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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
31 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bronzini e Gloria Controparte_1
IO Casadei, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8766/2024 del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, pubblicata in data 13/9/2024.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio e da verbale di udienza del 2 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver lavorato con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato dal mese di ottobre 2019 alle dipendenze della con attribuzione Parte_1 della qualifica di capo redattore presso il quotidiano “Il Riformista”, ma di aver svolto mansioni di vice direttrice;
di essere stata assegnata, come altri colleghi de “Il Riformista”, alla redazione de
“L'Unità”, acquistata dalla verso la fine del 2022, di cui le veniva offerta la Parte_1 direzione della versione on line;
di esserle stato successivamente comunicato che non avrebbe più ricoperto il ruolo informalmente offertole ma che avrebbe mantenuto quello di vice direttrice della testata “L'Unità”; di essere stata invece privata delle prerogative di vicedirettrice e di aver quindi svolto funzioni di redattore ordinario e di essere stata infine licenziata in data 26 maggio 2023 per giustificato motivo oggettivo, in seguito alla soppressione della sua posizione lavorativa e nell'ottica di contenimento dei costi, ha chiamato in giudizio la davanti al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale 1. Accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento del 26.05.2023 in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ovvero del giustificato motivo soggettivo ovvero della giusta causa;
2. Per effetto condannare la , ai sensi dell'art. 27 c. 4 Parte_1
CCNL Giornalistico del 24.06.2014, alla corresponsione in favore della Dott.ssa di un CP_1 indennizzo aggiuntivo, rispetto all'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di Euro 51.434,64 corrispondente a dodici mensilità della retribuzione percepita dalla ricorrente (Euro 4.286,22 mensili x 12); In via subordinata, 3. Accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento del
26.05.2023 in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ovvero del giustificato motivo soggettivo ovvero della giusta causa ai sensi dell'art. 3, comma 1 D. Lgs. 23/2015;
4. Dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e per l'effetto condannare la società resistente, ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 23/2015, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 4.286,22, per ogni anno di servizio, nella misura di sei mensilità; In via ulteriormente subordinata 5. Accertare e dichiarare che il licenziamento del
26.05.2023 è inefficace e/o illegittimo in quanto intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, c. 2 L. 604/1966; 6. Dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e per l'effetto condannare la società resistente, ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 23/2015, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità di importo pari ad 1/2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 4.286,22, per ogni anno di servizio, nella misura di sei mensilità”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza della ha così disposto: Accoglie parzialmente la Parte_1 domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 26.5.2023 e l'estinzione del rapporto di lavoro, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità pari a n.6 mensilità di retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge. Rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna in persona Parte_1 del legale rapp.te al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così ridotta, nella somma di
E.2500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari>>.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato argomentando che: i) la ricorrente al momento del licenziamento svolgeva mansioni di redattore ordinario e non aveva chiesto, neppure incidentalmente, l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di vicedirettrice presso la testata di nuova acquisizione per cui non poteva applicarsi la tutela dell'art. art. 27 co. 3 e 4 del CCNL
Giornalistico del 24.06.2014, prevista solo in favore dei dipendenti che esercitano le funzioni apicali regolate dall'art. 6 (direttore, condirettore e vicedirettore), per cui la domanda principale doveva essere respinta;
ii) il trasferimento di tutti i giornalisti dalla redazione de “Il Riformista” alla redazione de “L'Unità”, come emerso dalle prove testimoniali, privava di qualsiasi pregio il lamentato carattere strumentale dello spostamento della ricorrente, che non poteva quindi reputarsi volto a precostituire motivo di licenziamento;
iii) i dati di bilancio, richiamati nella comunicazione di licenziamento,
l'aumento dell'attivo societario nell'anno 2022 ed una corrispondente diminuzione sia della perdita di esercizio che dei costi per il personale, escludevano la sussistenza dell'esigenza di riduzione dei costi del personale che la società aveva inteso perseguire con il licenziamento della ricorrente, che doveva pertanto ritenersi illegittimo, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro ex art. 3 d.lgs. n.23\2015 e condanna al pagamento delle prescritte mensilità; iv) le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, potevano essere compensate nella misura di un terzo con condanna della società resistente al pagamento dei residui due terzi.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la censurando la sentenza Parte_1 impugnata per avere dichiarato l'illegittimità del licenziamento e condannato la società al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità, avendo ritenuto che < la riduzione della perdita di esercizio>> ed il << miglioramento …per i costi del personale>> dall'anno 2021 al 2022 escludessero la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda formulata in primo grado dall'appellata.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha respinto la domanda con cui l'originaria ricorrente aveva chiesto, accertata l'illegittimità del licenziamento, di condannare la società resistente alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo aggiuntivo previsto dall'art. 27 del ccnl giornalistico, il cui esame esula quindi dalla cognizione del giudice del gravame.
Tanto premesso, l'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con un unico ed articolato motivo di appello la sostiene che il Parte_1
Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento per essere incorso in plurimi errori nella lettura ed interpretazione del bilancio della società, e precisamente, per avere ritenuto che una perdita di esercizio leggermente inferiore nel 2022 rispetto al 2021 era sufficiente ad escludere la necessità di una riduzione dei costi;
per avere apprezzato l'attivo dello stato patrimoniale anziché del costo economico;
per avere attribuito rilevanza al leggero miglioramento del costo del personale, riduzione minima che, tenuto conto della rilevante retribuzione dell'appellata, non era sufficiente ad escludere la finalità di ulteriore significativa riduzione. Afferma, inoltre, l'appellante, richiamando arresti giurisprudenziali della
Corte di Cassazione, che < presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta datoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato>>.
Le censure non sono condivisibili.
Osserva il Collegio che, pur volendo dare rilievo alla giurisprudenza citata dall'appellante, circa i limiti di sindacabilità nell'ambito delle scelte aziendali, il giudice deve comunque procedere al rigoroso vaglio di effettività della ragione organizzativa addotta dal datore di lavoro, allo scopo di scongiurare licenziamenti discrezionali “mascherati” e verificare in concreto la riduzione dei costi o l'aumento della produttività o la migliore capacità decisionale derivante dalla soppressione del rapporto di lavoro o dalla riduzione del personale (per tutte Cass. 20/07/2020, n. 15400).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in caso di soppressione di un unico posto di lavoro, ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo “la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del posto” (Cass. n. 31660/2023), affermando che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato dalla riduzione dei costi e concretizzatosi nel licenziamento di un solo lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso di causalità tra il risanamento economico ed il licenziamento, non essendo sufficiente, ai fini della legittimità del licenziamento, dimostrare l'esistenza di notevoli passività di bilancio.Ciò comporta, quindi, l'accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, in quanto, ove sia stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro fornire la relativa prova) le ragioni per le quali la scelta cada su un determinato lavoratore. Tale verifica non è da qualificarsi quale indebita interferenza nella discrezionalità delle scelte datoriali, poiché l'insussistenza della ragione economica addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore “(cfr. Cass. 31660 del 14 novembre 2023).
Alla luce dei principi sopra espressi la decisione impugnata va esente da censure avendo il giudice di prime cure valutato tutte le circostanze all'interno delle quali il licenziamento dell'appellata è stato intimato, anche in relazione ai documenti contabili forniti.
Nello specifico, il Collegio non può che confermare le valutazioni espresse dal Tribunale atteso che dai documenti in questione emerge una forte solidità dell'azienda con un attivo di € 2.294.583,0 di cui € 1.699.151,00 di attivo circolante ed € 593.946,0 di immobilizzazioni nel 2022 superiore all'anno precedente (€ 1.409.493), un debito complessivo esiguo, pari ad € 239.000,00, ed una perdita lievemente diminuita nel 2022 rispetto al 2021 (da € 658.426 nel 2021 ad € 659.840 nel 2022), che di certo non poteva essere risanata dalla soppressione di un'unità lavorativa. Come risulta documentalmente, infatti, l'unico provvedimento di riduzione dei costi adottato dalla Parte_1
è stato il licenziamento dell'appellata. Misura che, sebbene in grado di determinare una riduzione dei costi del personale, non può ritenersi idonea ad influire sulla situazione patrimoniale dato l'impatto trascurabile della stessa se non inquadrata in un più ampio piano di razionalizzazione che avesse previsto tagli a costi riferiti ad altre voci, quali i costi per i “servizi” o i “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, che risultano in aumento nel 2022 rispetto all'anno precedente.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha rilevato che l'esigenza di contenere i costi supportati dalla società datrice di lavoro attraverso la soppressione della posizione lavorativa della non aveva trovato alcuna valida giustificazione, non avendo neppure chiarito, tra l'altro la CP_1 società, nella lettera di comunicazione del licenziamento del 26 maggio 2023, quale posizione fosse ritenuta superflua, dal momento che a quella data la ricorrente rivestiva il ruolo di redattore e non vicedirettrice.
Tali i motivi della decisione alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza. Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c..
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella Controparte_1 misura del 15% Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa