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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 350/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
IA RI UO Presidente
Serena Sommariva Consigliera
LA ER Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 22.1.2024, est. Gigli, promossa da
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 P.IVA_1
LA OR, AN TT e DR TO GL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n. 20
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dagli avv. Margherita Covi e Giovanni Luca Bertone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31
Appellata in data 8/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,anche istruttoria, disattesa e/o respinta e richiamate integralmente tutte le difese istanze ed eccezioni di cui alla doppia fase del precedente grado di giudizio, così:
GIUDICARE
Nel merito:
(i) annullare e/o revocare ovvero riformarsi integralmente la Sentenza n. 152/2024 pronunciata inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa IA Beatrice Gigli, nel procedimento R.G. n. 7008/2023 pubblicata e comunicata in data 22.1.2024 (successivamente corretta con provvedimento del
Tribunale di Milano del 5.3.2024, notificato in pari data), e conseguentemente accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate dal con la memoria Parte_1 difensiva ex art. 38 del D.Lgs. n. 198/2006 poi integralmente trascritte nel ricorso in opposizione depositata nell'ambito del detto procedimento, che qui di seguito si ritrascrivono:
«in via preliminare:
(i) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie per i motivi esposti nella parte in diritto al precedente paragrafo A e, per l'effetto, respingersi il ricorso;
nel merito:
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata, salvo gravame:
(iii) nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avversarie, data la quantificazione del danno proposta da controparte, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento venga limitata e/o ridotta in misura inferiore a quella ex adverso rivendicata nel ricorso;
in ogni caso:
(iv) con vittoria di spese, diritti e onorari».
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalla dott.ssa con ricorso ex art. 38, Controparte_1 comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, avente R.G. n. 2630/2023;
(iii) mandare assolta da ogni conseguenza pregiudizievole, Parte_1 accertando l'assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria ai danni della dott.ssa
Controparte_1
(iv) per gli effetti, dichiararsi tenuta e condannare la dott.ssa Controparte_1
a restituire/ripetere a tutte le somme corrisposte in
[...] Parte_1 esecuzione del Decreto e della Sentenza ivi comprese quelle a titolo di spese legali, oltre interessi e rivalutazione, anche quelle eventualmente corrisposte in corso del presente gravame;
pag. 2/22 (v) nell'ipotesi di accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) autorizzare alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura Parte_1 nazionale della decisione, per estratto, a spese della dott.ssa Controparte_1
(vi) in subordine rispetto a quanto al precedente punto (iii), ridursi le somme riconosciute
e liquidate a titolo di danno patrimoniale e/o non patrimoniale alla dott.ssa
[...] in forza del Decreto e della Sentenza e, conseguentemente, Controparte_1 dichiararsi tenuta e condannare la dott.ssa a CP_1 Controparte_1 restituire/ripetere a tutte le maggiori somme percepite in Parte_1 esecuzione del Decreto e della Sentenza (con riserva di documentazione dell'avvenuto pagamento in corso di causa), ivi comprese quelle a titolo di spese legali, oltre interessi
e rivalutazione;
In ogni caso:
(vii) con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase di giudizio, oltre rimborso del contributo unificato in misura pari ad euro 569,25; in via istruttoria:
(viii) ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie di controparte poiché generiche ed irrilevanti, e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sin
d'ora di essere ammessi alla prova contraria.
(v) ci si oppone all'ammissione degli avversari capitoli di prova, perché inammissibili in quanto generici e valutativi e, comunque, irrilevanti;
(vi) solo per il caso di contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai punti da n. 1 a n. 123 della narrativa di cui al ricorso ex art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 198/2006, tutte trascritte nel presente atto da intendersi qui ulteriormente integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalla parola “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento ovvero valutative. Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri, i signori: (…)
(vii) con i suddetti testi ammettersi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;
pag. 3/22 (viii) si chiede di rimostrare ai testi la documentazione via via richiamata nella capitolazione in fatto ai fini della conferma del relativo contenuto;
(ix) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 cod. proc. civ. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere”;
per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
In via principale:
a) rigettare tutte le domande proposte da col ricorso in appello, Parte_1 perché infondate e/o non provate, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2024, pubblicata in data 22 gennaio 2024 (poi corretta materialmente con provvedimento del
5 marzo 2024);
b) condannare ex art. 120 c.p.c. alla pubblicazione della sentenza sul Parte_1 quotidiano , per i motivi esposti, oppure su altro quotidiano a tiratura Parte_1 nazionale, a spese della società;
c) disporre la trasmissione degli atti agli Enti competenti per l'irrogazione a Parte_1 delle sanzioni amministrative ex art. 41 D.Lgs. 198/2006;
[...]
d) accertare e dichiarare il perdurare dell'inadempimento avversario a dare corretta e completa esecuzione ai provvedimenti del Tribunale di Milano e conseguentemente trasmettere a norma dell'art. 331, quarto comma, c.p.p. gli atti del presente giudizio alla competente Procura della Repubblica di Milano ai fini dell'accertamento della sussistenza in capo a del reato penale, perseguibile d'ufficio, di Parte_1 cui all'art. 38, comma quarto, D. Lgs. n. 196/2006.
In ogni caso:
e) condannare al pagamento delle spese di lite del giudizio, Parte_1 comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), con
l'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria:
1) nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova (anche a norma dell'art. 40
C.P.O.), ammettersi all'occorrenza prova testimoniale mediante i soggetti di seguito
pag. 4/22 indicati sulle circostanze di fatto contenute ai §§ 1-130 della parte in fatto della presente memoria nonché sui dati statistici riferiti nella nota n. 9 (pag. 50 della presente memoria), depurati da eventuali giudizi valutativi e preceduti dalla locuzione
“vero che”, che non fossero già ritenute provate per altra via;
si indicano sin d'ora come testimoni i Sigg.ri:
, , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, e
[...] Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
anche a prova contraria rispetto a quella chiesta ex adverso ed Tes_10 eventualmente ammessa dal Giudice”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 152/2024 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta ex art. 38, comma terzo, del d.lgs. n. 198/2006 da avverso Parte_1 il decreto con il quale il medesimo Tribunale- in persona di altro giudice- aveva ravvisato, ai danni della giornalista una discriminazione Controparte_1 in ragione del suo stato di gravidanza e di maternità e aveva condannato alla Parte_1 rimozione della discriminazione (con riassegnazione delle mansioni che la lavoratrice svolgeva prima della gravidanza) e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
Richiamata la normativa applicabile e fatta propria l'interpretazione datane dal giudice estensore del decreto opposto, il Tribunale ha evidenziato quanto segue: era pacifico che, prima dell'assenza per maternità, la lavoratrice fosse di fatto responsabile delle pagine dedicate alla letteratura de “La . Secondo il primo Pt_2 giudice “ si occupava … di individuare i collaboratori esterni ai quali CP_1 commissionare gli articoli, di individuare le tematiche da affrontare, di assegnare gli argomenti degli articoli ai singoli collaboratori. La ricorrente, inoltre, concordava le tempistiche per la realizzazione dei pezzi, veniva contattata per ricevere nuove proposte di collaborazione, per realizzare scritti e commenti di novità letterarie;
si occupava, inoltre, di negoziare col direttore i compensi per i collaboratori, di gestire i rapporti tra il giornale e i Festival del settore, di partecipare a saloni del libro e Festival di letteratura”; vi era evidenza documentale del fatto che, durante il periodo di assenza per maternità della (da ottobre 2020 a maggio 2021), il dott. CP_1 Persona_1
pag. 5/22 nominato Caporedattore de il 7 gennaio 2020, avesse avocato a sé la Parte_3 gestione diretta dei collaboratori e la decisione sulla scelta dei pezzi da inserire in rubrica. In tal senso deponevano le mail depositate agli atti e anche la trascrizione della registrazione di una riunione - convocata anche su sollecitazione del Comitato di
Redazione intervenuto a supporto della giornalista- nella quale riconosceva Per_1
l'avvenuta riorganizzazione ed il ridimensionamento di nell'ambito de CP_1 [...]
Pt_3 la trascrizione della registrazione della conversazione dimostrava che la riorganizzazione lavorativa aveva riguardato solo e soltanto la Secondo il CP_1
Tribunale dalla registrazione emergeva che “ [aveva] modificato Per_1
l'organizzazione del lavoro per quanto attiene alle pagine di letteratura e ai compiti della in quanto si è direttamente occupato egli in prima persona degli aspetti di CP_1 cui si occupava la (facendo anche un riferimento alla assenza della quando CP_1 CP_1
è in allattamento), mentre non è praticamente cambiato nulla per quanto attiene al resto del Domenicale;
per quanto attiene alle pagine diverse dalla letteratura - delle quali si occupano (per scienza, filosofia e tempo liberato), (per Per_2 Tes_1 musica, spettacoli e cinema) (per storia ed economia) - è evidente che la Tes_3 situazione è rimasta immutata, anche alla luce delle mail di cui al doc. 19 ric.; appare evidente che le altre colleghe inviano esse stesse al gli argomenti che Per_1 saranno trattati nel domenicale, agendo autonomamente;
la società, nonostante le pressioni ricevute anche dal CdR con le mail prima esaminate e con la stessa riunione del 6.7.2021, ha ritenuto di non dovere modificare la linea intrapresa durante l'assenza della ricorrente nel periodo della maternità”; non era rilevante che il ruolo di prima della gravidanza fosse svolto in via CP_1 di fatto (e la non avesse formalmente l'incarico di responsabile della rubrica, CP_1 essendo invece inquadrata come vice caposervizio), in quanto la normativa in tema di discriminazione tutelava le mansioni effettivamente svolte e la professionalità in concreto rivestita dalla lavoratrice madre;
era condivisibile la motivazione in diritto del decreto laddove il giudice aveva affermato che «Le norme esaminate hanno lo scopo di tutelare la donna/madre in un periodo di particolare fragilità rappresentato dalla gravidanza/maternità della donna che sposta il suo centro di interessi e di occupazione verso la nascita e le cure da
pag. 6/22 assicurare al neonato e quindi in una posizione materiale e psicologica delicatissima. A ciò deve aggiungersi che la madre, nella fase dell'aspettativa obbligatoria, è – suo malgrado – posta obbligatoriamente al di fuori del mondo del lavoro ed esposta ai mutamenti ed alle “riorganizzazioni” che in qualsiasi modo possano mettere a rischio e compromettere la sua posizione all'interno del luogo di lavoro. Le norme citate, infatti, intendono assicurare la posizione della lavoratrice contro qualsiasi interferenza che ne possa compromettere la posizione quale che siano le ragioni che ne sono a fondamento;
nella sostanza intendono cristallizzare la situazione materiale esistente nel luogo di lavoro in attesa del ritorno della lavoratrice/madre, senza che sopravvenga alcuna modificazione che la possa riguardare. In quanto fuori dall'azienda, la lavoratrice è proprio posta nell'impossibilità di difendere la posizione professionale acquisita, non essendo spesso nemmeno a conoscenza di quanto si stia verificando all'interno del posto di lavoro, in suo pregiudizio. Per tale motivo la discriminazione si può realizzare non solo in quanto la maternità ne sia la causa (vale a dire che il datore di lavoro voglia colpirla proprio in quanto la maternità si pone in contrasto con gli interessi dell'impresa) ma anche solo in quanto sia l'occasione per farlo, quindi dal punto di vista temporale, approfittando cioè della sua assenza. La terminologia usata “in ragione dello stato di gravidanza” ha proprio un'accezione ampia che può essere intesa tanto “a causa” quanto “in occasione” della stessa. E non assume alcun rilievo lo stato psicologico del datore di lavoro, vale a dire che lo faccia volutamente o, semplicemente, per non essere attento al problema in cui la lavoratrice versa: rileva la situazione nella sua oggettività, e cioè se la discriminazione sia stata consumata o meno»; era altresì provato che la rimozione degli effetti della discriminazione non era avvenuta nemmeno dopo l'adozione del decreto giudiziale, posto che dalla Per_ corrispondenza e-mail intercorsa in data 27.11.2023 era emerso che caporedattore subentrato a aveva mantenuto in un ruolo meramente esecutivo, Per_1 CP_1 sostituendola con nella gestione delle pagine di letteratura;
Persona_4 quanto, infine, all'entità del risarcimento liquidato nel decreto, il Tribunale ha escluso qualsivoglia ultra -petizione ed ha reputato congruo l'importo riconosciuto in via equitativa alla giornalista a ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
pag. 7/22 Con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 il ha proposto Parte_1 appello avverso l'indicata sentenza.
Con il primo motivo di gravame la società ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità delle domande formulate dalla giornalista ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 11.4.2006 n. 198 (c.d. “Codice delle Pari
Opportunità”). A dire dell'appellante, la lavoratrice avrebbe usato lo strumento del rito antidiscriminatorio invece di promuovere un ordinario giudizio per vedere accertato lo svolgimento di mansioni superiori;
ciò al fine di usufruire del regime probatorio agevolato tipico dei procedimenti in materia di discriminazione.
Con il secondo motivo di impugnazione la società ha lamentato il malgoverno delle prove documentali e l'erroneo diniego della prova orale in merito all'individuazione delle mansioni svolte dalla giornalista prima e dopo gravidanza, oltre che all'effettiva esistenza e natura della riorganizzazione aziendale. Nella prospettiva del gravame, il Tribunale aveva travisato il doc. 3 prodotto dalla lavoratrice, che non dimostrerebbe lo svolgimento del ruolo di “responsabile” della rubrica di letteratura in alcuna delle declinazioni considerate dal primo giudice (trattativa e determinazione dei compensi dei collaboratori, individuazione dei medesimi collaboratori, selezione e fissazione delle tempistiche per la pubblicazione dei pezzi, partecipazione saloni e festival del libro).
Secondo l'appellante, dai documenti risulterebbe al contrario che prima e dopo la maternità la aveva sempre fatto semplicemente la caposervizio: nelle materie CP_1 indicate formulava proposte a e quest'ultimo, nella propria veste di CP_1 Per_1 caporedattore, se del caso autorizzava quanto proposto dalla CP_1
Con il terzo motivo di gravame ha censurato la decisione di prime Parte_1 cure di non dar corso all'istruttoria orale per appurare quali fossero le effettive mansioni della giornalista prima e dopo la gravidanza, sulla loro equivalenza professionale, sull'effettività della riorganizzazione aziendale operata e sulla sua incidenza “diffusa”, su tutta la redazione, e non solo sulla CP_1
Con il quarto motivo di impugnazione la società ha lamentato la violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 198/2006, rubricato “onere della prova”, a mente del quale “1.
Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e
pag. 8/22 qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione”.
Ad avviso dell'appellante, la giornalista non aveva offerto gli elementi di fatto richiesti dalla norma, e in via comparativa si era limitata ad affermare che «le modalità di lavoro delle altre giornaliste addette alla redazione del supplemento “Domenica” –
Dott.sse , ed , ciascuna delle Persona_5 Testimone_1 Testimone_3 quali ha storicamente assegnata in via stabile la cura di alcune pagine specifiche del supplemento –[erano] rimaste in larga parte invariate, sia per quanto concerne – ciascuna in relazione alle specifiche pagine assegnate – il contributo ideativo e
l'autonomia nella scelta dei pezzi da inserire in ogni numero, sia nella gestione dei contatti con i collaboratori esterni al giornale che contribuiscono alle pagine medesime. In particolare, la Dott.ssa cura le pagine di scienza, filosofia e Per_2 tempo liberato, la Dott.ssa quelle di musica, spettacoli e cinema e da ultimo Tes_1 anche quella dedicata alle serie televisive, la Dott.ssa quelle di storia ed Tes_3 economia».
Con il quinto motivo di gravame, la società ha prospettato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso, e comunque non ha considerato, il carattere
“neutro” della riorganizzazione della redazione operata da riorganizzazione Per_1 dovuta sia alla riduzione del formato e degli spazi editoriali disponibili, sia alle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria, visto che la riorganizzazione aveva impattato su tutti i componenti della redazione. Era stato anche trascurato che la stessa era alla sua quarta gravidanza e per le prime tre ella non CP_1 aveva mai prospettato condotte illecite da parte del datore di lavoro.
Con il sesto motivo di appello ha criticato la decisione di prime Parte_1 cure per non aver dato conto delle contestazioni formulate dall'appellante in merito alla registrazione della conversazione del 6.7.2021, registrazione della quale avrebbe dovuto essere esclusa la legittimità e comunque l'utilizzabilità.
Con il settimo motivo di impugnazione la società ha censurato la sentenza per avere erroneamente interpretato il disposto dell'art. 25 comma 2-bis della legge pag. 9/22 198/2006 (novellato dall'art. 2 comma 1 lett. c) della L. 5 novembre 2021, n. 162), anche in relazione all'art. 56 del D. Lgs n. 151/2001.
A dire dell'appellante, pur avendo correttamente individuato le norme applicabili alla fattispecie – e cioè: l'art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 198/2006, secondo cui: “2-bis.
Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”; l'art. 56 della L. n. 151/2001: “Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti”, il primo giudice non le aveva correttamente interpretate.
Ad avviso della società, «l'equiparazione operata, in via estensiva, della locuzione normativa “in ragione” (e quindi “a causa di”, “a motivo di”) alla locuzione (più ampia) di “in occasione di” pare, infatti, indurre in inganno il Giudice stesso che, nell'evidente intento di valorizzare il principio di “oggettività” della condotta discriminatoria, si affida, però, di fatto, ad un mero e inammissibile criterio temporale al fine di valutare la natura discriminatoria o meno di una qualsivoglia forma di intervento o modifica (nel caso di specie, di tipo organizzativo) disposta dal datore di lavoro, cosicché la locuzione in “in occasione di”, da sinonimo di “in ragione”, diviene in realtà sinonimo di “in coincidenza di…” ovvero “in concomitanza di….”. In altri termini, il Giudice risulta introdurre una sorta di presunzione di illegittimità e discriminatorietà a fronte del solo fatto che i provvedimenti organizzativi datoriali siano temporalmente coincidenti con il periodo in cui la lavoratrice è portatrice del fattore di rischio, prescindendo da ogni altra valutazione». Oltre a ciò, il Tribunale
pag. 10/22 aveva anche omesso di considerare che l'art. 56 ora richiamato reputava legittima l'assegnazione della lavoratrice rientrata dalla maternità anche di mansioni equivalenti a quelle svolte da ultimo, e non necessariamente mansioni identiche.
Con l'ottavo motivo di appello ha lamentato l'omessa analisi e Parte_1 confronto sul quadro normativo di riferimento che pure era stato oggetto di rappresentazione da parte della società al fine di escludere la sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo normativo che tutela la posizione della lavoratrice all'interno dell'organizzazione.
Con il nono motivo di gravame la società ha criticato la sentenza per avere pronunciato
“ultra petita”, operando un illegittimo accertamento (neppure richiesto dalla giornalista) in ordine alle mansioni svolte dalla successivamente al decreto CP_1 oggetto di opposizione.
Ad avviso dell'appellante, doveva rilevarsi che “leggendo le conclusioni del ricorso ex
38 della Legge. 198/2006 (poi riprodotte e richiamate da controparte nella memoria difensiva del giudizio di opposizione), non vi è alcuna domanda relativa alle mansioni concretamente assegnate alla dott.ssa nel periodo successivo alla pubblicazione CP_1 del Decreto con cui si è conclusa la precedente fase del giudizio. È evidente che la
Sentenza impugnata pronunciandosi su una domanda neppure azionata da controparte ha violato palesemente il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 del c.p.c.”.
Con il decimo ed ultimo motivo di appello la società ha prospettato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla giornalista voci di danno neppure richieste, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio;
in particolare il Tribunale, aveva liquidato un danno patrimoniale di tipo professionale in misura pari ad euro
130.000,00 ed un danno non patrimoniale all'immagine (a dire dell'appellante neppure richiesto dalla dott.ssa equitativamente determinato in misura pari ad euro CP_1
20.000,00, in assenza di adeguata prova.
Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva depositata in data 7.6.2024 si è costituita per il gravame
[...]
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e Controparte_1 lamentandone la temerarietà.
pag. 11/22 All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo di gravame.
Come ben evidenziato dal Tribunale tanto nel decreto quanto nella successiva sentenza,
l'oggetto dell'odierno giudizio non è né la verifica della correttezza dell'inquadramento professionale della giornalista, né l'accertamento dello svolgimento, da parte di quest'ultima, di mansioni superiori con acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento, e nemmeno l'indagine in merito alla violazione dell'art. 2103 c.c. ad opera del datore di lavoro.
L'accertamento richiesto in questa sede dalla lavoratrice è differente ed è finalizzato ad appurare se, in ragione dello stato di gravidanza della giornalista, il datore di lavoro abbia apportato modifiche nel trattamento o nell'organizzazione del lavoro tali da porre la lavoratrice madre in una posizione di svantaggio rispetto agli altri dipendenti, o comunque tali da limitare le opportunità di partecipazione professionale o alla progressione di carriera, con ciò violando il disposto dell'art. 25 comma 2 bis del d.lgs.
n. 198/2006 nella sua formulazione attuale (“
2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”), così come in quella previgente (“2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità
o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”).
Parimenti vanno disattesi il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di appello, esaminabili congiuntamente, in quanto tutti attinenti all'interpretazione delle norme in pag. 12/22 materia di discriminazione ai danni della lavoratrice madre, oltre che all'applicazione dei principi normativi in materia di riparto dell'onere della prova.
La stessa società appellante riconosce che il Tribunale abbia ben individuato, nelle norme di cui all'art. 25 comma 2 bis e 56 del d.lgs. n. 198/2006, le disposizioni normative primariamente regolanti la materia.
Diversamente da quanto argomentato dalla società, il Collegio reputa che il primo giudice abbia fatto di dette norme corretta applicazione laddove ha affermato che esse hanno lo scopo di proteggere la lavoratrice durante il periodo della gravidanza e della maternità dagli effetti di qualsiasi intervento datoriale riorganizzativo o modificativo che possa comprometterne la posizione lavorativa della donna, e ciò quale che siano le ragioni imprenditoriali, in ipotesi anche legittime, sottese a detto intervento.
Come evidenziato dal Tribunale, quel che rileva è l'oggettiva produzione di un effetto compromissivo ai danni della lavoratrice in gravidanza o in maternità, a prescindere dall'intenzionalità dannosa eventualmente sottesa all'azione del datore di lavoro, essendo al contrario sufficiente che la modifica anche “neutrale” dell'assetto organizzativo sia stata posta in essere in occasione della gravidanza e dell'assenza della lavoratrice in maternità e si sia tradotta nella compromissione delle condizioni di lavoro della dipendente.
Non colgono pertanto nel segno i rilievi con cui l'appellante lamenta l'omessa indagine sull'effettività della riorganizzazione della redazione de e sulle ragioni, in Parte_3 ipotesi lecite, che l'avrebbero determinata.
Dette ragioni (la necessità di ridurre gli spazi editoriali;
le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica;
la necessità di adeguare le modalità lavorative a dette limitazioni), anche ove esistenti, non varrebbero infatti a legittimare l'obiettivo deterioramento della condizione professionale dell'appellata perpetrato durante la sua assenza per gravidanza e pienamente concretizzatosi ai suoi danni (e solo ai suoi danni) al suo rientro in servizio.
Quanto poi alla prova della discriminazione come definita dall'art. 25 comma 2 bis del d.lgs. n. 198/2006 sopra riprodotto, va ricordato innanzitutto che “l'art. 40 del d.lgs. n.
198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo
pag. 13/22 un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE
n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10),
l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso” (Cass., 12/10/2018, n.25543).
Inoltre, “In tema di comportamenti datoriali discriminatori, il lavoratore è tenuto a provarne la ricorrenza sulla base di elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico (attribuendosi al datore di lavoro, in caso di indizi precisi e concordanti in tal senso, l'onere della prova della situazione contraria di insussistenza della discriminazione): il ricorso a dati statistici si prefigge peraltro lo scopo di facilitare
l'emersione della condotta illecita, senza assurgere a criterio autonomo/sostitutivo di prova, con la conseguenza che il mancato rilievo di dati statistici non è di ostacolo al riconoscimento della fondatezza del denunciato atto discriminatorio, laddove quest'ultimo sia stato provato attraverso una pluralità di tratti distintivi di univoca convergenza per stabilirne la illegittimità (nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del datore di lavoro che lamentava come la Corte d'appello non avesse censurato il comportamento processuale del lavoratore il quale aveva provato la discriminazione sulla sola base di elementi di fatto, senza ricorrere a dati statistici)”
(Cass., 26/07/2016, n.15435).
Diversamente da quanto opinato dalla società, quindi, la circostanza che la giornalista non abbia allegato dati statistici da cui inferire l'esistenza della discriminazione a discapito delle lavoratrici e delle lavoratrici madri nello specifico, o la circostanza che la stessa giornalista non abbia lamentato alcun comportamento illegittimo posto in essere da in occasione delle proprie precedenti gravidanze, non è elemento che Parte_1 di per sé inficia la correttezza delle valutazioni del materiale istruttorio effettuate dal primo giudice e il giudizio di sussistenza della dedotta discriminazione.
A proposito dell'utilizzabilità delle risultanze istruttorie, non coglie nel segno la censura formulata con il sesto motivo di appello.
pag. 14/22 Il Tribunale ha posto a base del proprio convincimento anche (ma non solo) la trascrizione di una conversazione tenutasi in data 6.7.2021, tramite videochiamata, tra il Direttore il caporedattore ed i componenti del Comitato CP_1 Per_6 Per_1 di Redazione Bisazza, e Ferrazza. Tes_5 Per_7
La società ha sostenuto che la registrazione della conversazione, e la relativa trascrizione, sarebbero illegittime perché lesive della privacy degli intervenuti.
Tuttavia, va considerato che secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, la generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento subisce una deroga nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. Pertanto, la registrazione di un colloquio fra presenti, poiché rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., ha natura ammissibile sia nel processo del lavoro che penale;
qualora sia svolta ad opera di un soggetto che partecipi a tale colloquio, essa rappresenta una prova documentale utilizzabile, trattandosi di registrazione operata da una persona protagonista della conversazione e legittimata a rendere testimonianza nel processo (così Cassazione civile sez. lav., 10/05/2018, n.11322). Ancor più di recente la Cassazione ha ribadito che “il
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità
(idest: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti
pag. 15/22 al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322). Al riguardo, questa Corte ha esplicitamente affermato che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento... Dunque, neppure tale addebito può integrare illecito disciplinare, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio
d'un diritto e, quindi, essendo coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico" (Cass.
29 dicembre 2014, n. 27424)”(così Cass. 2/11/2021, n. 31204).
Applicati detti principi al caso di specie, la registrazione della conversazione deve pertanto ritenersi legittima ed utilizzabile, essendo stata realizzata dalla giornalista al fine di precostituirsi un elemento di prova da utilizzare per fare valere i propri diritti.
Quanto alla contestazione del contenuto della conversazione operata dall'appellante, a ben vedere ha criticato l'interpretazione del testo registrato effettuata dal Parte_1 primo giudice, ma non anche la rispondenza di quanto effettivamente dichiarato dalle parti nel corso della riunione e quanto risultante dalla trascrizione.
Ritenuta pertanto la piena utilizzabilità di tale registrazione, sulla scorta di essa e del complesso delle risultanze istruttorie acquisite al processo devono essere disattesi anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla valutazione del materiale istruttorio ed alla ricostruzione dell'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice prima della gravidanza e- per effetto della riorganizzazione datoriale reputata discriminatoria- dopo di essa.
Per quanto attiene il “prima”, correttamente il primo giudice ha reputato superflua l'istruttoria orale alla luce della copiosa ed eloquente produzione documentale versata in atti dalla giornalista.
Eloquente è, innanzitutto, la corrispondenza e-mail prodotta al doc. 3 dalla giornalista, corrispondenza da cui effettivamente risulta che, come stigmatizzato dal
Tribunale, CP_1
pag. 16/22 autonomamente individuasse, proponesse e contattasse i collaboratori cui richiedeva la stesura di pezzi per la pagina letteraria de (si vedano, in via Parte_1 meramente esemplificativa, lo scambio con e CP_2 Controparte_3
l'individuazione di per la recensione del testo di;
l'interlocuzione CP_4 Persona_8 con e successiva decisione di sulla recensione di una nuova Controparte_5 CP_1 edizione di Come la vita (La vida misma), e così via); stabilisse l'ampiezza ed il risalto da dare ai singoli pezzi (cfr. ad esempio le mail con , apportando anche delle modifiche ai testi ricevuti, se reputate Testimone_11 necessarie (cfr. mail con;
Controparte_3 interloquisse con i medesimi collaboratori indicando scadenze e ampiezza dei pezzi richiesti (cfr. mail con;
Tes_12 dialogasse con la direzione del giornale su temi concernenti i compensi dei collaboratori ed i loro tagli;
fosse considerata anche all'esterno della redazione, e della società, come l'effettiva responsabile delle pagine di letteratura e poesia de (cfr. ad Parte_3 esempio mail di e del 10.7.2019). Testimone_13 Tes_12
Parimenti corretta è la valutazione del Tribunale circa l'evidenza documentale del cambiamento organizzativo posto in essere dal Caporedattore Per_1 quantomeno dall'ottobre 2020, cambiamento mantenuto al rientro in servizio di CP_1 dopo la maternità e comportante un trattamento meno favorevole dalla lavoratrice, con detrimento delle condizioni lavorative e delle chances di partecipazione alla vita aziendale.
Del tutto condivisibile è la ponderazione della corrispondenza in atti, dalla quale emerge la crescente ingerenza del caporedattore nei rapporti con i Per_1 collaboratori originariamente tenuti dalla (si veda ad esempio la mail da a CP_1 CP_1 dell'8 ottobre 2020: “Ma come mai hai chiamato i collaboratori con cui Per_1 sapevi mi stavo mettendo d'accordo io?”). Dalle e-mail traspare anche l'adozione, da parte del medesimo di unilaterali iniziative di modifica alla pagina letteraria Per_1 nella versione proposta dalla giornalista, senza alcuna interlocuzione con (doc. 3 CP_1
mail da a dell'8 ottobre 2020: “Ho visto che hai fatto modificare CP_1 CP_1 Per_1 la pagina senza neanche rispondermi a questa mail. Io però ho comunque bisogno di una risposta, grazie”). Ancora, dalle mail emerge il mancato inserimento della Dott.ssa pag. 17/22 “quale destinataria delle mail che vengono inviate per la programmazione del CP_1 numero del domenicale” (doc. 16 appellata).
Come ben evidenziato dal Tribunale, del resto, il giorno del rientro in servizio di dalla maternità, in data 10.5.2021, lo stesso aveva informato la CP_1 Per_1 giornalista del mutamento dell'organizzazione del lavoro adottata nelle more e del sostanziale cambiamento del suo ruolo all'interno della redazione, significativamente effettuata in concomitanza temporale all'assenza per gravidanza della lavoratrice.
Si legge nel doc. 13 del fascicolo “ciao . bentornata. Alla luce del CP_1 CP_1 nuovo giornale (con spazi e rigaggi oggettivamente più ridotti e la non facile gestione della pubblicità) e alla luce della situazione generale che ci espone a continui stop per le ferie forzate nonché ai pericoli delle malattie che purtroppo si sono manifestati anche nella nostra redazione, ho attivato una nuova organizzazione del lavoro. Come fatto sinora, anche per le pagine di letteratura sarò io a prendere contatti con i collaboratori
e a concordare i pezzi con loro e a definire che cosa mettere nelle pagine. E mano mano che i pezzi arrivano te li invio per impaginarli nelle domeniche successive, senza tempi morti”.
Un sistema ben diverso, quindi, da quello che vedeva protagonista la giornalista sino all'assenza per maternità e che certo non può dirsi essersi tradotto nell'assegnazione alla dipendente di “mansioni equivalenti” a quelle svolte prima del congedo.
L'esautoramento di è stato del resto sostanzialmente riconosciuta da CP_1 nel corso della riunione del 6 luglio 2021, riunione durante la quale il Per_1 caporedattore ha pure precisato che la riorganizzazione aveva riguardato nello specifico e non altri componenti della redazione, per i quali un intervento così pressante ed CP_1 incisivo non era stato reputato necessario (si veda, nella sua integralità, la trascrizione del colloquio e le risposte date da alle sollecitazioni provenienti dai Per_1 componenti dal Comitato di Redazione, risposte dalle quali traspare la diversità di trattamento riservata a rispetto a quello delle altre colleghe: doc. 41 fascicolo CP_1 appellata).
Se a detti elementi documentali si aggiunge la considerazione della concomitanza temporale tra il riassetto organizzativo e l'assenza della lavoratrice per maternità e dei plurimi interventi a tutela della effettuati dal CdR de CP_1 Parte_1
pag. 18/22 (cfr. docc. 38,39, 40 e 51 fascicolo appellata), appare del tutto corretta la valutazione di sufficienza degli elementi di fatto offerti dalla giornalista a riprova della lamentata discriminazione, rispetto ai quali il datore di lavoro non ha offerto adeguata prova contraria.
Parimenti infondato è il nono motivo di appello.
Nella parte motiva della sentenza impugnata, al punto 7, si legge testualmente:
«Accertata la sussistenza della condotta discriminatoria, per le ragioni sopra esposte, non può che confermarsi il decreto anche nell'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 38, d.lgs. n. 198/2006 il quale dispone che il Tribunale, oltre a provvedere al risarcimento del danno non patrimoniale ove richiesto, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Rimozione degli effetti che non pare essere ancora avvenuta. Ciò risulta dal documento acquisito all'udienza del 28/11/23 e consistente in uno scambio e-mail avvenuto il 27/11/23. A fronte di considerazioni in merito ai contenuti delle pagine di letteratura, rivolte da Per_ a collaboratore esterno de , - capo redattore in CP_1 Persona_4 Pt_1 sostituzione di – risponde a “grazie per le considerazioni punto per Per_1 CP_1
Per_ Per_ essere chiari: la rubrica e di e le valutazioni sono di , caso per caso. La rubrica ha il format del colonnino e non si cambierà. Eccezionalmente si può Per_ modificare, ma solo eccezionalmente, secondo le richieste di . La scelta di tenere la narrativa contemporanea in questo formato è mia”. È evidente che, anche nell'attualità, il ruolo della a differenza che in passato, sia divenuto meramente CP_1 esecutivo e sia stato privato della componente autonoma e propositiva. (…) Parimenti, visto il perpetrarsi, per le ragioni sopra viste, delle conseguenze della condotta discriminatoria, va ordinata la pubblicazione – a cura e spese dell'opponente – di estratto della presente sentenza, entro 7 giorni dalla pubblicazione, sul quotidiano Il
Sole 24 ore».
Il dispositivo della sentenza recita poi: “definendo il giudizio, rigetta il ricorso e conferma il decreto opposto;
dispone la pubblicazione – a cura e spese della parte opponente – di estratto della sentenza sul quotidiano , entro 7 giorni Parte_1 dalla pubblicazione;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte
pag. 19/22 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.”
Tale essendo il contenuto decisorio del provvedimento di cui si discute, la Corte non ravvisa il lamentato vizio di ultrapetizione.
Le considerazioni del primo giudice circa il perpetrarsi della condotta discriminatoria pur successivamente al decreto ex art. 38 costituiscono infatti un passaggio motivazionale corretto, alla luce della produzione documentale menzionata nel provvedimento, e funzionale a dare conto della persistente attualità dell'illecito accertato con il decreto e, quindi, della perdurante necessità di conferma delle tutele già accordate in fase sommaria. Inoltre, le considerazioni del primo giudice sulla permanenza dell'illecito sono anche funzionali a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza.
Parimenti infondato è il decimo motivo di appello.
Quanto al danno non patrimoniale, va evidenziato infatti che sin dal ricorso ex art. 38 D.
Lgs. n. 198/2006 la lavoratrice aveva chiesto (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, lamentando tra l'altro che “la condotta della
Resistente ha posto la Dott.ssa in una condizione di particolare stress psico-fisico CP_1
e umiliazione, nei confronti dei colleghi della redazione e di tutto il giornale (cfr. ancora doc. 36), nonché come detto dei collaboratori e di tutti i vari interlocutori con i quali ella aveva quotidiani contatti;
e ciò in un momento particolarmente delicato, quale quello della nascita di un figlio, incidendo dunque in modo estremamente negativo, davvero odioso, nella sua già di per sé complessa situazione di neo genitore, per di più in periodo di pandemia”.
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, quindi, tra le voci pregiudizievoli integranti l'unitaria categoria del danno non patrimoniale che la lavoratrice allegava di avere sofferto è stato inserito anche il danno all'immagine, patito a causa dell'umiliazione derivata dalla pubblica esautorazione del proprio ruolo.
Che detta esautorazione abbia avuto ricadute sull'immagine professionale della lavoratrice, all'interno ed all'esterno della redazione, è- ancora una volta- provato documentalmente.
Innanzitutto, depongono in tal senso i plurimi interventi a tutela posti in essere dal
CDR, costituito da giornalisti del Sole resi edotti dell'esautorazione della CP_1
pag. 20/22 Significativa, nello stesso senso, è poi la scelta di eliminare dai destinatari di una CP_1 serie di tipologie di comunicazioni prima indirizzatele o, viceversa, di inserire terzi in messaggi di “rimprovero” indirizzati alla (cfr. doc. 32 fascicolo appellata) CP_1
Ancor più eloquenti le mail provenienti da collaboratori esterni, ed in particolare, lo scambio di mail tra e , al doc. 36 appellata: al messaggio di CP_1 Persona_8 CP_1
“Ciao , grazie, certo che mi ricordo! Solo che io, come sai, da quando sono Per_8 tornata dalla maternità non gestisco più le pagine, sono completamente tagliata fuori, dunque non saprei come fare, un libro su non lo posso recensire io. Suggeriscigli Per_9 di chiamare (…), di insistere, in fondo è il suo lavoro, visto che non è più il Per_1 mio”, la destinataria rispondeva così: “Cara sì lo so..te l'ho girato perché mi CP_1
Per_ pareva brutto non girarvelo per , so infatti che l'aveva mandato a carminati senza esito. Un abbraccio, ”. Una simile risposta dimostra che anche Persona_8 all'esterno del giornale il mutamento di ruolo che aveva interessato era CP_1 circostanza nota.
La quantificazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice
(necessariamente ex art. 1226 c.c) risulta poi congrua attesa la protrazione temporale delle condotte illecite, l'entità dello svilimento professionale percepibile dalla differenza del cambio di mansioni, la risonanza interna ed esterna avuta dalle medesime condotte.
Parimenti immune da censura è il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità liquidato dal primo giudice per il periodo di 26 mesi
(dal rientro in servizio dopo la maternità, nel maggio 2021, al deposito del ricorso di primo grado, il 7 agosto 2023) durante cui la lavoratrice ha subito, per effetto della discriminazione, un sostanziale depauperamento della propria professionalità.
Ed infatti, come si è visto, a seguito della riorganizzazione della redazione e della discriminazione tramite essa perpetrata, la giornalista appellata si è vista privata di rilevanti ambiti di autonomia operativa: nella selezione dei temi da trattare;
nella valutazione degli spazi e della visibilità da assegnare a ciascun pezzo;
nella selezione dei collaboratori cui richiedere recensioni e nella interlocuzione con i medesimi.
È poi emerso che negli stessi mesi alla giornalista sia stata negata la possibilità di partecipare a giure di premi letterari ed iniziative analoghe nel medesimo settore.
Considerato che nello svolgimento di una attività definibile in senso lato di
“recensione” di opere letterarie l'aggiornamento ed il mantenimento di contatti con pag. 21/22 operatori qualificati del settore devono presumersi elementi necessari per la conservazione e lo sviluppo della professionalità, oltre che per il mantenimento del know how, la quantificazione effettuata dal primo giudice merita di essere confermata.
Per questi motivi
, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Non si ravvisano i presupposti per la reiterazione, anche in questa sede, dell'ordine di pubblicazione della sentenza, già disposto dal primo giudice.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 6.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del grado, liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228. Milano, 8/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
IA RI UO LA ER
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 350/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
IA RI UO Presidente
Serena Sommariva Consigliera
LA ER Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 22.1.2024, est. Gigli, promossa da
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 P.IVA_1
LA OR, AN TT e DR TO GL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n. 20
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dagli avv. Margherita Covi e Giovanni Luca Bertone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31
Appellata in data 8/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,anche istruttoria, disattesa e/o respinta e richiamate integralmente tutte le difese istanze ed eccezioni di cui alla doppia fase del precedente grado di giudizio, così:
GIUDICARE
Nel merito:
(i) annullare e/o revocare ovvero riformarsi integralmente la Sentenza n. 152/2024 pronunciata inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa IA Beatrice Gigli, nel procedimento R.G. n. 7008/2023 pubblicata e comunicata in data 22.1.2024 (successivamente corretta con provvedimento del
Tribunale di Milano del 5.3.2024, notificato in pari data), e conseguentemente accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate dal con la memoria Parte_1 difensiva ex art. 38 del D.Lgs. n. 198/2006 poi integralmente trascritte nel ricorso in opposizione depositata nell'ambito del detto procedimento, che qui di seguito si ritrascrivono:
«in via preliminare:
(i) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie per i motivi esposti nella parte in diritto al precedente paragrafo A e, per l'effetto, respingersi il ricorso;
nel merito:
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata, salvo gravame:
(iii) nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avversarie, data la quantificazione del danno proposta da controparte, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento venga limitata e/o ridotta in misura inferiore a quella ex adverso rivendicata nel ricorso;
in ogni caso:
(iv) con vittoria di spese, diritti e onorari».
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalla dott.ssa con ricorso ex art. 38, Controparte_1 comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, avente R.G. n. 2630/2023;
(iii) mandare assolta da ogni conseguenza pregiudizievole, Parte_1 accertando l'assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria ai danni della dott.ssa
Controparte_1
(iv) per gli effetti, dichiararsi tenuta e condannare la dott.ssa Controparte_1
a restituire/ripetere a tutte le somme corrisposte in
[...] Parte_1 esecuzione del Decreto e della Sentenza ivi comprese quelle a titolo di spese legali, oltre interessi e rivalutazione, anche quelle eventualmente corrisposte in corso del presente gravame;
pag. 2/22 (v) nell'ipotesi di accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) autorizzare alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura Parte_1 nazionale della decisione, per estratto, a spese della dott.ssa Controparte_1
(vi) in subordine rispetto a quanto al precedente punto (iii), ridursi le somme riconosciute
e liquidate a titolo di danno patrimoniale e/o non patrimoniale alla dott.ssa
[...] in forza del Decreto e della Sentenza e, conseguentemente, Controparte_1 dichiararsi tenuta e condannare la dott.ssa a CP_1 Controparte_1 restituire/ripetere a tutte le maggiori somme percepite in Parte_1 esecuzione del Decreto e della Sentenza (con riserva di documentazione dell'avvenuto pagamento in corso di causa), ivi comprese quelle a titolo di spese legali, oltre interessi
e rivalutazione;
In ogni caso:
(vii) con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase di giudizio, oltre rimborso del contributo unificato in misura pari ad euro 569,25; in via istruttoria:
(viii) ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie di controparte poiché generiche ed irrilevanti, e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sin
d'ora di essere ammessi alla prova contraria.
(v) ci si oppone all'ammissione degli avversari capitoli di prova, perché inammissibili in quanto generici e valutativi e, comunque, irrilevanti;
(vi) solo per il caso di contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai punti da n. 1 a n. 123 della narrativa di cui al ricorso ex art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 198/2006, tutte trascritte nel presente atto da intendersi qui ulteriormente integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalla parola “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento ovvero valutative. Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri, i signori: (…)
(vii) con i suddetti testi ammettersi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;
pag. 3/22 (viii) si chiede di rimostrare ai testi la documentazione via via richiamata nella capitolazione in fatto ai fini della conferma del relativo contenuto;
(ix) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 cod. proc. civ. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere”;
per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
In via principale:
a) rigettare tutte le domande proposte da col ricorso in appello, Parte_1 perché infondate e/o non provate, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2024, pubblicata in data 22 gennaio 2024 (poi corretta materialmente con provvedimento del
5 marzo 2024);
b) condannare ex art. 120 c.p.c. alla pubblicazione della sentenza sul Parte_1 quotidiano , per i motivi esposti, oppure su altro quotidiano a tiratura Parte_1 nazionale, a spese della società;
c) disporre la trasmissione degli atti agli Enti competenti per l'irrogazione a Parte_1 delle sanzioni amministrative ex art. 41 D.Lgs. 198/2006;
[...]
d) accertare e dichiarare il perdurare dell'inadempimento avversario a dare corretta e completa esecuzione ai provvedimenti del Tribunale di Milano e conseguentemente trasmettere a norma dell'art. 331, quarto comma, c.p.p. gli atti del presente giudizio alla competente Procura della Repubblica di Milano ai fini dell'accertamento della sussistenza in capo a del reato penale, perseguibile d'ufficio, di Parte_1 cui all'art. 38, comma quarto, D. Lgs. n. 196/2006.
In ogni caso:
e) condannare al pagamento delle spese di lite del giudizio, Parte_1 comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), con
l'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria:
1) nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova (anche a norma dell'art. 40
C.P.O.), ammettersi all'occorrenza prova testimoniale mediante i soggetti di seguito
pag. 4/22 indicati sulle circostanze di fatto contenute ai §§ 1-130 della parte in fatto della presente memoria nonché sui dati statistici riferiti nella nota n. 9 (pag. 50 della presente memoria), depurati da eventuali giudizi valutativi e preceduti dalla locuzione
“vero che”, che non fossero già ritenute provate per altra via;
si indicano sin d'ora come testimoni i Sigg.ri:
, , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, e
[...] Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
anche a prova contraria rispetto a quella chiesta ex adverso ed Tes_10 eventualmente ammessa dal Giudice”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 152/2024 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta ex art. 38, comma terzo, del d.lgs. n. 198/2006 da avverso Parte_1 il decreto con il quale il medesimo Tribunale- in persona di altro giudice- aveva ravvisato, ai danni della giornalista una discriminazione Controparte_1 in ragione del suo stato di gravidanza e di maternità e aveva condannato alla Parte_1 rimozione della discriminazione (con riassegnazione delle mansioni che la lavoratrice svolgeva prima della gravidanza) e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
Richiamata la normativa applicabile e fatta propria l'interpretazione datane dal giudice estensore del decreto opposto, il Tribunale ha evidenziato quanto segue: era pacifico che, prima dell'assenza per maternità, la lavoratrice fosse di fatto responsabile delle pagine dedicate alla letteratura de “La . Secondo il primo Pt_2 giudice “ si occupava … di individuare i collaboratori esterni ai quali CP_1 commissionare gli articoli, di individuare le tematiche da affrontare, di assegnare gli argomenti degli articoli ai singoli collaboratori. La ricorrente, inoltre, concordava le tempistiche per la realizzazione dei pezzi, veniva contattata per ricevere nuove proposte di collaborazione, per realizzare scritti e commenti di novità letterarie;
si occupava, inoltre, di negoziare col direttore i compensi per i collaboratori, di gestire i rapporti tra il giornale e i Festival del settore, di partecipare a saloni del libro e Festival di letteratura”; vi era evidenza documentale del fatto che, durante il periodo di assenza per maternità della (da ottobre 2020 a maggio 2021), il dott. CP_1 Persona_1
pag. 5/22 nominato Caporedattore de il 7 gennaio 2020, avesse avocato a sé la Parte_3 gestione diretta dei collaboratori e la decisione sulla scelta dei pezzi da inserire in rubrica. In tal senso deponevano le mail depositate agli atti e anche la trascrizione della registrazione di una riunione - convocata anche su sollecitazione del Comitato di
Redazione intervenuto a supporto della giornalista- nella quale riconosceva Per_1
l'avvenuta riorganizzazione ed il ridimensionamento di nell'ambito de CP_1 [...]
Pt_3 la trascrizione della registrazione della conversazione dimostrava che la riorganizzazione lavorativa aveva riguardato solo e soltanto la Secondo il CP_1
Tribunale dalla registrazione emergeva che “ [aveva] modificato Per_1
l'organizzazione del lavoro per quanto attiene alle pagine di letteratura e ai compiti della in quanto si è direttamente occupato egli in prima persona degli aspetti di CP_1 cui si occupava la (facendo anche un riferimento alla assenza della quando CP_1 CP_1
è in allattamento), mentre non è praticamente cambiato nulla per quanto attiene al resto del Domenicale;
per quanto attiene alle pagine diverse dalla letteratura - delle quali si occupano (per scienza, filosofia e tempo liberato), (per Per_2 Tes_1 musica, spettacoli e cinema) (per storia ed economia) - è evidente che la Tes_3 situazione è rimasta immutata, anche alla luce delle mail di cui al doc. 19 ric.; appare evidente che le altre colleghe inviano esse stesse al gli argomenti che Per_1 saranno trattati nel domenicale, agendo autonomamente;
la società, nonostante le pressioni ricevute anche dal CdR con le mail prima esaminate e con la stessa riunione del 6.7.2021, ha ritenuto di non dovere modificare la linea intrapresa durante l'assenza della ricorrente nel periodo della maternità”; non era rilevante che il ruolo di prima della gravidanza fosse svolto in via CP_1 di fatto (e la non avesse formalmente l'incarico di responsabile della rubrica, CP_1 essendo invece inquadrata come vice caposervizio), in quanto la normativa in tema di discriminazione tutelava le mansioni effettivamente svolte e la professionalità in concreto rivestita dalla lavoratrice madre;
era condivisibile la motivazione in diritto del decreto laddove il giudice aveva affermato che «Le norme esaminate hanno lo scopo di tutelare la donna/madre in un periodo di particolare fragilità rappresentato dalla gravidanza/maternità della donna che sposta il suo centro di interessi e di occupazione verso la nascita e le cure da
pag. 6/22 assicurare al neonato e quindi in una posizione materiale e psicologica delicatissima. A ciò deve aggiungersi che la madre, nella fase dell'aspettativa obbligatoria, è – suo malgrado – posta obbligatoriamente al di fuori del mondo del lavoro ed esposta ai mutamenti ed alle “riorganizzazioni” che in qualsiasi modo possano mettere a rischio e compromettere la sua posizione all'interno del luogo di lavoro. Le norme citate, infatti, intendono assicurare la posizione della lavoratrice contro qualsiasi interferenza che ne possa compromettere la posizione quale che siano le ragioni che ne sono a fondamento;
nella sostanza intendono cristallizzare la situazione materiale esistente nel luogo di lavoro in attesa del ritorno della lavoratrice/madre, senza che sopravvenga alcuna modificazione che la possa riguardare. In quanto fuori dall'azienda, la lavoratrice è proprio posta nell'impossibilità di difendere la posizione professionale acquisita, non essendo spesso nemmeno a conoscenza di quanto si stia verificando all'interno del posto di lavoro, in suo pregiudizio. Per tale motivo la discriminazione si può realizzare non solo in quanto la maternità ne sia la causa (vale a dire che il datore di lavoro voglia colpirla proprio in quanto la maternità si pone in contrasto con gli interessi dell'impresa) ma anche solo in quanto sia l'occasione per farlo, quindi dal punto di vista temporale, approfittando cioè della sua assenza. La terminologia usata “in ragione dello stato di gravidanza” ha proprio un'accezione ampia che può essere intesa tanto “a causa” quanto “in occasione” della stessa. E non assume alcun rilievo lo stato psicologico del datore di lavoro, vale a dire che lo faccia volutamente o, semplicemente, per non essere attento al problema in cui la lavoratrice versa: rileva la situazione nella sua oggettività, e cioè se la discriminazione sia stata consumata o meno»; era altresì provato che la rimozione degli effetti della discriminazione non era avvenuta nemmeno dopo l'adozione del decreto giudiziale, posto che dalla Per_ corrispondenza e-mail intercorsa in data 27.11.2023 era emerso che caporedattore subentrato a aveva mantenuto in un ruolo meramente esecutivo, Per_1 CP_1 sostituendola con nella gestione delle pagine di letteratura;
Persona_4 quanto, infine, all'entità del risarcimento liquidato nel decreto, il Tribunale ha escluso qualsivoglia ultra -petizione ed ha reputato congruo l'importo riconosciuto in via equitativa alla giornalista a ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
pag. 7/22 Con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 il ha proposto Parte_1 appello avverso l'indicata sentenza.
Con il primo motivo di gravame la società ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità delle domande formulate dalla giornalista ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 11.4.2006 n. 198 (c.d. “Codice delle Pari
Opportunità”). A dire dell'appellante, la lavoratrice avrebbe usato lo strumento del rito antidiscriminatorio invece di promuovere un ordinario giudizio per vedere accertato lo svolgimento di mansioni superiori;
ciò al fine di usufruire del regime probatorio agevolato tipico dei procedimenti in materia di discriminazione.
Con il secondo motivo di impugnazione la società ha lamentato il malgoverno delle prove documentali e l'erroneo diniego della prova orale in merito all'individuazione delle mansioni svolte dalla giornalista prima e dopo gravidanza, oltre che all'effettiva esistenza e natura della riorganizzazione aziendale. Nella prospettiva del gravame, il Tribunale aveva travisato il doc. 3 prodotto dalla lavoratrice, che non dimostrerebbe lo svolgimento del ruolo di “responsabile” della rubrica di letteratura in alcuna delle declinazioni considerate dal primo giudice (trattativa e determinazione dei compensi dei collaboratori, individuazione dei medesimi collaboratori, selezione e fissazione delle tempistiche per la pubblicazione dei pezzi, partecipazione saloni e festival del libro).
Secondo l'appellante, dai documenti risulterebbe al contrario che prima e dopo la maternità la aveva sempre fatto semplicemente la caposervizio: nelle materie CP_1 indicate formulava proposte a e quest'ultimo, nella propria veste di CP_1 Per_1 caporedattore, se del caso autorizzava quanto proposto dalla CP_1
Con il terzo motivo di gravame ha censurato la decisione di prime Parte_1 cure di non dar corso all'istruttoria orale per appurare quali fossero le effettive mansioni della giornalista prima e dopo la gravidanza, sulla loro equivalenza professionale, sull'effettività della riorganizzazione aziendale operata e sulla sua incidenza “diffusa”, su tutta la redazione, e non solo sulla CP_1
Con il quarto motivo di impugnazione la società ha lamentato la violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 198/2006, rubricato “onere della prova”, a mente del quale “1.
Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e
pag. 8/22 qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione”.
Ad avviso dell'appellante, la giornalista non aveva offerto gli elementi di fatto richiesti dalla norma, e in via comparativa si era limitata ad affermare che «le modalità di lavoro delle altre giornaliste addette alla redazione del supplemento “Domenica” –
Dott.sse , ed , ciascuna delle Persona_5 Testimone_1 Testimone_3 quali ha storicamente assegnata in via stabile la cura di alcune pagine specifiche del supplemento –[erano] rimaste in larga parte invariate, sia per quanto concerne – ciascuna in relazione alle specifiche pagine assegnate – il contributo ideativo e
l'autonomia nella scelta dei pezzi da inserire in ogni numero, sia nella gestione dei contatti con i collaboratori esterni al giornale che contribuiscono alle pagine medesime. In particolare, la Dott.ssa cura le pagine di scienza, filosofia e Per_2 tempo liberato, la Dott.ssa quelle di musica, spettacoli e cinema e da ultimo Tes_1 anche quella dedicata alle serie televisive, la Dott.ssa quelle di storia ed Tes_3 economia».
Con il quinto motivo di gravame, la società ha prospettato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso, e comunque non ha considerato, il carattere
“neutro” della riorganizzazione della redazione operata da riorganizzazione Per_1 dovuta sia alla riduzione del formato e degli spazi editoriali disponibili, sia alle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria, visto che la riorganizzazione aveva impattato su tutti i componenti della redazione. Era stato anche trascurato che la stessa era alla sua quarta gravidanza e per le prime tre ella non CP_1 aveva mai prospettato condotte illecite da parte del datore di lavoro.
Con il sesto motivo di appello ha criticato la decisione di prime Parte_1 cure per non aver dato conto delle contestazioni formulate dall'appellante in merito alla registrazione della conversazione del 6.7.2021, registrazione della quale avrebbe dovuto essere esclusa la legittimità e comunque l'utilizzabilità.
Con il settimo motivo di impugnazione la società ha censurato la sentenza per avere erroneamente interpretato il disposto dell'art. 25 comma 2-bis della legge pag. 9/22 198/2006 (novellato dall'art. 2 comma 1 lett. c) della L. 5 novembre 2021, n. 162), anche in relazione all'art. 56 del D. Lgs n. 151/2001.
A dire dell'appellante, pur avendo correttamente individuato le norme applicabili alla fattispecie – e cioè: l'art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 198/2006, secondo cui: “2-bis.
Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”; l'art. 56 della L. n. 151/2001: “Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti”, il primo giudice non le aveva correttamente interpretate.
Ad avviso della società, «l'equiparazione operata, in via estensiva, della locuzione normativa “in ragione” (e quindi “a causa di”, “a motivo di”) alla locuzione (più ampia) di “in occasione di” pare, infatti, indurre in inganno il Giudice stesso che, nell'evidente intento di valorizzare il principio di “oggettività” della condotta discriminatoria, si affida, però, di fatto, ad un mero e inammissibile criterio temporale al fine di valutare la natura discriminatoria o meno di una qualsivoglia forma di intervento o modifica (nel caso di specie, di tipo organizzativo) disposta dal datore di lavoro, cosicché la locuzione in “in occasione di”, da sinonimo di “in ragione”, diviene in realtà sinonimo di “in coincidenza di…” ovvero “in concomitanza di….”. In altri termini, il Giudice risulta introdurre una sorta di presunzione di illegittimità e discriminatorietà a fronte del solo fatto che i provvedimenti organizzativi datoriali siano temporalmente coincidenti con il periodo in cui la lavoratrice è portatrice del fattore di rischio, prescindendo da ogni altra valutazione». Oltre a ciò, il Tribunale
pag. 10/22 aveva anche omesso di considerare che l'art. 56 ora richiamato reputava legittima l'assegnazione della lavoratrice rientrata dalla maternità anche di mansioni equivalenti a quelle svolte da ultimo, e non necessariamente mansioni identiche.
Con l'ottavo motivo di appello ha lamentato l'omessa analisi e Parte_1 confronto sul quadro normativo di riferimento che pure era stato oggetto di rappresentazione da parte della società al fine di escludere la sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo normativo che tutela la posizione della lavoratrice all'interno dell'organizzazione.
Con il nono motivo di gravame la società ha criticato la sentenza per avere pronunciato
“ultra petita”, operando un illegittimo accertamento (neppure richiesto dalla giornalista) in ordine alle mansioni svolte dalla successivamente al decreto CP_1 oggetto di opposizione.
Ad avviso dell'appellante, doveva rilevarsi che “leggendo le conclusioni del ricorso ex
38 della Legge. 198/2006 (poi riprodotte e richiamate da controparte nella memoria difensiva del giudizio di opposizione), non vi è alcuna domanda relativa alle mansioni concretamente assegnate alla dott.ssa nel periodo successivo alla pubblicazione CP_1 del Decreto con cui si è conclusa la precedente fase del giudizio. È evidente che la
Sentenza impugnata pronunciandosi su una domanda neppure azionata da controparte ha violato palesemente il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 del c.p.c.”.
Con il decimo ed ultimo motivo di appello la società ha prospettato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla giornalista voci di danno neppure richieste, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio;
in particolare il Tribunale, aveva liquidato un danno patrimoniale di tipo professionale in misura pari ad euro
130.000,00 ed un danno non patrimoniale all'immagine (a dire dell'appellante neppure richiesto dalla dott.ssa equitativamente determinato in misura pari ad euro CP_1
20.000,00, in assenza di adeguata prova.
Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe.
Con memoria difensiva depositata in data 7.6.2024 si è costituita per il gravame
[...]
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e Controparte_1 lamentandone la temerarietà.
pag. 11/22 All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo di gravame.
Come ben evidenziato dal Tribunale tanto nel decreto quanto nella successiva sentenza,
l'oggetto dell'odierno giudizio non è né la verifica della correttezza dell'inquadramento professionale della giornalista, né l'accertamento dello svolgimento, da parte di quest'ultima, di mansioni superiori con acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento, e nemmeno l'indagine in merito alla violazione dell'art. 2103 c.c. ad opera del datore di lavoro.
L'accertamento richiesto in questa sede dalla lavoratrice è differente ed è finalizzato ad appurare se, in ragione dello stato di gravidanza della giornalista, il datore di lavoro abbia apportato modifiche nel trattamento o nell'organizzazione del lavoro tali da porre la lavoratrice madre in una posizione di svantaggio rispetto agli altri dipendenti, o comunque tali da limitare le opportunità di partecipazione professionale o alla progressione di carriera, con ciò violando il disposto dell'art. 25 comma 2 bis del d.lgs.
n. 198/2006 nella sua formulazione attuale (“
2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”), così come in quella previgente (“2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità
o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”).
Parimenti vanno disattesi il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di appello, esaminabili congiuntamente, in quanto tutti attinenti all'interpretazione delle norme in pag. 12/22 materia di discriminazione ai danni della lavoratrice madre, oltre che all'applicazione dei principi normativi in materia di riparto dell'onere della prova.
La stessa società appellante riconosce che il Tribunale abbia ben individuato, nelle norme di cui all'art. 25 comma 2 bis e 56 del d.lgs. n. 198/2006, le disposizioni normative primariamente regolanti la materia.
Diversamente da quanto argomentato dalla società, il Collegio reputa che il primo giudice abbia fatto di dette norme corretta applicazione laddove ha affermato che esse hanno lo scopo di proteggere la lavoratrice durante il periodo della gravidanza e della maternità dagli effetti di qualsiasi intervento datoriale riorganizzativo o modificativo che possa comprometterne la posizione lavorativa della donna, e ciò quale che siano le ragioni imprenditoriali, in ipotesi anche legittime, sottese a detto intervento.
Come evidenziato dal Tribunale, quel che rileva è l'oggettiva produzione di un effetto compromissivo ai danni della lavoratrice in gravidanza o in maternità, a prescindere dall'intenzionalità dannosa eventualmente sottesa all'azione del datore di lavoro, essendo al contrario sufficiente che la modifica anche “neutrale” dell'assetto organizzativo sia stata posta in essere in occasione della gravidanza e dell'assenza della lavoratrice in maternità e si sia tradotta nella compromissione delle condizioni di lavoro della dipendente.
Non colgono pertanto nel segno i rilievi con cui l'appellante lamenta l'omessa indagine sull'effettività della riorganizzazione della redazione de e sulle ragioni, in Parte_3 ipotesi lecite, che l'avrebbero determinata.
Dette ragioni (la necessità di ridurre gli spazi editoriali;
le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica;
la necessità di adeguare le modalità lavorative a dette limitazioni), anche ove esistenti, non varrebbero infatti a legittimare l'obiettivo deterioramento della condizione professionale dell'appellata perpetrato durante la sua assenza per gravidanza e pienamente concretizzatosi ai suoi danni (e solo ai suoi danni) al suo rientro in servizio.
Quanto poi alla prova della discriminazione come definita dall'art. 25 comma 2 bis del d.lgs. n. 198/2006 sopra riprodotto, va ricordato innanzitutto che “l'art. 40 del d.lgs. n.
198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo
pag. 13/22 un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE
n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10),
l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso” (Cass., 12/10/2018, n.25543).
Inoltre, “In tema di comportamenti datoriali discriminatori, il lavoratore è tenuto a provarne la ricorrenza sulla base di elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico (attribuendosi al datore di lavoro, in caso di indizi precisi e concordanti in tal senso, l'onere della prova della situazione contraria di insussistenza della discriminazione): il ricorso a dati statistici si prefigge peraltro lo scopo di facilitare
l'emersione della condotta illecita, senza assurgere a criterio autonomo/sostitutivo di prova, con la conseguenza che il mancato rilievo di dati statistici non è di ostacolo al riconoscimento della fondatezza del denunciato atto discriminatorio, laddove quest'ultimo sia stato provato attraverso una pluralità di tratti distintivi di univoca convergenza per stabilirne la illegittimità (nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del datore di lavoro che lamentava come la Corte d'appello non avesse censurato il comportamento processuale del lavoratore il quale aveva provato la discriminazione sulla sola base di elementi di fatto, senza ricorrere a dati statistici)”
(Cass., 26/07/2016, n.15435).
Diversamente da quanto opinato dalla società, quindi, la circostanza che la giornalista non abbia allegato dati statistici da cui inferire l'esistenza della discriminazione a discapito delle lavoratrici e delle lavoratrici madri nello specifico, o la circostanza che la stessa giornalista non abbia lamentato alcun comportamento illegittimo posto in essere da in occasione delle proprie precedenti gravidanze, non è elemento che Parte_1 di per sé inficia la correttezza delle valutazioni del materiale istruttorio effettuate dal primo giudice e il giudizio di sussistenza della dedotta discriminazione.
A proposito dell'utilizzabilità delle risultanze istruttorie, non coglie nel segno la censura formulata con il sesto motivo di appello.
pag. 14/22 Il Tribunale ha posto a base del proprio convincimento anche (ma non solo) la trascrizione di una conversazione tenutasi in data 6.7.2021, tramite videochiamata, tra il Direttore il caporedattore ed i componenti del Comitato CP_1 Per_6 Per_1 di Redazione Bisazza, e Ferrazza. Tes_5 Per_7
La società ha sostenuto che la registrazione della conversazione, e la relativa trascrizione, sarebbero illegittime perché lesive della privacy degli intervenuti.
Tuttavia, va considerato che secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, la generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento subisce una deroga nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. Pertanto, la registrazione di un colloquio fra presenti, poiché rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., ha natura ammissibile sia nel processo del lavoro che penale;
qualora sia svolta ad opera di un soggetto che partecipi a tale colloquio, essa rappresenta una prova documentale utilizzabile, trattandosi di registrazione operata da una persona protagonista della conversazione e legittimata a rendere testimonianza nel processo (così Cassazione civile sez. lav., 10/05/2018, n.11322). Ancor più di recente la Cassazione ha ribadito che “il
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità
(idest: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti
pag. 15/22 al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322). Al riguardo, questa Corte ha esplicitamente affermato che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento... Dunque, neppure tale addebito può integrare illecito disciplinare, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio
d'un diritto e, quindi, essendo coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico" (Cass.
29 dicembre 2014, n. 27424)”(così Cass. 2/11/2021, n. 31204).
Applicati detti principi al caso di specie, la registrazione della conversazione deve pertanto ritenersi legittima ed utilizzabile, essendo stata realizzata dalla giornalista al fine di precostituirsi un elemento di prova da utilizzare per fare valere i propri diritti.
Quanto alla contestazione del contenuto della conversazione operata dall'appellante, a ben vedere ha criticato l'interpretazione del testo registrato effettuata dal Parte_1 primo giudice, ma non anche la rispondenza di quanto effettivamente dichiarato dalle parti nel corso della riunione e quanto risultante dalla trascrizione.
Ritenuta pertanto la piena utilizzabilità di tale registrazione, sulla scorta di essa e del complesso delle risultanze istruttorie acquisite al processo devono essere disattesi anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla valutazione del materiale istruttorio ed alla ricostruzione dell'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice prima della gravidanza e- per effetto della riorganizzazione datoriale reputata discriminatoria- dopo di essa.
Per quanto attiene il “prima”, correttamente il primo giudice ha reputato superflua l'istruttoria orale alla luce della copiosa ed eloquente produzione documentale versata in atti dalla giornalista.
Eloquente è, innanzitutto, la corrispondenza e-mail prodotta al doc. 3 dalla giornalista, corrispondenza da cui effettivamente risulta che, come stigmatizzato dal
Tribunale, CP_1
pag. 16/22 autonomamente individuasse, proponesse e contattasse i collaboratori cui richiedeva la stesura di pezzi per la pagina letteraria de (si vedano, in via Parte_1 meramente esemplificativa, lo scambio con e CP_2 Controparte_3
l'individuazione di per la recensione del testo di;
l'interlocuzione CP_4 Persona_8 con e successiva decisione di sulla recensione di una nuova Controparte_5 CP_1 edizione di Come la vita (La vida misma), e così via); stabilisse l'ampiezza ed il risalto da dare ai singoli pezzi (cfr. ad esempio le mail con , apportando anche delle modifiche ai testi ricevuti, se reputate Testimone_11 necessarie (cfr. mail con;
Controparte_3 interloquisse con i medesimi collaboratori indicando scadenze e ampiezza dei pezzi richiesti (cfr. mail con;
Tes_12 dialogasse con la direzione del giornale su temi concernenti i compensi dei collaboratori ed i loro tagli;
fosse considerata anche all'esterno della redazione, e della società, come l'effettiva responsabile delle pagine di letteratura e poesia de (cfr. ad Parte_3 esempio mail di e del 10.7.2019). Testimone_13 Tes_12
Parimenti corretta è la valutazione del Tribunale circa l'evidenza documentale del cambiamento organizzativo posto in essere dal Caporedattore Per_1 quantomeno dall'ottobre 2020, cambiamento mantenuto al rientro in servizio di CP_1 dopo la maternità e comportante un trattamento meno favorevole dalla lavoratrice, con detrimento delle condizioni lavorative e delle chances di partecipazione alla vita aziendale.
Del tutto condivisibile è la ponderazione della corrispondenza in atti, dalla quale emerge la crescente ingerenza del caporedattore nei rapporti con i Per_1 collaboratori originariamente tenuti dalla (si veda ad esempio la mail da a CP_1 CP_1 dell'8 ottobre 2020: “Ma come mai hai chiamato i collaboratori con cui Per_1 sapevi mi stavo mettendo d'accordo io?”). Dalle e-mail traspare anche l'adozione, da parte del medesimo di unilaterali iniziative di modifica alla pagina letteraria Per_1 nella versione proposta dalla giornalista, senza alcuna interlocuzione con (doc. 3 CP_1
mail da a dell'8 ottobre 2020: “Ho visto che hai fatto modificare CP_1 CP_1 Per_1 la pagina senza neanche rispondermi a questa mail. Io però ho comunque bisogno di una risposta, grazie”). Ancora, dalle mail emerge il mancato inserimento della Dott.ssa pag. 17/22 “quale destinataria delle mail che vengono inviate per la programmazione del CP_1 numero del domenicale” (doc. 16 appellata).
Come ben evidenziato dal Tribunale, del resto, il giorno del rientro in servizio di dalla maternità, in data 10.5.2021, lo stesso aveva informato la CP_1 Per_1 giornalista del mutamento dell'organizzazione del lavoro adottata nelle more e del sostanziale cambiamento del suo ruolo all'interno della redazione, significativamente effettuata in concomitanza temporale all'assenza per gravidanza della lavoratrice.
Si legge nel doc. 13 del fascicolo “ciao . bentornata. Alla luce del CP_1 CP_1 nuovo giornale (con spazi e rigaggi oggettivamente più ridotti e la non facile gestione della pubblicità) e alla luce della situazione generale che ci espone a continui stop per le ferie forzate nonché ai pericoli delle malattie che purtroppo si sono manifestati anche nella nostra redazione, ho attivato una nuova organizzazione del lavoro. Come fatto sinora, anche per le pagine di letteratura sarò io a prendere contatti con i collaboratori
e a concordare i pezzi con loro e a definire che cosa mettere nelle pagine. E mano mano che i pezzi arrivano te li invio per impaginarli nelle domeniche successive, senza tempi morti”.
Un sistema ben diverso, quindi, da quello che vedeva protagonista la giornalista sino all'assenza per maternità e che certo non può dirsi essersi tradotto nell'assegnazione alla dipendente di “mansioni equivalenti” a quelle svolte prima del congedo.
L'esautoramento di è stato del resto sostanzialmente riconosciuta da CP_1 nel corso della riunione del 6 luglio 2021, riunione durante la quale il Per_1 caporedattore ha pure precisato che la riorganizzazione aveva riguardato nello specifico e non altri componenti della redazione, per i quali un intervento così pressante ed CP_1 incisivo non era stato reputato necessario (si veda, nella sua integralità, la trascrizione del colloquio e le risposte date da alle sollecitazioni provenienti dai Per_1 componenti dal Comitato di Redazione, risposte dalle quali traspare la diversità di trattamento riservata a rispetto a quello delle altre colleghe: doc. 41 fascicolo CP_1 appellata).
Se a detti elementi documentali si aggiunge la considerazione della concomitanza temporale tra il riassetto organizzativo e l'assenza della lavoratrice per maternità e dei plurimi interventi a tutela della effettuati dal CdR de CP_1 Parte_1
pag. 18/22 (cfr. docc. 38,39, 40 e 51 fascicolo appellata), appare del tutto corretta la valutazione di sufficienza degli elementi di fatto offerti dalla giornalista a riprova della lamentata discriminazione, rispetto ai quali il datore di lavoro non ha offerto adeguata prova contraria.
Parimenti infondato è il nono motivo di appello.
Nella parte motiva della sentenza impugnata, al punto 7, si legge testualmente:
«Accertata la sussistenza della condotta discriminatoria, per le ragioni sopra esposte, non può che confermarsi il decreto anche nell'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 38, d.lgs. n. 198/2006 il quale dispone che il Tribunale, oltre a provvedere al risarcimento del danno non patrimoniale ove richiesto, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Rimozione degli effetti che non pare essere ancora avvenuta. Ciò risulta dal documento acquisito all'udienza del 28/11/23 e consistente in uno scambio e-mail avvenuto il 27/11/23. A fronte di considerazioni in merito ai contenuti delle pagine di letteratura, rivolte da Per_ a collaboratore esterno de , - capo redattore in CP_1 Persona_4 Pt_1 sostituzione di – risponde a “grazie per le considerazioni punto per Per_1 CP_1
Per_ Per_ essere chiari: la rubrica e di e le valutazioni sono di , caso per caso. La rubrica ha il format del colonnino e non si cambierà. Eccezionalmente si può Per_ modificare, ma solo eccezionalmente, secondo le richieste di . La scelta di tenere la narrativa contemporanea in questo formato è mia”. È evidente che, anche nell'attualità, il ruolo della a differenza che in passato, sia divenuto meramente CP_1 esecutivo e sia stato privato della componente autonoma e propositiva. (…) Parimenti, visto il perpetrarsi, per le ragioni sopra viste, delle conseguenze della condotta discriminatoria, va ordinata la pubblicazione – a cura e spese dell'opponente – di estratto della presente sentenza, entro 7 giorni dalla pubblicazione, sul quotidiano Il
Sole 24 ore».
Il dispositivo della sentenza recita poi: “definendo il giudizio, rigetta il ricorso e conferma il decreto opposto;
dispone la pubblicazione – a cura e spese della parte opponente – di estratto della sentenza sul quotidiano , entro 7 giorni Parte_1 dalla pubblicazione;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte
pag. 19/22 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.”
Tale essendo il contenuto decisorio del provvedimento di cui si discute, la Corte non ravvisa il lamentato vizio di ultrapetizione.
Le considerazioni del primo giudice circa il perpetrarsi della condotta discriminatoria pur successivamente al decreto ex art. 38 costituiscono infatti un passaggio motivazionale corretto, alla luce della produzione documentale menzionata nel provvedimento, e funzionale a dare conto della persistente attualità dell'illecito accertato con il decreto e, quindi, della perdurante necessità di conferma delle tutele già accordate in fase sommaria. Inoltre, le considerazioni del primo giudice sulla permanenza dell'illecito sono anche funzionali a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza.
Parimenti infondato è il decimo motivo di appello.
Quanto al danno non patrimoniale, va evidenziato infatti che sin dal ricorso ex art. 38 D.
Lgs. n. 198/2006 la lavoratrice aveva chiesto (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, lamentando tra l'altro che “la condotta della
Resistente ha posto la Dott.ssa in una condizione di particolare stress psico-fisico CP_1
e umiliazione, nei confronti dei colleghi della redazione e di tutto il giornale (cfr. ancora doc. 36), nonché come detto dei collaboratori e di tutti i vari interlocutori con i quali ella aveva quotidiani contatti;
e ciò in un momento particolarmente delicato, quale quello della nascita di un figlio, incidendo dunque in modo estremamente negativo, davvero odioso, nella sua già di per sé complessa situazione di neo genitore, per di più in periodo di pandemia”.
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, quindi, tra le voci pregiudizievoli integranti l'unitaria categoria del danno non patrimoniale che la lavoratrice allegava di avere sofferto è stato inserito anche il danno all'immagine, patito a causa dell'umiliazione derivata dalla pubblica esautorazione del proprio ruolo.
Che detta esautorazione abbia avuto ricadute sull'immagine professionale della lavoratrice, all'interno ed all'esterno della redazione, è- ancora una volta- provato documentalmente.
Innanzitutto, depongono in tal senso i plurimi interventi a tutela posti in essere dal
CDR, costituito da giornalisti del Sole resi edotti dell'esautorazione della CP_1
pag. 20/22 Significativa, nello stesso senso, è poi la scelta di eliminare dai destinatari di una CP_1 serie di tipologie di comunicazioni prima indirizzatele o, viceversa, di inserire terzi in messaggi di “rimprovero” indirizzati alla (cfr. doc. 32 fascicolo appellata) CP_1
Ancor più eloquenti le mail provenienti da collaboratori esterni, ed in particolare, lo scambio di mail tra e , al doc. 36 appellata: al messaggio di CP_1 Persona_8 CP_1
“Ciao , grazie, certo che mi ricordo! Solo che io, come sai, da quando sono Per_8 tornata dalla maternità non gestisco più le pagine, sono completamente tagliata fuori, dunque non saprei come fare, un libro su non lo posso recensire io. Suggeriscigli Per_9 di chiamare (…), di insistere, in fondo è il suo lavoro, visto che non è più il Per_1 mio”, la destinataria rispondeva così: “Cara sì lo so..te l'ho girato perché mi CP_1
Per_ pareva brutto non girarvelo per , so infatti che l'aveva mandato a carminati senza esito. Un abbraccio, ”. Una simile risposta dimostra che anche Persona_8 all'esterno del giornale il mutamento di ruolo che aveva interessato era CP_1 circostanza nota.
La quantificazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice
(necessariamente ex art. 1226 c.c) risulta poi congrua attesa la protrazione temporale delle condotte illecite, l'entità dello svilimento professionale percepibile dalla differenza del cambio di mansioni, la risonanza interna ed esterna avuta dalle medesime condotte.
Parimenti immune da censura è il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità liquidato dal primo giudice per il periodo di 26 mesi
(dal rientro in servizio dopo la maternità, nel maggio 2021, al deposito del ricorso di primo grado, il 7 agosto 2023) durante cui la lavoratrice ha subito, per effetto della discriminazione, un sostanziale depauperamento della propria professionalità.
Ed infatti, come si è visto, a seguito della riorganizzazione della redazione e della discriminazione tramite essa perpetrata, la giornalista appellata si è vista privata di rilevanti ambiti di autonomia operativa: nella selezione dei temi da trattare;
nella valutazione degli spazi e della visibilità da assegnare a ciascun pezzo;
nella selezione dei collaboratori cui richiedere recensioni e nella interlocuzione con i medesimi.
È poi emerso che negli stessi mesi alla giornalista sia stata negata la possibilità di partecipare a giure di premi letterari ed iniziative analoghe nel medesimo settore.
Considerato che nello svolgimento di una attività definibile in senso lato di
“recensione” di opere letterarie l'aggiornamento ed il mantenimento di contatti con pag. 21/22 operatori qualificati del settore devono presumersi elementi necessari per la conservazione e lo sviluppo della professionalità, oltre che per il mantenimento del know how, la quantificazione effettuata dal primo giudice merita di essere confermata.
Per questi motivi
, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Non si ravvisano i presupposti per la reiterazione, anche in questa sede, dell'ordine di pubblicazione della sentenza, già disposto dal primo giudice.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 6.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del grado, liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228. Milano, 8/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
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