Sentenza 9 giugno 2003
Massime • 1
L'erronea conversione della pena detentiva non è motivo d'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, in quanto a norma dell'art. 461 cod. proc. pen. l'opposizione può essere dichiarata inammissibile solo per mancata identificazione del provvedimento impugnato, per intempestività ovvero per difetto di legittimazione dell'opponente, ne' quello indicato è motivo d'inammissibilità riconducibile alla norma generale dell'art. 591 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2003, n. 28764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28764 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco Marrone Presidente
Dott. EN Luigi Calabrese Consigliere
Dott. Francesco Nicastro Consigliere
Dott. Pasquale Perrone Consigliere
Dott. Aniello Nappi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR NA;
avverso L'ordinanza del Tribunale di Torino, ufficio del G.I.P., depositata il 22 novembre 2001;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EN GN impugna per cassazione l'ordinanza che ne ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro un decreto penale di condanna.
Il ricorso è fondato.
Il giudice del merito, invero, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo perché fondata su un erronea conversione della pena detentiva, mentre in realtà l'art. 461 c.p.p. prevede che l'opposizione possa essere dichiarata inammissibile solo per mancata identificazione del provvedimento impugnato, per intempestività ovvero per difetto di legittimazione dell'opponente; ne' quello indicato è un motivo d'inammissibilità riconducibile alla norma generale dell'art. 591 c.p.p., pure applicabile (Cass., sez. III, 27 ottobre 1998, Preisser, m. 212170). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, ufficio del G.I.P., per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 09 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 LUGLIO 2003.