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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 38 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, E , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Giuseppe Balsamo. Appellante -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.
-Appellato
All'udienza di discussione del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6 giugno 2022, innanzi il Tribunale G.L. di Marsala,
, e avevano chiesto di “Accertare e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare :
- il loro diritto di vedersi riconosciuta la pensione anche per gli anni esclusi dall' ovvero, dal 01.01.1993 al 31 12.1997; CP_1
Condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 riliquidare la pensione di vecchiaia ai ricorrenti, computando le annualità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, omesse per colpa e responsabilità esclusiva dell' CP_1
1 - che risultano versate, nella procedura fall. N. 1710 del fallimento LL
CO & c. s.n.c.” – Sent. del 23.01.1998 del Tribunale di Marsala – Sez. NT - in sede di Riparto finale, da parte del RE, dott. , RS le somme per le quali l' si era insinuato nel fallimento, richiedendole a titolo di CP_1 contributi previdenziali per i lavoratori odierni ricorrenti per gli anni summenzionati;
- che il RE, dott. , ha versato a nome del lavoratore, RS
, un assegno circolare non trasferibile indirizzato all' sede di Parte_3 CP_1
Trapani, tratto dalla Banca Intesa S. Paolo, ag. di Marsala, di euro 14.293,34, a fronte di un credito previdenziale per contributi assicurativi pari a euro 16.425,40 nei confronti dello stesso titolare artigiano;
- che il RE, dott. , ha versato a nome del lavoratore, RS
, un assegno circolare non trasferibile indirizzato all' sede di Parte_2 CP_1
Trapani, tratto dalla Banca Intesa S. Paolo, ag. di Marsala, di euro 13.470,99, a fronte di un credito previdenziale per contributi assicurativi pari a euro 16.425,40 nei confronti dello stesso titolare artigiano;
- che il RE, dott. , ha versato a nome del lavoratore, RS
, un assegno circolare non trasferibile indirizzato all' sede di Parte_1 CP_1
Trapani, tratto dalla Banca Intesa S. Paolo, ag. di Marsala, di euro 13.470,99, a fronte di un credito previdenziale per contributi assicurativi pari a euro 15.480,08 nei confronti dello stesso titolare artigiano;
- che i ricorrenti hanno diritto al pieno riconoscimento degli anni contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 ai fini pensionistici, con interessi e rivalutazione monetaria dal primo giorno successivo a quello di incasso degli assegni versati all' dal RE NT; CP_1
- che l' è l'unico responsabile dell'omesso versamento delle somme CP_1 ricevute a titolo di contributi previdenziali e del mancato riconoscimento degli anni contributivi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 per ciascuno dei ricorrenti;
- condannare, pertanto, l a ripristinare i contributi mancanti, risultanti CP_1 dall'estratto conto del periodo summenzionato, ovvero dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 per ciascuno dei ricorrenti, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno successivo alla data di incasso degli assegni circolari non trasferibili trasmessi dal RE in data 27.09.2011;
- che i ricorrenti hanno subito un danno patrimoniale, morale ed esistenziale notevole a causa della mancata collocazione delle somme ricevute dal RE NT in ciascuna delle loro posizioni pensionistiche;
- condannare l' al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti nella CP_1 misura di almeno euro 15.000,00 (euro quindicimila), per ciascuno di essi, o nella
2 misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso di causa o che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa, comprensive del danno patrimoniale, morale ed esistenziale.”.
Deducevano che, nonostante i pagamenti, su indicati, ricevuti dal RE NT, per il periodo 01.01.1993-31.12.1997, non risultavano versati in loro favore i contributi previdenziali, con la conseguenza che le pensioni da essi percepite risultavano di importo inferiore a quello effettivamente dovuto.
Denunciavano di avere subito, a causa della condotta omissiva dell' , un CP_1 danno patrimoniale, morale ed esistenziale notevole.
L' contestava quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, deducendo che le CP_1 somme ricevute dal RE del fallimento della Soc. “F.lli CO s.n.c.” erano state in parte imputate a sanzioni civili e interessi, maturati sino alla data del fallimento (dichiarato con sentenza del 23 gennaio 1998) e poi alla sorte capitale dell'obbligazione contributiva dovuta dai ricorrenti, coprendo la contribuzione sino al 31.12.1992, come risultante dall'estratto contributivo che allegava, con la conseguenza che dette somme si erano manifestate non sufficienti ad integrare la contribuzione pretesa anche per il periodo in discussione.
Con rifermento alla posizione di l' eccepiva, altresì, la Parte_1 CP_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art 47 DPR 639/1970, essendo decorsi più di tre anni dalla liquidazione –ritenuta parziale- della pensione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e “in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento del diritto del sig. ad aver riconosciuti gli Parte_4 anni contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 dichiarare la carenza di interesse in quanto non vantaggiosa per il ricorrente a causa della decadenza alla riliquidazione della pensione”.
Con sentenza n. 1164/2022, emessa il 14 dicembre 2022, il Tribunale, premesso che non fosse in contestazione la non corrispondenza degli importi ricevuti dall' ai contributi dovuti dai fratelli per il periodo 1993/1997, ha respinto CP_1 Pt_1 la domanda ritenendo che fosse documentato il credito contributivo dell' CP_1 ammesso al passivo così come richiesto – anche per sanzioni civili – e corretta l'imputazione di pagamento da parte del creditore, secondo i criteri stabiliti dall'art.1193 c.c..
Per la riforma di tale decisione hanno proposto appello , Parte_1
e , con ricorso depositato il 13 gennaio 2023, censurando: Parte_2 Parte_3
-La ritenuta corretta imputabilità del riparto NT prioritariamente alle sanzioni e interessi e sussidiariamente alla sorte contributiva: violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., degli artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c. e degli artt.
2754 e 2778 n. 8 c.c..; rilevano che in tema di imputazione del pagamento, i criteri
3 direttivi generali di cui all'art. 1193 c.c., in quanto dettati per la determinazione del debito cui l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non a quelli eseguiti coattivamente in sede espropriativa e NT, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione operata dal Giudice in sede di riparto in applicazione delle regole legali di prelazione di cui agli artt. 2745 e segg. c.c. (sul punto, ex multis, cfr. Cass. Civ.
11.01.1997 n. 238; e, con specifico riferimento al fallimento, cfr. Cass. Civ.
17.03.1978 n. 1347, per la quale l'applicabilità degli artt. 1193 e 1194 c.c. va limitata solo ai pagamenti effettuati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento); deducono che la Curatela aveva imputato le somme ripartite ai soli crediti per contributi e non agli asseriti crediti per sanzioni;
- la ritenuta non contestazione del fatto allegato dall' di avere ricevuto CP_1 dal fallimento importi insufficienti a coprire l'intero credito vantato nei confronti dei fratelli per contributi, sanzioni e interessi relativi al periodo 1993/1997 Pt_1 oggetto di causa, per effetto di difetto di relativa specifica contestazione da parte dei ricorrenti appellanti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.,
e motivazione perplessa;
deducono che tale fatto allegato dall' ma non CP_1 dimostrato, non risulta essere stato mai comunicato agli appellanti dall'Istituto appellato, nonostante peraltro la duplice espressa diffida in tal senso, e del Patronato SIAS di Marsala con pec del 14.05.2021, e dell'Avv. Marcello Ritondo con pec del 17.09.2021; che non potevano, dunque, che contestarlo genericamente all'udienza di prima comparizione del 14.9.2022;
-la ritenuta prova documentale della sussistenza delle sanzioni per l'omesso versamento contributivo per il periodo dal 01.01.1993 al 31.12.1997 oggetto di causa, derivante dalla documentata ammissione al passivo NT della relativa domanda di insinuazione dell' per contributi e sanzioni, rispettivamente:
CP_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 635 com. 2 c.p.c. e 2697 c.c..; deducono che l' si era limitato a produrre la domanda di insinuazione al passivo
CP_1 NT della corredata dalla certificazione del direttore Controparte_2 della sede di Trapani ex art. 635 com. 2 c.p.c. (cfr. doc. 1, 2, 6, 7, 13 e 14 fasc.
CP_1 di parte giudizio di primo grado ; che, invece, tale certificazione, secondo l'art.
CP_1
635 comma 2 c.p.c., costituisce prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non sicuramente prova sufficiente della sussistenza delle stesse sanzioni nella odierna fase contenziosa, nella quale l' avrebbe dovuto allegarne e provarne la CP_1 relativa irrogazione con provvedimento sanzionatorio ritualmente notificato agli appellanti e da questi non opposto;
- la statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite e sul capo del ritenuto difetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione
4 reddituale dei medesimi soccombenti a fini di esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: omesso esame del fatto decisivo della produzione dei
Mod. 730/2021 degli appellanti per redditi personali notevolmente inferiori al limite di € 23.493,36 annui ex art. 152 disp. att. c.p.c., avente efficacia integrativa della dichiarazione sostitutiva di certificazione dai medesimi prodotta in primo grado;
sussistenza in ogni caso di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite ex art. 92 com. 2 c.p.c., da individuare nell'omesso riscontro dell alle CP_1 pec del 14.05.2021 del Patronato SIAS di Marsala e del 17.09.2021 dell'Avv.
Marcello Ritondo.
e ribadiscono, nel merito, la fondatezza della domanda di Parte_2 Pt_3 accredito contributivo delle somme ripartite dalla Curatela a copertura del periodo
1.01.1993-31.12.1997 e della relativa riliquidazione pensionistica nella corrispondente misura, nonché della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali derivanti da responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di corretta imputazione delle stesse somme fallimentari riscosse alla sorte contributiva di tale periodo.; ribadisce, in ogni caso, la Parte_1 fondatezza della domanda risarcitoria, non incisa dalla dichiarata violazione del termine di decadenza triennale, limitata (come precisato dal difensore nel corso dell'odierna discussione orale) in ogni caso, ai soli ratei ultra triennali della pensione rispetto alla domanda giudiziale, come stabilito da Cassazione n. 15450/2024.
L' ha resistito al gravame, con memoria dell'8 gennaio 2025, ribadendo le CP_1 proprie argomentazioni difensive.
All'udienza del 13 marzo 2024, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è infondato.
Secondo la prospettazione attorea sarebbe illegittimo il comportamento dell' che, pur avendo ricevuto da parte della Curatela il pagamento della somma CP_1 di € 14.293,34 con riferimento a e di € 13.470,99 ciascuno, per Parte_3
e , non ha utilizzato tali importi ai fini del calcolo del Parte_1 Parte_2 monte pensionistico, ritenendoli non satisfatti dell'onere contributivo relativo al periodo 1993-1997.
Oppone l' che le somme ricevute in sede di riparto finale siano state CP_1 imputate, prima che ai contributi dei quali si discute, ai relativi accessori (nella specie alle sanzioni), sì da risultare insufficienti a coprire il residuo periodo successivo al
1993, come da allegato estratto contributivo.
Asserisce, allora, parte appellante che l'Istituto non avrebbe dimostrato l'ammontare del credito per sanzioni civili sull'importo dei contributi omessi per
5 ciascun socio fallito, non potendosi tale prova ricavare dall'attestazione di credito/certificazione della sede di Trapani e che, dunque, l'allegata incapienza CP_1 delle somme erogate dalla Curatela non poteva essere ritenuto “fatto non contestato”- come valutato dal Tribunale – non avendo l' riscontrato le diffide rivoltegli dal CP_1 suo difensore e dal Patronato SIAS di Marsala, dirette ad ottenere chiarimenti in ordine alla scopertura del periodo contributivo 1993/1997.(v.doc nn.6,7 fascicolo ricorrenti), né prodotto alcun provvedimento di irrogazione di tali sanzioni notificato agli appellanti e non opposto.
L'obiezione non coglie nel segno. L' ha documentato con il deposito di copia delle domande di ammissione CP_1 al passivo del fallimento della “ ” e dei singoli soci Controparte_2 Pt_2
, e , la misura dell'importo richiesto a titolo sia di contributi che di
[...] Pt_5 Pt_3 sanzioni civili, nonché le comunicazioni delle relative ammissioni al passivo, dalle quali si evince che il credito dell' (sulla scorta della dettagliata certificazione CP_1 del Direttore di sede di Trapani- v. doc nn.2,7,14 fasc. è stato ammesso in CP_1 CP_1 privilegio, ai sensi dell'art.2778 n.1 e 8, c.c., come in domanda comprensiva dei contributi e delle relative sanzioni (quest'ultime in privilegio al 50% e in chirografo per la restante quota). (v. doc nn.1,3 per , nn.6,8 per , Parte_2 Parte_1 nn.13,15 per ). Parte_3
Se ne ricava che, per il socio , l' ha chiesto ed ottenuto Parte_2 CP_1
l'ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale per il complessivo credito, in moneta dell'epoca, di £ 59.442.917, pari ad € 30.699,70 come da dettaglio domanda di insinuazione: con privilegio generale sui mobili, al primo posto ex art. 2778 c.c., e con collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita dei degli immobili ex art. 2776 c.c di:
- € 15.480,08 (£ 29.973,600) per crediti contributivi assicurativi da marzo
1985 a gennaio 1998
All'ottavo posto ex art. 2778 c.c. di:
- € 264, 32 (£ 511, 805) per contributi di malattia;
- € 7.375,266 (£ 14,280,506) per il 50% delle sanzioni civili per i citati contributi;
- € 120,38 (£ 198,250) per il 50% di onorari e spese maturate.
In via chirografaria per i crediti:
- € 7.375,266 (£ 14,280,56) per il residuo 50% delle sanzioni;
- € 120,38 (£198,250) per il residuo 50% degli onorari. Il RE NT (con nota del 27/09/2011- v. doc. 4 fasc. ha CP_1 pagato in relazione a tale insinuazione, con assegno circolare non trasferibile della
6 Banca Intesa San Paolo, agenzia di Marsala, la somma di € 13.470,99, come da piano di riparto. (v. doc n.4 fascicolo ricorrenti)
Poiché tale somma non era integralmente satisfattiva dei suddetti crediti dell'Istituto verso la società fallita, a fronte di tale pagamento parziale l' ha CP_1 imputato € 13.300,00 alla copertura dei crediti contributivi ed € 170,99 per le competenze ed onorari degli avvocati;
la somma incassata per contributi è stata imputata, nell'ordine, prima a sanzioni civili ed interessi (maturati sino alla data del fallimento) e poi alla sorte capitale dell'obbligazione contributiva, coprendo la contribuzione sino al 31.12.1992, per come appunto risulta in estratto contributivo
(v.doc.5).
In relazione al socio l' ha chiesto ed ottenuto Parte_1 CP_1
l'ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale per il complessivo credito, in moneta dell'epoca in moneta dell'epoca, di £ 59.442.917 (come da dettaglio identico al credito insinuato per ), pari ad € 30.699,70. Parte_2
Anche per questa posizione il RE NT (con nota del 27/09/2011 -
v. doc n.9) ha pagato, con assegno circolare non trasferibile della Banca Intesa San
Paolo, agenzia di Marsala, la somma di € 13.470,99, come da piano di riparto (v. doc n.4 fascicolo ricorrenti) e l'Istituto ha imputato € 13.300,00 alla copertura dei crediti contributivi ed € 170,99 per le competenze ed onorari degli avvocati. In relazione alla posizione del socio l' ha chiesto ed Parte_3 CP_1 ottenuto l'ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale per il complessivo credito, in moneta dell'epoca, di £ 84.737.376, pari ad € 43.763,20, come da dettaglio domanda di insinuazione: con privilegio generale sui mobili, al primo posto ex art. 2778 c.c., e con collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili ex art. 2776 c.c di:
- € 16.425,40 (£31,804,008) per crediti contributivi assicurativi;
- € 1.253,418 (£ 2,426,956) per contributi di malattia;
- € 12.877,96 (£ 24,935,206) per il 50% di sanzioni civili per i citati contributi;
- € 422,46 (£ 818,000) per il 50% di onorari e spese maturate. In via chirografaria per i crediti:
- € 12.877,96 (£ 24,935,206) per il restante 50% di sanzioni civili per i citati contributi;
- € 422,46 (£ 818,000) per il restante 50% di onorari e spese maturate. Per questa posizione, il RE NT (con nota del 27/09/2011- v. doc n.16) ha pagato, con assegno circolare non trasferibile della Banca Intesa San Paolo, agenzia di Marsala la somma di € 14.293,34 come da piano di riparto (v. doc n.4 fascicolo ricorrenti) e l'Istituto ha imputato € 13.800,00 alla copertura dei crediti contributivi ed € 493,34 per le competenze ed onorari degli avvocati.
7 Le somme incassate per ciascuno dei soci non sono state, quindi, sufficienti a coprire i contributi-sorte capitale per il periodo 1993/1997 e, pertanto, in assenza di effettivo incasso dei contributi inerenti tale periodo, tutte le domande dei ricorrenti, basate sul presupposto che i contributi siano stati integralmente versati, sono state correttamente respinte in quanto infondate
Il credito, per sorte e accessori, è stato, quindi, accertato in sede NT e non necessitava di ulteriore prova;
né l'assegnazione, in sede di riparto, di una somma più ridotta rispetto all'integrale credito ammesso (per sorte e sanzioni, sia in privilegio che in chirografo) ha determinato il venir meno del riconoscimento integrale di detto credito dell , nei confronti della società e dei soci - come CP_1 risulta dallo stato passivo allegato (v. doc n.4 pagg.
8-11 domande n.26,27,28) - il quale ha, poi, utilizzato, la somma assegnata imputandola, secondo i criteri dettati dagli artt.1193 c.2 e 1194 c.c., al credito per sanzioni, meno garantito rispetto alla sorte capitale, non essendo vincolato, come mostra di ritenere l'appellante, al riferimento in sede di riparto ai soli crediti per contributi assicurativi ex artt.2778 n.1
e 2753 c.c., che non ha, come asserito, alcuna valenza di imputazione coattiva da parte del RE, e in quanto detto art.2778 c.c. stabilisce solo un ordine dei privilegi mobiliari piuttosto che un criterio di imputazione dei crediti e ripartizione delle somme liquidate.
I criteri di carattere generale previsti dai citati artt.1193 c.2 e 1194 c.c. sono dalla giurisprudenza di legittimità estesi anche al pagamento dei crediti previdenziali:
In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse, poiché il primo è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà (artt. 2754 e 2778 n. 8 cod. civ.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 cod. civ.). Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014 ).
L'argomento contrario dedotto dalla parte appellante non trova alcun riscontro nelle norme suddette;
né è pertinente il rinvio ai principi stabiliti dalla Cassazione con la sentenza n.238/1997 (In tema di imputazione del pagamento, i criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., in quanto dettati per la determinazione del debito cui
l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non
a quelli conseguiti coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale) che si riferisce ad ipotesi in cui vi siano pagamenti conseguiti coattivamente in sede esecutiva e/o imposti per
8 ordine del giudice (così anche Cass. n.20574/2008, in ipotesi di ordinanza ex art.423
c.p.c.).
È infondato anche l'ultimo motivo relativo alla pretesa esenzione dal pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
In proposito la Cassazione ha stabilito, con orientamento consolidato che: In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali ed in base all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo risultante dopo la modifica apportata dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - secondo il quale
"L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente" - l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l'adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo,
l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti. Cass.
Sez. L., Sentenza n. 13367 del 17/06/2011 ; ed ancora: In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali,
l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado,
l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato. v. Cass. Sez. L., Sentenza n. 40400 del 16/12/2021. Non è contestato che tale dichiarazione di esenzione non sia stata resa con il ricorso di primo grado, sicché è irrilevante la produzione dei Modelli 730/2021 – che attestano redditi personali inferiori al limite di € 23.493.36 annui - ai quali parte appellante attribuisce “efficacia integrativa “ di tale dichiarazione, e alla quale ultima, invece, come precisato dalla Cassazione, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità diretta alla comunicazione di eventuali variazioni reddituali,
9 intervenute nel corso del giudizio, idonee ad incidere sul diritto all'esonero e a consentire gli adeguati controlli all'Amministrazione finanziaria. Né sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese
– tassativamente indicate nell'art.92 c.p.c. – fra le quali non rientra il comportamento extraprocessuale dell di omesso riscontro alle diffide su citate. CP_1
Rimangono assorbite le ulteriori questioni e domande formulate dalle parti.
La sentenza va, quindi, confermata.
Nonostante la soccombenza, la parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att . c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1164/2022 emessa il 14 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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