Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) abbia erogato una pensione non dovuta sulla base di inesatta certificazione dell'ente datore di lavoro, è configurabile a carico di quest'ultimo una responsabilità di natura solidale per le conseguenze economiche che ne sono derivate. Per il recupero delle somme indebitamente erogate, il predetto Istituto può avvalersi, sussistendone le condizioni, dello speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, che trova il suo fondamento nel potere dei autoaccertamento della pubblica amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
Dott. OR DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE GENOVESI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 82, presso l'avvocato VINCENZO MAZZEI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Leucio Gisonna di Rende rep. n. 164578 del 12.1.1996;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 459/94 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/11/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/98 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Genovesi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Mazzei, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ingiunzione del 20.1.1987 ex art. 2 R.D. n.639/1910, resa esecutiva dal Pretore di Cosenza, la Direzione Provinciale del Tesoro di Cosenza intimava al Comune di Spezzano della Sila il pagamento di £ 22.485.161 (di cui £ 1.840.095 quale ritenuta fiscale) a titolo di restituzione dell'importo corrisposto come pensione di reversibilità alla vedova di LE OR, CI AR, a seguito della comunicazione da parte del suddetto Comune dell'inesatto dato dell'effettuazione da parte del suo ex dipendente LE di un periodo complessivo lavorativo superiore al minimo pensionistico di anni 14, mesi 6, giorni 1.
Avverso l'ingiunzione si opponeva il Comune con atto notificato il 27.7.1987, negando la propria responsabilità ed affermando che l'ex dipendente aveva già maturato il minimo pensionistico. Resisteva la convenuta Direzione Provinciale del Tesoro. Con sentenza del 13.2.1992 n. 179, il Tribunale di Cosenza dichiarava illegittima l'ingiunzione per l'inapplicabilità al caso di specie (relativo ad un'azione risarcitoria nei confronti di terzi) del procedimento di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910. L'appello proposto avverso tale sentenza dallo I.N.P.D.A.P. (quale successore nel processo ex D.L. 16.2.1993 n. 34 della Cassa di Previdenza gestita dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro) veniva rigettato dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 23.11.1994 n. 459. La sentenza d'appello escludeva che la pretesa dell'appellante (relativa ad un credito risarcitorio verso un terzo, privo di certezza, liquidità ed esigibilità) fosse azionabile con la procedura d'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639/1910, riservata alle entrate di diritto pubblico ed a quelle di diritto privato riguardanti proventi di servizi pubblici.
Ricorre per Cassazione l'I.N.P.D.A.P. con unico motivo, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione del D.L. 10.11.1978 n. 702. convertito nella L.
8.1.1979 n. 3, del D.L. 28.2.1983 n. 55, convertito nella L. n.131/83 e del D.P.R.
8.8.1986 n. 538, in riferimento al R.D. 639/1910, nonché omessa motivazione.
La Corte di merito, in violazione del disposto degli artt. 6 D.L. n.702/1978 (convertito nella L.
8.1.1979 n. 3), 30 D.L. n. 55/1983
(convertito nella L. n. 131/1983), 8 D.P.R. n. 538/1986 (emesso in attuazione della L. n. 428/1985), nonché della circolare del Ministero del Tesoro, Direzione Generale II.DD. n. 537 del 21.3.1979, non aveva ritenuto il datore di lavoro, il quale abbia fornito dati erronei sul dipendente, responsabile direttamente (quale ordinatore primario di spesa) nei confronti dell'amministrazione pubblica (quale ordinatrice secondaria di spesa) erogatrice, a seguito delle informazioni errate, di somme non dovute (nella specie determinate nel loro preciso ammontare). Le leggi citate conferiscono una posizione ben definita agli enti locali datori di lavoro, i quali sono "parte" nei procedimenti di liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione e non già "terzi". Non si è in presenza di un'azione diretta al risarcimento di un danno, bensì al recupero di somme indebitamente corrisposte, la cui rifusione è posta - dalle menzionate disposizioni di legge - a carico del datore di lavoro e non del beneficiario dell'erogazione del trattamento pensionistico non dovuto.
