Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 maggio 2026 |
Commentari • 2
- 1. È discriminazione diretta stabilire un trattamento migliore per una religioneAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Giurisprudenza • 3
- 1. CGUE, n. C-149/12, Sentenza della Corte, Xeda International SA e Pace International LLC contro Commissione europea, 27/06/2013Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 giugno 2013 (*) (Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Difenilammina – Mancata iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE – Procedura di valutazione delle sostanze attive – Ritiro, da parte del notificante, del sostegno all'iscrizione di una sostanza attiva in tale allegato – Regolamento (CE) n. 1490/2002 e regolamento (CE) n. 1095/2007) Nella causa C-149/12 P, avente ad oggetto l'impugnazione proposta ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 marzo 2012, DA TI SA, con sede in Saint-Andiol (Francia), AC TI LL, con sede in Seattle (Stati Uniti), rappresentate da K. Van Maldegem, …Leggi di più...
- non-luogo a statuire·
- valutazione sostanze attive·
- errore di diritto·
- principio di proporzionalità·
- principio di buona amministrazione·
- diritto di ritiro sostegno·
- non-iscrizione annexe I direttiva 91/414/CEE·
- prodotti fitosanitari·
- ritardo procedura valutazione·
- dénaturation des éléments de preuve
Versioni del testo
- Art. 1. Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Autonomia dell'UII 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. - Art. 3.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.