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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni
dott. Tommaso David, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1276/2017 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in successione e lesione di legittima, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Stivaletta
ATTORI
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'avv. Virgilia Amalia Memoli
CONVENUTO pagina 1 di 20 *****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisa- mente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rile- vanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare sem-
plicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto con-
cretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo ci-
vile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi-
tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov-
vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo- do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla pagina 2 di 20 stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even-
ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.11.2017 e successivamente notificato in data 27.12.2017,
[...]
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, Pt_1 Parte_2 [...]
premettendo di aver ereditato, in morte dei propri genitori e CP_1 Persona_1 [...]
, alcuni immobili tra cui l'appartamento in San Salvo al F. 7 p.lla 1611 e di voler CP_2
sciogliere la comunione sul detto immobile, con conseguente attribuzione ad essi attori della quota di proprietà di pari a 1000/6000 dietro la corresponsione della CP_1
somma di € 9.130,00 pari al valore della quota come individuata dal CTU nell'ambito della mediazione n. 225/2016. Chiedevano, inoltre, nel caso di impossibilità della attribuzione ovvero in caso di contestazione della consulenza, la nomina di un consulente d'ufficio e di-
sporsi l'eventuale vendita del bene con attribuzione del ricavato in ragione delle rispettive quote, il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 14.12.2017 e, quindi, tempestivamente.
Si è costituito in giudizio , con comparsa depositata il 9.3.2018, contestando CP_1
l'avversa domanda e proponendo domanda riconvenzionale evidenziando l'avvenuta lesione della quota di cd legittima in ragione dell'avvenuta designazione, da parte della mamma
, degli attori quali eredi di tutti i beni mobili, immobili e denaro mediante Controparte_2
testamento. Nel testamento, infatti, la avrebbe così disposto perché al figlio CP_2 Per_2
[... avrebbe donato in vita un trattore. Esponeva che, in realtà, il trattore era stato dallo stesso acquistato come da certificazione notarile che depositava. pagina 3 di 20 Evidenziava, inoltre, che la mamma aveva effettuato, in favore dei fratelli Controparte_2
attori, due donazioni con conseguente, a suo dire, evidente lesione della quota a lui spet- tante per legge. Si doleva del fatto che gli attori avessero dichiarato, nella dichiarazione di successione, l'appartenenza della quota di un bene solamente in proprio favore, preter- mettendo esso , e lamentava l'avvenuto incasso, da parte dei fratelli, di CP_1
somme giacenti presso l'Ufficio Postale. Nella richiamata comparsa si sottolineava che gli attori si sarebbero appropriati di alcuni oggetti in oro e di biancheria preziosa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della avversa domanda e per l'accoglimento della do- manda riconvenzionale con contestuale reintegra della quota di legittima.
Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, il Giudice ammetteva le prove testimo- niali richieste, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 3.7.2018 ed, all'esito, dopo di-
versi rinvii per l'escussione dei testi, veniva ammessa CTU come da ordinanza del
09.02.2021. Il CTU nominato non si è presentato in udienza ed è stato sostituito con il geom. che ha accettato l'incarico e che ha provveduto, sia pur con un Controparte_3
certo ritardo, al deposito dell'elaborato peritale.
Il Giudice ha sollecitato le parti alla formulazione di una proposta transattiva sulla base delle risultanze ricavabili dal richiamato elaborato e le parti sembravano aver trovato una soluzione chiedendo una serie di rinvii per poter provvedere alla sanatoria degli abusi ri- scontrati dal CTU. Senonchè le trattative non hanno portato alcun risultato utile ed il Giu-
dice, con ordinanza del 27.12.2023 ha formulato una proposta conciliativa che veniva ac- cettata da parte attrice mentre parte convenuta ha rifiutato la detta proposta transattiva in ragione del fatto che la stessa prevedeva l'assegnazione allo stesso di immobili non gra-
diti e del fatto che era previsto un esborso in denaro consistente.
Con provvedimento tabellare urgente del 5.9.2024 la causa veniva assegnata al sottoscritto relatore il quale ha fissato l'udienza del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni come segue: pagina 4 di 20 L'avv. Stivaletta si riporta alle precisazioni rassegnate in atti come da foglio di pc deposita-
to telematicamente.
L'avv. Memoli precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi in atti.
Indi venivano concessi i termini di cui all'art 190 cpc.
Così succintamente ricostruite le vicende di causa si osserva quanto segue:
Preliminarmente si rileva che non risulta agli atti l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di divisione. Secondo l'orientamento maggioritario in dottrina, però, la trascri-
zione della divisione non è richiesta in funzione della risoluzione del conflitto tra più acqui- renti del medesimo bene (ex art. 2644 c.c.), poiché tra i condividenti non si verifica nessun effetto traslativo: ai sensi dell'art. 757 c.c., il condividente-assegnatario di un determinato bene si considera proprietario di quel bene fin dal sorgere della comunione.
Ancora preliminarmente deve essere esaminata la domanda riconvenzionale formulata da in quanto l'esame e la valutazione della stessa è prodromica alla valutazione CP_1
ed alla delibazione in ordine alla domanda di scioglimento della comunione limitatamente all'immobile sito in San Salvo.
Vendo al merito della domanda riconvenzionale si evidenzia che ai sensi degli artt. 536 e segg. c.c. a favore del coniuge, dei figli legittimi, a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi, dei figli naturali e degli ascendenti legittimi, ove manchino figli legittimi e natura- li, la legge riserva una quota di eredità, la cd. Legittima. L'istituto della legittima rappre-
senta un limite alla piena facoltà di disporre dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale. Questa è intesa in dottrina quale diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius. Il testatore è libero, nell'attribuzione dell'asse ereditario, di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari con il solo limite che deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che devono essere compresi nell'asse ereditario.
pagina 5 di 20 L'art. 556 c.c., sotto la rubrica “determinazione della porzione disponibile”, detta le ope-
razioni necessarie per il calcolo della quota di cui defunto poteva disporre.
Tali operazioni consistono 1) nel calcolo del valore dei beni caduti in successione (il cd. re-
lictum); 2) nella detrazione dei debiti ereditari;
3) nella somma al relictum del valore dei beni donati in vita dal defunto (il cd. donatum), sulla base del loro valore al tempo dell'apertura della successione. Tale ultima operazione è definita riunione fittizia del relic- tum al donatum poiché si tratta esclusivamente di una operazione contabile che ha come scopo determinare il valore aritmetico dell'asse ereditario e non comporta un incremento effettivo del relictum.
Deve osservarsi che - nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima;
- a sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legitti-
mo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
- il con- fronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass.
n. 276/1964); - l'esito negativo del confronto non deve necessariamente essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità dal rapporto tra relictum e donatum e la lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (cfr., al proposito, Cass. 17926 del 27.08.2020).
Orbene nell'atto di costituzione contenente domanda riconvenzionale ha CP_1
esattamente indicato i valori dei beni immobili caduti in successione ed indicato (cfr. pagg.
11 e 12 della comparsa di costituzione) la quota di legittima allo stesso spettante, con la conseguenza che la domanda, in tali sensi, appare delibabile.
Va soltanto svolto un breve cenno alla porzione di domanda divisionale sui beni asserita- mente di proprietà della defunta . Sul punto non può che richiamarsi la giu- Controparte_2
pagina 6 di 20 risprudenza che ribadisce l'impossibilità per il giudice di ricercare d'ufficio ulteriori beni non oggetto di allegazione e prova (tempestiva) offerta dalle parti.
In tal senso, infatti, può richiamarsi l'ordinanza del 23.4.2018 n. 9979 della Corte di Cassa-
zione con la quale si è affermato che “…la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istrut- torio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele-
menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare
la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013). E' onere della parte, quindi, formulare l'esatta ricognizione dei beni facenti parte dell'asse ereditario non potendosi nè sottrarre né pretendere di supplire alla propria mancata ricognizione ri- chiedendo l'intervento del CTU. Nella motivazione della detta ordinanza si legge, ancora,
che pur non essendo la consulenza tecnico di ufficio, un mezzo di prova in senso stretto,
è “…tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui va-
lutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la par- te, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corri-
spondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda (Cass. n. 20695 del 2013)…”.
Ad avviso della Corte, quindi, il CTU può effettuare indagini peritali ma solo su elementi già allegati dalla parte.
Resta quindi sempre onere della parte indicare l'esatta portata della massa ereditaria non potendo sopperire alla propria inerzia demandando l'incarico della ricerca dei beni facente parte dell'asse ereditario al CTU.
Dalla prospettazione delle parti in causa e dalle risultanze della CTU disposta, sia pure con le precisazioni di cui innanzi, i beni relitti possono essere così individuati:
pagina 7 di 20 1) Appartamento sito in San Salvo alla Via Dante Alighieri n. 7 e distinto in Catasto al F.
7 p.lla 1611sub. 1 e p.lla 4898 graffate, per la quota di 111/1000 pari ad un valore sti- mato dal CTU in € 12.121,81
2) Terreni in Vasto distinti in Catasto al F. 56 p.lle 3512, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047 e
4048 per un valore stimato dal CTU in € 18.195,50;
3) Beni mobili vari di cui alla relazione tecnica pagg. 17 e 18 per un valore di € 2.200,00;
4) Saldo deposito libretto nominativo per € 108,47;
5) Restituzione deposito cauzionale € 1.050,00
Il valore della massa ereditaria, al momento dell'apertura della successione, è stato de-
terminato in € 33.675,78.
Non si tiene conto dei beni mobili indicati dal convenuto e cioè della bian- CP_1
cheria e degli oggetti in oro perché, in parte non rinvenuti, ed in parte oggetto di denuncia di furto.
Le passività, invece, sono state individuate in complessivi € 4.215,55 e consistono nella pubblicazione del testamento olografo, avviso di accertamento del 4.2.2013, fattura della impresa funebre e spese per la tumulazione, dettagliatamente descritte nella richiamata relazione tecnica cui si rimanda.
La aveva, in vita, effettuato anche delle donazioni e precisamente: CP_2
a) Donazione per Notar del 21.5.2003 in favore di dei beni in Vasto Per_3 CP_1
al F. 57 p.lle 266, 4151 e 4152 il cui valore, al momento dell'apertura della successio- ne, è stato quantificato in € 11.560,00;
b) Donazione per Notar del 24.08.2006 in favore di dei beni in Cu- Per_4 Parte_1
pello e distinti in Catasto al F. 17 p.lla 392 e 398 il cui valore, al momento dell'apertura della successione, è stato quantificato in € 16.030,00;
pagina 8 di 20 c) Donazione per Notar del 23.07.2008 in favore di della quota di Per_5 Parte_1
205/1000 e della quota di 184/1000 della nuda proprietà sul bene in San Parte_2
Salvo al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e 1635 (attualmente 4898) graffate il cui valore, al mo-
mento dell'apertura della successione, è sato quantificato in 22.387,13 in favore di
[...]
ed in € 20.093,81 in favore di . Per_6 Parte_2
Il totale delle donazioni, secondo le prospettazioni condivisibili del CTU, è pari ad €
70.070,94.
Operando la riunione fittizia del relictum e del donatum, detratte le passività, si ottiene un importo di € 99.531,17.
Orbene la quota disponibile del patrimonio di ammonta ad 1/3 del totale Controparte_2
e, cioè, ad € 33.177,06.
La quota di c.d. legittima spettante ai tre figli è di complessivi € 66.354,11 e, quindi, di €
22.118,03 ciascuno.
Poiché ha ricevuto, mediante la donazione del 2003, un bene il cui valore è CP_1
stato valutato € 11.560,00, ne deriva che la lesione della quota di legittima di Parte_3
ad € 10.558,03.
[...]
Può richiamarsi, al proposito, la relazione del CTU che ha così evidenziato in relazione al quesito che ha prescritto, in caso di accertata lesione, la riduzione delle disposizioni te- stamentarie lesive e delle donazioni:
“…in considerazione che il reintegro della quota di legittima in favore di può CP_1
avvenire, prioritariamente, nella riduzione delle disposizioni testamentarie, è possibile
utilizzare una quota del diritto di piena proprietà dell'appartamento in San Salvo per sod-
disfare la lesione della quota legittima al . Pertanto, la quota di proprietà CP_1
per reintegro sarà pari a 202,54/1000. Difatti, utilizzando il valore dell'immobile al mo-
mento dell'apertura della successione pari a € 109.205,50, il valore della quota è di
pagina 9 di 20 202,54/1000 x € 109.205,50 = € 22.118,43 pari alla quota di lesione di valu- CP_1
tata in € 22.118,03 (con piccole differenze in centesimi trascurabili). La quota di
202,54/1000 deve essere sottratta in parti uguali alle due quote ricevute da Parte_1
e con le disposizioni testamentarie secondo il seguente prospetto: Parte_2
quota ereditata da = 111/1000 : 2 = 333/6000 Parte_1
quota ereditata da = 111/1000 : 2 = 333/6000 Parte_2
pertanto, le due quote dovranno essere rispettivamente assegnate al per CP_1
l'intero.
La suesposta riduzione non soddisfa per intero la legittima lesa al . Difatti: CP_1
Legittima lesa pari a 202,54/1000 – reintegro dalle disposizioni testamentarie pari a
111/1000 = 91,51/1000 ancora da reintegrare al . Si ritiene evitare la ridu- CP_1
zione su altri cespiti donati ai germani e (terreni) e conti- Parte_1 Parte_2
nuare a sottrarre la residua porzione di diritto di proprietà sempre dalla abitazione di cui
, e , sono comunque detentori di una quota pro- CP_1 Parte_1 Parte_2
veniente dalla successione del padre premorto. Pertanto, la residua quota di proprietà pa- ri a 91,51/1000 dell'abitazione in San Salvo, potrà essere sottratta dalla Donazione in Vita
fatta dalla a figli e con atto per Notaio Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
del 23/7/2008 rep. 16787, con il quale la donava ai predet- Persona_7 Controparte_2
ti figli rispettivamente le quote di diritto di nuda proprietà, consolidatisi con l'usufrutto
dopo il decesso della , pari a 205/1000 a e 184/1000 a Controparte_2 Parte_1 [...]
. Pt_2
La sottrazione dovrà essere effettuata proporzionalmente alle rispettive quote donate.
Considerato che 91,51/1000 sono pari a circa 549/6000, otterremo le seguenti sottrazioni dalla predetta donazione:
la quota donata a diventa = 1230/6000 – 289/6000 = 941/6000 Parte_1
pagina 10 di 20 la quota donata a diventa = 1104/6000 – 260/6000 = 844/6000 Parte_2
la quota di diventa = 0/6000 + 549/6000 = 549/6000. CP_1
Alla fine del reintegro della quota legittima al , sottraendo dalla donazione CP_1
per testamento e dalla donazione in vita (vedi donazione n. 3) da parte della CP_4
cetta ai figli e , le quote di proprietà sull'immobile urbano in Parte_1 CP_1
San Salvo alla Via Dante saranno le seguenti:
= 1000/6000 + 941/6000 = 1941/6000 Parte_1
= 1000/6000 + 844/6000 = 1844/6000 Parte_2
= 1000/6000 + 549/6000 + 666/6000 = 2215/6000 CP_1
Dove la prima quota in colonna rappresenta la successione del padre premorto, la seconda quota rappresenta la compensazione delle quote donate in vita dalla ai fi- Controparte_2
gli e e da una porzione di reintegro della legittima al Parte_1 Parte_2 [...]
