Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1060
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agente della riscossione non ha fornito prova certa e univoca dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, non essendo stata acquisita documentazione completa e idonea a superare la contestazione del contribuente.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    In assenza di prova certa della rituale notifica della cartella e di validi atti interruttivi, il diritto alla riscossione è prescritto, anche a voler considerare il termine quinquennale.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione impugnata si limita a un generico richiamo alla cartella, senza indicare in modo chiaro l'atto impositivo originario, la causale dell'imposta e il presupposto giuridico della pretesa, violando il diritto di difesa.

  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agente della riscossione non ha fornito prova certa e univoca dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1060
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1060
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo