CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11300 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione Avv.to Massimilano Riga in sostituzione dell'avv.to Di Renzo che si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 1 dicembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 4 luglio 2016 che aveva condannato alle pene di legge AP CA in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa ascrittogli, commesso il 27 aprile 2011, esclusa la contestata recidiva. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Di Renzo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dispatt. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione;
- violazione di legge processuale e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria;
- apparenza della motivazione di appello quanto all'affermazione di responsabilità; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli elementi Penale Sent. Sez. 2 Num. 11300 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/02/2023 oggettivo e soggettivo del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato;
ed invero a fronte della esclusione della contestata recidiva già ad opera del giudice di primo grado, il reato di truffa contestato risulta estinto per intervenuta prescrizione anteriormente l'inizio della fase di appello, e precisamente il 27 ottobre 2018, perché consumato il 27-4-2011. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dei rimanenti motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 129 secondo comma cod.proc.pen. secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice che procede pronuncia assoluzione solo quando l'insussistenza del fatto risulti evidente, circostanza nel caso di specie esclusa dalla doppia conforme di responsabilità delle fasi di merito in relazione alla contestata truffa ritenuta correttamente procedibile in presenza di regolare querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 17 febbraio 2023 L CONSIGLI ,E EST. io P
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione Avv.to Massimilano Riga in sostituzione dell'avv.to Di Renzo che si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 1 dicembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 4 luglio 2016 che aveva condannato alle pene di legge AP CA in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa ascrittogli, commesso il 27 aprile 2011, esclusa la contestata recidiva. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Di Renzo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dispatt. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione;
- violazione di legge processuale e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria;
- apparenza della motivazione di appello quanto all'affermazione di responsabilità; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli elementi Penale Sent. Sez. 2 Num. 11300 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/02/2023 oggettivo e soggettivo del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato;
ed invero a fronte della esclusione della contestata recidiva già ad opera del giudice di primo grado, il reato di truffa contestato risulta estinto per intervenuta prescrizione anteriormente l'inizio della fase di appello, e precisamente il 27 ottobre 2018, perché consumato il 27-4-2011. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dei rimanenti motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 129 secondo comma cod.proc.pen. secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice che procede pronuncia assoluzione solo quando l'insussistenza del fatto risulti evidente, circostanza nel caso di specie esclusa dalla doppia conforme di responsabilità delle fasi di merito in relazione alla contestata truffa ritenuta correttamente procedibile in presenza di regolare querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 17 febbraio 2023 L CONSIGLI ,E EST. io P