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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2238/2025 promosso con ricorso depositato il 12 maggio 2025 da nato a [...] in data [...] (cf ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Sara Scroglieri (C.F.
, presso il cui studio in Trieste, via Battisti n. 12 ha eletto domicilio;
C.F._2 comunicazioni afax 0400642774, l'indirizzo di posta elettronica Email_1
e l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
ricorrente nei confronti di nata a [...] in data [...], (cf residente in CP_1 C.F._3
Trieste, Via San Pasquale 39, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Damico (c.f.
pec: fax: 040/661811) con C.F._4 Email_3 studio in Trieste via Valdirivo 34 ove elegge domicilio
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: modifica condizioni divorzio
pagina 1 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 12 maggio 2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 497/2018 pubblicata l'8 agosto 2018 esponendo che dal matrimonio erano nati due figli il 19 ottobre 2004 e il Per_1 Per_2
26 marzo 2009; che tra le condizioni del divorzio era stato previsto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con un regime di frequentazione padre-figli articolato tenuto conto dell'attività lavorativa su turni del sig.
e un contributo al mantenimento a carico del padre giunto all'attuale importo in Parte_1
ragione della rivalutazione di euro 325,39 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
le ragioni del ricorso risiedono nel fatto che negli ultimi anni la condizione economica della madre è cambiata, essendo passata da un regime part time a un regime full time e avendo progredito con la propria carriera, mentre il ricorrente, prossimo alla pensione
(estate 2026), avrebbe visto ridotte le proprie entrate mensili;
ha chiesto dunque la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico anche a fronte di un tempo paritario del figlio minore presso ciascun genitore che ha chiesto contestualmente di prevedere. Per_2
II. Costituitasi in giudizio, si è opposta al mutamento del regime di visita di CP_1
, tenuto conto sia del fatto che il lavoro del padre aveva continuato a mantenere Per_2
l'esigenza di rispettare dei turni, sia del fatto che i figli, entrambi studenti ( Per_1 universitario) preferiscono studiare a casa della madre, la quale ha voluto rimarcare come inaccettabile la strumentalizzazione del rapporto con i figli al fine di conseguire l'esclusione del contributo al mantenimento;
ha chiesto dunque di confermare la corresponsione a carico del padre del contributo al mantenimento in favore dei figli pari attualmente ad € Parte_1
325,39 pro capite, importo da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie stabilendo che il contributo pari ad € 325,39 per il figlio maggiorenne Persona_3
venga corrisposto a cura del signor su c/c intestato al figlio stesso, fermo Parte_1
l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente dello stesso presso la casa materna, lasciando libera la frequentazione da parte del figlio nei confronti del padre Persona_4
stante la sua età.
III. All'udienza del 16/10/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al giudice designato dal Presidente per la trattazione: nel corso dell'audizione è emerso che entrambi i pagina 2 di 4 figli sono stati dotati di una carta prepagata che la madre provvede a ricaricare mensilmente usufruendo anche del contributo versato dal padre.
Il giudice, a fronte di un oggettivo miglioramento delle condizioni reddittuali della madre, ha dunque proposto una riduzione del contributo a carico del padre, con accredito diretto dell'importo sulla carta prepagata di ciascun figlio: pertanto, in sintesi, ha proposto che la madre versasse 150 euro e il padre 125 euro, direttamente sulla carta prepagata in uso ai figli stessi. Dopo ampia discussione e valutazione, le parti hanno aderito alla proposta.
Raggiunto l'accordo delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
IV Il Collegio rileva sulla base della documentazione reddituale offerta dalle parti come emerga che gode di un reddito da lavoro pari a euro 53.302,00 oltre a essere CP_1
titolare di una casa di proprietà, mentre gode di un reddito da lavoro pari a Parte_1 euro 48.566,30 e una casa di proprietà: sussiste dunque una lieve sproporzione a favore della signora nel contesto di due genitori che godono di ottime condizioni CP_1 economiche e di una prevalente permanenza dei figli (uno maggiorenne e l'altro di quasi 17 anni) presso la madre: tale sensibile miglioramento delle condizioni reddituali della signora giustifica una riduzione del contributo a carico del padre, mentre non pare affatto CP_1 opportuno disciplinare i tempi di visita per il figlio minore, , data la sua età e le mutate Per_2
esigenze rispetto all'epoca della separazione e del divorzio (risalente a oltre sette anni or sono); va piuttosto valorizzata l'abitudine, introdotta dalla madre, di dotare i figli di una carta prepagata (Alessandro anche di un conto corrente) con la quale gli stessi possono gestirsi le spese strettamente personali in autonomia (si pensi alla ricarica del telefono, all'acquisto di qualche capo di vestiario o di un libro, un accessorio del cellulare, una pizza o un cinema con gli amici, e cosi via); i figli in tal modo potranno “gestire” una piccola somma mensile, evitando di chiedere (ancora) soldi ai genitori per dette piccole spese;
l'accordo raggiunto dalle parti di accreditare ciascuno una somma mensile (per il padre euro 125 per ciascun figlio, per la madre euro 150 per ciascun figlio) pare insomma coerente con il mutamento della condizione dei ragazzi e maggiormente educativo e vale a determinare una parziale revisione delle condizioni di divorzio;
attese le scadenze già stabilite e decorse, si dispone che il nuovo contributo possa decorrere dal mese di novembre 2025;
pagina 3 di 4 resta ferma la paritaria distribuzione delle spese straordinarie come da protocollo;
quanto alle altre condizioni riguardanti i tempi di visita, si rimette al buon senso delle parti rispettare la mutata età e le esigenze dei figli stessi, senza bisogno di apportare alcuna formale modifica.
Dato l'accordo raggiunto le spese di questo giudizio sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 473 bis.29 c.p.c. così provvede: dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.497/2018 del Tribunale di
Trieste dd 12 luglio 2018 (nel procedimento RG 4160/2017) limitatamente al punto 3), stabilendo che il padre corrisponda – con decorrenza da novembre 2025 - un contributo al mantenimento ai figli pari a un importo di euro 125,00 ciascuno e la madre un contributo pari a euro 150,00 per ciascuno, da accreditare direttamente sulla carta prepagata personale in uso ai figli stessi;
spese straordinarie a carico di i genitori al 50% ciascuno. Fermo il resto. Per_5
Spese compensate
Trieste, 17/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2238/2025 promosso con ricorso depositato il 12 maggio 2025 da nato a [...] in data [...] (cf ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Sara Scroglieri (C.F.
, presso il cui studio in Trieste, via Battisti n. 12 ha eletto domicilio;
C.F._2 comunicazioni afax 0400642774, l'indirizzo di posta elettronica Email_1
e l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
ricorrente nei confronti di nata a [...] in data [...], (cf residente in CP_1 C.F._3
Trieste, Via San Pasquale 39, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Damico (c.f.
pec: fax: 040/661811) con C.F._4 Email_3 studio in Trieste via Valdirivo 34 ove elegge domicilio
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: modifica condizioni divorzio
pagina 1 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 12 maggio 2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 497/2018 pubblicata l'8 agosto 2018 esponendo che dal matrimonio erano nati due figli il 19 ottobre 2004 e il Per_1 Per_2
26 marzo 2009; che tra le condizioni del divorzio era stato previsto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con un regime di frequentazione padre-figli articolato tenuto conto dell'attività lavorativa su turni del sig.
e un contributo al mantenimento a carico del padre giunto all'attuale importo in Parte_1
ragione della rivalutazione di euro 325,39 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
le ragioni del ricorso risiedono nel fatto che negli ultimi anni la condizione economica della madre è cambiata, essendo passata da un regime part time a un regime full time e avendo progredito con la propria carriera, mentre il ricorrente, prossimo alla pensione
(estate 2026), avrebbe visto ridotte le proprie entrate mensili;
ha chiesto dunque la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico anche a fronte di un tempo paritario del figlio minore presso ciascun genitore che ha chiesto contestualmente di prevedere. Per_2
II. Costituitasi in giudizio, si è opposta al mutamento del regime di visita di CP_1
, tenuto conto sia del fatto che il lavoro del padre aveva continuato a mantenere Per_2
l'esigenza di rispettare dei turni, sia del fatto che i figli, entrambi studenti ( Per_1 universitario) preferiscono studiare a casa della madre, la quale ha voluto rimarcare come inaccettabile la strumentalizzazione del rapporto con i figli al fine di conseguire l'esclusione del contributo al mantenimento;
ha chiesto dunque di confermare la corresponsione a carico del padre del contributo al mantenimento in favore dei figli pari attualmente ad € Parte_1
325,39 pro capite, importo da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie stabilendo che il contributo pari ad € 325,39 per il figlio maggiorenne Persona_3
venga corrisposto a cura del signor su c/c intestato al figlio stesso, fermo Parte_1
l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente dello stesso presso la casa materna, lasciando libera la frequentazione da parte del figlio nei confronti del padre Persona_4
stante la sua età.
III. All'udienza del 16/10/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al giudice designato dal Presidente per la trattazione: nel corso dell'audizione è emerso che entrambi i pagina 2 di 4 figli sono stati dotati di una carta prepagata che la madre provvede a ricaricare mensilmente usufruendo anche del contributo versato dal padre.
Il giudice, a fronte di un oggettivo miglioramento delle condizioni reddittuali della madre, ha dunque proposto una riduzione del contributo a carico del padre, con accredito diretto dell'importo sulla carta prepagata di ciascun figlio: pertanto, in sintesi, ha proposto che la madre versasse 150 euro e il padre 125 euro, direttamente sulla carta prepagata in uso ai figli stessi. Dopo ampia discussione e valutazione, le parti hanno aderito alla proposta.
Raggiunto l'accordo delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
IV Il Collegio rileva sulla base della documentazione reddituale offerta dalle parti come emerga che gode di un reddito da lavoro pari a euro 53.302,00 oltre a essere CP_1
titolare di una casa di proprietà, mentre gode di un reddito da lavoro pari a Parte_1 euro 48.566,30 e una casa di proprietà: sussiste dunque una lieve sproporzione a favore della signora nel contesto di due genitori che godono di ottime condizioni CP_1 economiche e di una prevalente permanenza dei figli (uno maggiorenne e l'altro di quasi 17 anni) presso la madre: tale sensibile miglioramento delle condizioni reddituali della signora giustifica una riduzione del contributo a carico del padre, mentre non pare affatto CP_1 opportuno disciplinare i tempi di visita per il figlio minore, , data la sua età e le mutate Per_2
esigenze rispetto all'epoca della separazione e del divorzio (risalente a oltre sette anni or sono); va piuttosto valorizzata l'abitudine, introdotta dalla madre, di dotare i figli di una carta prepagata (Alessandro anche di un conto corrente) con la quale gli stessi possono gestirsi le spese strettamente personali in autonomia (si pensi alla ricarica del telefono, all'acquisto di qualche capo di vestiario o di un libro, un accessorio del cellulare, una pizza o un cinema con gli amici, e cosi via); i figli in tal modo potranno “gestire” una piccola somma mensile, evitando di chiedere (ancora) soldi ai genitori per dette piccole spese;
l'accordo raggiunto dalle parti di accreditare ciascuno una somma mensile (per il padre euro 125 per ciascun figlio, per la madre euro 150 per ciascun figlio) pare insomma coerente con il mutamento della condizione dei ragazzi e maggiormente educativo e vale a determinare una parziale revisione delle condizioni di divorzio;
attese le scadenze già stabilite e decorse, si dispone che il nuovo contributo possa decorrere dal mese di novembre 2025;
pagina 3 di 4 resta ferma la paritaria distribuzione delle spese straordinarie come da protocollo;
quanto alle altre condizioni riguardanti i tempi di visita, si rimette al buon senso delle parti rispettare la mutata età e le esigenze dei figli stessi, senza bisogno di apportare alcuna formale modifica.
Dato l'accordo raggiunto le spese di questo giudizio sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 473 bis.29 c.p.c. così provvede: dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.497/2018 del Tribunale di
Trieste dd 12 luglio 2018 (nel procedimento RG 4160/2017) limitatamente al punto 3), stabilendo che il padre corrisponda – con decorrenza da novembre 2025 - un contributo al mantenimento ai figli pari a un importo di euro 125,00 ciascuno e la madre un contributo pari a euro 150,00 per ciascuno, da accreditare direttamente sulla carta prepagata personale in uso ai figli stessi;
spese straordinarie a carico di i genitori al 50% ciascuno. Fermo il resto. Per_5
Spese compensate
Trieste, 17/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso
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