Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2024, proposto da
AD LI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavriago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione trasmessa a AD LI S.p.A. il 29 dicembre 2023 e avente ad oggetto “ istanza unica di realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Cavriago, Via Roncaglio 65/B - Foglio 19 Mappale 146: comunicazioni in merito a vs. nota Prot. AD n. 2023/25013 del 22/12/2023 ”, con cui il Comune di Cavriago ha comunicato a AD LI S.p.A. l’impossibilità di rilasciare l’attestazione del silenzio assenso e dichiarato l’opera oggetto di istanza “non autorizzabile”;
- dell’art. 3 del “ Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale ” del Comune di Cavriago, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26/7/2006;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso – tra l’altro – qualsivoglia atto del Comune che possa costituire fondamento della comunicazione adottata;
… in subordine e ove occorrer possa, per la disapplicazione …
dell’art. 3 del “ Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale ” del Comune di Cavriago, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26/7/2006;
... per l’accertamento ...
- del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. al Comune di Cavriago il 4 agosto 2023, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003;
- dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis , L. 241 del 1990 e, ove occorrer possa, della nullità ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a. della comunicazione, trasmessa a AD LI S.p.A. il 29 dicembre 2023 e avente ad oggetto “ istanza unica di realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Cavriago, Via Roncaglio 65/B - Foglio 19 Mappale 146: comunicazioni in merito a vs. nota Prot. AD n. 2023/25013 del 22/12/2023 ”, con cui il Comune di Cavriago ha comunicato a AD LI S.p.A. l’impossibilità di rilasciare l’attestazione del silenzio assenso e dichiarato l’opera oggetto di istanza “non autorizzabile”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavriago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Caterina UP e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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AD LI s.p.a. (in avanti AD), odierna ricorrente, in data 4 agosto 2023 ha presentato al Comune di Cavriago un’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, per la installazione di una nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile sul territorio comunale e, precisamente, alla via Roncaglio n. 65/b, sul terreno identificato nel registro catastale al foglio 19, mappale 146.
In data 5 agosto 2023, il Comune di Cavriago ha trasmesso a AD il preavviso di diniego per improcedibilità della domanda, comunicando che “ l'istanza non è accoglibile per motivazioni non superabili consistenti nella mancanza dell'assenso del proprietario del terreno e della dimostrazione del titolo di proprietà o disponibilità dell'area ”, precisando che “ Nel modulo di domanda (...) la ditta si dichiara proprietaria dell'area, mentre nella istanza (...) dichiara di allegare 'copia del contratto di locazione/copia assenso alla presentazione': tale documentazione tuttavia non risulta allegata alla pratica. Da verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate l'area indicata come sede dell'intervento risulta alla data odierna in capo ad altro intestatario ” e concludendo che “ per le motivazioni sopra esposte non si ritiene di dare avvio al procedimento della Conferenza dei Servizi, mancando i presupposti a fondamento della presentazione della istanza stessa ”.
In data 23 dicembre 2023, AD ha trasmesso all’Amministrazione comunale una nota con cui, dopo aver comunicato l’avvenuta stipula di un contratto di locazione ad uso non abitativo con il proprietario della porzione di terreno ove era prevista l’installazione dell’impianto radioelettrico e aver precisato che in relazione all’istanza di autorizzazione riteneva formatosi il silenzio assenso ex art. 44, comma 10, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha richiesto il rilascio di una attestazione dell’avvenuta autorizzazione per silenzio assenso.
Con provvedimento trasmesso il 29 dicembre 2023, il Comune di Cavriago ha opposto a AD il diniego dell’attestazione del silenzio assenso.
