TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17652/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARGNINO LAURA, in virtù di procura speciale in Parte_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Parte_2
18/09/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 2.02.2021 e il 16.07.2022. Per_1
Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto
DISPONE che la casa coniugale con gli arredi che la compongono sia assegnata alla IG.ra Pt_1
.
[...]
2. Date atto che il IGnor si è già allontanato dalla casa coniugale ed è residente presso 1 Parte_2 genitori. Per_ DISPONE che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori, con affido condiviso, Per_1 quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le figlie avranno residenza abituale presso la madre, in Nichelino, via Giorgio Amendola 1, presso la casa coniugale, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, educazione, salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie.
DISPONE che i tempi di visita padre - figlie vengano così regolamentati: previo accordo in base ai turni lavorativi del IG. , il padre possa tenere con sé anche con il pernottamento la figlia minore Parte_2
, (eventualmente con pernotto presso la nonna paterna) un giorno a settimana da concordare con la Per_1 madre, un weekend ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 21.00. Per_ DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia senza pernottamento, sino al compimento del terzo anno di età, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 garantendo la reperibilità telefonica. Al compimento del terzo anno di età verrà previsto un pernottamento infrasettimanale oltre al pernottamento durante il weekend di sua spettanza
DISPONE quanto segue:
- durante le vacanze natalizie, una settimana da alternarsi di anno in anno dal 25 al 31 dicembre ad anni dispari con il papà e negli anni pari con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari con la mamma e in quelli pari con il papà.
- nel periodo di Pasqua il giorno di Pasqua negli anni dispari con il papà e in quelli pari con la mamma e cosi il lunedì dell'Angelo negli anni pari con il papà e in quelli dispari con la mamma.
pagina 2 di 3 - durante i ponti negli anni dispari con il papà e in quelli pari con la mamma.
- vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile con la mamma, con obbligo di comunicare il luogo e garantire sempre la reperibilità telefonica. Per la Per_ figlia minore fino al compimento del terzo anno di età trascorrerà il medesimo periodo senza pernottamento e in ogni caso dalle ore 10.00 del mattino alle ore 20.00 con riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna.
DISPONE un contributo al mantenimento in favore delle figlie minori in Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) mensili da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo, da versarsi alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal deposito del Parte_1 presente ricorso, spese straordinarie in misura pari al 50%, la mensa verrà suddivisa al 50% le restanti spese come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino e del COA.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico viene riconosciuto in misura pari al 100% in favore della IGra . Ogni altro bonus riguardanti le minori sarà in favore della IG.ra . Pt_1 Pt_1
DÀ ATTO che la IGnora si impegna a volturare le utenze domestiche. Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano di autorizzare sin d'ora al rilascio e rinnovo del documento valido per l'espatrio e/o passaporto per le minori.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17652/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARGNINO LAURA, in virtù di procura speciale in Parte_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Parte_2
18/09/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 2.02.2021 e il 16.07.2022. Per_1
Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto
DISPONE che la casa coniugale con gli arredi che la compongono sia assegnata alla IG.ra Pt_1
.
[...]
2. Date atto che il IGnor si è già allontanato dalla casa coniugale ed è residente presso 1 Parte_2 genitori. Per_ DISPONE che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori, con affido condiviso, Per_1 quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le figlie avranno residenza abituale presso la madre, in Nichelino, via Giorgio Amendola 1, presso la casa coniugale, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, educazione, salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie.
DISPONE che i tempi di visita padre - figlie vengano così regolamentati: previo accordo in base ai turni lavorativi del IG. , il padre possa tenere con sé anche con il pernottamento la figlia minore Parte_2
, (eventualmente con pernotto presso la nonna paterna) un giorno a settimana da concordare con la Per_1 madre, un weekend ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 21.00. Per_ DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia senza pernottamento, sino al compimento del terzo anno di età, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 garantendo la reperibilità telefonica. Al compimento del terzo anno di età verrà previsto un pernottamento infrasettimanale oltre al pernottamento durante il weekend di sua spettanza
DISPONE quanto segue:
- durante le vacanze natalizie, una settimana da alternarsi di anno in anno dal 25 al 31 dicembre ad anni dispari con il papà e negli anni pari con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari con la mamma e in quelli pari con il papà.
- nel periodo di Pasqua il giorno di Pasqua negli anni dispari con il papà e in quelli pari con la mamma e cosi il lunedì dell'Angelo negli anni pari con il papà e in quelli dispari con la mamma.
pagina 2 di 3 - durante i ponti negli anni dispari con il papà e in quelli pari con la mamma.
- vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile con la mamma, con obbligo di comunicare il luogo e garantire sempre la reperibilità telefonica. Per la Per_ figlia minore fino al compimento del terzo anno di età trascorrerà il medesimo periodo senza pernottamento e in ogni caso dalle ore 10.00 del mattino alle ore 20.00 con riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna.
DISPONE un contributo al mantenimento in favore delle figlie minori in Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) mensili da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo, da versarsi alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal deposito del Parte_1 presente ricorso, spese straordinarie in misura pari al 50%, la mensa verrà suddivisa al 50% le restanti spese come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino e del COA.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico viene riconosciuto in misura pari al 100% in favore della IGra . Ogni altro bonus riguardanti le minori sarà in favore della IG.ra . Pt_1 Pt_1
DÀ ATTO che la IGnora si impegna a volturare le utenze domestiche. Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano di autorizzare sin d'ora al rilascio e rinnovo del documento valido per l'espatrio e/o passaporto per le minori.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3