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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 4603/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4603/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Aida GIANNATTASIO (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla Via F.lli De Mattia n. 6 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Piergiorgio BRACA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio del difensore in Pellezzano(SA) alla via Gramsci n. 16 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5004/2021, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, Dott. Alfonso Raimo, pubblicata il 17 novembre 2021, non notificata
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, la Controparte_1 Pt_1
, spiegando opposizione avverso il provvedimento n. 23495/2021, da questa
[...]
notificatogli in data 18.03.2021, che disponeva il fermo amministrativo sull'autovettura
Kia Sportage tg. ER503WR. A sostegno della propria domanda, l'opponente eccepiva l'illegittimità della disposta misura e segnatamente: la mancata indicazione della sanzione/violazione che ne giustificasse l'emissione; la comproprietà con soggetto non debitore del veicolo in questione;
la mancata notifica di atti prodromici con conseguente prescrizione della pretesa creditorea;
la mancata notifica di preavviso di fermo;
l'assenza di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità “delle notifiche del titolo legittimante l'emissione fermo per assenza di prova dell'avvenuta notifica”, in quanto “in tutti i verbali esibiti non notificati nelle mani dell'attrice ma ai sensi del 140 manca l'esibizione di CAN o CAD che attesta l'avvenuta regolarità del processo di notifica”. Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna della convenuta ex art. 1226 cc secondo equità, vinte le spese e competenze di lite da distrarsi all'avvocato antistatario.
Si costituiva in quel grado di giudizio la , replicando al proposto ricorso e Parte_1
concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di tardività della domanda, stante la rituale notifica della intimazione sottesa al provvedimento per cui vi era giudizio, non opposta nei termini di legge;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione e della avanzata richiesta di risarcimento, vinte le spese.
Con sentenza n. 5004/2021, depositata il 17.11.2021, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda spiegata, annullando il fermo in parola e condannando l'opposta alle spese di causa, individuando i presupposti della statuizione come seguono: antigiuridicità della misura de qua in rapporto agli articoli 24 e 97 della Costituzione;
minaccia alla « sfera giuridica soggettiva di un individuo limitandone la circolazione, con conseguenze di rilievo per la vita lavorativa e di relazione, al fine di recuperare una somma […] di gran lunga inferiore rispetto al veicolo fermato, agendo in carenza di potere»; intestazione del veicolo gravato anche a terzi estranei al giudizio;
decorrenza del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81.
Con il gravame al vaglio, introdotto con atto ritualmente notificato in data 16.05.2022, la impugnava la prefata pronuncia, ritenendo non condivisibili le argomentazioni Parte_1
svolte dal primo giudice. Anzitutto, l'appellante rappresentava la adeguatezza della motivazione del provvedimento in parola, essendo lo stesso predisposto come da modello ministeriale predeterminato con Decreto del Ministero delle Finanze, D.M. del
28/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26/07/1999, così come modificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17/02/2015. Ancora, evidenziava la legittimità dell'iscrizione del fermo su autovettura cointestata, sia perché non vietata da alcuna norma, sia perché anche la cointestataria risultava debitrice nei confronti del
Comune di Salerno. Soggiungeva, con riguardo alla mancata violazione del diritto alla difesa, le ritualità delle notifiche succedutesi: preavviso di fermo amministrativo n.
27312/2020, in data 01/02/2020; ingiunzione di pagamento n. 109635/2017 il 09.08.2017, costituente il titolo esecutivo sotteso al fermo amministrativo impugnato;
preavviso bonario n. 90020170009432928 notificato in data 26/05/2017; verbale n.1244312/2013 notificato in data 12/08/2013, non opposto dall'odierno appellato. Tanto escludeva la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ritenuta, invece, sussistente dal giudice di prima istanza. In virtù di ciò, concludeva: “1) In via preliminare, dichiararsi ammissibile la presente impugnazione. 2) Accogliersi il presente appello e, per l'effetto, revocarsi e riformarsi nelle indicate parti l'impugnata sentenza n°5004/2021 resa dal Giudice di Pace di Salerno, pubblicata il 17.11.2021 e non notificata, con la consequenziale declaratoria di rigetto in toto della domanda attrice formulata in primo grado, per la sua infondatezza in fatto e in diritto. 3) Condannarsi l'Avv.
[...]
al pagamento delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore della ”. Parte_1
Radicatosi il contraddittorio, con costituzione del 24.08.2022, Controparte_1
domandava il rigetto dell'appello, riproponendo nel merito tutti i motivi offerti in prime cure ed insistendo sulla correttezza del ragionamento del primo giudice;
tanto non prima di aver eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame proposto per violazione degli articoli 342, 348 bis c.p.c., nonché dell'art. 339 c.p.c. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza gravata, vinte le spese con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In assenza di attività istruttoria, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 12.02.2025, all'esito della quale il G.I. ha assegnato la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse, scrutinando, in via preliminare, le eccezioni proposte dalla parte appellata circa l'inammissibilità del presente gravame per asserita violazione degli articoli 339, 342 e 348 c.p.c., che si stimano tutte infondate. Con riguardo alla violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 202,70 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass.
769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata: tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta, dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza). In tale prospettiva, pertanto, i motivi ben possono sostanziarsi nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere rigettata, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU
10878/2015).
Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale. La valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. In particolare, all'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tale valutazione preliminare con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che tra le censure avanzate avverso la pronuncia di primo grado vi siano questioni meritevoli di essere trattate estensivamente, stante il rilievo giurisprudenziale. Ciò posto, venendo all'esame del presente gravame, il Tribunale ritiene che esso sia fondato e che la sentenza gravata sia interamente da riformare.
Quando oggetto della controversia è un fermo amministrativo o un preavviso di fermo,
l'azione non può essere qualificata come “opposizione all'esecuzione” o “opposizione agli atti esecutivi”, bensì come autonoma azione di accertamento negativo, ipotesi alla quale aderisce, con la sentenza n. 14831/08, la S.C. che evidenzia quanto segue: la “chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che, nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo 2° del titolo 2° (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non
a caso, sarebbe dettata nel capo 3°, del medesimo titolo)”. Tale orientamento è stato rimarcato dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.15354/15, laddove ha affermato che “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa
Ciò posto, si ritiene condivisibile la prospettazione difensiva proposta dalla società appellante (avuto riguardo alle relative produzioni documentali ritualmente versate in atti già in primo grado), tanto sia con riferimento alla forma ex se del provvedimento di fermo, sia all'irrilevanza della cointestazione del veicolo gravato e sia in riferimento alla sussistenza di documentazione afferente al processo notificatorio di tutti gli atti prodromici alla misura in parola.
Procedendo con ordine sistematico, in ordine alla riconosciuta violazione, da parte del giudice in primae cure, del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. in rapporto all'art. 97 Cost. ed alla carenza di motivazione dell'atto ivi impugnato, dall'esame del materiale documentale versato in atti, si evince che il provvedimento di fermo impugnato sia stata motivato per relationem, ovvero con richiamo agli elementi identificativi della pretesa creditoria così come indicati nella comunicazione di preavviso di fermo 27312/2020 pervenuta all'appellato via pec in data 01.02.2020, originante dal mancato pagamento di un verbale di accertamento n. 1244312/2013, elevato per violazioni al Codice della strada, preavviso ulteriormente dettagliato da un prospetto riepilogativo degli importi richiesti. Vi è prova, inoltre (come si dirà di seguito), che l'atto de quo non costituisca il primo atto impositivo giunto nella sfera di conoscibilità del debitore, atteso che la società di riscossione-odierna appellante aveva già in quella sede proceduto ad esibire gli atti propedeutici (id est il preavviso bonario di pagamento e il verbale di accertamento della violazione) a quello impugnato. L'obbligo di motivare ulteriormente la pretesa sussiste solo laddove gli atti menzionati nell'atto opposto non siano stati in altro modo portati a conoscenza o resi accessibili all'interessato, circostanza che, in questo caso, non pare essersi verificata. Inoltre, la motivazione “per relationem” è tecnica molto diffusa in ogni pubblica amministrazione, compresa quella finanziaria, le quali assolvono all'obbligo di motivazione con maggior guadagno di tempo e, come dice la suprema Corte, con “economia di scrittura” (Cassazione 2780/2001,
Cassazione 8690/2002), purché indichino in atto gli estremi identificativi del documento richiamato (Cassazione, sezioni unite 11722/2010); ciò in quanto, se gli atti richiamati sono già in possesso dei contribuenti, questi sono posti nelle condizioni di avere piena conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione: infatti, l'articolo
42, comma 3, del Dpr 600/1973 e l'articolo 56 del Dpr 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”: trattandosi di documentazione posseduta dal destinatario dell'avviso, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare,
Cassazione 18073/2008 e, da ultimo, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione 15327/2014); anche laddove, il contribuente non è in possesso, invece, degli atti richiamati, ma ne può venire a conoscenza usando l'ordinaria diligenza cui è tenuto - come quando “trattasi di atto soggetto a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibile dall'interessato” (Cassazione 27055/2014) - per l'ufficio permane il non obbligo di allegare gli atti richiamati proprio per detta ragione.
Nel caso in esame, il provvedimento per cui è causa contiene ogni elemento utile a comprendere la genesi della pretesa e le ragioni dell'iniziativa assunta dall'odierna appellante, la quale ha pienamente osservato l'obbligo informativo previsto dalla legge, sicché tale motivo di gravame va accolto.
Quanto poi all'illegittimità del fermo per essere stato iscritto su autovettura in comproprietà, si osserva che, sol qualora il veicolo sia cointestato tra due soggetti, di cui solo uno è debitore nei confronti dello Stato o di un ente pubblico, il provvedimento di fermo, in quanto interdittivo dell'uso del veicolo, andrebbe a colpire anche l'altro comproprietario, non debitore, precludendogli il diritto di circolare, e ciò contrariamente allo spirito perseguito dalla legge.
Appare pacifico ed incontestato in giurisprudenza che, affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore, è necessario che quest'ultimo sia proprietario del bene e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo una parte dell'autoveicolo stante la sua unitarietà : in altri termini può dirsi "oggettivamente inapplicabile" il fermo di un veicolo comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l'agente della riscossione, in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo.
Tale limite, tuttavia, non si riscontra nella specie giacché il carteggio versato in atti dalla istante comprova come il comproprietario sia egualmente debitore dell'ente impositore e che anche a suo carico sia stata intrapresa un'azione di recupero, sicché risulta del tutto legittima la apposizione della misura afflittiva sul bene in comproprietà.
Posta, quindi, anche l'infondatezza di tale originario motivi di opposizione, non resta che esaminare se l'originario credito fosse prescritto al momento dell'adozione della misura che ci sta occupando. L'opponente in primo grado lamentava, tra l'altro, che «in tutti i verbali esibiti non notificati nelle mani dell'attrice ma ai sensi dell'art. 140 cpc manca l'esibizione di che attesta la CP_2
regolarità dell'avvenuto processo di notifica». Di contro, la , nel resistere Parte_1
all'opposizione, produceva (ed ha anche in questa sede allegava): a) verbale n.
1244312/2013 ritualmente notificato a mani di genitore convivente ( Persona_1
) in data 12.08.2013; b) preavviso bonario di pagamento n. 90020170009432928
[...]
del 12.05.2017 ed allegato avviso di ricevimento della raccomandata n. 616229544012, da cui risulta che detto atto risulta regolarmente notificato a mani di genitore convivente in data 26.05.2017; c) ingiunzione di pagamento n. 109635 ed allegato avviso di ricevimento della raccomandata n. 78404548558 2 a firma di familiare convivente (“madre”) del
09.08.2017; d) preavviso di fermo amministrativo n. 27312/2020 notificato via PEC all'opponente – appellato in data 01/02/2020.
Come è noto, l'art.28 della legge 689/81 stabilisce che «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Cassazione in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria ed è, pertanto, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. II, Sent.,19 giugno 2020, n.
11980).
Ebbene, la sequenza procedimentale innanzi scandita, dimostra che alcuna prescrizione possa dirsi maturata in ordine al credito per cui è causa, non essendo mai elasso il termine quinquennale nell'intervallo di comunicazione di ciascun menzionato atto.
Si osserva, poi, come neppure condivisibili risultino essere le argomentazione del primo giudice circa l'emissione del provvedimento di fermo «in carenza di potere» e «al fine di recuperare una somma […] che appare di gran lunga inferiore rispetto al valore del veicolo fermato»: la giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 21/09/2017, n. 22018). Il profilo di proporzione/sproporzione tra credito e valore del bene non è previsto per i beni mobili registrati (a differenza dei beni immobili ex art.77 d.P.R.602/1973 per quanto riguarda l'ammontare minimo del credito da garantire con l'iscrizione ipotecaria) sicché, anche da questo punto di vista, la sentenza impugnata non appare corretta.
All'analisi compiuta discende che l'iter motivazionale di cui alla decisione gravata risulti viziato, sia sulla base degli atti di causa e sia in relazione alla pertinente normativa ed alla giurisprudenza in argomento, con la conseguenza che l'appello spiegato dalla Parte_1
vada accolto.
In punto di liquidazione delle spese giudiziali, si evidenzia che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. Si procede, come da dispositivo, alla liquidazione di esse per entrambi i gradi di giudizio, in rapporto al valore dichiarato nella domanda (€. 202,70) e sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/ 2014 - così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - attesa la bassa complessità della materia, avuto riguardo allo scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, nonché tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti, esclusa la fase istruttoria attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Alessia Pecoraro, nella causa iscritta al N.
R.G. 4603/2022, promossa da , in persona del legale rapp.te p.t., contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni Controparte_1
diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
a) in accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno n. 5004/2021, depositata in cancelleria in data 17.11.2021, rigetta il ricorso proposto da avverso il provvedimento di fermo Controparte_1
amministrativo di cui in parte motiva;
b) Condanna a rifondere alla , in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rapp.te p.t., le spese di lite del primo grado, che si liquidano in complessivi euro 139,00, nonché quelle del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 232,00 per compensi ed euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno, il 25.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4603/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Aida GIANNATTASIO (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla Via F.lli De Mattia n. 6 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Piergiorgio BRACA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio del difensore in Pellezzano(SA) alla via Gramsci n. 16 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5004/2021, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, Dott. Alfonso Raimo, pubblicata il 17 novembre 2021, non notificata
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, la Controparte_1 Pt_1
, spiegando opposizione avverso il provvedimento n. 23495/2021, da questa
[...]
notificatogli in data 18.03.2021, che disponeva il fermo amministrativo sull'autovettura
Kia Sportage tg. ER503WR. A sostegno della propria domanda, l'opponente eccepiva l'illegittimità della disposta misura e segnatamente: la mancata indicazione della sanzione/violazione che ne giustificasse l'emissione; la comproprietà con soggetto non debitore del veicolo in questione;
la mancata notifica di atti prodromici con conseguente prescrizione della pretesa creditorea;
la mancata notifica di preavviso di fermo;
l'assenza di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità “delle notifiche del titolo legittimante l'emissione fermo per assenza di prova dell'avvenuta notifica”, in quanto “in tutti i verbali esibiti non notificati nelle mani dell'attrice ma ai sensi del 140 manca l'esibizione di CAN o CAD che attesta l'avvenuta regolarità del processo di notifica”. Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna della convenuta ex art. 1226 cc secondo equità, vinte le spese e competenze di lite da distrarsi all'avvocato antistatario.
Si costituiva in quel grado di giudizio la , replicando al proposto ricorso e Parte_1
concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di tardività della domanda, stante la rituale notifica della intimazione sottesa al provvedimento per cui vi era giudizio, non opposta nei termini di legge;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione e della avanzata richiesta di risarcimento, vinte le spese.
Con sentenza n. 5004/2021, depositata il 17.11.2021, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda spiegata, annullando il fermo in parola e condannando l'opposta alle spese di causa, individuando i presupposti della statuizione come seguono: antigiuridicità della misura de qua in rapporto agli articoli 24 e 97 della Costituzione;
minaccia alla « sfera giuridica soggettiva di un individuo limitandone la circolazione, con conseguenze di rilievo per la vita lavorativa e di relazione, al fine di recuperare una somma […] di gran lunga inferiore rispetto al veicolo fermato, agendo in carenza di potere»; intestazione del veicolo gravato anche a terzi estranei al giudizio;
decorrenza del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81.
Con il gravame al vaglio, introdotto con atto ritualmente notificato in data 16.05.2022, la impugnava la prefata pronuncia, ritenendo non condivisibili le argomentazioni Parte_1
svolte dal primo giudice. Anzitutto, l'appellante rappresentava la adeguatezza della motivazione del provvedimento in parola, essendo lo stesso predisposto come da modello ministeriale predeterminato con Decreto del Ministero delle Finanze, D.M. del
28/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26/07/1999, così come modificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17/02/2015. Ancora, evidenziava la legittimità dell'iscrizione del fermo su autovettura cointestata, sia perché non vietata da alcuna norma, sia perché anche la cointestataria risultava debitrice nei confronti del
Comune di Salerno. Soggiungeva, con riguardo alla mancata violazione del diritto alla difesa, le ritualità delle notifiche succedutesi: preavviso di fermo amministrativo n.
27312/2020, in data 01/02/2020; ingiunzione di pagamento n. 109635/2017 il 09.08.2017, costituente il titolo esecutivo sotteso al fermo amministrativo impugnato;
preavviso bonario n. 90020170009432928 notificato in data 26/05/2017; verbale n.1244312/2013 notificato in data 12/08/2013, non opposto dall'odierno appellato. Tanto escludeva la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ritenuta, invece, sussistente dal giudice di prima istanza. In virtù di ciò, concludeva: “1) In via preliminare, dichiararsi ammissibile la presente impugnazione. 2) Accogliersi il presente appello e, per l'effetto, revocarsi e riformarsi nelle indicate parti l'impugnata sentenza n°5004/2021 resa dal Giudice di Pace di Salerno, pubblicata il 17.11.2021 e non notificata, con la consequenziale declaratoria di rigetto in toto della domanda attrice formulata in primo grado, per la sua infondatezza in fatto e in diritto. 3) Condannarsi l'Avv.
[...]
al pagamento delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore della ”. Parte_1
Radicatosi il contraddittorio, con costituzione del 24.08.2022, Controparte_1
domandava il rigetto dell'appello, riproponendo nel merito tutti i motivi offerti in prime cure ed insistendo sulla correttezza del ragionamento del primo giudice;
tanto non prima di aver eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame proposto per violazione degli articoli 342, 348 bis c.p.c., nonché dell'art. 339 c.p.c. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza gravata, vinte le spese con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In assenza di attività istruttoria, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 12.02.2025, all'esito della quale il G.I. ha assegnato la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse, scrutinando, in via preliminare, le eccezioni proposte dalla parte appellata circa l'inammissibilità del presente gravame per asserita violazione degli articoli 339, 342 e 348 c.p.c., che si stimano tutte infondate. Con riguardo alla violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 202,70 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass.
769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata: tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta, dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza). In tale prospettiva, pertanto, i motivi ben possono sostanziarsi nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere rigettata, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU
10878/2015).
Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale. La valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. In particolare, all'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tale valutazione preliminare con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che tra le censure avanzate avverso la pronuncia di primo grado vi siano questioni meritevoli di essere trattate estensivamente, stante il rilievo giurisprudenziale. Ciò posto, venendo all'esame del presente gravame, il Tribunale ritiene che esso sia fondato e che la sentenza gravata sia interamente da riformare.
Quando oggetto della controversia è un fermo amministrativo o un preavviso di fermo,
l'azione non può essere qualificata come “opposizione all'esecuzione” o “opposizione agli atti esecutivi”, bensì come autonoma azione di accertamento negativo, ipotesi alla quale aderisce, con la sentenza n. 14831/08, la S.C. che evidenzia quanto segue: la “chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che, nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo 2° del titolo 2° (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non
a caso, sarebbe dettata nel capo 3°, del medesimo titolo)”. Tale orientamento è stato rimarcato dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.15354/15, laddove ha affermato che “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa
Ciò posto, si ritiene condivisibile la prospettazione difensiva proposta dalla società appellante (avuto riguardo alle relative produzioni documentali ritualmente versate in atti già in primo grado), tanto sia con riferimento alla forma ex se del provvedimento di fermo, sia all'irrilevanza della cointestazione del veicolo gravato e sia in riferimento alla sussistenza di documentazione afferente al processo notificatorio di tutti gli atti prodromici alla misura in parola.
Procedendo con ordine sistematico, in ordine alla riconosciuta violazione, da parte del giudice in primae cure, del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. in rapporto all'art. 97 Cost. ed alla carenza di motivazione dell'atto ivi impugnato, dall'esame del materiale documentale versato in atti, si evince che il provvedimento di fermo impugnato sia stata motivato per relationem, ovvero con richiamo agli elementi identificativi della pretesa creditoria così come indicati nella comunicazione di preavviso di fermo 27312/2020 pervenuta all'appellato via pec in data 01.02.2020, originante dal mancato pagamento di un verbale di accertamento n. 1244312/2013, elevato per violazioni al Codice della strada, preavviso ulteriormente dettagliato da un prospetto riepilogativo degli importi richiesti. Vi è prova, inoltre (come si dirà di seguito), che l'atto de quo non costituisca il primo atto impositivo giunto nella sfera di conoscibilità del debitore, atteso che la società di riscossione-odierna appellante aveva già in quella sede proceduto ad esibire gli atti propedeutici (id est il preavviso bonario di pagamento e il verbale di accertamento della violazione) a quello impugnato. L'obbligo di motivare ulteriormente la pretesa sussiste solo laddove gli atti menzionati nell'atto opposto non siano stati in altro modo portati a conoscenza o resi accessibili all'interessato, circostanza che, in questo caso, non pare essersi verificata. Inoltre, la motivazione “per relationem” è tecnica molto diffusa in ogni pubblica amministrazione, compresa quella finanziaria, le quali assolvono all'obbligo di motivazione con maggior guadagno di tempo e, come dice la suprema Corte, con “economia di scrittura” (Cassazione 2780/2001,
Cassazione 8690/2002), purché indichino in atto gli estremi identificativi del documento richiamato (Cassazione, sezioni unite 11722/2010); ciò in quanto, se gli atti richiamati sono già in possesso dei contribuenti, questi sono posti nelle condizioni di avere piena conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione: infatti, l'articolo
42, comma 3, del Dpr 600/1973 e l'articolo 56 del Dpr 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”: trattandosi di documentazione posseduta dal destinatario dell'avviso, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare,
Cassazione 18073/2008 e, da ultimo, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione 15327/2014); anche laddove, il contribuente non è in possesso, invece, degli atti richiamati, ma ne può venire a conoscenza usando l'ordinaria diligenza cui è tenuto - come quando “trattasi di atto soggetto a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibile dall'interessato” (Cassazione 27055/2014) - per l'ufficio permane il non obbligo di allegare gli atti richiamati proprio per detta ragione.
Nel caso in esame, il provvedimento per cui è causa contiene ogni elemento utile a comprendere la genesi della pretesa e le ragioni dell'iniziativa assunta dall'odierna appellante, la quale ha pienamente osservato l'obbligo informativo previsto dalla legge, sicché tale motivo di gravame va accolto.
Quanto poi all'illegittimità del fermo per essere stato iscritto su autovettura in comproprietà, si osserva che, sol qualora il veicolo sia cointestato tra due soggetti, di cui solo uno è debitore nei confronti dello Stato o di un ente pubblico, il provvedimento di fermo, in quanto interdittivo dell'uso del veicolo, andrebbe a colpire anche l'altro comproprietario, non debitore, precludendogli il diritto di circolare, e ciò contrariamente allo spirito perseguito dalla legge.
Appare pacifico ed incontestato in giurisprudenza che, affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore, è necessario che quest'ultimo sia proprietario del bene e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo una parte dell'autoveicolo stante la sua unitarietà : in altri termini può dirsi "oggettivamente inapplicabile" il fermo di un veicolo comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l'agente della riscossione, in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo.
Tale limite, tuttavia, non si riscontra nella specie giacché il carteggio versato in atti dalla istante comprova come il comproprietario sia egualmente debitore dell'ente impositore e che anche a suo carico sia stata intrapresa un'azione di recupero, sicché risulta del tutto legittima la apposizione della misura afflittiva sul bene in comproprietà.
Posta, quindi, anche l'infondatezza di tale originario motivi di opposizione, non resta che esaminare se l'originario credito fosse prescritto al momento dell'adozione della misura che ci sta occupando. L'opponente in primo grado lamentava, tra l'altro, che «in tutti i verbali esibiti non notificati nelle mani dell'attrice ma ai sensi dell'art. 140 cpc manca l'esibizione di che attesta la CP_2
regolarità dell'avvenuto processo di notifica». Di contro, la , nel resistere Parte_1
all'opposizione, produceva (ed ha anche in questa sede allegava): a) verbale n.
1244312/2013 ritualmente notificato a mani di genitore convivente ( Persona_1
) in data 12.08.2013; b) preavviso bonario di pagamento n. 90020170009432928
[...]
del 12.05.2017 ed allegato avviso di ricevimento della raccomandata n. 616229544012, da cui risulta che detto atto risulta regolarmente notificato a mani di genitore convivente in data 26.05.2017; c) ingiunzione di pagamento n. 109635 ed allegato avviso di ricevimento della raccomandata n. 78404548558 2 a firma di familiare convivente (“madre”) del
09.08.2017; d) preavviso di fermo amministrativo n. 27312/2020 notificato via PEC all'opponente – appellato in data 01/02/2020.
Come è noto, l'art.28 della legge 689/81 stabilisce che «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Cassazione in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria ed è, pertanto, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. II, Sent.,19 giugno 2020, n.
11980).
Ebbene, la sequenza procedimentale innanzi scandita, dimostra che alcuna prescrizione possa dirsi maturata in ordine al credito per cui è causa, non essendo mai elasso il termine quinquennale nell'intervallo di comunicazione di ciascun menzionato atto.
Si osserva, poi, come neppure condivisibili risultino essere le argomentazione del primo giudice circa l'emissione del provvedimento di fermo «in carenza di potere» e «al fine di recuperare una somma […] che appare di gran lunga inferiore rispetto al valore del veicolo fermato»: la giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 21/09/2017, n. 22018). Il profilo di proporzione/sproporzione tra credito e valore del bene non è previsto per i beni mobili registrati (a differenza dei beni immobili ex art.77 d.P.R.602/1973 per quanto riguarda l'ammontare minimo del credito da garantire con l'iscrizione ipotecaria) sicché, anche da questo punto di vista, la sentenza impugnata non appare corretta.
All'analisi compiuta discende che l'iter motivazionale di cui alla decisione gravata risulti viziato, sia sulla base degli atti di causa e sia in relazione alla pertinente normativa ed alla giurisprudenza in argomento, con la conseguenza che l'appello spiegato dalla Parte_1
vada accolto.
In punto di liquidazione delle spese giudiziali, si evidenzia che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. Si procede, come da dispositivo, alla liquidazione di esse per entrambi i gradi di giudizio, in rapporto al valore dichiarato nella domanda (€. 202,70) e sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/ 2014 - così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - attesa la bassa complessità della materia, avuto riguardo allo scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, nonché tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti, esclusa la fase istruttoria attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Alessia Pecoraro, nella causa iscritta al N.
R.G. 4603/2022, promossa da , in persona del legale rapp.te p.t., contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni Controparte_1
diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
a) in accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno n. 5004/2021, depositata in cancelleria in data 17.11.2021, rigetta il ricorso proposto da avverso il provvedimento di fermo Controparte_1
amministrativo di cui in parte motiva;
b) Condanna a rifondere alla , in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rapp.te p.t., le spese di lite del primo grado, che si liquidano in complessivi euro 139,00, nonché quelle del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 232,00 per compensi ed euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno, il 25.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO