TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3350
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Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
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Ordinanza presidenziale 13 settembre 2023
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la normativa conforme a Costituzione, qualificando il payback come misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e come contributo di solidarietà.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi propri del decreto del 6 luglio 2022

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta di fissare un tetto di spesa uniforme per tutte le regioni fosse ragionevole e che il calcolo basato sui costi fosse una modalità di determinazione del fatturato al lordo dell'IVA. La Corte dei conti vigila sulla regolarità dei bilanci regionali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti, ritenendo che gli atti impugnati abbiano natura meramente esecutiva e non discrezionale, e che le controversie riguardino diritti soggettivi patrimoniali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali richieste rientrino nella giurisdizione ordinaria in quanto connesse alle controversie sui diritti soggettivi patrimoniali relativi al payback.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione del provvedimento accertativo

    Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Mancato rispetto del termine perentorio per il pagamento ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di trenta giorni abbia natura perentoria e che il mancato rispetto dello stesso precluda l'accesso al meccanismo di risoluzione agevolata.

  • Rigettato
    Pagamento insufficiente e tardivo

    Il Tribunale ha ritenuto che il pagamento integrativo non sana il vizio del mancato rispetto del termine perentorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3350
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3350
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo