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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11594/2022 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. ALESSANDRO CAZZATO;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2023, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314-2022-
00041805-38-000 notificato in data 26 settembre 2022, concernente il pagamento della somma di euro 3.966,88 a titolo di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale anno 2015 (Gestione Tributi previdenziali commercianti). Sul punto, il ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva. Per quanto innanzi, agiva in giudizio per sentir: “Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n. 314-2022-00041805-38-000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1 All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorrente con l'odierna opposizione all'avviso di addebito n. 314-2022-
00041805-38-000, notificato dall in data 26.09.2022, lamenta CP_1 unicamente l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive relative all'annualità 2015.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che, trattandosi nel caso di specie di contributi eccedenti il minimale dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione separata, la prescrizione decorre dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. Rilevato che tali contributi sono calcolati in percentuale sul reddito eccedente il minimale di legge, il cui versamento per legge è dovuto alla scadenza del termine di pagamento delle imposte dei redditi delle persone fisiche (nel caso di specie non prima del 16 giugno 2016), dunque, bisogna individuare il dies a quo da cui far partire il calcolo del decorso del termine di prescrizione dal 16 giugno 2016.
Ciò posto, l'odierno opponente lamenta la mancanza di atti interruttivi della prescrizione. Al riguardo, parte opposta ha prodotto in atti la comunicazione di debito notificata in data 01.04.2021(a/r n. 68978172630-
5), quale atto interruttivo della prescrizione. Sul punto, parte opponente ha evidenziato che l'anzidetta comunicazione di debito reca il seguente
“indirizzo Contrada San Bartolomeo 797, 70043 Monopoli”. Il , Parte_1 pertanto, ha contestato la validità della notifica, poiché lo stesso risiede, invece, dal 2013, in CONTRADA SAN NICOLA N 71, 70043 Monopoli
(cfr. certificato di residenza storico, fascicolo ricorrente); inoltre, ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la firma apposta in calce alla cartolina di ricevimento della summenzionata comunicazione di debito del 24.03.2021, adducendo la conseguente inutilizzabilità processuale di tale documento stante la mancata istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c da parte dell . CP_1 Ad ogni buon conto, preme osservare che l'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso (cfr. Cass. n. 23040/2016, Cass. n. 11452/2003), è stato affermato il principio per cui l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in un atto pubblico che fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto, non può essere proposta se non con querela di falso in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. (cfr. Cass. n. 3014/1975, Cass. n. 2246/1981, Cass. n. 3065/2003,
Cass 17291/2018).
In questa sede, parte opponente si è limitata a disconoscere genericamente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento de quo, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., e non v'è prova in atti dell'avvenuta impugnativa della sottoscrizione con querela di falso.
Alla luce di quanto suddetto, deve ritenersi valida la notifica al sig.
della comunicazione di debito avvenuta in data 01.04.2021, con Parte_1 conseguente interruzione della prescrizione, peraltro sospesa dalla normativa emergenziale.
Va precisato che, nel caso di specie, a fronte della documentazione postale prodotta dalla parte opposta, certamente rilevante ai fini probatori, neppure la certificazione di residenza depositata dall' opponente potrebbe ritenersi idonea a superare le predette conclusioni, posto che le risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui
è stata effettuata la notifica hanno valore meramente dichiarativo, offrendo a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opponente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 900,00 oltre oneri come per legge.
Bari, 28.01.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)