Art. 2.
L' articolo 187 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - (Circostanze aggravanti). - Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto".
L' articolo 187 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - (Circostanze aggravanti). - Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto".