CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249026116674000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190008349026001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249026116674/000, notificata il 16 dicembre 2024, emessa in relazione alla cartella di pagamento n. 29320190008349026001, riferita a imposta di registro anno 2017, per un importo complessivo di euro 348,87, oltre accessori.
La ricorrente deduceva che:
- la cartella di pagamento non le era mai stata notificata, nonostante l'Agente della riscossione ne indicasse una presunta notifica in data 24.05.2019;
- non risultava mai notificato l'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella e dell'intimazione;
- il diritto alla riscossione risultava prescritto, essendo decorso il termine quinquennale;
- l'intimazione impugnata era affetta da carenza assoluta di motivazione, non consentendo di individuare con chiarezza il titolo e la natura del tributo richiesto.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione, della cartella e dei ruoli presupposti, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
Nel merito, l'Ufficio contestava la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e di difetto di motivazione, richiamando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai tributi erariali e la natura vincolata dell'intimazione di pagamento.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni in data 26 gennaio
2026. In via preliminare, l'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità delle censure avverso la cartella di pagamento e le iscrizioni a ruolo per mancata impugnazione della cartella entro i termini di cui agli artt.
19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/1992, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agente con riguardo ai vizi antecedenti alla consegna del ruolo, attribuiti all'Ente impositore. Nel merito, deduceva la legittimità della procedura di riscossione e l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320190008349026001 in data 24.05.2019 a mezzo posta raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno sottoscritta dal destinatario;
sosteneva altresì la regolarità della notifica dell'intimazione impugnata. Contestava l'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale di cui all'art. 78 del D.P.R. 131/1986 (imposta di registro divenuta definitiva) e, in ogni caso, l'effetto sospensivo dei termini disposto dalla normativa emergenziale COVID-19 per le attività di riscossione. Contestava infine le doglianze di difetto di motivazione e di mancata allegazione degli atti presupposti, richiamando la natura di atto prodromico all'esecuzione dell'intimazione di pagamento e la sufficienza del rinvio al titolo esecutivo sottostante.
La ricorrenteinsisteva sull'omessa notifica della cartella e dell'avviso di accertamento;
sulla prescrizione del credito;
sulla nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine, il rigetto nel merito, con condanna alle spese.
Si riportano, pertanto, le conclusioni delle parti come sopra sintetizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità - L'eccezione non è fondata. Ai sensi dell'art. 19, comma
3, D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare unitamente all'atto notificato (l'intimazione) anche gli atti presupposti quando ne contesti la mancata notificazione. Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento, sicché le censure relative agli atti prodromici risultano ammissibili.
2. Sulla prova della notifica della cartella di pagamento - L'Agente della riscossione deduce l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320190008349026001 in data 24.05.2019 a mezzo raccomandata
A/R. Tuttavia, la documentazione prodotta non consente di ritenere raggiunta la prova della conoscenza legale dell'atto presupposto in capo alla ricorrente, a fronte di specifica contestazione. L'onere di dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti grava sull'Amministrazione finanziaria e sull'Agente della riscossione, soprattutto a fronte di una specifica contestazione del contribuente. In particolare, non risulta acquisita in modo univoco una relata di notifica o documentazione equipollente completa (idonea a identificare destinatario, data e modalità di consegna) tale da superare la contestazione della ricorrente.
3. Sulla prescrizione del credito - L'Agente della riscossione invoca l'applicabilità del termine decennale ex art. 78 del D.P.R. 131/1986, assumendo la definitività dell'atto impositivo presupposto e richiamando, inoltre, la normativa emergenziale COVID-19. Nondimeno, in mancanza di prova certa della rituale notifica della cartella (e, più in generale, dell'interruzione del decorso prescrizionale mediante atti legalmente conosciuti), non può ritenersi tempestivamente interrotto il termine di prescrizione del credito azionato. Nel caso di specie il tributo si riferisce all'anno 2017; l'intimazione è stata notificata solo nel dicembre 2024; non risultano validi atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che il diritto alla riscossione deve ritenersi prescritto, anche a voler applicare il termine quinquennale invocato dalla ricorrente.
4. Sulla motivazione dell'intimazione di pagamento - L'intimazione di pagamento deve comunque consentire al contribuente di individuare il titolo, la natura e l'origine della pretesa. Nel caso di specie, l'atto impugnato si limita a un generico richiamo alla cartella, senza indicare in modo chiaro: l'atto impositivo originario;
la causale dell'imposta di registro;
il presupposto giuridico della pretesa.
Tale carenza si traduce in una violazione del diritto di difesa, rendendo l'intimazione illegittima anche sotto il profilo motivazionale.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249026116674/000 e la cartella di pagamento n.
29320190008349026001; dichiara prescritto il diritto alla riscossione dell'imposta di registro anno 2017; condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente per un importo di € 200,00 oltre oneri accessori e rimborso del contrinuto unificato. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249026116674000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190008349026001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249026116674/000, notificata il 16 dicembre 2024, emessa in relazione alla cartella di pagamento n. 29320190008349026001, riferita a imposta di registro anno 2017, per un importo complessivo di euro 348,87, oltre accessori.
La ricorrente deduceva che:
- la cartella di pagamento non le era mai stata notificata, nonostante l'Agente della riscossione ne indicasse una presunta notifica in data 24.05.2019;
- non risultava mai notificato l'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella e dell'intimazione;
- il diritto alla riscossione risultava prescritto, essendo decorso il termine quinquennale;
- l'intimazione impugnata era affetta da carenza assoluta di motivazione, non consentendo di individuare con chiarezza il titolo e la natura del tributo richiesto.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione, della cartella e dei ruoli presupposti, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
Nel merito, l'Ufficio contestava la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e di difetto di motivazione, richiamando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai tributi erariali e la natura vincolata dell'intimazione di pagamento.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni in data 26 gennaio
2026. In via preliminare, l'Agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità delle censure avverso la cartella di pagamento e le iscrizioni a ruolo per mancata impugnazione della cartella entro i termini di cui agli artt.
19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/1992, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agente con riguardo ai vizi antecedenti alla consegna del ruolo, attribuiti all'Ente impositore. Nel merito, deduceva la legittimità della procedura di riscossione e l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320190008349026001 in data 24.05.2019 a mezzo posta raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno sottoscritta dal destinatario;
sosteneva altresì la regolarità della notifica dell'intimazione impugnata. Contestava l'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale di cui all'art. 78 del D.P.R. 131/1986 (imposta di registro divenuta definitiva) e, in ogni caso, l'effetto sospensivo dei termini disposto dalla normativa emergenziale COVID-19 per le attività di riscossione. Contestava infine le doglianze di difetto di motivazione e di mancata allegazione degli atti presupposti, richiamando la natura di atto prodromico all'esecuzione dell'intimazione di pagamento e la sufficienza del rinvio al titolo esecutivo sottostante.
La ricorrenteinsisteva sull'omessa notifica della cartella e dell'avviso di accertamento;
sulla prescrizione del credito;
sulla nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine, il rigetto nel merito, con condanna alle spese.
Si riportano, pertanto, le conclusioni delle parti come sopra sintetizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità - L'eccezione non è fondata. Ai sensi dell'art. 19, comma
3, D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare unitamente all'atto notificato (l'intimazione) anche gli atti presupposti quando ne contesti la mancata notificazione. Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento, sicché le censure relative agli atti prodromici risultano ammissibili.
2. Sulla prova della notifica della cartella di pagamento - L'Agente della riscossione deduce l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320190008349026001 in data 24.05.2019 a mezzo raccomandata
A/R. Tuttavia, la documentazione prodotta non consente di ritenere raggiunta la prova della conoscenza legale dell'atto presupposto in capo alla ricorrente, a fronte di specifica contestazione. L'onere di dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti grava sull'Amministrazione finanziaria e sull'Agente della riscossione, soprattutto a fronte di una specifica contestazione del contribuente. In particolare, non risulta acquisita in modo univoco una relata di notifica o documentazione equipollente completa (idonea a identificare destinatario, data e modalità di consegna) tale da superare la contestazione della ricorrente.
3. Sulla prescrizione del credito - L'Agente della riscossione invoca l'applicabilità del termine decennale ex art. 78 del D.P.R. 131/1986, assumendo la definitività dell'atto impositivo presupposto e richiamando, inoltre, la normativa emergenziale COVID-19. Nondimeno, in mancanza di prova certa della rituale notifica della cartella (e, più in generale, dell'interruzione del decorso prescrizionale mediante atti legalmente conosciuti), non può ritenersi tempestivamente interrotto il termine di prescrizione del credito azionato. Nel caso di specie il tributo si riferisce all'anno 2017; l'intimazione è stata notificata solo nel dicembre 2024; non risultano validi atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che il diritto alla riscossione deve ritenersi prescritto, anche a voler applicare il termine quinquennale invocato dalla ricorrente.
4. Sulla motivazione dell'intimazione di pagamento - L'intimazione di pagamento deve comunque consentire al contribuente di individuare il titolo, la natura e l'origine della pretesa. Nel caso di specie, l'atto impugnato si limita a un generico richiamo alla cartella, senza indicare in modo chiaro: l'atto impositivo originario;
la causale dell'imposta di registro;
il presupposto giuridico della pretesa.
Tale carenza si traduce in una violazione del diritto di difesa, rendendo l'intimazione illegittima anche sotto il profilo motivazionale.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249026116674/000 e la cartella di pagamento n.
29320190008349026001; dichiara prescritto il diritto alla riscossione dell'imposta di registro anno 2017; condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente per un importo di € 200,00 oltre oneri accessori e rimborso del contrinuto unificato. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano