Parere definitivo 12 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01586/2026REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AN Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3635/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IN S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AN NE e udito per la parte appellante l’avv. Massimo Di Nezza in sostituzione dell'avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16 giugno 2023 e depositato il 21 giugno 2023 IN S.p.A. (in seguito anche solo “IN”) ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania - sede di Napoli, domandandone l’annullamento, il provvedimento del 26 maggio 2023 con cui il Dirigente dell’Area Ambiente del Comune di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità della pratica ed ha archiviato l’istanza di autorizzazione presentata unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 da IN S.p.A. per l’installazione di un palo portantenne in Napoli, alla via Carlo Bernari s.n.c., rilevando che la predetta società non aveva compiutamente ottemperato alla richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. 37021 del 3 maggio 2023.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
I) Violazione dell’art. 44, commi 6 e 10, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per difetto di presupposti di istruttoria ;
II) Violazione dell’art. 44, comma 6, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per difetto di presupposti di istruttoria ;
III) Violazione dell’art. 54 e dell’Allegato n. 13 – Mod. A del D. Lgs. n. 259/03 – Violazione dell’art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 – Violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01 - Eccesso di potere per difetto di presupposti ed istruttoria .
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso in relazione al primo motivo mentre lo ha accolto per il resto, giudicando fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.
In particolare, quanto al primo motivo ha ritenuto infondata la censura incentrata sulla intervenuta decadenza del potere del Comune resistente di formulare le richieste di integrazione documentale.
Ha, invece, ritenuto fondate le censure dedotte a mezzo del secondo e terzo motivo di ricorso osservando in particolare che:
-in relazione alla dichiarazione di improcedibilità derivante dalla mancata integrazione documentale “per giurisprudenza costante, formatasi nel vigore del vecchio articolo 87) - ora art. 44 - del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello A dell’allegato n. 13 del medesimo testo normativo, “In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, […], attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune” […] “sicché, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 del D. Lgs. 259/2003, anche in base alla giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che non sia necessario che l’istante produca documentazione non prescritta, né dalla norma, né dal modello di domanda di cui al previgente Allegato 13, modello A, del D. Lgs. n. 259/2003”;
-in relazione al piano annuale delle installazioni trasmesso dalla società ma non ricomprendente l’impianto in questione “la giurisprudenza ha chiarito, in relazione a fattispecie analoghe, che «La preventiva presentazione di un piano delle installazioni da parte dell’operatore non può costituire un pre-requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base. Attraverso tale imposizione, infatti, il Comune ha posto a carico di LI un onere procedimentale ulteriore e particolarmente gravoso e che, soprattutto, non è previsto dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, pregiudicando così le esigenze di celerità che caratterizzano il relativo procedimento” […] “Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259).» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 02/01/2024, n. 15)”;
-in relazione alla mancata produzione della lettera di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 e della L.R. 59/2018 e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018, “osserva il Collegio che trattasi di incombenti non prescritti né dall’art. 44 del D. Lgs. 259/2003, né contemplati nel catalogo dei documenti da allegare all’istanza di cui al previgente All. n. 13 – Mod. A del D. Lgs. n. 259/03, ma, come eccepito dal Comune resistente, di incombenti previsti dalla Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 “in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, come tali, al più, regolarizzabili (in tal senso cfr. anche il secondo comma dell’invocato art. 3 della L.R. n. 59/2018, secondo il quale “La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione”), non potendo invece la loro mancata produzione costituire legittimo motivo di archiviazione dell’istanza ex art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.”;
-in relazione all’assenza delle richieste asseverazioni, che non sarebbero state rese ai sensi dell'art. 481 del c.p., oltre che degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e non in modo puntuale “come indicato ai punti da 6.1 e 6.7(…) basti rilevare, ancora una volta, che trattasi di incombenti non prescritti né dall’art. 44 del D. Lgs. 259/2003, né contemplati nel catalogo dei documenti da allegare all’istanza di cui al previgente All. n. 13 – Mod. A del D. Lgs. n. 259/2003, e che in tal senso depongono anche le difese del Comune resistente, alla stregua della esibita nota comunale del 14/07/2023 n. 583866 del Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio, nella quale si afferma che le predette asseverazioni «Sono richieste in analogia alla normativa edilizia (rif. art. 20 del D.P.R. 380/2001), a cui è prassi fare riferimento per tutto ciò che non è contemplato dal D.Lgs. 259/03 in materia di costruzioni»”;
-infine, in relazione alla mancata allegazione del contratto di locazione con la proprietà dell’area interessata dalla installazione dell’infrastruttura in questione “in disparte il fatto che anche il predetto adempimento non è prescritto né dall’art. 44 del D. Lgs. 259/2003, né contemplato nel catalogo dei documenti da allegare all’istanza di cui al previgente All. n. 13 – Mod. A del D. Lgs. n. 259/03 e che, quindi, la sua mancata allegazione, sia, al più, suscettibile di regolarizzazione, e rilevato che il Comune resistente contesta (solo) che “non è stato allegato il contratto di locazione con la proprietà ma una mera dichiarazione”, ma non che la “dichiarazione di assenso” prodotta (con la quale tale signora P.A. dichiara “di essere proprietaria dell'immobile sito in Napoli riportato al NCT del Comune di Napoli al fg. 164 p.lla 394 e di rilasciare il proprio benestare alla presentazione delle necessarie richieste autorizzative, delegando la Società lnfrastrutture Wireless Italia S.p.A. stessa alla compilazione e presentazione delle citate comunicazioni”) provenga dalla proprietaria dell’area di intervento (benché, nella predetta dichiarazione di assenso, si faccia riferimento all'immobile sito in Napoli riportato al N.C.T. del Comune di Napoli al fg. 164 p.lla 394, mentre, nell’istanza unica ex art. 43 del D. Lgs. n. 259/2003, il riferimento è al fg. 164 p.lla 272), deve richiamarsi la giurisprudenza formatasi in materia di rilascio del permesso di costruire, invocata nel ricorso, secondo la quale «il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Si è precisato, inoltre, che, “il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria”.
3. Ora con ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 e depositato in data 9 gennaio 2025 il Comune di Napoli ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma limitatamente ai capi che hanno accolto il ricorso di primo grado di IN S.p.A.
Ha affidato il gravame a tre motivi di appello così rubricati:
1) Error in judicando-violazione art.44 d.lgs.259/03- travisamento-contraddittorietà -violazione regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici ;
2) Error in judicando- contraddittorietà ;
3) Violazione art.44 d.lgs 259/03- travisamento- violazione normative nazionali di settore .
4. In data 31 marzo 2025 IN S.p.A. si è costituita per resistere avverso l’appello anche eccependo l’inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione del capo della sentenza di primo grado (pag. 5) con cui il T.A.R. ha accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo.
4.1 La stessa in data 9 gennaio 2026 ha, poi, depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
6. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In disparte da ogni considerazione in ordine alla sua ammissibilità, l’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui afferma che il richiedente l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile non è tenuto a produrre documentazione non prescritta dalla legge e dal modello di domanda e che le carenze documentali eventualmente contestate non possono comunque comportare l’archiviazione della pratica ma devono essere suscettibili di regolarizzazione.
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che il Comune non può richiedere la presentazione del Piano annuale delle installazioni, non potendo quest’ultimo costituire un prerequisito per l’ottenimento dell’autorizzazione non essendo previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Osserva parte appellante che l’art. 2 del Regolamento comunale di Napoli approvato con delibera di C.C. n.103/2003 prescrive che gli operatori di servizi di telecomunicazione “devono inoltrare, annualmente, all’ufficio comunale preposto, un piano delle installazioni nel quale devono essere riportati gli impianti da installare nonché tutti gli impianti esistenti, compresi quelli da modificare successivamente all’approvazione del piano» e, non saranno considerate accoglibili e, come tali, non autorizzabili, le richieste relative alla realizzazione o modifica di impianti radioelettrici, fino all’approvazione del nuovo piano annuale”.
Inoltre, la L. 36 del 2001, nel disciplinare l’emanazione di tale Regolamento comunale, stabilisce che i comuni “possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”.
Sulla base di tale quadro normativo parte appellante ritiene che il Comune avrebbe potuto richiedere la presentazione del Piano.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui afferma che “i predetti documenti non andavano allegati all’istanza della Società ricorrente ex art. 44 del Decreto Legislativo n. 259/2003 e, comunque, che la contestata mancanza dei predetti incombenti non poteva comportare la archiviazione della predetta istanza, essendo suscettibile di regolarizzazione”.
Parte appellante deduce la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha escluso la regolarizzazione della documentazione mediante presentazione successiva del Piano per le installazioni, conclusione cui invece è pervenuta in relazione alle altre carenze documentali.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, con riguardo alle altre carenze documentali, che l’amministrazione non potesse richiedere ulteriore documentazione poiché non prescritta dall’art. 44 e che, al più, tali carenze sarebbero state regolarizzabili.
In particolare, ritiene parte appellante che la produzione di tali documenti sarebbe stata imposta dagli artt. 2 e 3 della l.r. n. 59/2018 che prescrive uno specifico obbligo “in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” a cui devono attenersi i soggetti che presentano istanze di autorizzazioni e le amministrazioni che rilasciano provvedimenti autorizzativi.
Allo stesso modo, secondo parte appellante anche la richiesta di ricevere copia del contratto di locazione sarebbe finalizzata solo a verificare che la società ricorrente abbia effettivamente titolo per provvedere alla realizzazione di manufatti in area privata, con il consenso della proprietà.
5. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono tutte infondate.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice amministrativo formatosi sotto il vigore del vecchio articolo 87 del d.lgs. n. 259/2003 quello in base al quale nell'ipotesi di installazione o modifica di un impianto preesistente di telecomunicazioni preesistente, soggetta alla procedura semplificata di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259 del 2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189).
Detta ricostruzione conserva validità anche nel quadro normativo attualmente vigente atteso che l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 (nel testo ratione temporis applicabile), al comma 3, semplificando ulteriormente la materia e senza più fare rinvio ad alcuna modulistica per la predisposizione dell’istanza in questione prevede che “L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività”.
Ne discende che, come correttamente affermato dal primo giudice, l’amministrazione comunale non poteva, nel caso di specie, riscontrate le carenze meglio specificate nella nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 370121 del 3 maggio 2023 (id est la mancata allegazione della lettera di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della l.r. 59/2018, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 3 della l.r. 59/2018 o della ricevuta inerente il pagamento dei diritti istruttori, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 27 luglio), dichiarare l’improcedibilità della domanda (così de facto respingendo la medesima).
La stessa avrebbe dovuto, al più, sollecitare l’integrazione della pratica attraverso l’esibizione della documentazione richiesta, ad altri fini, dalla normativa speciale.
5.1 Va poi aggiunto, con riguardo specifico al Piano annuale delle installazioni, che la giurisprudenza di questo Consiglio (sin dalle sentenze n. 3452 del 2006 e n. 3735 del 2006, pure espressamente richiamate nell’appello) ha ammesso la possibilità per gli operatori di chiedere il suo aggiornamento all’atto della presentazione della domanda di installazione. Circostanza, questa, che si è in effetti verificata nel caso di specie (come ricavabile dal provvedimento gravato in primo grado in cui si dà atto espressamente che “in merito al punto 1, è stato trasmesso il piano della società IN già agli atti (acquisito con prot. 65243 del 13/09/2022), nel quale non è inserito l’impianto di cui si tratta”).
In ogni caso, l’art. 2 del Regolamento comunale invocato da parte appellante non può legittimamente costituire la base giuridica dell’improcedibilità gravata in prime cure in quanto, in forza della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, neppure il mancato inserimento dell’impianto nel piano delle installazioni può costituire una causa ostativa all’ottenimento dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, poiché, come visto, il regime di tassatività, di semplificazione e di accelerazione delle condizioni procedimentali di cui al d.lgs. n. 259 del 2003 esclude che l’amministrazione procedente possa imporre oneri o documenti aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla normativa statale di riferimento. Sicché, ove anche la suddetta disposizione regolamentare fosse da interpretare nel senso prospettato dall’amministrazione comunale, la stessa andrebbe comunque disapplicata perché in contrasto con una fonte primaria di rango superiore.
6. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono, pertanto, da porre integralmente a carico del Comune di Napoli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di IN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De EL, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
AN NE, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NE | RG De EL |
IL SEGRETARIO