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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.1.2025, promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Iurlaro
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 8.8.2023, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che era stata rigettata per “mancata richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dell'interessato”.
Esperito senza esito ricorso amministrativo e ritenuta illegittima siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il diritto alla suddetta prestazione, con condanna dell' CP_1
al pagamento del dovuto.
Si costituiva tardivamente che contestava l'asserva pretesa, concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, a norma dell'art. 3 comma 6 l. 335/95 "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti
1 in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art.
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell'assegno sociale".
Secondo i principi giurisprudenziali ribaditi anche recentemente dalla S.C. (Cass.
14513/2020) l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale é volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia.
Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (attualmente rileva l'età di
2 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge
(raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore.
La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura;
si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano invece il TFR
e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti, é possibile calcolare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo previsto, mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo stabilito per la sua attribuzione.
Nella lettura nomofilattica della S.C. ciò che assume rilievo esclusivo, stante il tenore testuale dell'art. 3 l. 335/1995 ("L'assegno é erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed é conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti")
é lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, e non anche il reddito potenziale, mai attribuito né concretamente percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale.
Dunque, ai fini del diritto rivendicato, tenuto conto del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi "effettivamente percepiti" e agli assegni alimentari
"corrisposti"), assume rilievo il dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno
(cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. n. 921/2019; in termini Corte d'Appello di Torino sent. n. 32/2021).
Ciò posto, quanto al requisito reddituale, atteso che la soglia di reddito personale rilevante ai fini che occupano è pari ad € 6947,33, il ricorrente ha allegato e documentato di non aver percepito alcun reddito (come è dato evincere dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate).
3 Alla luce di siffatte risultanze documentali, non può essere condivisa la determinazione dell' in quanto si pone in contrasto con il tenore letterale della normativa CP_2
richiamata e della ratio alla medesima sottesa, sì come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito si evidenzia che la Suprema Corte ha da ultimo ribadito (sentenza n.
33513/2023) che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass.
n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).
Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività
e tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n. 24954 cit., in motivazione).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che occupa, non potendosi attribuire rilievo al fatto che in sede di separazione il ricorrente non abbia richiesto l'assegno di mantenimento, atteso che “in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso (nel caso di specie non fornite, nds), non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito” (cfr. Cass. 24955/2021) il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
4 1. Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale richiesto con domanda dell'8.8.2023 e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto oltre accessori CP_1
sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap con distrazione in favore dell'Avv. A. Iurlaro.
Brindisi, 16.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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