Con ricorso proposto come in rito, AD agisce in giudizio al fine di ottenere i ) l’accertamento del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata al Comune di Cavriago il 4 agosto 2023, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, ii ) l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis , della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e, comunque, l’annullamento del diniego di rilascio dell’attestazione del silenzio assenso, oppostole dal Comune di Cavriago con comunicazione del 29 dicembre 2023, iii ) l’annullamento e, in subordine, la disapplicazione dell’art. 3 del ‘ Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale’ del Comune di Cavriago approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26 luglio 2006.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cavriago, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 38 del 21 marzo 2024, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: “ Ritenuto ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare insussistente il fumus boni iuris, atteso che non appare formatosi il silenzio assenso sull’istanza proposta dalla ricorrente, in ragione della mancata produzione dell’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione comunale in sede di preavviso di rigetto; Considerato che l’operatore di telecomunicazioni che intenda attivare la procedura autorizzativa relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è tenuto a comprovare la disponibilità dell’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’impianto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14 novembre 2014, n. 5886); Considerato che, nel caso di specie, la società ricorrente nel modulo di domanda generato dal Portale Accesso Unitario ha dichiarato di essere proprietaria dell'area in questione, mentre nell’istanza n. 2023/19958 del 1 agosto 2023 ha dichiarato di allegare «copia del contratto di locazione/copia assenso alla presentazione», documentazione invero non allegata alla pratica; e che, per tali ragioni, l’Amministrazione comunale, con nota del 5 agosto 2023, ha comunicato il preavviso di diniego dell’autorizzazione per «mancanza dell'assenso del proprietario del terreno e della dimostrazione del titolo di proprietà o disponibilità dell'area», invitando la società richiedente a «presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o ulteriori documenti funzionali a superare le motivazioni sopra esposte ostative all'accoglimento della istanza», invito poi disatteso dall’odierna ricorrente; Considerato che l’art. 44 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 prevede al comma 6 che «Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale»; Ritenuto, pertanto, che ad esito della mancata integrazione documentale necessaria ai fini dell’attivazione della procedura autorizzativa, non possa ritenersi decorso il termine utile alla formazione del silenzio assenso; Ritenuto, infine, insussistente il pregiudizio grave ed irreparabile in ragione del fatto che la rinnovazione dell’istanza corredata dalla documentazione attestante la disponibilità dell’area in questione consentirebbe alla società ricorrente di ottenere l’invocata autorizzazione ”.
Alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis e art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e, ove occorrer possa, dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 31, comma 4, c.p.a. ”.
La ricorrente sostiene che sull’istanza di autorizzazione ex art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si sia formato il silenzio assenso. Precisa, infatti, che essa ha trasmesso l’istanza in data 4 agosto 2023, che in data 5 agosto 2023 il Comune di Cavriago le ha opposto il preavviso di diniego per improcedibilità dell’istanza, che il termine per la formazione del silenzio assenso - sospeso fino al 16 agosto 2023 - ha ricominciato a decorrere dopo tale data, ragion per cui “ il 14 ottobre 2023 il titolo autorizzatorio è stato ottenuto per silenzio assenso ”.
Chiede, dunque, l’accertamento giudiziale dell’avvenuta formazione del titolo autorizzatorio per silenzio assenso e dell’inefficacia di tutti gli atti adottati successivamente e, in particolare, dell’inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis , della Legge 7 agosto 1990 n. 241 o della nullità ex art. 31, comma 4, cod. proc. amm. del diniego di rilascio dell’attestazione del silenzio assenso del 29 dicembre 2023.
II. “ Violazione dell’art. 44 del d.lgs n. 259 del 2003 ”.
La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe posto a fondamento della improcedibilità dell’istanza la mancanza di documentazione in realtà non richiesta ai fini dell’autorizzazione, dal momento che l’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non prevede che con l’istanza di autorizzazione debba essere data prova della disponibilità dell’area ove è prevista la realizzazione dell’impianto di telecomunicazioni.
III. “ Violazione per falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento. Illegittimità del regolamento per violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ”.
La ricorrente, dopo aver premesso che nella comunicazione del 29 dicembre 2023 il Comune afferma che « anche prescindendo da quanto sopra specificato, l’opera sarebbe comunque realizzata in violazione dell’art. 3 del vigente “Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale” », impugna l’art. 3 del “ Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale ” (in avanti Regolamento) che prevede che “ I siti potranno esclusivamente essere collocati su aree di proprietà comunale ”, per violazione dell’art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, secondo cui “ i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia ”. Secondo la prospettazione attorea, infatti, l’art. 3 del Regolamento comunale, così come formulato, avrebbe introdotto una indebita limitazione generalizzata all’installazione degli impianti di telefonia mobile.
IV. “ Art. 3 del Regolamento: violazione dell’art. 41 Cost. Violazione degli articoli: 3; 4, commi 2 e 3; 42; 52 del d.lgs n. 259 del 2003. Invalidità derivata ”.
La ricorrente deduce un ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 3 del Regolamento, per violazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (ai sensi del quale “ La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità ”) e dell’art. 4, comma 3, del medesimo decreto (secondo cui “ A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità ”).
Sostiene che la locazione di immobili per la collocazione di antenne è un “mercato rilevante”, in cui si incontrano la domanda dei siti di installazione da parte degli operatori di telecomunicazioni e l’offerta delle aree da parte dei proprietari delle stesse, mercato soggetto alla legge della domanda e dell’offerta; e che il Comune, con la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento (consentita installazione degli impianti solo su aree comunali), avrebbe monopolizzato tale mercato, obliterando la libertà di iniziativa economica privata degli operatori e dei privati proprietari, in violazione dell’art. 41 della Costituzione, oltre che in contrasto con molteplici norme del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (che affermano il diritto dell’operatore di installare su aree private, oltre che pubbliche).
V. “ Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003; violazione del par. 2 dell’art. 4 TUE; violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016 ”.
La ricorrente espone di essere un c.d. remedy taker , ovvero una società nata per effetto di un provvedimento della Commissione europea, che si è pronunciata in relazione alla fusione tra le società (controllanti di) Wind e H3G; che, in applicazione del provvedimento della Commissione europea, l’Autorità Garante per le Comunicazioni (ai sensi dell’art. 10 della delibera n. 282/11/Cons) e il Ministero dello Sviluppo Economico (con il decreto del 4 novembre 2016) hanno fissato cadenze temporali precise e inderogabili, entro le quali AD dovrà avviare il servizio e coprire parte del territorio nazionale con una rete propria; che, quindi, l’installazione di che trattasi è essenziale al fine di garantire tale copertura.
Deduce che gli atti impugnati si porrebbero in contrasto con il principio dell’effetto utile sancito dall’art. 4, par. 3, del Trattato sull’Unione europea, impedendole di garantire la necessaria copertura di rete.
Tali essendo le censure formulata dalla ricorrente, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Come precisato in punto di fatto, in data 4 agosto 2023 AD ha presentato al Comune di Cavriago l’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, per l’installazione di una nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile sul territorio comunale.
In data 5 agosto 2023, il Comune di Cavriago ha opposto alla richiedente il preavviso di diniego, in cui ha evidenziato l’improcedibilità della domanda, comunicando che “ l'istanza non è accoglibile per motivazioni non superabili consistenti nella mancanza dell'assenso del proprietario del terreno e della dimostrazione del titolo di proprietà o disponibilità dell'area ”, precisando che “ Nel modulo di domanda (...) la ditta si dichiara proprietaria dell'area, mentre nella istanza (...) dichiara di allegare 'copia del contratto di locazione/copia assenso alla presentazione': tale documentazione tuttavia non risulta allegata alla pratica. Da verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate l'area indicata come sede dell'intervento risulta alla data odierna in capo ad altro intestatario ” e concludendo che “ per le motivazioni sopra esposte non si ritiene di dare avvio al procedimento della Conferenza dei Servizi, mancando i presupposti a fondamento della presentazione della istanza stessa ”.
Nella medesima comunicazione è indicato, ad abundantiam , che « Con la presente cogliamo inoltre l'occasione per rammentare che, ai sensi dell'art. 3 del ‘Regolamento per l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale’, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26/7/2006, i siti atti ad ospitare nuovi impianti “potranno esclusivamente essere collocati su aree di proprietà comunale” ».
Orbene, l’improcedibilità dell’istanza è fondata sul rilievo della mancata presentazione di documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria mediante l’indizione della conferenza di servizi, vale a dire il titolo di disponibilità del terreno su cui è prevista l’installazione dell’impianto. Ragion per cui nella medesima nota l’Amministrazione comunale non ritiene “ di dare avvio al procedimento della Conferenza dei Servizi, mancando i presupposti a fondamento della presentazione della istanza stessa ”, concedendo alla richiedente il termine di dieci giorni per “ presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o ulteriori documenti funzionali a superare le motivazioni sopra esposte ostative all'accoglimento della istanza ”.
La società richiedente, solo in data 23 dicembre 2023, comunica al Comune di Cavriago di aver stipulato un contratto di locazione ad uso non abitativo con il proprietario della porzione di terreno ove era prevista l’installazione dell’impianto, senza peraltro allegarne copia.
È quindi evidente come non possa ritenersi perfezionato il silenzio assenso sull’istanza, non avendo la società ricorrente superato le ragioni poste a fondamento della ritenuta improcedibilità dell’istanza e non sussistendo alcuna inerzia da parte dell’Amministrazione comunale cui il silenzio con valore provvedimentale ha la funzione di supplire.
L’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nel testo vigente ratione temporis , regola, al comma 10, l’istituto del silenzio assenso, con l’indicazione che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali (...)”; prevede, poi, al comma 6 che « Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale ».
La ratio dell’istituto del silenzio assenso è quella di supplire ad una inerzia dell’Amministrazione, attribuendo a tale inerzia valore legale tipico, sì da garantire il privato richiedente attraverso il più efficace dei rimedi, ovvero il diretto conseguimento del titolo abilitativo invocato. Per tale motivo, alla luce della disciplina speciale applicabile nella presente controversia, nel caso di tempestiva richiesta di integrazione documentale da parte dell’Amministrazione procedente (“ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta ”), il termine per la formazione del silenzio assenso si interrompe e riprende a decorrere solo dal momento dell’avvenuta integrazione, dovendosi con esso supplire (e sanzionare) l’inerzia dell’Amministrazione, così come espressamente previsto dal richiamato art. 44, comma 6 (“ Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale ”).
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi formato il silenzio assenso.
L’operatore di telecomunicazioni che intenda attivare la procedura autorizzativa relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, è tenuto a comprovare la disponibilità dell’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’impianto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14 novembre 2014, n. 5886). Nel caso di specie, la società ricorrente nel modulo di domanda generato dal Portale Accesso Unitario ha dichiarato di essere proprietaria dell'area in questione, mentre nell’istanza del 4 agosto 2023 ha dichiarato di allegare « copia del contratto di locazione/copia assenso alla presentazione », documentazione invero non allegata alla pratica; ragion per cui, l’Amministrazione comunale, con nota del 5 agosto 2023, ha comunicato il preavviso di diniego dell’autorizzazione per « mancanza dell'assenso del proprietario del terreno e della dimostrazione del titolo di proprietà o disponibilità dell'area », invitando la società richiedente a « presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o ulteriori documenti funzionali a superare le motivazioni sopra esposte ostative all'accoglimento della istanza », invito poi disatteso dall’odierna ricorrente.
Non risultando prodotta alcuna integrazione documentale, non ha ricominciato a decorrere il termine di cui all’art. 44, comma 10, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (cfr. art. 44, comma 6, citato).
In definitiva, quindi, ad esito della mancata integrazione documentale necessaria ai fini dell’attivazione della procedura autorizzativa, non può ritenersi decorso il termine utile alla formazione del silenzio assenso, per espressa previsione normativa (cfr. art. 44, comma 6, citato), che opera quale disciplina speciale della materia regolandone in parte qua l’ iter procedimentale. E ciò in linea con il generale principio per cui, ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’Amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi e si avrà, allora, un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023 n. 11203).
Solo in data 23 dicembre 2023, verosimilmente al fine di avvalersi dell’invocato silenzio assenso, la società ricorrente dichiara di aver stipulato il contratto di locazione dell’area di interesse – senza peraltro produrne copia all’Amministrazione –, richiedendo l’attestazione dell’intervenuto silenzio assenso. Attestazione che correttamente il Comune di Cavriago non ha rilasciato, non essendosi prodotto, in difetto di una sua inerzia, alcun silenzio con valore provvedimentale tipico.
Ne discende l’infondatezza del ricorso nella parte in cui si richiede l’accertamento del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata al Comune di Cavriago il 4 agosto 2023, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis , della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del 1990 e, comunque, l’annullamento del diniego di rilascio dell’attestazione del silenzio assenso, opposto dal Comune di Cavriago con comunicazione del 29 dicembre 2023.
Quanto all’impugnazione dell’art. 3 del ‘ Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale’ del Comune di Cavriago approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26 luglio 2006, devono essere disattese le censure formulate dalla ricorrente, in quanto non conferenti e, anche ove fondate, non idonee né ad accertare la formazione del silenzio assenso, né a far valere l’illegittimità della nota con cui il Comune oppone l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica e di quella con cui si nega il rilascio dell’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso. Come precisato, infatti, nella comunicazione del 5 agosto 2023 è indicato, ad abundantiam , che « Con la presente cogliamo inoltre l'occasione per rammentare che, ai sensi dell'art. 3 del ‘Regolamento per l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale’, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26/7/2006, i siti atti ad ospitare nuovi impianti “potranno esclusivamente essere collocati su aree di proprietà comunale” », risultandosi il procedimento arrestato nella fase embrionale, prima dell’avvio dell’istruttoria, per mancanza del titolo di disponibilità dell’area su cui era prevista l’installazione dell’impianto. E, quindi, ciò esonera il Collegio dall’esame di dette doglianze.
Sono infine infondate le censure con cui parte ricorrente ritiene compromesso il proprio obiettivo di copertura di rete e violato il principio dell’effetto utile di cui all’art. 4, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea, non sussistendo al momento della presentazione dell’istanza gli elementi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione, né avendoli parte ricorrente poi forniti, sì da consentire all’Amministrazione comunale l’avvio dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione; in altri termini, l’invocata mancata copertura di rete è ascrivibile non già ad una inerzia o ad un illegittimo operato dell’Amministrazione, ma direttamente riconducibile alla responsabilità dell’operatore di telecomunicazioni, che ha omesso di produrre contestualmente all’istanza di autorizzazione o successivamente alla richiesta dell’Amministrazione la documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria, così determinando l’improcedibilità dell’istanza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Caterina UP, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Caterina UP | IT CA |
IL SEGRETARIO