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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 973/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEGLI ODDI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DEGLI ODDI MADDALENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUZZOLO SILVIA e CP_1 C.F._2 dell'avv. LOCATELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PUZZOLO SILVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione rigettata, preso atto delle pattuizioni di cui al ricorso congiunto per separazione consensuale di coniugi del 29/06/2021, come confermate con note di trattazione scritta del 10/09/2021, ed omologate con decreto di omologa del
Tribunale di Forlì cron. n. 8822/2021 del 11/10/2021, e riconosciuta la loro piena validità ed efficacia, preso atto dell'avvenuto trasferimento a favore della sig.ra della quota di ½ - già Parte_1
intestata al sig. - del bene immobile sito in Forlì, Via Navicella n. 18 e distinto nel CP_1
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 71, part.31 subb. 5, 7 e 8, già sede della casa coniugale, in data 6/10/2022,
- accertare e dichiarare cessata la materia del contendere;
pagina 1 di 4 - condannare per l'effetto, in forza del principio di soccombenza virtuale, il sig. alla CP_1
refusione integrale a favore della sig.ra di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejetis: In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, l'improcedibilità della domanda avversaria, poiché la presente causa verte in materia per la quale è previsto il tentativo di mediazione obbligatoria e controparte non ha assolto all'obbligo imposto alla stessa aia sensi del D.Lgs. 28/2010, e conseguentemente, rigettare in toto la pretesa della sig.ra . Parte_1
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. per il tramite di questa difesa ha sempre espresso la volontà CP_1
di trasferire a favore della sig.ra la quota di proprietà di 1/2 del bene immobile, già casa Pt_1
coniugale con tutte le pattuizioni previste nel ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi del 29.06.2021, come confermate con note di trattazione scritta del 10/09/2021, ed omologate con decreto di omologa del Tribunale di Forlì cron. N. 8822/2021 del 11/10/202;
- accertare e dichiarare cessata la materia del contendere;
Conseguentemente rigettare la domanda della sig.ra condannandola ex art. 96 c.p.c. al Pt_1
risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. per lite temeraria e ciò per tutti i motivi esposti in CP_1
atti. Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri fiscali della presente causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al Parte_1 CP_1
fine di ottenere pronuncia di trasferimento dell'immobile sito in Forlì, via Navicella n. 18 e meglio indicato in atti.
Esponeva parte attrice di essere stata coniugata con il convenuto e di essersi da questo separata consensualmente, come da decreto di omologazione n. 8821/202, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo (doc. 2).
Tra le condizioni, appunto, vi era l'impegno del a trasferire la propria quota di ½ dell'immobile CP_1
in favore della la quale si sarebbe accollata il mutuo acceso in data 29.5.2010 presso Banca Pt_1
Monte dei Paschi di Siena.
Nonostante il tempo trascorso e gli inviti rivolti, il non dava corso alla richiesta di stipula CP_1
dell'atto notarile di trasferimento.
L'attrice dunque si vedeva costretta ad adire le vie legali per ottenere pronuncia attuativa di quanto omologato dal Tribunale.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
espletamento della mediazione, contestando quanto esposto in citazione.
Il convenuto ribadiva la propria disponibilità a procedere al trasferimento, sottolineando, tuttavia, le perplessità già esplicitate in ordine all'efficacia solo interna dell'accollo e ribadendo le proprie difficoltà economiche.
In sede di prima udienza, preso atto della disponibilità di parte convenuta a procedere al rogito, veniva concesso un rinvio;
alla successiva udienza i difensori davano atto dell'avvenuta stipula dell'atto notarile e veniva invano tentata la conciliazione.
Questa non aveva esito positivo, pertanto mentre la difesa attorea chiedeva fissarsi udienza di p.c. al fine di ottenere pronuncia sulle spese di lite – essendo venuta meno la materia del contendere -il difensore di parte convenuta chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che, a fronte della richiesta anche di un solo difensore, i termini debbano essere concessi, si provvedeva in conformità.
All'udienza del 3 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, anche a fronte della concorde richiesta dei difensori in sede di conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti proceduto alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento da parte convenuta a parte attrice in data 6 ottobre 2022, ovvero dopo l'introduzione del giudizio.
È noto che la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale, il cui contenuto è stato indicato in termini ormai chiari dalla giurisprudenza, che ne ha ritenuto la ricorrenza in tutti i casi in cui sopraggiunga un evento che elimina il contrasto tra le parti, facendo venire meno la necessità di una pronuncia sull'originario oggetto del processo (SS.UU sent. n. 1048/2000, Cass. Civ. sent. n. 4714/06 e Cass. Civ. sent. n. 17312/15).
Tuttavia, non essendo intervenuto un accordo sulle spese di lite, è necessario che il Tribunale si pronunci sulle stesse in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ord. 24714/22).
Tanto premesso, in applicazione di quanto sopra, la domanda di parte attrice è fondata per i seguenti motivi:
1) Essa si basa sugli accordi di separazione omologati in data 11 ottobre 2021;
2) In seno a detti accordi era previsto l'impegno del convenuto al trasferimento a favore dell'odierna attrice della quota di ½ dell'immobile già sede della casa coniugale “entro e non
pagina 3 di 4 oltre 30 giorni dall'avvenuta omologazione di separazione”, con contestuale accollo interno integrale da parte dell'attrice del mutuo bancario acceso in data 29/05/2010;
3) Prima dell'introduzione del presente giudizio parte attrice ha sollecitato il convenuto a recarsi dal Notaio per formalizzare quanto stabilito nel decreto di omologa ed ha invitato il medesimo a presentarsi dal Notaio;
4) Il convenuto non ha accolto gli inviti né si è presentato innanzi al Notaio;
5) Le doglianze che lo stesso ha spiegato non rilevano nella presente sede.
Non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità, atteso che la domanda spiegata da parte attrice in origine era svolta ex art. 2932 c.c. e non rientrava dunque nel novero delle materie oggetto di mediazione.
Conclusivamente, in base al principio della soccombenza virtuale, il convenuto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale, a fronte dell'esiguità dell'attività processuale svolta dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) In applicazione del principio della soccombenza virtuale, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 5.261,00 a titolo di compensi, Euro 562,97 a titolo di spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 973/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEGLI ODDI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DEGLI ODDI MADDALENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUZZOLO SILVIA e CP_1 C.F._2 dell'avv. LOCATELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PUZZOLO SILVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione rigettata, preso atto delle pattuizioni di cui al ricorso congiunto per separazione consensuale di coniugi del 29/06/2021, come confermate con note di trattazione scritta del 10/09/2021, ed omologate con decreto di omologa del
Tribunale di Forlì cron. n. 8822/2021 del 11/10/2021, e riconosciuta la loro piena validità ed efficacia, preso atto dell'avvenuto trasferimento a favore della sig.ra della quota di ½ - già Parte_1
intestata al sig. - del bene immobile sito in Forlì, Via Navicella n. 18 e distinto nel CP_1
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 71, part.31 subb. 5, 7 e 8, già sede della casa coniugale, in data 6/10/2022,
- accertare e dichiarare cessata la materia del contendere;
pagina 1 di 4 - condannare per l'effetto, in forza del principio di soccombenza virtuale, il sig. alla CP_1
refusione integrale a favore della sig.ra di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejetis: In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, l'improcedibilità della domanda avversaria, poiché la presente causa verte in materia per la quale è previsto il tentativo di mediazione obbligatoria e controparte non ha assolto all'obbligo imposto alla stessa aia sensi del D.Lgs. 28/2010, e conseguentemente, rigettare in toto la pretesa della sig.ra . Parte_1
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. per il tramite di questa difesa ha sempre espresso la volontà CP_1
di trasferire a favore della sig.ra la quota di proprietà di 1/2 del bene immobile, già casa Pt_1
coniugale con tutte le pattuizioni previste nel ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi del 29.06.2021, come confermate con note di trattazione scritta del 10/09/2021, ed omologate con decreto di omologa del Tribunale di Forlì cron. N. 8822/2021 del 11/10/202;
- accertare e dichiarare cessata la materia del contendere;
Conseguentemente rigettare la domanda della sig.ra condannandola ex art. 96 c.p.c. al Pt_1
risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. per lite temeraria e ciò per tutti i motivi esposti in CP_1
atti. Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri fiscali della presente causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al Parte_1 CP_1
fine di ottenere pronuncia di trasferimento dell'immobile sito in Forlì, via Navicella n. 18 e meglio indicato in atti.
Esponeva parte attrice di essere stata coniugata con il convenuto e di essersi da questo separata consensualmente, come da decreto di omologazione n. 8821/202, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo (doc. 2).
Tra le condizioni, appunto, vi era l'impegno del a trasferire la propria quota di ½ dell'immobile CP_1
in favore della la quale si sarebbe accollata il mutuo acceso in data 29.5.2010 presso Banca Pt_1
Monte dei Paschi di Siena.
Nonostante il tempo trascorso e gli inviti rivolti, il non dava corso alla richiesta di stipula CP_1
dell'atto notarile di trasferimento.
L'attrice dunque si vedeva costretta ad adire le vie legali per ottenere pronuncia attuativa di quanto omologato dal Tribunale.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
espletamento della mediazione, contestando quanto esposto in citazione.
Il convenuto ribadiva la propria disponibilità a procedere al trasferimento, sottolineando, tuttavia, le perplessità già esplicitate in ordine all'efficacia solo interna dell'accollo e ribadendo le proprie difficoltà economiche.
In sede di prima udienza, preso atto della disponibilità di parte convenuta a procedere al rogito, veniva concesso un rinvio;
alla successiva udienza i difensori davano atto dell'avvenuta stipula dell'atto notarile e veniva invano tentata la conciliazione.
Questa non aveva esito positivo, pertanto mentre la difesa attorea chiedeva fissarsi udienza di p.c. al fine di ottenere pronuncia sulle spese di lite – essendo venuta meno la materia del contendere -il difensore di parte convenuta chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che, a fronte della richiesta anche di un solo difensore, i termini debbano essere concessi, si provvedeva in conformità.
All'udienza del 3 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, anche a fronte della concorde richiesta dei difensori in sede di conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti proceduto alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento da parte convenuta a parte attrice in data 6 ottobre 2022, ovvero dopo l'introduzione del giudizio.
È noto che la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale, il cui contenuto è stato indicato in termini ormai chiari dalla giurisprudenza, che ne ha ritenuto la ricorrenza in tutti i casi in cui sopraggiunga un evento che elimina il contrasto tra le parti, facendo venire meno la necessità di una pronuncia sull'originario oggetto del processo (SS.UU sent. n. 1048/2000, Cass. Civ. sent. n. 4714/06 e Cass. Civ. sent. n. 17312/15).
Tuttavia, non essendo intervenuto un accordo sulle spese di lite, è necessario che il Tribunale si pronunci sulle stesse in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ord. 24714/22).
Tanto premesso, in applicazione di quanto sopra, la domanda di parte attrice è fondata per i seguenti motivi:
1) Essa si basa sugli accordi di separazione omologati in data 11 ottobre 2021;
2) In seno a detti accordi era previsto l'impegno del convenuto al trasferimento a favore dell'odierna attrice della quota di ½ dell'immobile già sede della casa coniugale “entro e non
pagina 3 di 4 oltre 30 giorni dall'avvenuta omologazione di separazione”, con contestuale accollo interno integrale da parte dell'attrice del mutuo bancario acceso in data 29/05/2010;
3) Prima dell'introduzione del presente giudizio parte attrice ha sollecitato il convenuto a recarsi dal Notaio per formalizzare quanto stabilito nel decreto di omologa ed ha invitato il medesimo a presentarsi dal Notaio;
4) Il convenuto non ha accolto gli inviti né si è presentato innanzi al Notaio;
5) Le doglianze che lo stesso ha spiegato non rilevano nella presente sede.
Non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità, atteso che la domanda spiegata da parte attrice in origine era svolta ex art. 2932 c.c. e non rientrava dunque nel novero delle materie oggetto di mediazione.
Conclusivamente, in base al principio della soccombenza virtuale, il convenuto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale, a fronte dell'esiguità dell'attività processuale svolta dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) In applicazione del principio della soccombenza virtuale, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 5.261,00 a titolo di compensi, Euro 562,97 a titolo di spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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