L'ingiunzione è stata quindi correttamente emanata. Nel merito, la responsabilità del Comune era in re ipsa, per aver trasmesso dati non corretti;
dalla documentazione a corredo del ricorso per ingiunzione emergeva chiaramente l'esatto ammontare delle somme percepite indebitamente dalla sig.ra AR CI, alla cui restituzione il Comune, datore di lavoro del defunto sig. OR LE, era tenuto ai sensi di legge.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Questa Corte ha affermato che lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639 è applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione. Tale procedimento esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e rimanendo all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass. 22 dicembre 1992 n. 13587, cfr. pure Cass. 2 agosto 1995 n. 8462). Il procedimento in questione non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria (Cass.10 giugno 1994 n. 5658). Nemmeno è possibile avvalersi del procedimento nei confronti di un terzo che, per disposizione di legge, debba rispondere del fatto illecito di altro soggetto (Cass.19 maggio 1988 n. 3524). La sentenza impugnata ha sostanzialmente applicato l'orientamento giudiziale secondo cui il procedimento in questione non può essere utilizzato per le azioni tese al recupero di un credito risarcitorio verso terzi ritenendo che il credito avesse tale natura e che l'Amministrazione avesse la posizione di "terzo".
Sennonché nessuna di queste condizioni ricorre nella specie. Non ritiene il collegio che possa farsi utile riferimento all'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1986 n. 538, richiamato dal ricorrente, in quanto entrato in vigore successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento.
Nella narrativa del ricorso per cassazione, infatti, si fa presente che la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro segnalava alla Direzione Provinciale del Tesoro con lettera del 25 maggio 1986 che gli anni di servizio resi dal sig. LE erano inferiori a quelli stabiliti dalla legge per la concessione del trattamento pensionistico ed invitava detta D.P.T. a sospendere l'erogazione di ulteriori acconti e a provvedere al recupero a carico del Comune di Spezzano della Sila di tutte le somme indebitamente corrisposte alla vedova dell'iscritto. Deve, quindi, farsi riferimento alla precedente normativa, e cioè all'art.30 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito in legge n. 131 del 1983). Stabilisce tale articolo, tra l'altro:
a) che la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione del servizio (comma terzo);
b) che, quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tenere conto dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti. Resta ferma, in tale caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione (comma quarto).
Ora, tale responsabilità non è inquadrabile nella categoria del risarcimento del danno da fatto illecito, ne' nell'ambito della responsabilità del "terzo".
È il caso di ricordare che la responsabilità extracontrattuale ha carattere generale ("neminem laedere") e prescinde dalla sussistenza di un rapporto giuridico.
Nella specie, il rapporto giuridico esiste e trova la sua fonte nella legge, che stabilisce un'obbligazione, a carico del datore di lavoro che ha rilasciato l'inesatta certificazione di sostenere le conseguenze economiche che ne sono derivate.
Nel caso in cui si sia erogata una pensione non dovuta, l'obbligazione consiste evidentemente nel pagamento della somma corrispondente. La responsabilità del datore di lavoro deve ritenersi di natura solidale, in mancanza di disposizioni che ne stabiliscano la sussidiarietà.
L'esistenza di un siffatto rapporto giuridico tra l'ente che ha erogato la prestazione e il datore di lavoro che ha rilasciato l'inesatta certificazione sulla base della quale la prestazione è stata effettuata esclude che quest'ultimo soggetto possa essere considerato "terzo", con la conseguenza che non è a lui applicabile la giurisprudenza sopra richiamata, che esclude l'utilizzabilità del procedimento ingiunzionale previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 nell'ipotesi di responsabilità del terzo per un fatto illecito. Deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata, che ha invece ritenuto che la pretesa si basasse su un credito risarcitorio verso terzi. La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che la riesaminerà anche valutando la sussistenza in concreto delle ulteriori condizioni richieste per l'utilizzabilità del procedimento di ingiunzione in questione.
Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 12 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 15/1/1999.