, la terza quota è l'ulteriore reintegro della quota di legittima lesa al CP_1 CP_5
[... sottratta dalla donazione testamentaria”.
Va osservato, in limine litis, che è vero che il giudice quale “peritus peritorum” possa esa- minare direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico,
disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sosti-
tuirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali - arg.
ex Cass. 21 dicembre 2017, n. 30733)
D'altro canto il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del me-
todo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un ap-
prezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa pagina 11 di 20 con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile
(Cass. II, 29 ottobre 2015, n. 22117). Da ciò deriva la condivisione da parte del Tribunale di alcune delle conclusioni a cui è approdato il C.T.U. nello svolgimento delle operazioni peri-
tali, in particolar modo sotto il profilo della stima dei cespiti caduti in successione, come espressamente elaborate con la relazione tecnica. Va detto che le considerazioni rassegna-
te dall'ausiliario del giudice appaiono ragionevoli e congrue oltre che pienamente motivate da un punto di vista “tecnico”, tranne per ciò che riguarda l'attribuzione delle quote di proprietà dell'immobile sito in San Salvo, per le considerazioni di seguito esplicitate.
Una volta sciolta la comunione ereditaria sugli anzidetti cespiti occorre procedere alle
“concrete operazioni divisionali”.
La concreta divisione dei cespiti e le relative operazioni divisionali devono essere informate in base ai seguenti principi generali:
- diritto alla divisione in natura dei cespiti in base all'art. 718 c.c. realizzabile solo qualora il frazionamento dei beni sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscet-
tibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare pro- blemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divi-
sione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprez-
zamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei beni stessi” (Cass. II, 19 ago-
sto 2015, n. 16918); il diritto di conseguire in natura la parte dei beni all'erede spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazio- namento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole co-
pagina 12 di 20 sto, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmen-
te deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. II, 15 dicembre 2016, n. 25888);
qualora si accerti la non comoda divisibilità dell'immobile alla luce della “irrealizzabilità
del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezza- mento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libe-
ro godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del be- ne stesso” (Cass. II, 15 dicembre 2016, n. 25888; Cass. II, 21 agosto 2012, n. 14577), biso-
gnerà provvedere:
a) all'attribuzione al condividente titolare di una quota maggiore, salvo conguaglio per l'eccedenza. Peraltro giudice, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile rite- nuto non comodamente divisibile, non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., che, al contrario, gli conferiscono un potere prettamente discrezionale nella scel-
ta del condividente cui assegnarlo: con la precisazione, tuttavia, che tale potere impone, da un lato, l'obbligo di esaminare e valutare i contrapposti interessi delle parti e, dall'altro,
trova un necessario temperamento nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ritiene di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (Cass.
II, 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass. 23 maggio 2012, n. 8181);
b) oppure alla vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero (Cass. II, 13 maggio
2010, n. 11641, Trib. Milano, IV, 17 settembre 2012).
Nel caso oggi all'esame del Tribunale non appare possibile la comoda divisibilità dei cespiti in quanto trattasi di un appartamento di modeste dimensioni e di beni mobili di scarso va-
lore.
Orbene gli attori hanno chiesto l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile sito in San
Salvo e gli stessi sono proprietari di una quota maggiore.
pagina 13 di 20 Le parti non hanno raggiunto l'accordo sul progetto divisionale predisposto dal CTU nomi-
nato e, tenuto conto del disposto di cui all'art. 720 cpc, l'immobile può essere attribuito agli attori mediante corresponsione del prezzo della relativa quota a favore di di Parte_4
. La stima dell'intero immobile è stata effettuata con riferimento al più probabile va-
[...]
lore dello stesso alla data di apertura della successione e cioè al 7.11.2012 circa 12 anni fa.
Il valore degli immobili, nel periodo che va dal 2012 al 2024, è rimasto sostanzialmente stabile senza variazioni di rilievo. Infatti, ad una tendenza fortemente al ribasso degli stessi verificatasi nell'anno 2013, ha fatto seguito una lieve risalita dei valori immobiliari che, so- stanzialmente, ha riportato i prezzi pari a quelli dell'anno 2012.
Può, quindi, ritenersi valida la valutazione formulata dal CTU e, quindi, affermarsi che il probabile valore di mercato dell'immobile è pari ad € 110.000,00 con arrotondamento.
Anche i beni mobili, custoditi all'interno della abitazione, dovranno far parte della quota attribuita a e in ragione del fatto che tali beni, al di fuori del- Parte_1 Parte_2
la abitazione, perderebbero tutto il loro già modesto valore.
Quanto ai residui beni i terreni in Vasto sono stati stimati in € 18.195,00 a cui deve aggiun- gersi il credito restitutorio di € 1.050,00 ed il saldo del libretto pari ad € 108,47.
Poiché la soluzione di attribuzione delle quote formulate dal CTU non appare soddisfacente in quanto avrebbe attribuito allo stesso un bene con conguagli esorbitanti rispetto all'intero asse ereditario, non tenendo conto, peraltro dello stato di possesso degli immobi-
li, il Collegio ritiene equo, pur mantenendo le stesse quote come formulate dal CTU, pro- cedere a diversa distribuzione, e ciò anche in considerazione della domanda di divisione di parte attrice, sia pur limitata alla sola divisione dell'immobile in San Salvo e dovendosi ri-
tenere che complessivamente le quote di proprietà degli attori siano maggiori rispetto alla quota del convenuto.
pagina 14 di 20 La quota n. 1, composta dalla abitazione in San Salvo di cui al F.
7. P.lla 1611 sub. 1 e p.lla graffata 4898, nonché dai mobili in essa insistenti, si attribuisce agli attori e Parte_1
in parti uguali Parte_2
La quota n. 2 composta dai terreni in Vasto in catasto al F. 56 p.lle 3512, 4043, 4044,
4045, 4046, 4047, e 4048 nonché dal saldo del libretto nominativo pari ad € 108,47 e dalla restituzione del deposito cauzionale della struttura Maristella pari ad € 1.050,00, si attri- buisce a . CP_1
Ne consegue che, per effetto di tali attribuzioni, e dovranno Parte_1 Parte_2
compensare la quota di con il versamento della somma di € 10.480,54 ciascu- CP_1
no, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Non è necessario, in tal modo, procedere allo scioglimento della comunione, così come ri-
chiesto nell'atto introduttivo del Giudizio, sull'immobile sito in San Salvo e distinto in Cata-
sto al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e 4898 graffate, in quanto l'attribuzione della intera quota in favore di entrambi gli attori soddisfa pienamente la domanda proposta.
Si attribuiscono, pertanto, in accoglimento sia della domanda principale degli attori, che hanno chiesto l'attribuzione dell'immobile in San Salvo, sia della domanda riconvenzionale del convenuto che ha chiesto lo scioglimento della comunione sull'intera proprietà, le quo-
te come segue:
QUOTA n. 1
Immobile sito in San Salvo e riportato in Catasto al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e p.lla 4898;
- Un cassettone delle dimensioni di circa 60 x 120 x 120 cm, stile fine '800 inizi '900 del millen-
nio scorso, in legno, con marmo bianco comune, copri serrature rimossi nel tempo, evidenti se-
gni di mancata manutenzione e cura, tracce di muffa in alcuni cassetti, rottura di modanature e fregi.
pagina 15 di 20 - Camera da letto composta da: comò toilette delle dimensioni di cm 60 x 130 x 95 con sovrap-
posta specchiera, armadio basso a tre ante delle dimensioni cm 60 x 170 x 190 e letto matrimo- niale, il tutto in legno tamburato rifinito in radica di noce, fattura anni 1970-1980. Il tutto con gli evidenti segni di mancata manutenzione e cura.
- Sala completa di: mobile sala/soggiorno componibile a tre pezzi con credenza/vetrina di circa cm 50 x 385 x 202, tavolo allungabile stile fratino chiuso pari a cm 100 x 210, n. 4 sedie in legno stile rustico country. Il tutto fattura fine 1970 inizio 1980.
- Salottino con due poltrone e un divano a tre posti, struttura in legno noce intagliato e rivesti- mento in stoffa vellutata, completo di porta televisore basso in legno. Il tutto fattura fine 1970
inizio 1980.
- Cucina componibile completa di basi e pensili in truciolato rivestito con formica, lavello in ac-
ciaio a due vasche, cucina in acciaio esterna a cinque fuochi, frigorifero esterno bianco, tavolo da cucina rotondo e sedie in ferro con spalliera e seduta imbottita.
Valore totale della quota in totale pari ad € 112.000,00
CON ATTRIBUZIONE A e in parti uguali e con conguaglio in favore Parte_1 Parte_2
di di € 10.480,54 a carico di ed € 10.480,54 a carico di CP_1 Parte_1 Parte_5
.
[...]
QUOTA N. 2
a) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 3512 superficie 00.00.55 RD 0,37 euro;
b) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4043 superficie 00.09.80 uliveto di 2^ classe con r.d. 3,80 e r.a. 2,28
c) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4044 superficie 00.06.20 RD 2,40 euro,
d) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4045 superficie 00.16.70 RD 25,87 euro,
e) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4046 superficie 00.25.53 RD 9,89 euro,
pagina 16 di 20 f) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4047 superficie 00.09.90 RD 15,34 euro,
g) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4048 superficie 00.04.10 RD 2,12 euro.
Saldo del libretto postale n. 23275859 pari ad € 108,47;
Rimborso deposito cauzionale dalla struttura “Maristella” pari ad € 1.050,00.
Con attribuzione a . CP_1
Totale valore della quota pari ad € 19.353,97 con credito nei confronti di e Parte_1
di € 10.480,54 ciascuno. Parte_2
Le spese di lite.
In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diver-
samente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunio- ne non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito (Cass. II, 23
gennaio 2017, n. 1665) In particolare la sentenza che approva il progetto di divisione ha na- tura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, giacché risolve tutte le questioni ad essa relative, senza che assuma contrario rilievo l'omessa pronuncia sulle spese di giudizio (Cass. II, 26 luglio 2016, n. 15466).
Nel caso di specie la parte convenuta , nel costituirsi in giudizio ha eccepito la CP_1
violazione della quota di legittima e, pertanto, l'accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale fa ritenere equo compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio ivi comprese quelle di CTU come liquidate con decreto del 27.12.2023
P.Q.M.
pagina 17 di 20 il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_6
[...
e nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale pro- Parte_2 CP_1
posta da quest'ultimo, disattesa ogni domanda o eccezione avversa:
ACCERTA l'avvenuta lesione della quota di legittima nei confronti di e per CP_1
l'effetto:
ACCOGLIE la domanda di riduzione e di reintegrazione della quota legittima spettante all'attore,
DISPONE la reintegra la quota di legittima in favore di mediante attribuzione CP_1
della ulteriore quota di 549/6000 dell'immobile sito in San Salvo e distinto in catasto al F.
7 p.lla 1611 sub. 1 e p.lla graffata 4898, come dalla relazione del CTU geom CP_3
del 04.11.2022 che deve intendersi qui espressamente ripetuta e trascritta;
[...]
DICHIARA il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri , Parte_1
e in relazione all'eredità di deceduta in Parte_2 CP_1 Controparte_2
Vasto il 07.11.2012;
ATTRIBUISCE a e il seguente lotto Parte_1 Parte_2
QUOTA N° 1
Immobile sito in San Salvo e riportato in Catasto al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e p.lla 4898;
- Un cassettone delle dimensioni di circa 60 x 120 x 120 cm, stile fine '800 inizi '900 del millennio scorso, in legno, con marmo bianco comune, copri serrature rimossi nel tempo, evidenti segni di mancata manutenzione e cura, tracce di muffa in alcuni cassetti, rottura di modanature e fregi.
- Camera da letto composta da: comò toilette delle dimensioni di cm 60 x 130 x 95 con sovrapposta specchiera, armadio basso a tre ante delle dimensioni cm 60 x 170 x 190 e letto matrimoniale, il tutto in legno tamburato rifinito in radica di noce, fattura anni 1970-1980. Il tutto con gli evidenti segni di mancata manutenzione e cura.
- Sala completa di: mobile sala/soggiorno componibile a tre pezzi con credenza/vetrina di circa cm 50 x 385 x 202, tavolo allungabile stile fratino chiuso pari a cm 100 x 210, n. 4 sedie in legno stile rustico country. Il tutto fattura fine 1970 inizio 1980.
- Salottino con due poltrone e un divano a tre posti, struttura in legno noce intagliato e rivestimen- to in stoffa vellutata, completo di porta televisore basso in legno. Il tutto fattura fine 1970 inizio 1980.
pagina 18 di 20 - Cucina componibile completa di basi e pensili in truciolato rivestito con formica, lavello in acciaio a due vasche, cucina in acciaio esterna a cinque fuochi, frigorifero esterno bianco, tavolo da cucina rotondo e sedie in ferro con spalliera e seduta imbottita. con un valore approssimativo di € 112.000,00, e con conguaglio in denaro in favore dell'assegnatario della quota 2) pari ad € 10.480,54 a carico di ed € 10.480,54 a carico di Parte_1 Parte_7
[... ;
ATTRIBUISCE a il seguente lotto CP_1
QUOTA N° 2
a) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 3512 superficie 00.00.55 RD 0,37 euro;
b) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4043 superficie 00.09.80 uliveto di 2^ classe con r.d.
3,80 e r.a. 2,28
c) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4044 superficie 00.06.20 RD 2,40 euro,
d) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4045 superficie 00.16.70 RD 25,87 euro,
e) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4046 superficie 00.25.53 RD 9,89 euro,
f) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4047 superficie 00.09.90 RD 15,34 euro,
g) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4048 superficie 00.04.10 RD 2,12 euro.
Saldo del libretto postale n. 23275859 pari ad € 108,47;
Rimborso deposito cauzionale dalla struttura “Maristella” pari ad € 1.050,00.
Con conguaglio a carico degli assegnatari della quota 1 di € 10.480,54 ciascuno;
RIGETTA ogni altra domanda;
PONE a carico delle parti, in via solidale, il pagamento della ctu come liquidata in corso di causa;
COMPENSA tra le parti le spese di causa;
pagina 19 di 20 DISPONE la trascrizione della presente Sentenza presso la competente Agenzia del territo-
rio
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Onorario relatore dott. Tommaso David
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Rosa CAPUOZZO
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni
dott. Tommaso David, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1276/2017 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in successione e lesione di legittima, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Stivaletta
ATTORI
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'avv. Virgilia Amalia Memoli
CONVENUTO pagina 1 di 20 *****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisa- mente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rile- vanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare sem-
plicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto con-
cretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo ci-
vile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi-
tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov-
vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo- do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla pagina 2 di 20 stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ri-
tenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even-
ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.11.2017 e successivamente notificato in data 27.12.2017,
[...]
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, Pt_1 Parte_2 [...]
premettendo di aver ereditato, in morte dei propri genitori e CP_1 Persona_1 [...]
, alcuni immobili tra cui l'appartamento in San Salvo al F. 7 p.lla 1611 e di voler CP_2
sciogliere la comunione sul detto immobile, con conseguente attribuzione ad essi attori della quota di proprietà di pari a 1000/6000 dietro la corresponsione della CP_1
somma di € 9.130,00 pari al valore della quota come individuata dal CTU nell'ambito della mediazione n. 225/2016. Chiedevano, inoltre, nel caso di impossibilità della attribuzione ovvero in caso di contestazione della consulenza, la nomina di un consulente d'ufficio e di-
sporsi l'eventuale vendita del bene con attribuzione del ricavato in ragione delle rispettive quote, il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 14.12.2017 e, quindi, tempestivamente.
Si è costituito in giudizio , con comparsa depositata il 9.3.2018, contestando CP_1
l'avversa domanda e proponendo domanda riconvenzionale evidenziando l'avvenuta lesione della quota di cd legittima in ragione dell'avvenuta designazione, da parte della mamma
, degli attori quali eredi di tutti i beni mobili, immobili e denaro mediante Controparte_2
testamento. Nel testamento, infatti, la avrebbe così disposto perché al figlio CP_2 Per_2
[... avrebbe donato in vita un trattore. Esponeva che, in realtà, il trattore era stato dallo stesso acquistato come da certificazione notarile che depositava. pagina 3 di 20 Evidenziava, inoltre, che la mamma aveva effettuato, in favore dei fratelli Controparte_2
attori, due donazioni con conseguente, a suo dire, evidente lesione della quota a lui spet- tante per legge. Si doleva del fatto che gli attori avessero dichiarato, nella dichiarazione di successione, l'appartenenza della quota di un bene solamente in proprio favore, preter- mettendo esso , e lamentava l'avvenuto incasso, da parte dei fratelli, di CP_1
somme giacenti presso l'Ufficio Postale. Nella richiamata comparsa si sottolineava che gli attori si sarebbero appropriati di alcuni oggetti in oro e di biancheria preziosa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della avversa domanda e per l'accoglimento della do- manda riconvenzionale con contestuale reintegra della quota di legittima.
Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, il Giudice ammetteva le prove testimo- niali richieste, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 3.7.2018 ed, all'esito, dopo di-
versi rinvii per l'escussione dei testi, veniva ammessa CTU come da ordinanza del
09.02.2021. Il CTU nominato non si è presentato in udienza ed è stato sostituito con il geom. che ha accettato l'incarico e che ha provveduto, sia pur con un Controparte_3
certo ritardo, al deposito dell'elaborato peritale.
Il Giudice ha sollecitato le parti alla formulazione di una proposta transattiva sulla base delle risultanze ricavabili dal richiamato elaborato e le parti sembravano aver trovato una soluzione chiedendo una serie di rinvii per poter provvedere alla sanatoria degli abusi ri- scontrati dal CTU. Senonchè le trattative non hanno portato alcun risultato utile ed il Giu-
dice, con ordinanza del 27.12.2023 ha formulato una proposta conciliativa che veniva ac- cettata da parte attrice mentre parte convenuta ha rifiutato la detta proposta transattiva in ragione del fatto che la stessa prevedeva l'assegnazione allo stesso di immobili non gra-
diti e del fatto che era previsto un esborso in denaro consistente.
Con provvedimento tabellare urgente del 5.9.2024 la causa veniva assegnata al sottoscritto relatore il quale ha fissato l'udienza del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni come segue: pagina 4 di 20 L'avv. Stivaletta si riporta alle precisazioni rassegnate in atti come da foglio di pc deposita-
to telematicamente.
L'avv. Memoli precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi in atti.
Indi venivano concessi i termini di cui all'art 190 cpc.
Così succintamente ricostruite le vicende di causa si osserva quanto segue:
Preliminarmente si rileva che non risulta agli atti l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di divisione. Secondo l'orientamento maggioritario in dottrina, però, la trascri-
zione della divisione non è richiesta in funzione della risoluzione del conflitto tra più acqui- renti del medesimo bene (ex art. 2644 c.c.), poiché tra i condividenti non si verifica nessun effetto traslativo: ai sensi dell'art. 757 c.c., il condividente-assegnatario di un determinato bene si considera proprietario di quel bene fin dal sorgere della comunione.
Ancora preliminarmente deve essere esaminata la domanda riconvenzionale formulata da in quanto l'esame e la valutazione della stessa è prodromica alla valutazione CP_1
ed alla delibazione in ordine alla domanda di scioglimento della comunione limitatamente all'immobile sito in San Salvo.
Vendo al merito della domanda riconvenzionale si evidenzia che ai sensi degli artt. 536 e segg. c.c. a favore del coniuge, dei figli legittimi, a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi, dei figli naturali e degli ascendenti legittimi, ove manchino figli legittimi e natura- li, la legge riserva una quota di eredità, la cd. Legittima. L'istituto della legittima rappre-
senta un limite alla piena facoltà di disporre dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale. Questa è intesa in dottrina quale diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius. Il testatore è libero, nell'attribuzione dell'asse ereditario, di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari con il solo limite che deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che devono essere compresi nell'asse ereditario.
pagina 5 di 20 L'art. 556 c.c., sotto la rubrica “determinazione della porzione disponibile”, detta le ope-
razioni necessarie per il calcolo della quota di cui defunto poteva disporre.
Tali operazioni consistono 1) nel calcolo del valore dei beni caduti in successione (il cd. re-
lictum); 2) nella detrazione dei debiti ereditari;
3) nella somma al relictum del valore dei beni donati in vita dal defunto (il cd. donatum), sulla base del loro valore al tempo dell'apertura della successione. Tale ultima operazione è definita riunione fittizia del relic- tum al donatum poiché si tratta esclusivamente di una operazione contabile che ha come scopo determinare il valore aritmetico dell'asse ereditario e non comporta un incremento effettivo del relictum.
Deve osservarsi che - nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima;
- a sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legitti-
mo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
- il con- fronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass.
n. 276/1964); - l'esito negativo del confronto non deve necessariamente essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità dal rapporto tra relictum e donatum e la lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (cfr., al proposito, Cass. 17926 del 27.08.2020).
Orbene nell'atto di costituzione contenente domanda riconvenzionale ha CP_1
esattamente indicato i valori dei beni immobili caduti in successione ed indicato (cfr. pagg.
11 e 12 della comparsa di costituzione) la quota di legittima allo stesso spettante, con la conseguenza che la domanda, in tali sensi, appare delibabile.
Va soltanto svolto un breve cenno alla porzione di domanda divisionale sui beni asserita- mente di proprietà della defunta . Sul punto non può che richiamarsi la giu- Controparte_2
pagina 6 di 20 risprudenza che ribadisce l'impossibilità per il giudice di ricercare d'ufficio ulteriori beni non oggetto di allegazione e prova (tempestiva) offerta dalle parti.
In tal senso, infatti, può richiamarsi l'ordinanza del 23.4.2018 n. 9979 della Corte di Cassa-
zione con la quale si è affermato che “…la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istrut- torio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele-
menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare
la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013). E' onere della parte, quindi, formulare l'esatta ricognizione dei beni facenti parte dell'asse ereditario non potendosi nè sottrarre né pretendere di supplire alla propria mancata ricognizione ri- chiedendo l'intervento del CTU. Nella motivazione della detta ordinanza si legge, ancora,
che pur non essendo la consulenza tecnico di ufficio, un mezzo di prova in senso stretto,
è “…tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui va-
lutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la par- te, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corri-
spondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda (Cass. n. 20695 del 2013)…”.
Ad avviso della Corte, quindi, il CTU può effettuare indagini peritali ma solo su elementi già allegati dalla parte.
Resta quindi sempre onere della parte indicare l'esatta portata della massa ereditaria non potendo sopperire alla propria inerzia demandando l'incarico della ricerca dei beni facente parte dell'asse ereditario al CTU.
Dalla prospettazione delle parti in causa e dalle risultanze della CTU disposta, sia pure con le precisazioni di cui innanzi, i beni relitti possono essere così individuati:
pagina 7 di 20 1) Appartamento sito in San Salvo alla Via Dante Alighieri n. 7 e distinto in Catasto al F.
7 p.lla 1611sub. 1 e p.lla 4898 graffate, per la quota di 111/1000 pari ad un valore sti- mato dal CTU in € 12.121,81
2) Terreni in Vasto distinti in Catasto al F. 56 p.lle 3512, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047 e
4048 per un valore stimato dal CTU in € 18.195,50;
3) Beni mobili vari di cui alla relazione tecnica pagg. 17 e 18 per un valore di € 2.200,00;
4) Saldo deposito libretto nominativo per € 108,47;
5) Restituzione deposito cauzionale € 1.050,00
Il valore della massa ereditaria, al momento dell'apertura della successione, è stato de-
terminato in € 33.675,78.
Non si tiene conto dei beni mobili indicati dal convenuto e cioè della bian- CP_1
cheria e degli oggetti in oro perché, in parte non rinvenuti, ed in parte oggetto di denuncia di furto.
Le passività, invece, sono state individuate in complessivi € 4.215,55 e consistono nella pubblicazione del testamento olografo, avviso di accertamento del 4.2.2013, fattura della impresa funebre e spese per la tumulazione, dettagliatamente descritte nella richiamata relazione tecnica cui si rimanda.
La aveva, in vita, effettuato anche delle donazioni e precisamente: CP_2
a) Donazione per Notar del 21.5.2003 in favore di dei beni in Vasto Per_3 CP_1
al F. 57 p.lle 266, 4151 e 4152 il cui valore, al momento dell'apertura della successio- ne, è stato quantificato in € 11.560,00;
b) Donazione per Notar del 24.08.2006 in favore di dei beni in Cu- Per_4 Parte_1
pello e distinti in Catasto al F. 17 p.lla 392 e 398 il cui valore, al momento dell'apertura della successione, è stato quantificato in € 16.030,00;
pagina 8 di 20 c) Donazione per Notar del 23.07.2008 in favore di della quota di Per_5 Parte_1
205/1000 e della quota di 184/1000 della nuda proprietà sul bene in San Parte_2
Salvo al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e 1635 (attualmente 4898) graffate il cui valore, al mo-
mento dell'apertura della successione, è sato quantificato in 22.387,13 in favore di
[...]
ed in € 20.093,81 in favore di . Per_6 Parte_2
Il totale delle donazioni, secondo le prospettazioni condivisibili del CTU, è pari ad €
70.070,94.
Operando la riunione fittizia del relictum e del donatum, detratte le passività, si ottiene un importo di € 99.531,17.
Orbene la quota disponibile del patrimonio di ammonta ad 1/3 del totale Controparte_2
e, cioè, ad € 33.177,06.
La quota di c.d. legittima spettante ai tre figli è di complessivi € 66.354,11 e, quindi, di €
22.118,03 ciascuno.
Poiché ha ricevuto, mediante la donazione del 2003, un bene il cui valore è CP_1
stato valutato € 11.560,00, ne deriva che la lesione della quota di legittima di Parte_3
ad € 10.558,03.
[...]
Può richiamarsi, al proposito, la relazione del CTU che ha così evidenziato in relazione al quesito che ha prescritto, in caso di accertata lesione, la riduzione delle disposizioni te- stamentarie lesive e delle donazioni:
“…in considerazione che il reintegro della quota di legittima in favore di può CP_1
avvenire, prioritariamente, nella riduzione delle disposizioni testamentarie, è possibile
utilizzare una quota del diritto di piena proprietà dell'appartamento in San Salvo per sod-
disfare la lesione della quota legittima al . Pertanto, la quota di proprietà CP_1
per reintegro sarà pari a 202,54/1000. Difatti, utilizzando il valore dell'immobile al mo-
mento dell'apertura della successione pari a € 109.205,50, il valore della quota è di
pagina 9 di 20 202,54/1000 x € 109.205,50 = € 22.118,43 pari alla quota di lesione di valu- CP_1
tata in € 22.118,03 (con piccole differenze in centesimi trascurabili). La quota di
202,54/1000 deve essere sottratta in parti uguali alle due quote ricevute da Parte_1
e con le disposizioni testamentarie secondo il seguente prospetto: Parte_2
quota ereditata da = 111/1000 : 2 = 333/6000 Parte_1
quota ereditata da = 111/1000 : 2 = 333/6000 Parte_2
pertanto, le due quote dovranno essere rispettivamente assegnate al per CP_1
l'intero.
La suesposta riduzione non soddisfa per intero la legittima lesa al . Difatti: CP_1
Legittima lesa pari a 202,54/1000 – reintegro dalle disposizioni testamentarie pari a
111/1000 = 91,51/1000 ancora da reintegrare al . Si ritiene evitare la ridu- CP_1
zione su altri cespiti donati ai germani e (terreni) e conti- Parte_1 Parte_2
nuare a sottrarre la residua porzione di diritto di proprietà sempre dalla abitazione di cui
, e , sono comunque detentori di una quota pro- CP_1 Parte_1 Parte_2
veniente dalla successione del padre premorto. Pertanto, la residua quota di proprietà pa- ri a 91,51/1000 dell'abitazione in San Salvo, potrà essere sottratta dalla Donazione in Vita
fatta dalla a figli e con atto per Notaio Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
del 23/7/2008 rep. 16787, con il quale la donava ai predet- Persona_7 Controparte_2
ti figli rispettivamente le quote di diritto di nuda proprietà, consolidatisi con l'usufrutto
dopo il decesso della , pari a 205/1000 a e 184/1000 a Controparte_2 Parte_1 [...]
. Pt_2
La sottrazione dovrà essere effettuata proporzionalmente alle rispettive quote donate.
Considerato che 91,51/1000 sono pari a circa 549/6000, otterremo le seguenti sottrazioni dalla predetta donazione:
la quota donata a diventa = 1230/6000 – 289/6000 = 941/6000 Parte_1
pagina 10 di 20 la quota donata a diventa = 1104/6000 – 260/6000 = 844/6000 Parte_2
la quota di diventa = 0/6000 + 549/6000 = 549/6000. CP_1
Alla fine del reintegro della quota legittima al , sottraendo dalla donazione CP_1
per testamento e dalla donazione in vita (vedi donazione n. 3) da parte della CP_4
cetta ai figli e , le quote di proprietà sull'immobile urbano in Parte_1 CP_1
San Salvo alla Via Dante saranno le seguenti:
= 1000/6000 + 941/6000 = 1941/6000 Parte_1
= 1000/6000 + 844/6000 = 1844/6000 Parte_2
= 1000/6000 + 549/6000 + 666/6000 = 2215/6000 CP_1
Dove la prima quota in colonna rappresenta la successione del padre premorto, la seconda quota rappresenta la compensazione delle quote donate in vita dalla ai fi- Controparte_2
gli e e da una porzione di reintegro della legittima al Parte_1 Parte_2 [...]
, la terza quota è l'ulteriore reintegro della quota di legittima lesa al CP_1 CP_5
[... sottratta dalla donazione testamentaria”.
Va osservato, in limine litis, che è vero che il giudice quale “peritus peritorum” possa esa- minare direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico,
disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sosti-
tuirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali - arg.
ex Cass. 21 dicembre 2017, n. 30733)
D'altro canto il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del me-
todo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un ap-
prezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa pagina 11 di 20 con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile
(Cass. II, 29 ottobre 2015, n. 22117). Da ciò deriva la condivisione da parte del Tribunale di alcune delle conclusioni a cui è approdato il C.T.U. nello svolgimento delle operazioni peri-
tali, in particolar modo sotto il profilo della stima dei cespiti caduti in successione, come espressamente elaborate con la relazione tecnica. Va detto che le considerazioni rassegna-
te dall'ausiliario del giudice appaiono ragionevoli e congrue oltre che pienamente motivate da un punto di vista “tecnico”, tranne per ciò che riguarda l'attribuzione delle quote di proprietà dell'immobile sito in San Salvo, per le considerazioni di seguito esplicitate.
Una volta sciolta la comunione ereditaria sugli anzidetti cespiti occorre procedere alle
“concrete operazioni divisionali”.
La concreta divisione dei cespiti e le relative operazioni divisionali devono essere informate in base ai seguenti principi generali:
- diritto alla divisione in natura dei cespiti in base all'art. 718 c.c. realizzabile solo qualora il frazionamento dei beni sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscet-
tibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare pro- blemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divi-
sione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprez-
zamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei beni stessi” (Cass. II, 19 ago-
sto 2015, n. 16918); il diritto di conseguire in natura la parte dei beni all'erede spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazio- namento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole co-
pagina 12 di 20 sto, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmen-
te deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. II, 15 dicembre 2016, n. 25888);
qualora si accerti la non comoda divisibilità dell'immobile alla luce della “irrealizzabilità
del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezza- mento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libe-
ro godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del be- ne stesso” (Cass. II, 15 dicembre 2016, n. 25888; Cass. II, 21 agosto 2012, n. 14577), biso-
gnerà provvedere:
a) all'attribuzione al condividente titolare di una quota maggiore, salvo conguaglio per l'eccedenza. Peraltro giudice, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile rite- nuto non comodamente divisibile, non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., che, al contrario, gli conferiscono un potere prettamente discrezionale nella scel-
ta del condividente cui assegnarlo: con la precisazione, tuttavia, che tale potere impone, da un lato, l'obbligo di esaminare e valutare i contrapposti interessi delle parti e, dall'altro,
trova un necessario temperamento nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ritiene di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (Cass.
II, 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass. 23 maggio 2012, n. 8181);
b) oppure alla vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero (Cass. II, 13 maggio
2010, n. 11641, Trib. Milano, IV, 17 settembre 2012).
Nel caso oggi all'esame del Tribunale non appare possibile la comoda divisibilità dei cespiti in quanto trattasi di un appartamento di modeste dimensioni e di beni mobili di scarso va-
lore.
Orbene gli attori hanno chiesto l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile sito in San
Salvo e gli stessi sono proprietari di una quota maggiore.
pagina 13 di 20 Le parti non hanno raggiunto l'accordo sul progetto divisionale predisposto dal CTU nomi-
nato e, tenuto conto del disposto di cui all'art. 720 cpc, l'immobile può essere attribuito agli attori mediante corresponsione del prezzo della relativa quota a favore di di Parte_4
. La stima dell'intero immobile è stata effettuata con riferimento al più probabile va-
[...]
lore dello stesso alla data di apertura della successione e cioè al 7.11.2012 circa 12 anni fa.
Il valore degli immobili, nel periodo che va dal 2012 al 2024, è rimasto sostanzialmente stabile senza variazioni di rilievo. Infatti, ad una tendenza fortemente al ribasso degli stessi verificatasi nell'anno 2013, ha fatto seguito una lieve risalita dei valori immobiliari che, so- stanzialmente, ha riportato i prezzi pari a quelli dell'anno 2012.
Può, quindi, ritenersi valida la valutazione formulata dal CTU e, quindi, affermarsi che il probabile valore di mercato dell'immobile è pari ad € 110.000,00 con arrotondamento.
Anche i beni mobili, custoditi all'interno della abitazione, dovranno far parte della quota attribuita a e in ragione del fatto che tali beni, al di fuori del- Parte_1 Parte_2
la abitazione, perderebbero tutto il loro già modesto valore.
Quanto ai residui beni i terreni in Vasto sono stati stimati in € 18.195,00 a cui deve aggiun- gersi il credito restitutorio di € 1.050,00 ed il saldo del libretto pari ad € 108,47.
Poiché la soluzione di attribuzione delle quote formulate dal CTU non appare soddisfacente in quanto avrebbe attribuito allo stesso un bene con conguagli esorbitanti rispetto all'intero asse ereditario, non tenendo conto, peraltro dello stato di possesso degli immobi-
li, il Collegio ritiene equo, pur mantenendo le stesse quote come formulate dal CTU, pro- cedere a diversa distribuzione, e ciò anche in considerazione della domanda di divisione di parte attrice, sia pur limitata alla sola divisione dell'immobile in San Salvo e dovendosi ri-
tenere che complessivamente le quote di proprietà degli attori siano maggiori rispetto alla quota del convenuto.
pagina 14 di 20 La quota n. 1, composta dalla abitazione in San Salvo di cui al F.
7. P.lla 1611 sub. 1 e p.lla graffata 4898, nonché dai mobili in essa insistenti, si attribuisce agli attori e Parte_1
in parti uguali Parte_2
La quota n. 2 composta dai terreni in Vasto in catasto al F. 56 p.lle 3512, 4043, 4044,
4045, 4046, 4047, e 4048 nonché dal saldo del libretto nominativo pari ad € 108,47 e dalla restituzione del deposito cauzionale della struttura Maristella pari ad € 1.050,00, si attri- buisce a . CP_1
Ne consegue che, per effetto di tali attribuzioni, e dovranno Parte_1 Parte_2
compensare la quota di con il versamento della somma di € 10.480,54 ciascu- CP_1
no, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Non è necessario, in tal modo, procedere allo scioglimento della comunione, così come ri-
chiesto nell'atto introduttivo del Giudizio, sull'immobile sito in San Salvo e distinto in Cata-
sto al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e 4898 graffate, in quanto l'attribuzione della intera quota in favore di entrambi gli attori soddisfa pienamente la domanda proposta.
Si attribuiscono, pertanto, in accoglimento sia della domanda principale degli attori, che hanno chiesto l'attribuzione dell'immobile in San Salvo, sia della domanda riconvenzionale del convenuto che ha chiesto lo scioglimento della comunione sull'intera proprietà, le quo-
te come segue:
QUOTA n. 1
Immobile sito in San Salvo e riportato in Catasto al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e p.lla 4898;
- Un cassettone delle dimensioni di circa 60 x 120 x 120 cm, stile fine '800 inizi '900 del millen-
nio scorso, in legno, con marmo bianco comune, copri serrature rimossi nel tempo, evidenti se-
gni di mancata manutenzione e cura, tracce di muffa in alcuni cassetti, rottura di modanature e fregi.
pagina 15 di 20 - Camera da letto composta da: comò toilette delle dimensioni di cm 60 x 130 x 95 con sovrap-
posta specchiera, armadio basso a tre ante delle dimensioni cm 60 x 170 x 190 e letto matrimo- niale, il tutto in legno tamburato rifinito in radica di noce, fattura anni 1970-1980. Il tutto con gli evidenti segni di mancata manutenzione e cura.
- Sala completa di: mobile sala/soggiorno componibile a tre pezzi con credenza/vetrina di circa cm 50 x 385 x 202, tavolo allungabile stile fratino chiuso pari a cm 100 x 210, n. 4 sedie in legno stile rustico country. Il tutto fattura fine 1970 inizio 1980.
- Salottino con due poltrone e un divano a tre posti, struttura in legno noce intagliato e rivesti- mento in stoffa vellutata, completo di porta televisore basso in legno. Il tutto fattura fine 1970
inizio 1980.
- Cucina componibile completa di basi e pensili in truciolato rivestito con formica, lavello in ac-
ciaio a due vasche, cucina in acciaio esterna a cinque fuochi, frigorifero esterno bianco, tavolo da cucina rotondo e sedie in ferro con spalliera e seduta imbottita.
Valore totale della quota in totale pari ad € 112.000,00
CON ATTRIBUZIONE A e in parti uguali e con conguaglio in favore Parte_1 Parte_2
di di € 10.480,54 a carico di ed € 10.480,54 a carico di CP_1 Parte_1 Parte_5
.
[...]
QUOTA N. 2
a) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 3512 superficie 00.00.55 RD 0,37 euro;
b) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4043 superficie 00.09.80 uliveto di 2^ classe con r.d. 3,80 e r.a. 2,28
c) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4044 superficie 00.06.20 RD 2,40 euro,
d) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4045 superficie 00.16.70 RD 25,87 euro,
e) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4046 superficie 00.25.53 RD 9,89 euro,
pagina 16 di 20 f) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4047 superficie 00.09.90 RD 15,34 euro,
g) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4048 superficie 00.04.10 RD 2,12 euro.
Saldo del libretto postale n. 23275859 pari ad € 108,47;
Rimborso deposito cauzionale dalla struttura “Maristella” pari ad € 1.050,00.
Con attribuzione a . CP_1
Totale valore della quota pari ad € 19.353,97 con credito nei confronti di e Parte_1
di € 10.480,54 ciascuno. Parte_2
Le spese di lite.
In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diver-
samente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunio- ne non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito (Cass. II, 23
gennaio 2017, n. 1665) In particolare la sentenza che approva il progetto di divisione ha na- tura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, giacché risolve tutte le questioni ad essa relative, senza che assuma contrario rilievo l'omessa pronuncia sulle spese di giudizio (Cass. II, 26 luglio 2016, n. 15466).
Nel caso di specie la parte convenuta , nel costituirsi in giudizio ha eccepito la CP_1
violazione della quota di legittima e, pertanto, l'accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale fa ritenere equo compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio ivi comprese quelle di CTU come liquidate con decreto del 27.12.2023
P.Q.M.
pagina 17 di 20 il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_6
[...
e nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale pro- Parte_2 CP_1
posta da quest'ultimo, disattesa ogni domanda o eccezione avversa:
ACCERTA l'avvenuta lesione della quota di legittima nei confronti di e per CP_1
l'effetto:
ACCOGLIE la domanda di riduzione e di reintegrazione della quota legittima spettante all'attore,
DISPONE la reintegra la quota di legittima in favore di mediante attribuzione CP_1
della ulteriore quota di 549/6000 dell'immobile sito in San Salvo e distinto in catasto al F.
7 p.lla 1611 sub. 1 e p.lla graffata 4898, come dalla relazione del CTU geom CP_3
del 04.11.2022 che deve intendersi qui espressamente ripetuta e trascritta;
[...]
DICHIARA il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri , Parte_1
e in relazione all'eredità di deceduta in Parte_2 CP_1 Controparte_2
Vasto il 07.11.2012;
ATTRIBUISCE a e il seguente lotto Parte_1 Parte_2
QUOTA N° 1
Immobile sito in San Salvo e riportato in Catasto al F. 7 p.lla 1611 sub. 1 e p.lla 4898;
- Un cassettone delle dimensioni di circa 60 x 120 x 120 cm, stile fine '800 inizi '900 del millennio scorso, in legno, con marmo bianco comune, copri serrature rimossi nel tempo, evidenti segni di mancata manutenzione e cura, tracce di muffa in alcuni cassetti, rottura di modanature e fregi.
- Camera da letto composta da: comò toilette delle dimensioni di cm 60 x 130 x 95 con sovrapposta specchiera, armadio basso a tre ante delle dimensioni cm 60 x 170 x 190 e letto matrimoniale, il tutto in legno tamburato rifinito in radica di noce, fattura anni 1970-1980. Il tutto con gli evidenti segni di mancata manutenzione e cura.
- Sala completa di: mobile sala/soggiorno componibile a tre pezzi con credenza/vetrina di circa cm 50 x 385 x 202, tavolo allungabile stile fratino chiuso pari a cm 100 x 210, n. 4 sedie in legno stile rustico country. Il tutto fattura fine 1970 inizio 1980.
- Salottino con due poltrone e un divano a tre posti, struttura in legno noce intagliato e rivestimen- to in stoffa vellutata, completo di porta televisore basso in legno. Il tutto fattura fine 1970 inizio 1980.
pagina 18 di 20 - Cucina componibile completa di basi e pensili in truciolato rivestito con formica, lavello in acciaio a due vasche, cucina in acciaio esterna a cinque fuochi, frigorifero esterno bianco, tavolo da cucina rotondo e sedie in ferro con spalliera e seduta imbottita. con un valore approssimativo di € 112.000,00, e con conguaglio in denaro in favore dell'assegnatario della quota 2) pari ad € 10.480,54 a carico di ed € 10.480,54 a carico di Parte_1 Parte_7
[... ;
ATTRIBUISCE a il seguente lotto CP_1
QUOTA N° 2
a) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 3512 superficie 00.00.55 RD 0,37 euro;
b) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4043 superficie 00.09.80 uliveto di 2^ classe con r.d.
3,80 e r.a. 2,28
c) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4044 superficie 00.06.20 RD 2,40 euro,
d) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4045 superficie 00.16.70 RD 25,87 euro,
e) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4046 superficie 00.25.53 RD 9,89 euro,
f) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4047 superficie 00.09.90 RD 15,34 euro,
g) Terreno in Vasto al Foglio 56 P.lla 4048 superficie 00.04.10 RD 2,12 euro.
Saldo del libretto postale n. 23275859 pari ad € 108,47;
Rimborso deposito cauzionale dalla struttura “Maristella” pari ad € 1.050,00.
Con conguaglio a carico degli assegnatari della quota 1 di € 10.480,54 ciascuno;
RIGETTA ogni altra domanda;
PONE a carico delle parti, in via solidale, il pagamento della ctu come liquidata in corso di causa;
COMPENSA tra le parti le spese di causa;
pagina 19 di 20 DISPONE la trascrizione della presente Sentenza presso la competente Agenzia del territo-
rio
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Onorario relatore dott. Tommaso David
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Rosa CAPUOZZO
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