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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del
28.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Fiorinda Conte che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1 difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.8.2024 parte ricorrente ha esposto che l' , con provvedimento notificato il 4.5.2023, aveva richiesto la CP_1
restituzione di euro 1.237,99, somma indebitamente percepita dalla defunta madre della ricorrente, nell'arco temporale dall'1.1.2007 al Persona_1
31.5.2009 per aver fruito di una maggiorazione sociale non spettante.
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità della pretesa azionata nei suoi confronti dall' per non essere stata accertata la sua qualità di erede, il CP_1
difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del presunto indebito, e concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L' si costituiva, e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Alla odierna udienza cartolare, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Ritiene il Tribunale che la tesi di parte ricorrente vada condivisa, sicché
l'eccezione di prescrizione è fondata.
Va rilevato, invero, che il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, proprio in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, ha chiarito che l'azione di ripetizione dell'indebito
è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ed il dies a quo della stessa deve individuarsi nel momento del pagamento (Cass., 14.5.2008 n. 12092).
In proposito, anche le SS.UU., con sentenza 9 marzo 2009 n. 5624 hanno chiarito che: “l'art 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi”.
Tanto premesso, nel caso di specie, considerato che le somme oggetto di richiesta di ripetizione si riferiscono a prestazioni erogate in favore del de cuius nell'arco temporale dal 2007 al 2009, deve ritenersi che, al Persona_1 momento dell'invio della missiva di contestazione dell'indebito avversata in questa sede (4.5.2023), è ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale e, pertanto, le somme risultano irripetibili.
In ragione di tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere pertanto accolto con la conseguenza che va accertata l'insussistenza di erogazioni indebite da parte dell' CP_1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alla somma di euro 1.237,99 di cui alla comunicazione del CP_1
4.5.2023, non sussistono pagamenti indebiti da parte dell' ; CP_1
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.200, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 29.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli