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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di MO - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 5754/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Edoardo PALLAVICINI e Parte_1 P.IVA_1
Brunetta PALLAVICINI, Piazza Garibaldi n. 12, Lissone
- parte attrice opponente - contro
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Ferruccio CENTONZE, CP_1 C.F._1
Via Passerini n. 6, MO
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
rapporti societari;
consegna documentazione.
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come in atti a PCT.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 26.7.2023 ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 1984/2023, emesso dal Tribunale di MO –
[...] nel procedimento monitorio rubricato al n. 3598/2023 R.G. – in data 22-26.6.2023 a favore del sig. er la consegna del bilancio al 31.12.2022 di CP_1 Controparte_2
(nel prosieguo, per brevità, ), con condanna al pagamento delle spese della CP_2 procedura monitoria (cfr. d.i. prodotto sub doc. n. 18 fasc. . Parte_1
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la parte odierna attrice ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, deducendo che, in forza del mandato di consulenza e gestione contabile conferitole da , gli obblighi giuridici si producono solamente nei confronti di quest'ultima, sua CP_2 unica mandante, nonché dei soci / amministratori di , senza che vi sia alcun vincolo CP_2 giuridico in relazione a parti terze, compresi coloro che non sono più soci, tale essendo la posizione del sig. stante il suo recesso immediato dalla qualità di socio e CP_1 amministratore di per giusta causa in data 30.12.2022. CP_2
Inoltre, la società ingiunta ha contestato il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle condizioni di ammissibilità alla volta dell'emissione del provvedimento, visto che né al 4.5.2023 (data di deposito del ricorso monitorio) né al 26.6.2023 (data di notifica del d.i.) il bilancio di al 31.12.2022 esisteva, essendo stato approvato con delibera 7.7.2023. CP_2 Ancora, la difesa della società opponente ha evidenziato che, stante il combinato disposto di cui agli artt. 2285, c. 2, e 2289, c. 1, c.c., il sig. divenuto titolare del diritto alla CP_1 propria quota di liquidazione calcolata alla data del recesso (30.12.2022) – avrebbe dovuto richiedere direttamente a il c.d. bilancio straordinario alla medesima data, non avendo, CP_2 invece, titolo alla consegna del bilancio ordinario al 31.12.2022 da parte di Parte_1
Costituitasi in giudizio, parte opposta – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite, nonché condanna ex art. 96 c.p.c. di Parte_1
Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott. A. ROSSATO); differita la prima udienza ex art. 171 bis, c. 3, c.p.c. in trattazione scritta e concessi i termini ex art. 171 ter, c.p.c. (cfr. decreto 29.11.2023);
depositate dette memorie;
rigettata l'istanza di attribuzione di esecutività ex art. 648 c.p.c., nonché la richiesta di riunione al procedimento rubricato al n. 6115/2023 R.G. e del pari respinte le istanze istruttorie, essendo la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 24.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
il 20.11.2025 il giudizio è passato in decisione (cfr. ordinanza 12.6.2025 cit.) e – su conclusioni rassegnate come in atti, previo deposito di note conclusive autorizzate – definito con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese / eccezioni azionate / fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del
10.6.2020).
In primo luogo, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di Parte_1 avente ad oggetto il difetto di legittimazione (sia attiva che passiva).
[...]
L'eccezione è infondata e va respinta. Infatti, l'integrazione delle condizioni dell'azione (sia dal lato attivo, che da quello passivo) va valutata in termini di affermazione e non di titolarità effettiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 2, n. 6132 del 6.3.2008; Cass., Sez. 3, n. 14468 del 30.5.2008; Cass., Sez. 3, n. 23670 del 15.9.2008; Cass., Sez. 2, n. 12832 del 3.6.2009; Cass., Sez. 3, n. 2091 del 14.2.2012); profilo, quello della titolarità effettiva della situazione soggettiva allegata in causa, che attiene al merito e non all'aspetto della legittimazione attiva / passiva. Ciò posto, nel caso di specie, si riscontra criticità proprio in relazione all'effettiva titolarità del diritto del sig. a chiedere a la consegna del bilancio di CP_1 Parte_1 CP_2 relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022. Al riguardo, si osserva come sia dato pacifico che il recesso ex art. 2285, c. 2 – comunicato dal sig. a in data 30.12.2022 e indirizzato altresì alla CCIAA di Milano, CP_1 CP_2
MO IA e OD (cfr. doc. n. 1 fasc. – ha prodotto i suoi effetti sin dal Parte_1 momento in cui la società destinataria ne ha avuto conoscenza, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo rientrante nel novero degli atti unilaterali recettizi (cfr. sul tema Cass., Sez. 1, Sent. n. 5836 dell'8.3.2013 1 e Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 21036 dell'11.9.2017 2, precedenti di legittimità qui richiamati sul punto specifico anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.). D'altro canto, il sig. dopo aver evidenziato già nel ricorso per d.i. di essere receduto CP_1 da con atto comunicato a quest'ultima (nonché agli altri soci amministratori ed alla CP_2
CCIAA di Milano/MO-IA/OD): cfr. pag. 1 del ricorso cit. – anche nella comparsa di costituzione e risposta ha ribadito a più riprese la propria estraneità dalla compagine sociale di sin dal 30.12.2022 (cfr. pag. 3 [“… 4. che tuttavia, come noto, tale certificazione CP_2 avrebbe dovuto riguardare solo coloro che alla data del 31 dicembre 2022 facevano parte della compagine sociale e, dunque, non il sig. che aveva legittimamente CP_1 esercitato per tempo il diritto di recesso;
…” ]; pag. 4 [“… 11. che naturalmente la suddetta comunicazione veniva riscontrata sempre a mezzo pec dall'odierno convenuto opposto, il quale ribadiva: I) di non essere più socio della a far data dal 30.12.2022”]; pag. CP_2
10 [… Nel caso di specie, però, considerando che il sig. è receduto in data CP_1
30.12.2022 per giusta causa dalla lo stesso non essendo Controparte_2 più socio, né amministratore, …]). Quindi, alla volta della perdita da parte del sig. ello "status socii" è del tutto ininfluente CP_1 la contestazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso avanzata dai soci di il 5.1.2023 (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.); né, pur ammettendo che il recesso 30.12.2022 CP_2 non abbia determinato di per sé il venir meno (altresì) della carica di amministratore (al riguardo, cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 26059 del 5.9.2022, che – pur se relativa a s.a.s. – esprime un principio applicabile anche alla s.n.c. e, d'altro canto, lo stesso atto di recesso 30.12.2022 è chiaro nel senso che era da intendere dismessa in via immediata anche la carica di amministratore [cfr. doc. n. 1 cit. 3]), la revoca dalla carica de qua è stata deliberata dall'assemblea il 13.1.2023 (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.), data dalla quale, quindi, è indubitabile che l'odierno convenuto non poteva vantare più neppure le prerogative di amministratore di CP_2 Nella prospettiva sopra esposta, vale a dire, dell'estraneità del sig. ispetto a CP_1 CP_2 già in data 30.12.2022 – che, merita di essere ribadito, si ricava dalla prospettazione dello stesso sig. oltre ad essere in linea con l'efficacia del recesso da una società di persone CP_1 come intesa dalla giurisprudenza di legittimità – non ha alcun rilievo il riferimento all'art. 2261 c.c., che – a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta – la difesa dell'odierno convenuto ha indicato quale norma atta a fondare il diritto ad ottenere il bilancio di CP_2 al 31.12.2022. Infatti, l'art. 2261 c.c. fa riferimento al “socio”, ma – alla data della richiesta di trasmissione della documentazione contabile – il sig. on era più socio di
, eccedendo pure CP_3 CP_2 la documentazione de qua l'arco temporale sino al quale questi aveva avuto la qualità di socio. Né è possibile sostenere che dal diritto del sig. lla liquidazione della quota ex art. 2289 CP_1
c.c. consegua il diritto dell'ex socio ad ottenere la trasmissione del bilancio della società relativo ad esercizio scaduto in data successiva a quella di efficacia del recesso;
considerato altresì – e si tratta di circostanza obiettivamente attestata in via documentale (cfr. doc. n. 8 fasc. , nonché dedotta dallo stesso opposto – che ha trasmesso sig. Parte_1 Parte_1
“la situazione contabile della società al 30.12.2022” (cfr. doc. n. 8 cit.), CP_1 CP_2 cosicché l'ex socio ha anche ottenuto documentazione contabile della società sino alla data del suo recesso, momento determinante per la quantificazione della quota da liquidare (cfr. art. 2289, c. 2, c.c.).
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, sin dal 30.12.2022 (e, comunque, dal 13.1.2023), il sig. – soggetto del tutto estraneo alla compagine / CP_1 struttura societaria di (sia quale socio, sia come amministratore) – non poteva vantare CP_2 alcun diritto alla consegna di documentazione da parte di (avendo, tra l'altro, Parte_1 già ottenuto documentazione contabile funzionale alla liquidazione della quota ex art. 2289 c.c.) e da ciò la fondatezza dell'opposizione proposta dalla società odierna attrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. n. 1984/2023 cit..
************* Il regolamento delle spese di lite, come per legge, segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta opposta a rifonderle a quella attrice opponente, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del giudizio, del fatto che non si è tenuta alcuna udienza “in presenza” e dell'attività espletata per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la fase “decisionale” (stante la semplificazione di detta “fase”, con sentenza emessa ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. a seguito di “trattazione scritta”, pur se con termine depositare brevi note conclusive, rivelatesi sostanzialmente ripetitive di tesi ed argomentazioni già sostenute negli scritti depositati nelle precedenti fasi processuali). Da respingere, invece, è la richiesta della difesa opponente di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c., visto che, in relazione al primo comma dell'art. 96 cit., non ha Parte_1 provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili all'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, quanto al terzo comma di detto articolo, fanno difetto i presupposti di legge, con valutazione sull'integrazione di essi demandata alla discrezionalità del giudicante. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accogliendo la domanda proposta dalla parte attrice opponente, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. azionata dalla parte attrice opponente nei confronti di quella convenuta opposta;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla parte attrice opponente, liquidato a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
MO, 11 dicembre 2025
il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così massimata: < Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. >> 2 Così massimata: < Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. >> 3 Infatti, ivi si legge: < Dovendosi ritenere definitivamente venuta meno la fiducia reciproca tra i soci per tutte le suesposte ragioni è dunque legittimo il mio recesso per giusta causa, il quale ha efficacia immediata. …La presente viene altresì indirizzata alla CCIAA di Milano, MO IA e OD affinché venga data annotazione del presente recesso nella mia qualità di socio ed amministratore nella visura della società per comunicazione e pubblicità ai terzi ad ogni effetto di legge. >>
Il Giudice del Tribunale di MO - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 5754/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Edoardo PALLAVICINI e Parte_1 P.IVA_1
Brunetta PALLAVICINI, Piazza Garibaldi n. 12, Lissone
- parte attrice opponente - contro
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Ferruccio CENTONZE, CP_1 C.F._1
Via Passerini n. 6, MO
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
rapporti societari;
consegna documentazione.
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come in atti a PCT.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 26.7.2023 ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 1984/2023, emesso dal Tribunale di MO –
[...] nel procedimento monitorio rubricato al n. 3598/2023 R.G. – in data 22-26.6.2023 a favore del sig. er la consegna del bilancio al 31.12.2022 di CP_1 Controparte_2
(nel prosieguo, per brevità, ), con condanna al pagamento delle spese della CP_2 procedura monitoria (cfr. d.i. prodotto sub doc. n. 18 fasc. . Parte_1
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la parte odierna attrice ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, deducendo che, in forza del mandato di consulenza e gestione contabile conferitole da , gli obblighi giuridici si producono solamente nei confronti di quest'ultima, sua CP_2 unica mandante, nonché dei soci / amministratori di , senza che vi sia alcun vincolo CP_2 giuridico in relazione a parti terze, compresi coloro che non sono più soci, tale essendo la posizione del sig. stante il suo recesso immediato dalla qualità di socio e CP_1 amministratore di per giusta causa in data 30.12.2022. CP_2
Inoltre, la società ingiunta ha contestato il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle condizioni di ammissibilità alla volta dell'emissione del provvedimento, visto che né al 4.5.2023 (data di deposito del ricorso monitorio) né al 26.6.2023 (data di notifica del d.i.) il bilancio di al 31.12.2022 esisteva, essendo stato approvato con delibera 7.7.2023. CP_2 Ancora, la difesa della società opponente ha evidenziato che, stante il combinato disposto di cui agli artt. 2285, c. 2, e 2289, c. 1, c.c., il sig. divenuto titolare del diritto alla CP_1 propria quota di liquidazione calcolata alla data del recesso (30.12.2022) – avrebbe dovuto richiedere direttamente a il c.d. bilancio straordinario alla medesima data, non avendo, CP_2 invece, titolo alla consegna del bilancio ordinario al 31.12.2022 da parte di Parte_1
Costituitasi in giudizio, parte opposta – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite, nonché condanna ex art. 96 c.p.c. di Parte_1
Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott. A. ROSSATO); differita la prima udienza ex art. 171 bis, c. 3, c.p.c. in trattazione scritta e concessi i termini ex art. 171 ter, c.p.c. (cfr. decreto 29.11.2023);
depositate dette memorie;
rigettata l'istanza di attribuzione di esecutività ex art. 648 c.p.c., nonché la richiesta di riunione al procedimento rubricato al n. 6115/2023 R.G. e del pari respinte le istanze istruttorie, essendo la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 24.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
il 20.11.2025 il giudizio è passato in decisione (cfr. ordinanza 12.6.2025 cit.) e – su conclusioni rassegnate come in atti, previo deposito di note conclusive autorizzate – definito con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese / eccezioni azionate / fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del
10.6.2020).
In primo luogo, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di Parte_1 avente ad oggetto il difetto di legittimazione (sia attiva che passiva).
[...]
L'eccezione è infondata e va respinta. Infatti, l'integrazione delle condizioni dell'azione (sia dal lato attivo, che da quello passivo) va valutata in termini di affermazione e non di titolarità effettiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 2, n. 6132 del 6.3.2008; Cass., Sez. 3, n. 14468 del 30.5.2008; Cass., Sez. 3, n. 23670 del 15.9.2008; Cass., Sez. 2, n. 12832 del 3.6.2009; Cass., Sez. 3, n. 2091 del 14.2.2012); profilo, quello della titolarità effettiva della situazione soggettiva allegata in causa, che attiene al merito e non all'aspetto della legittimazione attiva / passiva. Ciò posto, nel caso di specie, si riscontra criticità proprio in relazione all'effettiva titolarità del diritto del sig. a chiedere a la consegna del bilancio di CP_1 Parte_1 CP_2 relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022. Al riguardo, si osserva come sia dato pacifico che il recesso ex art. 2285, c. 2 – comunicato dal sig. a in data 30.12.2022 e indirizzato altresì alla CCIAA di Milano, CP_1 CP_2
MO IA e OD (cfr. doc. n. 1 fasc. – ha prodotto i suoi effetti sin dal Parte_1 momento in cui la società destinataria ne ha avuto conoscenza, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo rientrante nel novero degli atti unilaterali recettizi (cfr. sul tema Cass., Sez. 1, Sent. n. 5836 dell'8.3.2013 1 e Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 21036 dell'11.9.2017 2, precedenti di legittimità qui richiamati sul punto specifico anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.). D'altro canto, il sig. dopo aver evidenziato già nel ricorso per d.i. di essere receduto CP_1 da con atto comunicato a quest'ultima (nonché agli altri soci amministratori ed alla CP_2
CCIAA di Milano/MO-IA/OD): cfr. pag. 1 del ricorso cit. – anche nella comparsa di costituzione e risposta ha ribadito a più riprese la propria estraneità dalla compagine sociale di sin dal 30.12.2022 (cfr. pag. 3 [“… 4. che tuttavia, come noto, tale certificazione CP_2 avrebbe dovuto riguardare solo coloro che alla data del 31 dicembre 2022 facevano parte della compagine sociale e, dunque, non il sig. che aveva legittimamente CP_1 esercitato per tempo il diritto di recesso;
…” ]; pag. 4 [“… 11. che naturalmente la suddetta comunicazione veniva riscontrata sempre a mezzo pec dall'odierno convenuto opposto, il quale ribadiva: I) di non essere più socio della a far data dal 30.12.2022”]; pag. CP_2
10 [… Nel caso di specie, però, considerando che il sig. è receduto in data CP_1
30.12.2022 per giusta causa dalla lo stesso non essendo Controparte_2 più socio, né amministratore, …]). Quindi, alla volta della perdita da parte del sig. ello "status socii" è del tutto ininfluente CP_1 la contestazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso avanzata dai soci di il 5.1.2023 (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.); né, pur ammettendo che il recesso 30.12.2022 CP_2 non abbia determinato di per sé il venir meno (altresì) della carica di amministratore (al riguardo, cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 26059 del 5.9.2022, che – pur se relativa a s.a.s. – esprime un principio applicabile anche alla s.n.c. e, d'altro canto, lo stesso atto di recesso 30.12.2022 è chiaro nel senso che era da intendere dismessa in via immediata anche la carica di amministratore [cfr. doc. n. 1 cit. 3]), la revoca dalla carica de qua è stata deliberata dall'assemblea il 13.1.2023 (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.), data dalla quale, quindi, è indubitabile che l'odierno convenuto non poteva vantare più neppure le prerogative di amministratore di CP_2 Nella prospettiva sopra esposta, vale a dire, dell'estraneità del sig. ispetto a CP_1 CP_2 già in data 30.12.2022 – che, merita di essere ribadito, si ricava dalla prospettazione dello stesso sig. oltre ad essere in linea con l'efficacia del recesso da una società di persone CP_1 come intesa dalla giurisprudenza di legittimità – non ha alcun rilievo il riferimento all'art. 2261 c.c., che – a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta – la difesa dell'odierno convenuto ha indicato quale norma atta a fondare il diritto ad ottenere il bilancio di CP_2 al 31.12.2022. Infatti, l'art. 2261 c.c. fa riferimento al “socio”, ma – alla data della richiesta di trasmissione della documentazione contabile – il sig. on era più socio di
, eccedendo pure CP_3 CP_2 la documentazione de qua l'arco temporale sino al quale questi aveva avuto la qualità di socio. Né è possibile sostenere che dal diritto del sig. lla liquidazione della quota ex art. 2289 CP_1
c.c. consegua il diritto dell'ex socio ad ottenere la trasmissione del bilancio della società relativo ad esercizio scaduto in data successiva a quella di efficacia del recesso;
considerato altresì – e si tratta di circostanza obiettivamente attestata in via documentale (cfr. doc. n. 8 fasc. , nonché dedotta dallo stesso opposto – che ha trasmesso sig. Parte_1 Parte_1
“la situazione contabile della società al 30.12.2022” (cfr. doc. n. 8 cit.), CP_1 CP_2 cosicché l'ex socio ha anche ottenuto documentazione contabile della società sino alla data del suo recesso, momento determinante per la quantificazione della quota da liquidare (cfr. art. 2289, c. 2, c.c.).
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, sin dal 30.12.2022 (e, comunque, dal 13.1.2023), il sig. – soggetto del tutto estraneo alla compagine / CP_1 struttura societaria di (sia quale socio, sia come amministratore) – non poteva vantare CP_2 alcun diritto alla consegna di documentazione da parte di (avendo, tra l'altro, Parte_1 già ottenuto documentazione contabile funzionale alla liquidazione della quota ex art. 2289 c.c.) e da ciò la fondatezza dell'opposizione proposta dalla società odierna attrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. n. 1984/2023 cit..
************* Il regolamento delle spese di lite, come per legge, segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta opposta a rifonderle a quella attrice opponente, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del giudizio, del fatto che non si è tenuta alcuna udienza “in presenza” e dell'attività espletata per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la fase “decisionale” (stante la semplificazione di detta “fase”, con sentenza emessa ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. a seguito di “trattazione scritta”, pur se con termine depositare brevi note conclusive, rivelatesi sostanzialmente ripetitive di tesi ed argomentazioni già sostenute negli scritti depositati nelle precedenti fasi processuali). Da respingere, invece, è la richiesta della difesa opponente di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c., visto che, in relazione al primo comma dell'art. 96 cit., non ha Parte_1 provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili all'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, quanto al terzo comma di detto articolo, fanno difetto i presupposti di legge, con valutazione sull'integrazione di essi demandata alla discrezionalità del giudicante. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accogliendo la domanda proposta dalla parte attrice opponente, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. azionata dalla parte attrice opponente nei confronti di quella convenuta opposta;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla parte attrice opponente, liquidato a tale titolo l'importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
MO, 11 dicembre 2025
il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così massimata: < Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. >> 2 Così massimata: < Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. >> 3 Infatti, ivi si legge: < Dovendosi ritenere definitivamente venuta meno la fiducia reciproca tra i soci per tutte le suesposte ragioni è dunque legittimo il mio recesso per giusta causa, il quale ha efficacia immediata. …La presente viene altresì indirizzata alla CCIAA di Milano, MO IA e OD affinché venga data annotazione del presente recesso nella mia qualità di socio ed amministratore nella visura della società per comunicazione e pubblicità ai terzi ad ogni effetto di legge. >>