta che comunque le somme sono state effettivamente versate dall'odierno opponente. Peraltro, poiché in relazione al contratto di mutuo entrambe le parti sono obbligate a corrispondere le rate in favore dell'Istituto di credito (unico creditore) la IG.ra non poteva discrezionalmente imputare i pagamenti in Pt_1 contanti ricevuti alla quota della predetta rata di mutuo invece che al mantenimento”).
La difesa è ammissibile anche se non proposta nell'atto introduttivo, poiché risulta integrare eccezione di pagamento, con efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cass., n. 41474/2021 e n. 3155/2025); nè la parte opposta ha avanzato difese sul punto (l'unica contestazione è intervenuta circa “la produzione del file audio su supporto informatico (chiavetta usb), in quanto non costituisce prova del mancato versamento del contributo al mantenimento sia alla IA , che al coniuge ”). Parte_2 Controparte_1
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La parte opponente ha prodotto a sostegno il doc. 2 allegato alla memoria istruttoria (si rileva, non contestato né disconosciuto), consistente in una nota pec del 25/05/2023 inviata dall'Avv. Gasparro, legale qui costituito di parte opposta, all'Avv. Rogliero, legale qui costituito di parte opponente, ove si afferma che “la IG.ra riferisce CP_1 di aver ricevuto brevi manu dal IG. solo ed esclusivamente la somma di euro Pt_1
270,00 mensili, quale metà del rateo del mutuo (540,00 EURO MENSILI) sulla casa coniugale, sino al marzo 2023”, come di seguito:
Nelle memorie finali, la parte opponente ha reso le ulteriori (mere) difese: “tale imputazione di pagamento oltre che infondata in quanto creditore delle rate del mutuo era soltanto l'Istituto di credito erogante e non certo la IGnora è contraria al CP_1 disposto dell'art.1193 , 2° comma, codice civile, il quale stabilisce che “in mancanza di dichiarazione del debitore al momento del pagamento, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto”; nel caso di specie l'unico debito scaduto era quello relativo all'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della IA. Non vi erano altri debiti scaduti tra il IG. e la IG.ra Pertanto, la medesima IG.ra Pt_1 CP_1 non poteva che imputare il pagamento agli assegni di mantenimento e non CP_1 come erroneamente ha fatto alle rate di mutuo. La circostanza che ella abbia provveduto al pagamento del mutuo cointestato, attesta che, comunque, le somme erano state effettivamente versate dall' opponente. Inoltre, il versamento in contanti degli assegni di mantenimento da parte del emerge chiaramente anche dalle Pt_1 numerose conversazioni audio intercorse dalle parti nelle quali la IG.ra CP_1 ammette l'avvenuto pagamento degli assegni di mantenimento. Peraltro, si evidenzia e ribadisce che in relazione al contratto di mutuo entrambe le parti erano obbligate a corrispondere le rate in favore dell'Istituto di credito (unico creditore); perciò la IG.ra non poteva discrezionalmente imputare i pagamenti in contanti ricevuti alla CP_1 quota della predetta rata di mutuo, invece che al mantenimento”.
Si evidenzia che, neanche in sede di memorie finali, la difesa della parte opposta ha reso la benchè minima argomentazione difensiva, neppure embrionale, atta a smentire l'avversa prospettazione.
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Ebbene, all'esito del giudizio, anche a fronte del complessivo comportamento difensivo della parte precettante, del tutto sintomaticamente silente sul punto, l'eccezione di pagamento dei ratei di mantenimento avanzata dalla parte opponente può essere accolta, per quanto di ragione.
Dalla lettura del contratto di mutuo, cointestato, emerge che la rata mensile complessiva di rimborso è pari alla cifra di €507,94 (e non di €540,00), di talchè la somma di
€270,00 (che viene pacificamente riconosciuta dalla parte opposta come incamerata fino al marzo 2023, seppure in tesi a titolo di esatta “metà” del rateo: v. doc. 2 cit., rimasto - si ribadisce - immune da censure) non può essere ex se ricollegata, già solo algebricamente, al pagamento della quota (per la metà di pertinenza del mutuatario condebitore in solido) della rata del mutuo cointestato.
Come condivisibilmente sostenuto dalla parte opponente, la parte opposta ha arbitrariamente imputato il pagamento ricevuto non all'assolvimento degli obblighi di mantenimento ma all'assolvimento degli obblighi di rimborso del mutuo;
e ciò, in via dirimente, nel difetto del presupposto della medesimezza dei soggetti richiesto dall'art. 1193 c.c. per l'imputazione dei più debiti scaduti, non essendo i rapporti debitori intercorrenti tra i medesimi soggetti.
Invero, il debito da mantenimento intercorre tra le odierne parti, mentre il debito da mutuo intercorre tra le odierne parti, entrambi quali condebitori in solido, esclusivamente con l'Istituto mutuante.
Né consta dalle difese rassegnate che l'imputazione della sia sorretta, quale CP_1 condebitrice pagante, da un rapporto effettivo e attuale di credito da regresso nei confronti dell'ex coniuge: la sussistenza di un debito da regresso e l'esercizio dell'azione di regresso non risultano mai menzionate e men che meno esplicitate.
Dato atto che nei provvedimenti emessi nel corso del procedimento di separazione non vi sono statuizioni soggettive circa il rimborso del mutuo, deve ritenersi persistente l'obbligo di contribuzione solidale;
sicchè, semmai, la parte opposta potrà agire, al ricorrerne dei presupposti, in via di regresso nei confronti del , ove dimostri di Pt_1 aver assolto al/i pagamento/i per intero della rata del mutuo solidalmente assunto con l'ex coniuge (verosimilmente, è per questo che dalle missive allegate da parte opponente alla memoria istruttoria emerge la volontà donativa del precettato), ma ciò non la legittima all'azione esecutiva per i crediti da mantenimento (quantomeno fino al marzo 2023; v. infra), oggetto specifico ed esclusivo di questo giudizio di opposizione
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pre-esecutiva.
Ribadito che in questa sede non sono in discussione crediti da regresso e che le emergenze di causa attestano l'assolvimento degli obblighi di mantenimento fino al marzo 2023, l'opposizione deve ritenersi fondata nei termini quantitativi prima esposti.
La parte opponente resta perciò debitrice degli importi precettati afferenti ai ratei da aprile 2023 ad agosto 2023, per complessivi €1.350,00 (€270,00 complessivi per 5 mensilità).
Entro tali ristrettissimi limiti il credito precettato in sorte capitale è fondato, senza che alcun apporto differente possa perciò essere fornito, in ragione delle motivazioni esposte, dalle prove testimoniali già ritenute inammissibili e su cui le parti hanno insistito.
II.5.- Con riguardo all'eccepito erroneo computo degli onorari di precetto (pari, secondo la difesa dell'opponente e i parametri normativi, a €236,00 e non a €405,00), la parte precettante ha ammesso l'errore di calcolo, ascrivendolo a errore materiale.
Anche tale eccezione è fondata e va quindi accolta, senza mutamenti di scaglione in ragione dell'esito della lite, avendo comunque il difensore precettante espletato la propria attività in correlazione al maggior scaglione legato all'originaria pretesa.
II.6.- In conclusione, il debito fondatamente precettato va così sintetizzato:
a) per sorte capitale, il debito per ratei fino all'agosto 2023 è da intendersi pari a
€1.350,00, oltre interessi legali alla data di notifica del precetto (in assenza di prova di anteriore messa in mora) al soddisfo;
b) gli onorari maturati per l'atto di precetto devono essere ricondotti a €236,00 (oltre
CAP 4% come specificatamente indicato in precetto).
III.- Il parziale accoglimento dell'opposizione non travolge il precetto per l'intero, ma determina la nullità o inefficacia parziale dell'intimazione per la somma eccedente il dovuto, con la conseguenza che essa rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr., Cass., n. 24704/2020; Cass., n. 5515/2008). In dettaglio,
l'intimazione di somma superiore al dovuto comporta la sola invalidità parziale del precetto e non l'integrale travolgimento della pretesa: in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese. Di recente, Cass., n. 20238/2024 ha ribadito che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto
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della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).
IV.- Alla luce della notevolissima riduzione del quantum, quasi azzeratosi, e della complessiva valutazione delle posizioni, le spese processuali possono essere integramente compensate.
Sul punto preme rilevare che, a fronte dell'esistenza di un mutuo assunto in posizione debitoria solidale potenzialmente idoneo a complicare il quadro contabile, le questioni avrebbero potuto essere agevolmente gestite in sede bonaria attraverso una ricognizione debitoria anche per il tramite dei legali già investiti della separazione.
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 14/10/2023, da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, ACCERTA la sussistenza del diritto della parte precettante di agire in executivis in ordine al credito di cui al precetto di causa limitatamente: all'importo per sorte capitale di €1.350,00 (ratei da mantenimento fino all'agosto 2023); all'importo di €236,00 per onorari maturati per l'atto di precetto, oltre CAP 4%. Il tutto oltre interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo. DICHIARA nullo il precetto per il resto;
2) SPESE integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 19/09/2025
Il Giudice - Chiara Cutolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 18/09/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11539/2023 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massimiliano Parte_1
Rogliero, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Agata Gasparro, Controparte_1 domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il 14/10/2023,
ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, Parte_1 notificatogli il 26/09/2023, con il quale l'odierna parte opposta , ex Controparte_1 coniuge, gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di €24.181,02, oltre interessi e spese, in forza del titolo esecutivo costituito dal “Ricorso per separazione consensuale con pedissequo decreto di omologa n. cronol. 20598/2015 del 26/10/2015
r.g. n. 7691/2015”; tanto, stante l'omesso versamento dei ratei da mantenimento per i periodi indicati in precetto e riportati di seguito:
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A fondamento dell'opposizione, l'intimato ha eccepito:
1) la “mancanza della procura alle liti da parte della IG.ra ”, IA Parte_2 ormai maggiorenne delle odierne parti, non potendo agire la madre in sua vece per il recupero delle somme alla prima spettanti a titolo di mantenimento (per l'importo di
€14.960,00); la non cristallina censura, si anticipa, va più correttamente intesa quale doglianza tesa a eccepire il parziale difetto di legittimazione passiva della parte precettante (il motivo è perciò da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
2) la “parziale prescrizione della somma precettata”, per l'importo di €6.480,00 (di cui
€4.080,00 per ed €2.400,00 per ), in relazione ai ratei Parte_2 Controparte_1 da mantenimento compresi tra il mese di aprile 2015 e il mese di aprile 2017, al cospetto di prescrizione quinquennale e in assenza di atti interruttivi o sospensivi
(motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.);
3) le “errate spese e competenze della procedura” con riguardo agli onorari di precetto, in tesi erroneamente quantificati in €405,00 in correlazione al d.m. 55/2014, a fronte della nonna di €236,00 indicata dal d.m. 147/2022 per lo scaglione pertinente (motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.).
Ha pertanto domandato l'accertamento dell'insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere in executivis in relazione al credito precettato.
Nella memoria ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. la parte opponente ha poi operato le seguenti
“precisazioni”: “il IG. ha regolarmente adempiuto al versamento dell'assegno Pt_1 di mantenimento, di €270,00 (duecentosettantaeuro) provvedendo al pagamento “a mani” ogni mese a far data dal provvedimento del Decreto di Omologa n. cronol.
20598/2015 del 26.10.15 direttamente alla IG.ra LA del tutto CP_1 arbitrariamente ed illegittimamente ha imputato il predetto pagamento al mutuo cointestato assumendo il mancato adempimento dell'onere di mantenimento;
tale imputazione di pagamento oltre che infondata in quanto creditore delle rate del mutuo è
2 TRIBUNALE DI BARI
soltanto l'Istituto di credito erogante, è contraria al disposto dell'art.1193 c.c. il quale stabilisce l'imputazione del pagamento solo al credito effettivamente scaduto ovvero
l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e IA. La circostanza che la medesima IG.ra abbia provveduto al pagamento del mutuo cointestato attesta CP_1 che comunque le somme sono state effettivamente versate dall'odierno opponente.
Peraltro, poiché in relazione al contratto di mutuo entrambe le parti sono obbligate a corrispondere le rate in favore dell'Istituto di credito (unico creditore) la IG.ra
non poteva discrezionalmente imputare i pagamenti in contanti ricevuti alla Pt_1 quota della predetta rata di mutuo invece che al mantenimento”.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio ha contestato ogni deduzione di parte opponente, eccependo:
- in via preliminare, la violazione dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c.); va dato atto che con ord. 01/02/2024 si è disposta rinnovazione della citazione, ritualmente intervenuta, di talchè il profilo risulta superato;
- la violazione dell'art. 182 c.p.c. per “mancata notifica della procura speciale alle liti, apposta su foglio separato, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, come ex adverso indicato”, non consentendo l'art. 182, co. 2, c.p.c. di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti (SS. UU., n. 37434/2022);
- l'infondatezza del motivo afferente alla “mancanza della procura alle liti da parte della IG.ra ” e alla “conseguente illegittimità, come ex adverso dedotto, Parte_2 dell'azione esecutiva proposta dalla IG.ra , anche per conto della Controparte_1 suddetta IA maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente” (queste le difese rilevanti: “pur riconoscendo la titolarità di un diritto iure proprio, la IA, IG.na
, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, Parte_2 quale titolare del diritto al mantenimento e la IG.ra , quale titolare del Controparte_1 diritto a ricevere le somme dall'altro genitore, va precisato che la prima non ha mai adito il Tribunale competente per l'ottenimento del versamento diretto del contributo al mantenimento da parte del padre, né tantomeno il IG. abbia mai Parte_1 proposto una domanda di modifica delle condizioni di separazione avente ad oggetto la titolarità del contributo al mantenimento a favore della IA maggiorenne ma non autonoma economicamente. E giammai, il genitore obbligato, avrebbe potuto arbitrariamente versare lo stesso direttamente alla IA, senza un provvedimento giudiziale in tal senso”);
3 TRIBUNALE DI BARI
- l'infondatezza del motivo afferente alla prescrizione parziale del credito, dinanzi a prescrizione da ritenersi decennale (in un quadro pretorio affermato come oscillante).
Altresì, ha riconosciuto l'erroneità della somma indicata in precetto a titolo di onorario, deducendo la ricorrenza di un mero errore materiale comunque inidoneo a invalidare il precetto.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'accertamento dell'eventuale minor credito, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il
28/12/2023).
I.3.- Con ord. 19/11/2024 è stata disposta la parziale sospensione dell'efficacia a fini esecutivi del precetto. Con la medesima ordinanza sono state motivatamente ritenute inammissibili le istanza di prova testimoniale articolate dalla parte opponente,
“in quanto tese alla prova di pagamenti”, nonché le istanze di prova testimoniale articolate dalla parte opposta “in quanto relative a circostanze documentate (1 e 2
), tese alla prova di un fatto negativo (3-5, anche in parte irrilevanti) o Pt_1 valutative (per gli altri testi)”; sicchè, la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla scorta della prova documentale in atti.
I.4.- All'udienza cartolare del 18/09/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata dunque discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi;
è stato concesso termine per memorie difensive finali.
II.- Le questioni rilevanti sorte nel contraddittorio saranno esaminate secondo l'ordine logico-giuridico, dandosi atto che l'opposizione è da qualificarsi interamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze.
II.1.- In primo luogo, come già evidenziato nell'ord. 19/11/2024, “A seguito della rituale eccezione di parte opposta (art. 164 c.p.c., in relazione all'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c.), si è disposta rinnovazione della citazione, ritualmente intervenuta”.
Ancora, “quanto ai profili di contestazione ex art. 182 c.p.c., del pari sollevati dal precettante, va rilevato il deposito da parte dell'opponente, sin dall'iscrizione a ruolo, di regolare procura alle liti, di talchè non vi sono in merito provvedimenti da adottarsi”
(ord. 19/11/2024); detto approdo non è stato superato da differenti e più convincenti deduzioni difensive successivamente rese nel contraddittorio tra le parti.
4 TRIBUNALE DI BARI
II.2.- Devono intendersi confermate le valutazioni espresse nella citata ord.
19/11/2024 circa l'infondatezza dell'eccezione di “mancanza della procura alle liti al proprio difensore” avanzata dalla parte opponente.
Si riporta di seguito il passaggio pertinente dell'ordinanza:
“La parte opponente ha eccepito la “mancanza della procura alle liti al proprio difensore” da parte di (estranea al giudizio), quale IA Parte_2 maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, della parte opponente (padre) e della parte precettante (madre). Controparte_1
L'eccezione, per come formulata non di chiara intellegibilità giuridica, va più correttamente ricondotta nelle maglie dell'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito;
sulla base di tale doglianza, la parte precettante intende paralizzare la debenza dell'importo di €14.960,00, dovuto quale contributo per il mantenimento della IA.
L'esame della documentazione versata in atti consente di rilevare che il precetto è stato notificato dalla anche per conto della IA , per omesso CP_1 Parte_2 contributo al mantenimento in favore di entrambe, come disposto dal Tribunale di Bari con decreto n. 20598/2015 del 26/10/2015, nell'ambito del procedimento per la separazione consensuale dei coniugi avente n. 7691/2015 R.G..
Sul punto, sono condivisibili le controdeduzioni della parte opposta per cui, “Pur riconoscendo la titolarità di un diritto iure proprio, la IA, IG.na
[...]
, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, quale titolare Parte_2 del diritto al mantenimento e la IG.ra , quale titolare del diritto a Controparte_1 ricevere le somme dall'altro genitore, va precisato che la prima non ha mai adito il
Tribunale competente per l'ottenimento del versamento diretto del contributo al mantenimento da parte del padre, né tantomeno il IG. abbia mai Parte_1 proposto una domanda di modifica delle condizioni di separazione avente ad oggetto la titolarità del contributo al mantenimento a favore della IA maggiorenne ma non autonoma economicamente…E giammai, il genitore obbligato, avrebbe potuto arbitrariamente versare lo stesso direttamente alla IA, senza un provvedimento giudiziale in tal senso”; tanto, sulla base del tenore testuale del ricorso per separazione consensuale (v. punto 2), oggetto di successiva omologa per il tramite del citato decreto, dovendo darsi pure atto che la risultava maggiorenne già in tale Pt_1 momento”.
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Le ragioni tracciate nell'ordinanza cautelare sono da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
L'eccezione della parte opponente va pertanto disattesa.
II.3.- Le conclusioni di cui all'ord. 19/11/2024 vanno confermate, in questo caso in senso favorevole alla parte precettante, con riguardo all'eccepita prescrizione parziale del credito.
Si riporta di seguito il passaggio pertinente dell'ordinanza:
“appare fondata l'eccezione di prescrizione parziale del credito da mantenimento sollevata dalla parte opponente, per l'importo di €6.480,00 (di cui €2.400,00 in favore della €4.080,00 in favore della ). CP_1 Pt_1
L'importo in questione è relativo ai crediti da mantenimento dal mese di aprile 2015
(primo mese di decorrenza dell'obbligazione di pagamento, secondo le condizioni di separazione) al mese di aprile 2017, in assenza di atti interruttivi anteriori al marzo
2022 (tale è la prospettazione, non contestata, di parte eccipiente); su tale aspetto, non consta difforme difesa di parte opposta - limitatasi infondatamente a sostenere la ricorrenza di un'ipotesi di prescrizione decennale invece non sussistente;
né tantomeno vi è stata allegazione di atti interruttivi -.
A riguardo, in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente per oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento (Cass., n. 6975/2005).
Nella specie, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.
2948 c.c., sulla scorta di quanto chiarito da Cass., n. 13414/2010 , non risultando il credito coperto da successivo giudicato idoneo all'applicazione dell'ordinario termine decennale”.
Pure in questo caso, le ragioni tracciate nell'ordinanza cautelare sono da intendersi confermate, anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
L'eccezione della parte opponente è fondata e va quindi accolta.
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II.4.- E' altresì fondata, parzialmente, l'eccezione di pagamento degli assegni di mantenimento formulata dalla parte precettata.
In particolare, la parte opponente ha affermato, nella memoria ex art. 171 ter, n. 1),
c.p.c., di aver regolarmente provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento, per complessivi €270,00 mensili, mediante il versamento in contanti “a mani” ogni mese direttamente alla a far data dal provvedimento di omologa n. cronol. CP_1
20598/2015 del 26/102015; versamento, tuttavia, in tesi arbitrariamente e illegittimamente imputato al pagamento all'Istituto bancario del mutuo cointestato (in atti), in violazione dell'art. 1193 c.c. (“il IG. ha regolarmente adempiuto al Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento, di €270,00 (duecentosettantaeuro) provvedendo al pagamento “a mani” ogni mese a far data dal provvedimento del
Decreto di Omologa n. cronol. 20598/2015 del 26.10.15 direttamente alla IG.ra
LA del tutto arbitrariamente ed illegittimamente ha imputato il predetto CP_1 pagamento al mutuo cointestato assumendo il mancato adempimento dell'onere di mantenimento;
tale imputazione di pagamento oltre che infondata in quanto creditore delle rate del mutuo è soltanto l'Istituto di credito erogante, è contraria al disposto dell'art.1193 c.c. il quale stabilisce l'imputazione del pagamento solo al credito effettivamente scaduto ovvero l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e IA.
La circostanza che la medesima IG.ra abbia provveduto al pagamento del CP_1 mutuo cointestato attesta che comunque le somme sono state effettivamente versate dall'odierno opponente. Peraltro, poiché in relazione al contratto di mutuo entrambe le parti sono obbligate a corrispondere le rate in favore dell'Istituto di credito (unico creditore) la IG.ra non poteva discrezionalmente imputare i pagamenti in Pt_1 contanti ricevuti alla quota della predetta rata di mutuo invece che al mantenimento”).
La difesa è ammissibile anche se non proposta nell'atto introduttivo, poiché risulta integrare eccezione di pagamento, con efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cass., n. 41474/2021 e n. 3155/2025); nè la parte opposta ha avanzato difese sul punto (l'unica contestazione è intervenuta circa “la produzione del file audio su supporto informatico (chiavetta usb), in quanto non costituisce prova del mancato versamento del contributo al mantenimento sia alla IA , che al coniuge ”). Parte_2 Controparte_1
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La parte opponente ha prodotto a sostegno il doc. 2 allegato alla memoria istruttoria (si rileva, non contestato né disconosciuto), consistente in una nota pec del 25/05/2023 inviata dall'Avv. Gasparro, legale qui costituito di parte opposta, all'Avv. Rogliero, legale qui costituito di parte opponente, ove si afferma che “la IG.ra riferisce CP_1 di aver ricevuto brevi manu dal IG. solo ed esclusivamente la somma di euro Pt_1
270,00 mensili, quale metà del rateo del mutuo (540,00 EURO MENSILI) sulla casa coniugale, sino al marzo 2023”, come di seguito:
Nelle memorie finali, la parte opponente ha reso le ulteriori (mere) difese: “tale imputazione di pagamento oltre che infondata in quanto creditore delle rate del mutuo era soltanto l'Istituto di credito erogante e non certo la IGnora è contraria al CP_1 disposto dell'art.1193 , 2° comma, codice civile, il quale stabilisce che “in mancanza di dichiarazione del debitore al momento del pagamento, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto”; nel caso di specie l'unico debito scaduto era quello relativo all'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della IA. Non vi erano altri debiti scaduti tra il IG. e la IG.ra Pertanto, la medesima IG.ra Pt_1 CP_1 non poteva che imputare il pagamento agli assegni di mantenimento e non CP_1 come erroneamente ha fatto alle rate di mutuo. La circostanza che ella abbia provveduto al pagamento del mutuo cointestato, attesta che, comunque, le somme erano state effettivamente versate dall' opponente. Inoltre, il versamento in contanti degli assegni di mantenimento da parte del emerge chiaramente anche dalle Pt_1 numerose conversazioni audio intercorse dalle parti nelle quali la IG.ra CP_1 ammette l'avvenuto pagamento degli assegni di mantenimento. Peraltro, si evidenzia e ribadisce che in relazione al contratto di mutuo entrambe le parti erano obbligate a corrispondere le rate in favore dell'Istituto di credito (unico creditore); perciò la IG.ra non poteva discrezionalmente imputare i pagamenti in contanti ricevuti alla CP_1 quota della predetta rata di mutuo, invece che al mantenimento”.
Si evidenzia che, neanche in sede di memorie finali, la difesa della parte opposta ha reso la benchè minima argomentazione difensiva, neppure embrionale, atta a smentire l'avversa prospettazione.
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Ebbene, all'esito del giudizio, anche a fronte del complessivo comportamento difensivo della parte precettante, del tutto sintomaticamente silente sul punto, l'eccezione di pagamento dei ratei di mantenimento avanzata dalla parte opponente può essere accolta, per quanto di ragione.
Dalla lettura del contratto di mutuo, cointestato, emerge che la rata mensile complessiva di rimborso è pari alla cifra di €507,94 (e non di €540,00), di talchè la somma di
€270,00 (che viene pacificamente riconosciuta dalla parte opposta come incamerata fino al marzo 2023, seppure in tesi a titolo di esatta “metà” del rateo: v. doc. 2 cit., rimasto - si ribadisce - immune da censure) non può essere ex se ricollegata, già solo algebricamente, al pagamento della quota (per la metà di pertinenza del mutuatario condebitore in solido) della rata del mutuo cointestato.
Come condivisibilmente sostenuto dalla parte opponente, la parte opposta ha arbitrariamente imputato il pagamento ricevuto non all'assolvimento degli obblighi di mantenimento ma all'assolvimento degli obblighi di rimborso del mutuo;
e ciò, in via dirimente, nel difetto del presupposto della medesimezza dei soggetti richiesto dall'art. 1193 c.c. per l'imputazione dei più debiti scaduti, non essendo i rapporti debitori intercorrenti tra i medesimi soggetti.
Invero, il debito da mantenimento intercorre tra le odierne parti, mentre il debito da mutuo intercorre tra le odierne parti, entrambi quali condebitori in solido, esclusivamente con l'Istituto mutuante.
Né consta dalle difese rassegnate che l'imputazione della sia sorretta, quale CP_1 condebitrice pagante, da un rapporto effettivo e attuale di credito da regresso nei confronti dell'ex coniuge: la sussistenza di un debito da regresso e l'esercizio dell'azione di regresso non risultano mai menzionate e men che meno esplicitate.
Dato atto che nei provvedimenti emessi nel corso del procedimento di separazione non vi sono statuizioni soggettive circa il rimborso del mutuo, deve ritenersi persistente l'obbligo di contribuzione solidale;
sicchè, semmai, la parte opposta potrà agire, al ricorrerne dei presupposti, in via di regresso nei confronti del , ove dimostri di Pt_1 aver assolto al/i pagamento/i per intero della rata del mutuo solidalmente assunto con l'ex coniuge (verosimilmente, è per questo che dalle missive allegate da parte opponente alla memoria istruttoria emerge la volontà donativa del precettato), ma ciò non la legittima all'azione esecutiva per i crediti da mantenimento (quantomeno fino al marzo 2023; v. infra), oggetto specifico ed esclusivo di questo giudizio di opposizione
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pre-esecutiva.
Ribadito che in questa sede non sono in discussione crediti da regresso e che le emergenze di causa attestano l'assolvimento degli obblighi di mantenimento fino al marzo 2023, l'opposizione deve ritenersi fondata nei termini quantitativi prima esposti.
La parte opponente resta perciò debitrice degli importi precettati afferenti ai ratei da aprile 2023 ad agosto 2023, per complessivi €1.350,00 (€270,00 complessivi per 5 mensilità).
Entro tali ristrettissimi limiti il credito precettato in sorte capitale è fondato, senza che alcun apporto differente possa perciò essere fornito, in ragione delle motivazioni esposte, dalle prove testimoniali già ritenute inammissibili e su cui le parti hanno insistito.
II.5.- Con riguardo all'eccepito erroneo computo degli onorari di precetto (pari, secondo la difesa dell'opponente e i parametri normativi, a €236,00 e non a €405,00), la parte precettante ha ammesso l'errore di calcolo, ascrivendolo a errore materiale.
Anche tale eccezione è fondata e va quindi accolta, senza mutamenti di scaglione in ragione dell'esito della lite, avendo comunque il difensore precettante espletato la propria attività in correlazione al maggior scaglione legato all'originaria pretesa.
II.6.- In conclusione, il debito fondatamente precettato va così sintetizzato:
a) per sorte capitale, il debito per ratei fino all'agosto 2023 è da intendersi pari a
€1.350,00, oltre interessi legali alla data di notifica del precetto (in assenza di prova di anteriore messa in mora) al soddisfo;
b) gli onorari maturati per l'atto di precetto devono essere ricondotti a €236,00 (oltre
CAP 4% come specificatamente indicato in precetto).
III.- Il parziale accoglimento dell'opposizione non travolge il precetto per l'intero, ma determina la nullità o inefficacia parziale dell'intimazione per la somma eccedente il dovuto, con la conseguenza che essa rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr., Cass., n. 24704/2020; Cass., n. 5515/2008). In dettaglio,
l'intimazione di somma superiore al dovuto comporta la sola invalidità parziale del precetto e non l'integrale travolgimento della pretesa: in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese. Di recente, Cass., n. 20238/2024 ha ribadito che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto
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della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).
IV.- Alla luce della notevolissima riduzione del quantum, quasi azzeratosi, e della complessiva valutazione delle posizioni, le spese processuali possono essere integramente compensate.
Sul punto preme rilevare che, a fronte dell'esistenza di un mutuo assunto in posizione debitoria solidale potenzialmente idoneo a complicare il quadro contabile, le questioni avrebbero potuto essere agevolmente gestite in sede bonaria attraverso una ricognizione debitoria anche per il tramite dei legali già investiti della separazione.
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 14/10/2023, da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, ACCERTA la sussistenza del diritto della parte precettante di agire in executivis in ordine al credito di cui al precetto di causa limitatamente: all'importo per sorte capitale di €1.350,00 (ratei da mantenimento fino all'agosto 2023); all'importo di €236,00 per onorari maturati per l'atto di precetto, oltre CAP 4%. Il tutto oltre interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo. DICHIARA nullo il precetto per il resto;
2) SPESE integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 19/09/2025
Il Giudice - Chiara Cutolo
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