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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2875/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30 agosto 1986; rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Viappiani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bibbiano (RE), Via Quattro Novembre n. 4
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 9 marzo 1987; rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Arduini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via F.lli Cervi n. 59
- convenuta - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in data 5 ottobre 2013 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di VE (RE), matrimonio trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VE al n. 16, P. 1 anno
2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. disporre che il sig. versi a favore della sig.ra Parte_1 [...] la somma una tantum di euro 5.000,00 CP_1
(cinquemila//00).
Le spese di lite saranno completamente a carico del signor Pt_1
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, Pt_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, dalla quale era consensualmente separato in forza Controparte_1 della sentenza n. 790/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 giugno 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
7 novembre 2025, aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo un assegno divorzile una tantum pari ad € 5.000,00.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 settembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 5 Con provvedimento in data 20 novembre 2025, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, veniva disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e precisavano congiuntamente le conclusioni, come epigrafe trascritte, sicché con provvedimento in data 18 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione con riserva di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
3 di 5 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Quattro
Castella (RE) in data 20 ottobre 2007.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 27 giugno
2023) nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 790/2023 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 giugno 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le condizioni economiche concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum, ossia in unica soluzione, nella misura concordata dalle parti, in considerazione del tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e della loro attuale condizione economico- patrimoniale.
3. Quanto alle spese di lite, prende atto il Tribunale che le parti hanno concordato che se ne faccia interamente carico il Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
Reggio Emilia il 9 marzo 1987, contratto a VE (RE) in data 5
4 di 5 ottobre 2013 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013 parte 1 numero 16;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto che le parti hanno concordato che le spese di lite siano interamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF AG
IL PRESIDENTE
MI DA
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2875/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30 agosto 1986; rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Viappiani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bibbiano (RE), Via Quattro Novembre n. 4
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 9 marzo 1987; rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Arduini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via F.lli Cervi n. 59
- convenuta - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in data 5 ottobre 2013 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di VE (RE), matrimonio trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VE al n. 16, P. 1 anno
2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. disporre che il sig. versi a favore della sig.ra Parte_1 [...] la somma una tantum di euro 5.000,00 CP_1
(cinquemila//00).
Le spese di lite saranno completamente a carico del signor Pt_1
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, Pt_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, dalla quale era consensualmente separato in forza Controparte_1 della sentenza n. 790/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 giugno 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
7 novembre 2025, aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo un assegno divorzile una tantum pari ad € 5.000,00.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 settembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 5 Con provvedimento in data 20 novembre 2025, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, veniva disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e precisavano congiuntamente le conclusioni, come epigrafe trascritte, sicché con provvedimento in data 18 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione con riserva di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
3 di 5 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Quattro
Castella (RE) in data 20 ottobre 2007.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 27 giugno
2023) nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 790/2023 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 giugno 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le condizioni economiche concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum, ossia in unica soluzione, nella misura concordata dalle parti, in considerazione del tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e della loro attuale condizione economico- patrimoniale.
3. Quanto alle spese di lite, prende atto il Tribunale che le parti hanno concordato che se ne faccia interamente carico il Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
Reggio Emilia il 9 marzo 1987, contratto a VE (RE) in data 5
4 di 5 ottobre 2013 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013 parte 1 numero 16;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto che le parti hanno concordato che le spese di lite siano interamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF AG
IL PRESIDENTE
MI DA
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