Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1586
CS
Parere definitivo 12 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 44, commi 6 e 10, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per difetto di presupposti di istruttoria

    Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione non possa esigere documenti diversi da quelli prescritti dalla normativa e dal modello di domanda, attese le finalità acceleratorie del procedimento. La mancata produzione di documentazione non essenziale non può comportare l'archiviazione della pratica ma deve essere suscettibile di regolarizzazione.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 44, comma 6, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per difetto di presupposti di istruttoria

    La giurisprudenza ha chiarito che la preventiva presentazione di un piano delle installazioni non può costituire un pre-requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione, in quanto onere procedimentale aggiuntivo e non previsto dalla normativa nazionale, pregiudicando le esigenze di celerità del procedimento.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 54 e dell’Allegato n. 13 – Mod. A del D. Lgs. n. 259/03 – Violazione dell’art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 – Violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01 - Eccesso di potere per difetto di presupposti ed istruttoria

    Tali incombenti non sono prescritti dall'art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 né contemplati nel modello di domanda. La loro mancata produzione non può costituire legittimo motivo di archiviazione, essendo al più suscettibili di regolarizzazione. Il permesso di costruire può essere rilasciato a chiunque abbia titolo per richiederlo, anche solo obbligatorio, purché con il consenso del proprietario, la cui verifica è onere del Comune.

  • Rigettato
    Error in judicando-violazione art.44 d.lgs.259/03- travisamento-contraddittorietà -violazione regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici

    Il principio di tassatività, semplificazione e accelerazione delle condizioni procedimentali di cui al d.lgs. n. 259/2003 esclude che l'amministrazione possa imporre oneri o documenti aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla normativa statale. Pertanto, anche se il regolamento comunale prevedesse tale obbligo, esso dovrebbe essere disapplicato in quanto in contrasto con una fonte primaria di rango superiore.

  • Rigettato
    Error in judicando- contraddittorietà

    La sentenza ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati che limitano la richiesta di documentazione da parte dell'amministrazione a quanto strettamente previsto dalla normativa primaria, escludendo oneri aggiuntivi e prevedendo la regolarizzazione delle carenze documentali non essenziali.

  • Rigettato
    Violazione art.44 d.lgs 259/03- travisamento- violazione normative nazionali di settore

    La normativa primaria (D.Lgs. 259/2003) stabilisce la tassatività dei documenti richiesti per l'autorizzazione. Le richieste del Comune, basate su normative regionali o prassi analoghe a quelle edilizie, costituiscono oneri aggiuntivi non previsti dalla normativa statale e, pertanto, non possono legittimare l'improcedibilità della pratica. La verifica della disponibilità dell'area è un onere del Comune, ma le modalità richieste devono essere conformi alla normativa di settore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1586
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1586
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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