TAR Parma, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 236
TAR
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
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Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso

    Il silenzio assenso non si è formato in quanto la ricorrente non ha integrato la documentazione richiesta dall'amministrazione comunale in sede di preavviso di diniego, necessaria per l'avvio dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 44 del d.lgs n. 259 del 2003

    Le censure relative all'art. 3 del Regolamento sono state disattese in quanto non conferenti e non idonee a far valere l'illegittimità della nota con cui il Comune oppone l'improcedibilità dell'istanza, dato che il procedimento si è arrestato prima dell'avvio dell'istruttoria per mancanza del titolo di disponibilità dell'area.

  • Rigettato
    Violazione per falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento. Illegittimità del regolamento per violazione dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001

    Le censure relative all'art. 3 del Regolamento sono state disattese in quanto non conferenti e non idonee a far valere l'illegittimità della nota con cui il Comune oppone l'improcedibilità dell'istanza, dato che il procedimento si è arrestato prima dell'avvio dell'istruttoria per mancanza del titolo di disponibilità dell'area.

  • Rigettato
    Art. 3 del Regolamento: violazione dell’art. 41 Cost. Violazione degli articoli: 3; 4, commi 2 e 3; 42; 52 del d.lgs n. 259 del 2003. Invalidità derivata

    Le censure relative all'art. 3 del Regolamento sono state disattese in quanto non conferenti e non idonee a far valere l'illegittimità della nota con cui il Comune oppone l'improcedibilità dell'istanza, dato che il procedimento si è arrestato prima dell'avvio dell'istruttoria per mancanza del titolo di disponibilità dell'area.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003; violazione del par. 2 dell’art. 4 TUE; violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016

    Le censure relative alla compromissione dell'obiettivo di copertura di rete e alla violazione del principio dell'effetto utile sono infondate, poiché la mancata copertura è ascrivibile alla responsabilità dell'operatore che ha omesso di produrre la documentazione necessaria, determinando l'improcedibilità dell'istanza.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposti per la formazione del silenzio assenso

    Il silenzio assenso non si è formato in quanto la ricorrente non ha integrato la documentazione richiesta dall'amministrazione comunale in sede di preavviso di diniego, necessaria per l'avvio dell'istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 236
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 236
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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