Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2022, proposto da
DA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossombrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI RO, JE AN NT, RT UD SM, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fossombrone n. 215 del 24.12.2021, pubblicata dal 30.12.2021 al 14.01.2022, avente ad oggetto “Strada Vicinale La Ghita. Regolarizzazione della situazione stradale esistente con cessazione dell'uso pubblico e sdemanializzazione di alcuni tratti della sede catastale della strada vicinale non più utilizzati, con contestuale classificazione a d'uso pubblico dello spazio di manovra esistente terminale della strada vicinale non sdemanializzata”;
- della nota prot. N. 6159 del 15.03.2021 del Comune di Fossombrone di avvio di procedimento sulla richiesta presentata dai Sig.ri NT JE AN e SM RT UD, non conosciuta, menzionata nella DGC predetta;
- della nota prot. N. 6160 del 15.03.2021 del Comune di Fossombrone di avvio di procedimento sulla richiesta presentata dai Sig.ri RO RE e RO NI, menzionata nella DGC predetta;
- della nota del Settore III Urbanistica del Comune di Fossombrone del 15.04.2021 prot. 8737, con la quale è stato richiesto il parere di competenza del Settore II LL.PP. sulla richiesta presentata dai Sig.ri NT UK AN e SM RT UD, rimasta senza esito e successivo sollecito a data 4.10.2021 prot. 23037 rimasto senza esito menzionati nella DGC predetta;
- della nota del Settore III Urbanistica del Comune di Fossombrone del 15.04.2021 prot. 8739, con la quale è stato richiesto il parere di competenza del Settore II LL.PP. sulla richiesta presentata dai Sig.ri RO, rimasta senza esito e successivo sollecito a data 4.10.2021 prot. 23039 rimasto senza esito menzionati nella DGC predetta;
- della nota del 20.11.2021 prot. 27943 del Settore III Urbanistica del Comune di Fossombrone indirizzata al Settore II LL.PP. e ai richiedenti Sig.ri NT UK AN e SM RT UD, di convocazione a un sopralluogo sul posto menzionata nella DGC predetta;
- della nota del 20.11.2021 prot. 27944 del Settore III Urbanistica del Comune di Fossombrone indirizzata al Settore II LL.PP. e ai richiedenti Sig.ri RO, di convocazione a sopralluogo sul posto menzionata nella DGC predetta;
- del Verbale di sopralluogo del 22.11.2021 con allegata documentazione fotografica redatto il 21.12.2021 menzionato nella DGC predetta;
- qualora occorra, della DGC n. 24 del 17.05.2015 che ha aggiornato l'elenco delle strade vicinali, e della DGC n. 57 de 22.07.1966 sull'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fossombrone e di RE RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il pres. ET ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota, depositata in data 7.11.2025, con cui il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
Considerato che, con nota depositata in data 7.11.2025, il controinteressato RE RO ha dichiarato di aver preso atto della nota depositata dal ricorrente ed ha aderito all’istanza di compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che, con nota depositata in data 13.11.2025, Il Comune di Fossombrone ha dichiarato di aver preso atto della nota depositata dal ricorrente ed ha aderito all’istanza di compensazione delle spese di giudizio, in forza del Decreto del Sindaco del 12.11.2025 n. 48;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET ST, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ET ST |
IL SEGRETARIO