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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 6115/2005 ; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALFIO CALI' in forza di procura speciale in atti
ATTORE
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO SANFILIPPO in forza di procura speciale in atti
CONVENUTO
(C.F. ) , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dalll'avv. ANGELO CHIARA in forza di procura speciale in atti
INTERVENUTO
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 6115/2005 dichiarato interrotto all'udienza del
07.03.2006; rilevato che la mancata comparizione delle parti all'udienza del 5 dicembre 2025
deve essere qualificata alla stregua di implicita eccezione d'estinzione. Indi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile prima dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69), deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate,
giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania,05/12/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 6115/2005 ; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALFIO CALI' in forza di procura speciale in atti
ATTORE
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO SANFILIPPO in forza di procura speciale in atti
CONVENUTO
(C.F. ) , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dalll'avv. ANGELO CHIARA in forza di procura speciale in atti
INTERVENUTO
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 6115/2005 dichiarato interrotto all'udienza del
07.03.2006; rilevato che la mancata comparizione delle parti all'udienza del 5 dicembre 2025
deve essere qualificata alla stregua di implicita eccezione d'estinzione. Indi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile prima dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69), deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate,
giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania,05/12/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini