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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2320/2023, in materia di separazione e divorzio giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Gloria Biundo
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato nella Repubblica Dominicana, il Controparte_1 C.F._2
18.9.1986, contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 28.11.2023.
Conclusioni del ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Alessandria il
18.5.2019 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge. Con vittoria di
1 spese di giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 11.9.2023, la Sig.ra ha domandato la separazione e Parte_1 il divorzio, rappresentando come, dall'unione col marito, Sig. non Controparte_1
fossero nati figli.
2. All'udienza del 9.1.2024, il difensore della ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in punto status, rinunciando a ogni altra domanda e la causa è stata rimessa al Collegio, il quale, con sentenza non definitiva in data 10.1.2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, poi, la causa sul ruolo del Giudice Delegato, con separata ordinanza, in pari data.
3. All'udienza dell'11.3.2025, il difensore della ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in punto status, rinunciando a qualsiasi termine a difesa.
4. Orbene, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 10.1.2024, talché la domanda di divorzio è ora procedibile, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
5. Nulla può essere disposto in relazione alle spese di lite, la cui liquidazione è stata espressamente richiesta solo “in caso di opposizione”.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e Controparte_1 [...]
, in Alessandria, il 18.5.2019 (“atto n. 48, parte I, ufficio 1, anno 2019”); Parte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2320/2023, in materia di separazione e divorzio giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Gloria Biundo
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato nella Repubblica Dominicana, il Controparte_1 C.F._2
18.9.1986, contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 28.11.2023.
Conclusioni del ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Alessandria il
18.5.2019 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge. Con vittoria di
1 spese di giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 11.9.2023, la Sig.ra ha domandato la separazione e Parte_1 il divorzio, rappresentando come, dall'unione col marito, Sig. non Controparte_1
fossero nati figli.
2. All'udienza del 9.1.2024, il difensore della ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in punto status, rinunciando a ogni altra domanda e la causa è stata rimessa al Collegio, il quale, con sentenza non definitiva in data 10.1.2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, poi, la causa sul ruolo del Giudice Delegato, con separata ordinanza, in pari data.
3. All'udienza dell'11.3.2025, il difensore della ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in punto status, rinunciando a qualsiasi termine a difesa.
4. Orbene, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 10.1.2024, talché la domanda di divorzio è ora procedibile, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
5. Nulla può essere disposto in relazione alle spese di lite, la cui liquidazione è stata espressamente richiesta solo “in caso di opposizione”.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e Controparte_1 [...]
, in Alessandria, il 18.5.2019 (“atto n. 48, parte I, ufficio 1, anno 2019”); Parte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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