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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16093 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43682 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/11/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PISTOLESE MARIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/03/1960); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 22/10/1979 ha contratto matrimonio civile in Texas
con e che dall'unione è nato il figlio (1991), CP_1 Per_1
economicamente autonomo, ha dedotto che con sentenza n. 13341/2024 il
Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
[...]
Alla prima udienza del 03/11/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso, acquisita la documentazione prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/10/1979,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare tenuto anche conto del contegno processuale della resistente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 3 del giudizio e alla contumacia di per dichiarare irripetibili le CP_1
spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43682/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Texas (USA) in data 22/10/1979 tra OMA (RM), 23/11/1955) e Parte_1
(ROMA (RM), 30/03/1960) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 258, Parte II, Serie C07,
Anno 1980;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43682 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/11/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PISTOLESE MARIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/03/1960); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 22/10/1979 ha contratto matrimonio civile in Texas
con e che dall'unione è nato il figlio (1991), CP_1 Per_1
economicamente autonomo, ha dedotto che con sentenza n. 13341/2024 il
Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
[...]
Alla prima udienza del 03/11/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso, acquisita la documentazione prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/10/1979,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare tenuto anche conto del contegno processuale della resistente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 3 del giudizio e alla contumacia di per dichiarare irripetibili le CP_1
spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43682/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Texas (USA) in data 22/10/1979 tra OMA (RM), 23/11/1955) e Parte_1
(ROMA (RM), 30/03/1960) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 258, Parte II, Serie C07,
Anno 1980;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi