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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 13202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13202 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa S. Rossi, scaduti i termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 15819/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F. 1
DE RI RI ed Avv. MANLIO ARNONE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bagheria (PA), C.so Butera N° 212, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.4.2025 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente presso l'I.C. "Giovanni Cagliero" di Roma in virtù di contratto stipulato per l'a.s. 2024/25 con decorrenza dal
30.09.2024 e cessazione al 30.6.2025; esposto, altresì, di aver prestato analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso:
anno scolastico 2023/2024 presso l'istituto Comprensivo "Rita Levi
-
Montalcini" di Roma dal 12.09.2023 al 30.06.2024;
anno scolastico 2022/2023 IC Via Ceneda dal 27.09.2022 al 15.01.203 dal
-
16.01.2023 al 18.04.2023, dal 19.04.2023 al giorno 8.06.2023, dal 9.06.2023 al
9.06.2023;
-anno scolastico 2021/2022 I.C. Alberto Manzi di Roma dal 26.10.2021 al
13.01.2022 dal 14.01.2022, dal 17.01.2022 al 25.02.2022, dal 2.03.2022 al
4.03.2022, dal 7.03.2022 al 13.04.2022, dal 20.04.2022 al 22.04.2022, dal
26.04.2022 al 21.05.2022, dal 22.05.2022 al 27.05.2022, dal 30.05.2022 al
1.06.2022, dal 6.06.2022 al 8.06.2022;
anno scolastico 2020/2021 IC "V Fabiola" di Roma dal 3.11.2020 al 23.02.2021,
dal 24.02.2021 al 22.03.2021, dal 23.03.2021 al 25.03.2021, dal 26.03.2021 al
24.04.2021, dal 25.04.2021 al giorno 8.06.2021; dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio
2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del CP_1 concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo "Respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa, con decreto fissare l'udienza di discussione, invitando le parti a comparire personalmente, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3
del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
"Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così per un totale di € 2.500,00;
- conseguentemente condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
-In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno".
Instaurato il contraddittorio, il CP_1 convenuto è rimasto contumace. La
difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. In data odierna, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta parte tuttora iscritta nelle graduatorie per le supplenze e avendo ricevuto ulteriore incarico di supplenza per l'anno scolastico in corso), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi "la natura di atti di micro-organizzazione", ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto destinataria di un nuovo e perdurante incarico di supplenza e comunque ancora iscritta nelle graduatorie per le supplenze) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo", dovendosi peraltro "connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita dal sistema
...
scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente" (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito.
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso a corsi di laurea, diControparte_3il
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.".
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Controparte_1
n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla
Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone "Per
-
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63
e dall'art. 1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma
1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica"; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che
"I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo" e che (art. 64) "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
2.3 In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva."
Nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti nell'anno scolastico 2021/2022, essendo stata impegnata dal 26.10.2021 al 13.01.2022 dal 14.01.2022, dal 17.01.2022 al
25.02.2022, dal 2.03.2022 al 4.03.2022, dal 7.03.2022 al 13.04.2022, dal
20.04.2022 al 22.04.2022, dal 26.04.2022 al 21.05.2022, dal 22.05.2022 al
27.05.2022, dal 30.05.2022 al 1.06.2022, dal 6.06.2022 al 8.06.2022, presso l'Istituto Alberto Manzi di Roma per sostituire sempre il medesimo collega assente con una serie di supplenze più o meno continuative;
in riferimento all'anno scolastico 2020/2021, la docente ha prestato servizio presso IC "V
Fabiola" di Roma dal 24.2.2021 al 22.3.2021, mentre per gli altri periodi non vi
è alcuna documentazione a supporto.
Inoltre, nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso IC Via
Ceneda dal 27.09.2022 al 15.01.203, dal 16.01.2023 al 18.04.2023, dal
9.06.2023 al 9.06.2023, in riferimento agli altri periodi indicati nel ricorso non
è presente documentazione a supporto. Nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso l'istituto
Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Roma dal 12.09.2023 al 30.06.2024; per l'a.s. 2024/25 ha prestato servizio presso l'I.C. "Giovanni Cagliero" di Roma in virtù di contratto stipulato con decorrenza dal 30.09.2024 e cessazione al
30.6.2025. Applicando i principi giurisprudenziali prima esposti, si ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia contribuito alla didattica annua dei vari istituti dove ha prestato servizio, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti.
2.3.1. Va quindi accertato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è
causa.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023), ove è stato chiarito che "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
2.3.3. Ne consegue la condanna del CP_1 resistente all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del CP_1
e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 della
Carta Elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
Controparte_1 ad attribuire alla parte2. per l'effetto, condanna il ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il CP_1 convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 1.030,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, data deposito telematico
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa S. Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa S. Rossi, scaduti i termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 15819/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F. 1
DE RI RI ed Avv. MANLIO ARNONE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bagheria (PA), C.so Butera N° 212, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.4.2025 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente presso l'I.C. "Giovanni Cagliero" di Roma in virtù di contratto stipulato per l'a.s. 2024/25 con decorrenza dal
30.09.2024 e cessazione al 30.6.2025; esposto, altresì, di aver prestato analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso:
anno scolastico 2023/2024 presso l'istituto Comprensivo "Rita Levi
-
Montalcini" di Roma dal 12.09.2023 al 30.06.2024;
anno scolastico 2022/2023 IC Via Ceneda dal 27.09.2022 al 15.01.203 dal
-
16.01.2023 al 18.04.2023, dal 19.04.2023 al giorno 8.06.2023, dal 9.06.2023 al
9.06.2023;
-anno scolastico 2021/2022 I.C. Alberto Manzi di Roma dal 26.10.2021 al
13.01.2022 dal 14.01.2022, dal 17.01.2022 al 25.02.2022, dal 2.03.2022 al
4.03.2022, dal 7.03.2022 al 13.04.2022, dal 20.04.2022 al 22.04.2022, dal
26.04.2022 al 21.05.2022, dal 22.05.2022 al 27.05.2022, dal 30.05.2022 al
1.06.2022, dal 6.06.2022 al 8.06.2022;
anno scolastico 2020/2021 IC "V Fabiola" di Roma dal 3.11.2020 al 23.02.2021,
dal 24.02.2021 al 22.03.2021, dal 23.03.2021 al 25.03.2021, dal 26.03.2021 al
24.04.2021, dal 25.04.2021 al giorno 8.06.2021; dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio
2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del CP_1 concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo "Respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa, con decreto fissare l'udienza di discussione, invitando le parti a comparire personalmente, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3
del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
"Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così per un totale di € 2.500,00;
- conseguentemente condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
-In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno".
Instaurato il contraddittorio, il CP_1 convenuto è rimasto contumace. La
difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. In data odierna, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta parte tuttora iscritta nelle graduatorie per le supplenze e avendo ricevuto ulteriore incarico di supplenza per l'anno scolastico in corso), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi "la natura di atti di micro-organizzazione", ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto destinataria di un nuovo e perdurante incarico di supplenza e comunque ancora iscritta nelle graduatorie per le supplenze) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo", dovendosi peraltro "connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita dal sistema
...
scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente" (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito.
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso a corsi di laurea, diControparte_3il
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.".
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Controparte_1
n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla
Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone "Per
-
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63
e dall'art. 1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma
1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica"; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che
"I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo" e che (art. 64) "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
2.3 In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva."
Nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti nell'anno scolastico 2021/2022, essendo stata impegnata dal 26.10.2021 al 13.01.2022 dal 14.01.2022, dal 17.01.2022 al
25.02.2022, dal 2.03.2022 al 4.03.2022, dal 7.03.2022 al 13.04.2022, dal
20.04.2022 al 22.04.2022, dal 26.04.2022 al 21.05.2022, dal 22.05.2022 al
27.05.2022, dal 30.05.2022 al 1.06.2022, dal 6.06.2022 al 8.06.2022, presso l'Istituto Alberto Manzi di Roma per sostituire sempre il medesimo collega assente con una serie di supplenze più o meno continuative;
in riferimento all'anno scolastico 2020/2021, la docente ha prestato servizio presso IC "V
Fabiola" di Roma dal 24.2.2021 al 22.3.2021, mentre per gli altri periodi non vi
è alcuna documentazione a supporto.
Inoltre, nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso IC Via
Ceneda dal 27.09.2022 al 15.01.203, dal 16.01.2023 al 18.04.2023, dal
9.06.2023 al 9.06.2023, in riferimento agli altri periodi indicati nel ricorso non
è presente documentazione a supporto. Nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso l'istituto
Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Roma dal 12.09.2023 al 30.06.2024; per l'a.s. 2024/25 ha prestato servizio presso l'I.C. "Giovanni Cagliero" di Roma in virtù di contratto stipulato con decorrenza dal 30.09.2024 e cessazione al
30.6.2025. Applicando i principi giurisprudenziali prima esposti, si ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia contribuito alla didattica annua dei vari istituti dove ha prestato servizio, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta docenti.
2.3.1. Va quindi accertato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è
causa.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023), ove è stato chiarito che "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
2.3.3. Ne consegue la condanna del CP_1 resistente all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del CP_1
e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 della
Carta Elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
Controparte_1 ad attribuire alla parte2. per l'effetto, condanna il ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il CP_1 convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 1.030,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, data deposito telematico
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa S. Rossi