Articolo 12 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 11Articolo 13
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10 marzo 1987
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26 agosto 1988
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31 dicembre 1989
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11 settembre 1990
Art. 12. (Mutui agevolati) 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31 , 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , quest'ultimo come modificato dall' articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428 .
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006. (1) (4) ((7)) ----------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 agosto 1988, n. 338 , ha disposto ( con l'art. 1 ) incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziara di cui al presenre articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ( con l'art. 1, comma 1 )ha disposto che "L' articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio." Ha inoltre disposto ( con l'art. 2) che "Le domande per la concessione dei mutui di cui all' articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , devono essere presentate al Comitato di cui all' articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 411/1989 ." ----------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 7 agosto 1990, n. 250 ha disposto ( con l'art. 6, comma 3 ) che "La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno."
Entrata in vigore il 11 settembre 1990
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