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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1324/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile di I grado al n. 1324/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO CERVETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. FEDERICO CERVETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 da e al Parte_1 Controparte_1
fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile in Genova il 03/03/2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 117, parte I, anno 2007, alle condizioni che seguono
A) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori;
B) Nella casa coniugale di , Regione Gaviglio n. 3 resterà a vivere la sig.ra Persona_1 CP_1
mentre il sig. si trasferirà, entro la data del 31/7/2025, in altra abitazione in
[...] Parte_1
Acqui terme (AL) che verrà dallo stesso condotta in locazione e porterà con sé gli effetti personali, nonché gli effetti personali dei figli e mobili ed arredi ad essi riferibili;
C) Entrambi i figli e andranno a vivere e risiedere con il padre Persona_2 Persona_3
non appena questi avrà sottoscritto contratto di locazione di nuovo Parte_1
appartamento;
D) la madre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana durante l'arco del Controparte_1
mese. I giorni in cui i figli staranno con la madre dovranno essere concordati con il padre sia in considerazione dei particolari turni di lavoro della madre sia in considerazione delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli;
E) Ad anni alterni i figli trascorreranno le festività natalizie con uno dei genitori e nell'anno in cui i figli trascorreranno le festività natalizie con un genitore trascorreranno le festività pasquali con l'altro genitore;
F) Nel periodo estivo, sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli, la madre durante il periodo che le verranno concesse le ferie dal lavoro potrà tenere con sé i figli;
G) la sig.ra verserà al sig. , non oltre il giorno 22 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
la stessa inoltre rimborserà a il 50% di tutte le spese Parte_1
straordinarie dallo stesso (da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria) sostenute nell'interesse dei figli nonché ogni mese verserà al padre la somma aggiuntiva di Euro
20,00 per il figlio a cui per consuetudine settimanalmente i coniugi sono soliti Persona_2
concedere una “paghetta” di euro 40;
H) I sig.ri e danno atto che attualmente pendono piani di rientro Parte_1 Controparte_1
rateali relativamente alla fornitura del gas e dell'elettricità relativamente alla casa coniugale. Il sig. continuerà a contribuire al versamento del 50% dell'importo di ciascuna rata Parte_1 Per_ per i debiti maturati fino a quando continuerà ad abitare unitamente ai figli nella casa di
[...]
Per_
, Regione Gaviglio n. 3, e comunque non oltre il 31/7/2025 a meno che il trasferimento non avvenga prima di detta data. A far data dal trasferimento ad altra abitazione e comunque non oltre la data del 1/8/2025 qualora ciò non avvenga prima, il sig. non sarà più Parte_1
intestatario dei contratti di fornitura suddetti e naturalmente la sig.ra farà Controparte_1
esclusivamente fronte ai pagamenti delle forniture dal mese di agosto 2025 in avanti;
I coniugi, inoltre, si impegnano a corrispondere al 50% ciascuno l'importo relativo all'abbonamento alla
“playstation” contratto in favore dei figli. Infine, il sig. si impegna a versare l'intero Pt_1
l'importo della cartella esattoriale pervenuta per multe relative all'autoveicolo che rimarrà nella disponibilità del sig. Pt_1
G) l'assegno unico erogabile dall'INPS per i figli spetta interamente al padre . Parte_1
H) Entrambi i ricorrenti rinunciano ad ogni richiesta di alimenti in proprio;
Spese legali tra le parti compensate.
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Genova il 03/03/2007;
- dall'unione sono nati il 06/08/2007, maggiorenne ed economicamente non Per_2
autosufficiente, e il 25/10/2021, minorenne;
Per_3
- non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato - tuttavia - che le condizioni proposte ed in particolare la collocazione del figlio minore presso il padre e l'avvenuto reperimento di una nuova abitazione da parte di quest'ultimo devono essere oggetto di verifica da parte del Tribunale;
- rilevato che le condizioni relative alla frequentazione della madre non collocataria prevalente con il figlio non possono essere omologate trattandosi di persona Per_2
maggiore di età; fissa per la comparizione personale delle parti e del figlio maggiorenne avanti il Giudice Per_2
designato dott. G. Bersani al fine di verificare quanto sopra, l'udienza del 14 ottobre 2025 ore
11,30.
Manda alla Cancelleria per le comunicazione alle parti presso il domicilio eletto.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 09 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile di I grado al n. 1324/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO CERVETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. FEDERICO CERVETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 da e al Parte_1 Controparte_1
fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile in Genova il 03/03/2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 117, parte I, anno 2007, alle condizioni che seguono
A) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori;
B) Nella casa coniugale di , Regione Gaviglio n. 3 resterà a vivere la sig.ra Persona_1 CP_1
mentre il sig. si trasferirà, entro la data del 31/7/2025, in altra abitazione in
[...] Parte_1
Acqui terme (AL) che verrà dallo stesso condotta in locazione e porterà con sé gli effetti personali, nonché gli effetti personali dei figli e mobili ed arredi ad essi riferibili;
C) Entrambi i figli e andranno a vivere e risiedere con il padre Persona_2 Persona_3
non appena questi avrà sottoscritto contratto di locazione di nuovo Parte_1
appartamento;
D) la madre potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana durante l'arco del Controparte_1
mese. I giorni in cui i figli staranno con la madre dovranno essere concordati con il padre sia in considerazione dei particolari turni di lavoro della madre sia in considerazione delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli;
E) Ad anni alterni i figli trascorreranno le festività natalizie con uno dei genitori e nell'anno in cui i figli trascorreranno le festività natalizie con un genitore trascorreranno le festività pasquali con l'altro genitore;
F) Nel periodo estivo, sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli, la madre durante il periodo che le verranno concesse le ferie dal lavoro potrà tenere con sé i figli;
G) la sig.ra verserà al sig. , non oltre il giorno 22 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
la stessa inoltre rimborserà a il 50% di tutte le spese Parte_1
straordinarie dallo stesso (da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria) sostenute nell'interesse dei figli nonché ogni mese verserà al padre la somma aggiuntiva di Euro
20,00 per il figlio a cui per consuetudine settimanalmente i coniugi sono soliti Persona_2
concedere una “paghetta” di euro 40;
H) I sig.ri e danno atto che attualmente pendono piani di rientro Parte_1 Controparte_1
rateali relativamente alla fornitura del gas e dell'elettricità relativamente alla casa coniugale. Il sig. continuerà a contribuire al versamento del 50% dell'importo di ciascuna rata Parte_1 Per_ per i debiti maturati fino a quando continuerà ad abitare unitamente ai figli nella casa di
[...]
Per_
, Regione Gaviglio n. 3, e comunque non oltre il 31/7/2025 a meno che il trasferimento non avvenga prima di detta data. A far data dal trasferimento ad altra abitazione e comunque non oltre la data del 1/8/2025 qualora ciò non avvenga prima, il sig. non sarà più Parte_1
intestatario dei contratti di fornitura suddetti e naturalmente la sig.ra farà Controparte_1
esclusivamente fronte ai pagamenti delle forniture dal mese di agosto 2025 in avanti;
I coniugi, inoltre, si impegnano a corrispondere al 50% ciascuno l'importo relativo all'abbonamento alla
“playstation” contratto in favore dei figli. Infine, il sig. si impegna a versare l'intero Pt_1
l'importo della cartella esattoriale pervenuta per multe relative all'autoveicolo che rimarrà nella disponibilità del sig. Pt_1
G) l'assegno unico erogabile dall'INPS per i figli spetta interamente al padre . Parte_1
H) Entrambi i ricorrenti rinunciano ad ogni richiesta di alimenti in proprio;
Spese legali tra le parti compensate.
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Genova il 03/03/2007;
- dall'unione sono nati il 06/08/2007, maggiorenne ed economicamente non Per_2
autosufficiente, e il 25/10/2021, minorenne;
Per_3
- non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato - tuttavia - che le condizioni proposte ed in particolare la collocazione del figlio minore presso il padre e l'avvenuto reperimento di una nuova abitazione da parte di quest'ultimo devono essere oggetto di verifica da parte del Tribunale;
- rilevato che le condizioni relative alla frequentazione della madre non collocataria prevalente con il figlio non possono essere omologate trattandosi di persona Per_2
maggiore di età; fissa per la comparizione personale delle parti e del figlio maggiorenne avanti il Giudice Per_2
designato dott. G. Bersani al fine di verificare quanto sopra, l'udienza del 14 ottobre 2025 ore
11,30.
Manda alla Cancelleria per le comunicazione alle parti presso il domicilio eletto.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 09 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini