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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4379/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 27/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
22/07/2024 da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], con ultima Controparte_1 residenza nota in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT), Via Antonio Dicorato n. 2 – non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come segue: “Contrariis reiectis, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
presso il Comune di Barletta (BT), il cui atto di matrimonio veniva trascritto
[...] nei registri dello Stato Civile al n. 54, Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2018, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione dei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti:
CONDIZIONI 1. dato atto che la convivenza tra i coniugi non e più ripresa in seguito alla loro separazione, ed e pertanto cessata ogni comunione spirituale e materiale, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi;
2. disporre che la casa coniugale sita in Almenno San Salvatore (BG), alla via Arturo Toscanini n. 11, completa di arredi e suppellettili, venga assegnata alla sig.ra già subentrata a titolo Parte_1 esclusivo nel pendente rapporto locativo;
3. disporre che i figli minori Per_1
e , vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 Per_3 con collocamento presso la madre;
i genitori concorderanno le scelte principali riguardanti la vita, l'educazione e l'indirizzo scolastico della prole, tenendo presenti le loro attitudini ed inclinazioni naturali;
4. in ordine al diritto di visita del padre, considerata la sua professione di camionista ed il domicilio in Margherita di Savoia (BT), riconoscere al medesimo la possibilità di incontrare i figli minori ogni volta che, transitando nei pressi della residenza dei propri congiunti, le condizioni lo consentiranno, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. Gli incontri si terranno comunque previo accordo tra i coniugi, con un preavviso di almeno 24ore, al di fuori della casa famigliare e sempre in modo non confliggente con le attività in corso per la prole;
5. disporre che i genitori trascorrano con i figli, nel corso delle vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e nel corso delle vacanze pasquali, il giorno di
Pasqua, alternato al Lunedi dell'Angelo. Quanto alle le vacanze estive disporre che entrambi i genitori trascorrano con i minori un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo di detti periodi almeno venti giorni prima delle date rispettivamente prescelte, e con comunicazione all'altro coniuge dei dati di reperibilità dei figli. Eventuali cambiamenti dovranno essere preventivamente concordati dai
pagina 2 di 13 coniugi; 6. disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di concorso CP_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli minori , e , la somma Per_1 Persona_2 Per_3 mensile di € 250,00 per ciascun figlio (per un totale di € 750,00), entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
7. disporre la conferma dell'accordo già intercorso tra i coniugi in sede di separazione, relativo al fatto che gli assegni familiari vengano percepiti interamente dalla sig.ra 8. premesso che Parte_1 sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile di mantenimento corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie di vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, disporre che la sig.ra e il sig. partecipino Parte_1 CP_1 alle spese straordinarie relative ai figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Bergamo come di seguito riportato[…]; 9. disporre la conferma dell'accordo già intercorso tra i coniugi in sede di separazione, relativo all'obbligo per i coniugi a scambiarsi il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, con l'annotazione dei figli minori. In via istruttoria: - si chiede sin d'ora che vengo disposto l'ordine di esibizione, a carico del resistente, ove costituito, o in subordine all'Agenzia delle Entrate competente, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. - si chiede sin Controparte_1
d'ora che vengo disposto l'ordine di esibizione, a carico del datore di lavoro del sig.
3 Zeta Trasporti S.r.l., delle buste paga degli ultimi tre anni e CUD Controparte_1 relativi al ricorrente, oltre al contratto di lavoro in essere;
- con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, formulare capitoli di prova, documentare, indicare testimoni. In ogni caso: con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, – premettendo di aver Parte_1
pagina 3 di 13 contratto matrimonio civile con in Barletta il 26/07/2018, di essersi Controparte_1 separata consensualmente dal coniuge nell'anno 2022, e che dalla loro unione sono nati i figli (nata in [...] il [...]), (nata in [...] Per_1 Persona_2
l'08/12/2016) e (nato in [...] l'[...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_3 pronunciare il divorzio, di confermare il regime di affidamento condiviso concordato in sede di separazione tra i coniugi e, così, il collocamento prevalente dei figli presso di sé
e i tempi di visita paterni, oltre ad un contributo di euro 250,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio posto a carico di , la metà delle spese CP_1 straordinarie e il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato CP_ dall'
A fondamento del ricorso, deduceva che, in sede di separazione Parte_1 consensuale, i coniugi concordavano che la casa coniugale, sita in Almenno San
Salvatore, via Arturo Toscanini n. 11, venisse assegnata alla madre, completa di arredi e suppellettili;
che i figli sarebbero rimasti affidati in via condivisa, e che, visto il trasferimento del padre in Margherita di Savoia (BT) e l'attività lavorativa di camionista svolta da quest'ultimo, costui avrebbe avuto la possibilità di incontrare i figli ogni volta che, transitando nei pressi della residenza dei congiunti, le condizioni glielo avrebbero consentito, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
che,
a carico del , veniva concordato l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo CP_1 di mantenimento dei figli minori e , la somma Per_1 Persona_2 Per_3 mensile di euro 750,00 (pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mentre la restava titolare del contributo statale erogato per i figli a titolo di Parte_1 assegno unico;
che, tuttavia, da allora, il padre incontra i figli in maniera del tutto occasionale, considerata soprattutto la giovane età dei minori;
che, peraltro, ad oggi, il nulla ha versato né a titolo di mantenimento ordinario dei figli né per le spese CP_1 straordinarie, sebbene svolga regolare attività lavorativa come camionista alle dipendenze di , con sede legale in Cerignola, percependo uno stipendio mensile Controparte_3 di circa 2.500 euro;
che la ricorrente, ad oggi, è disoccupata e continua ad essere gravata dal canone di locazione pari ad euro 650,00 al mese, essendo subentrata nel rapporto locativo;
che, nonostante la casa coniugale sia stata assegnata alla madre, completa di arredi e suppellettili, il ha proceduto alla vendita di tutti i mobili che erano CP_1
pagina 4 di 13 presenti all'interno dell'abitazione.
Disposta la rinnovazione della notificazione, all'udienza di rinvio fissata per il giorno
27/05/2025 il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto ed, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, procedeva a sentire liberamente la ricorrente, che dichiarava: “Confermo di voler divorziare da mio marito.
Confermo che dalla separazione non è ripresa la convivenza. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che io personalmente non lo sento, lo sentono sporadicamente i bambini che utilizzano il mio telefono per chiamate e videochiamate. Sia il papà che i figli si fanno chiamate reciproche, circa due volte a settimana. Il padre è sempre in viaggio e non sempre riesce
a effettuare telefonate. L'ultima volta che l'ho visto in presenza risale a circa un anno fa, quando è venuto a visitare i figli trattenendosi per un paio di giorni. Noi non ci sentiamo perché non ne abbiamo l'esigenza. Le chiamate con i figli sono positive, nel senso che avvengono in un contesto tranquillo e il papà si mostra adeguato. Noi comunichiamo se ci sono comunicazioni importanti che riguardano la scuola o visite mediche, io gli mando messaggi whatsapp o in altri casi ci telefoniamo. Ci siamo sentiti il mese scorso perché
ha avuto un problema di salute che mi ha richiesto un accesso al pronto Per_2 soccorso, quindi io sentivo telefonicamente il papà. Se mi chiede a quanto tempo fa risale
l'ultima volta che ha versato il contributo per il mantenimento dei figli devo dire che, purtroppo, non lo ha mai versato. Anche per le spese straordinarie, quelle che sostengo periodicamente le comunico inviandogli gli scontrini o le ricevute delle spese scolastiche
o alcune visite mediche specialistiche, ma non ho mai ricevuto nessun rimborso. Io attualmente lavoro per trenta ore alla settimana”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al
Collegio.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti agli atti, i coniugi contraevano matrimonio civile in
Barletta il 26/07/2018 e si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale del 15/12/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 24/11/2022.
pagina 5 di 13 Deve ritenersi accertato, dunque, che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale pagina 6 di 13 disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, i fatti narrati dalla ricorrente, riguardo alla obiettiva lontananza morale della figura paterna dalla vita dei figli, unitamente alla completa assenza del padre dal punto di vista strettamente materiale, denota l'assoluta inadeguatezza di ad esercitare CP_1 responsabilmente il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del regime di bi-genitorialità e giustifica la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dunque, anche con riferimento delle decisioni più importanti relative alla vita dei figli, in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido superesclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne.
Preme ricordare, infatti, che, pur in assenza di una domanda di affidamento esclusivo da parte della ricorrente, tale regime può essere disposto d'ufficio dal Tribunale in conformità al disposto dell'art. 473-bis.2 c.p.c., laddove si prevede che, a tutela dei minori, il giudice può adottare d'ufficio tutti i provvedimenti che reputa opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c.
Dunque, il Tribunale ritiene che, in assenza di una frequentazione assidua tra padre e figli, in assenza della partecipazione del padre ai vari incombenti della vita quotidiana dei minori, in assenza di un autentico interessamento del in merito all'andamento CP_1 della vita scolastica dei figli, in assenza di qualsivoglia contribuzione dello stesso ai bisogni materiali dei tre figli minori rimasti a vivere con la madre in un immobile gravato da canone di locazione, non si possa che valutare negativamente la condotta paterna, a fronte di una prognosi positiva delle capacità della madre di occuparsi, in via esclusiva, di ogni esigenza di vita dei figli minori.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita dei figli, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione
(ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per i figli di pagina 7 di 13 natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico, alla educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse da ciascun figlio.
Fermo il collocamento dei minori presso la madre - in favore della quale deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale - in accoglimento delle richieste della ricorrente, eventuali contatti e frequentazioni tra il padre e i minori sono subordinati al previo accordo telefonico con la madre affidataria, con un preavviso di almeno 24 ore prima e, comunque, dovranno avvenire nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei bisogni emotivi dei figli. I periodi di permanenza dei minori durante le festività e le vacanze estive vengono disciplinati come in dispositivo.
L'ascolto diretto dei minori è omesso stante la contumacia del padre e la tenera età dei bambini ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, in assenza di dati oggettivi sulle condizioni economiche e patrimoniali del convenuto, il Collegio reputa la domanda della ricorrente meritevole di accoglimento quanto alla previsione di un assegno di euro 250,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 750,00 al mese), importo che corrisponde al “minimo” stabilito dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale, fatto salvo l'obbligo del padre di compartecipare nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, così come previsto in dispositivo.
Infine, va detto che in virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre,
a quest'ultima compete ex lege il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' CP_
pagina 8 di 13 Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, va condannato a Controparte_1 rifondere in favore di le spese di lite relative alla presente procedura, Parte_1 che, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Barletta (BT) il 26/07/2018 (atto iscritto nei registri di stato Controparte_1 civile del medesimo Comune, atto n. 54, parte I, anno 2018);
2. DISPONE l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori (nata in [...] Per_1 il 06/06/2013), (nata in [...] l'[...]) e (nato in Persona_2 Per_3
Melzo l'01/10/2019), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale dei figli, che, nell'interesse dei minori, verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione per i figli, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
3. CONFERMA il collocamento dei figli presso la madre affidataria, stabilendo che eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figli sono rimessi al previo accordo con la madre affidataria (con preavviso telefonico di almeno 24 ore prima), comunque, nel rispetto della volontà, dei bisogni emotivi e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini;
gli incontri avverranno al di fuori della casa famigliare. nel corso delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel corso delle vacanze pasquali, trascorreranno il giorno di Pasqua, alternato al Lunedi dell'Angelo. Quanto alle le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni, anche pagina 9 di 13 non consecutivi, previo accordo con la madre entro il 31/05 di ogni anno, con obbligo di comunicazione alla madre dei dati di reperibilità dei figli. Eventuali cambiamenti dovranno essere preventivamente concordati dai genitori;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Almenno San Salvatore (BG), alla via Arturo Toscanini n. 11, completa di arredi e suppellettili, in favore di
[...]
Parte_1
5. CONFERMA a carico di l'obbligo di versare alla madre, a titolo di Controparte_1 concorso per il mantenimento dei figli minori e , la Per_1 Persona_2 Per_3 somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (per un totale di euro 750,00), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione da novembre 2023, anno successivo all'omologa della separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie,
pagina 10 di 13 trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
pagina 11 di 13 (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. DA' ATTO che in ragione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, l'assegno CP_ unico erogato dall' compete di diritto a quest'ultima, per intero;
7. CONDANNA a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al Parte_1
15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLETTA, perché provveda alle pagina 12 di 13 trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 27/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
22/07/2024 da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], con ultima Controparte_1 residenza nota in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT), Via Antonio Dicorato n. 2 – non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come segue: “Contrariis reiectis, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
presso il Comune di Barletta (BT), il cui atto di matrimonio veniva trascritto
[...] nei registri dello Stato Civile al n. 54, Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2018, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione dei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti:
CONDIZIONI 1. dato atto che la convivenza tra i coniugi non e più ripresa in seguito alla loro separazione, ed e pertanto cessata ogni comunione spirituale e materiale, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi;
2. disporre che la casa coniugale sita in Almenno San Salvatore (BG), alla via Arturo Toscanini n. 11, completa di arredi e suppellettili, venga assegnata alla sig.ra già subentrata a titolo Parte_1 esclusivo nel pendente rapporto locativo;
3. disporre che i figli minori Per_1
e , vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 Per_3 con collocamento presso la madre;
i genitori concorderanno le scelte principali riguardanti la vita, l'educazione e l'indirizzo scolastico della prole, tenendo presenti le loro attitudini ed inclinazioni naturali;
4. in ordine al diritto di visita del padre, considerata la sua professione di camionista ed il domicilio in Margherita di Savoia (BT), riconoscere al medesimo la possibilità di incontrare i figli minori ogni volta che, transitando nei pressi della residenza dei propri congiunti, le condizioni lo consentiranno, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. Gli incontri si terranno comunque previo accordo tra i coniugi, con un preavviso di almeno 24ore, al di fuori della casa famigliare e sempre in modo non confliggente con le attività in corso per la prole;
5. disporre che i genitori trascorrano con i figli, nel corso delle vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e nel corso delle vacanze pasquali, il giorno di
Pasqua, alternato al Lunedi dell'Angelo. Quanto alle le vacanze estive disporre che entrambi i genitori trascorrano con i minori un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo di detti periodi almeno venti giorni prima delle date rispettivamente prescelte, e con comunicazione all'altro coniuge dei dati di reperibilità dei figli. Eventuali cambiamenti dovranno essere preventivamente concordati dai
pagina 2 di 13 coniugi; 6. disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di concorso CP_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli minori , e , la somma Per_1 Persona_2 Per_3 mensile di € 250,00 per ciascun figlio (per un totale di € 750,00), entro il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
7. disporre la conferma dell'accordo già intercorso tra i coniugi in sede di separazione, relativo al fatto che gli assegni familiari vengano percepiti interamente dalla sig.ra 8. premesso che Parte_1 sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile di mantenimento corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie di vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, disporre che la sig.ra e il sig. partecipino Parte_1 CP_1 alle spese straordinarie relative ai figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Bergamo come di seguito riportato[…]; 9. disporre la conferma dell'accordo già intercorso tra i coniugi in sede di separazione, relativo all'obbligo per i coniugi a scambiarsi il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, con l'annotazione dei figli minori. In via istruttoria: - si chiede sin d'ora che vengo disposto l'ordine di esibizione, a carico del resistente, ove costituito, o in subordine all'Agenzia delle Entrate competente, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. - si chiede sin Controparte_1
d'ora che vengo disposto l'ordine di esibizione, a carico del datore di lavoro del sig.
3 Zeta Trasporti S.r.l., delle buste paga degli ultimi tre anni e CUD Controparte_1 relativi al ricorrente, oltre al contratto di lavoro in essere;
- con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, formulare capitoli di prova, documentare, indicare testimoni. In ogni caso: con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, – premettendo di aver Parte_1
pagina 3 di 13 contratto matrimonio civile con in Barletta il 26/07/2018, di essersi Controparte_1 separata consensualmente dal coniuge nell'anno 2022, e che dalla loro unione sono nati i figli (nata in [...] il [...]), (nata in [...] Per_1 Persona_2
l'08/12/2016) e (nato in [...] l'[...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_3 pronunciare il divorzio, di confermare il regime di affidamento condiviso concordato in sede di separazione tra i coniugi e, così, il collocamento prevalente dei figli presso di sé
e i tempi di visita paterni, oltre ad un contributo di euro 250,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio posto a carico di , la metà delle spese CP_1 straordinarie e il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato CP_ dall'
A fondamento del ricorso, deduceva che, in sede di separazione Parte_1 consensuale, i coniugi concordavano che la casa coniugale, sita in Almenno San
Salvatore, via Arturo Toscanini n. 11, venisse assegnata alla madre, completa di arredi e suppellettili;
che i figli sarebbero rimasti affidati in via condivisa, e che, visto il trasferimento del padre in Margherita di Savoia (BT) e l'attività lavorativa di camionista svolta da quest'ultimo, costui avrebbe avuto la possibilità di incontrare i figli ogni volta che, transitando nei pressi della residenza dei congiunti, le condizioni glielo avrebbero consentito, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
che,
a carico del , veniva concordato l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo CP_1 di mantenimento dei figli minori e , la somma Per_1 Persona_2 Per_3 mensile di euro 750,00 (pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mentre la restava titolare del contributo statale erogato per i figli a titolo di Parte_1 assegno unico;
che, tuttavia, da allora, il padre incontra i figli in maniera del tutto occasionale, considerata soprattutto la giovane età dei minori;
che, peraltro, ad oggi, il nulla ha versato né a titolo di mantenimento ordinario dei figli né per le spese CP_1 straordinarie, sebbene svolga regolare attività lavorativa come camionista alle dipendenze di , con sede legale in Cerignola, percependo uno stipendio mensile Controparte_3 di circa 2.500 euro;
che la ricorrente, ad oggi, è disoccupata e continua ad essere gravata dal canone di locazione pari ad euro 650,00 al mese, essendo subentrata nel rapporto locativo;
che, nonostante la casa coniugale sia stata assegnata alla madre, completa di arredi e suppellettili, il ha proceduto alla vendita di tutti i mobili che erano CP_1
pagina 4 di 13 presenti all'interno dell'abitazione.
Disposta la rinnovazione della notificazione, all'udienza di rinvio fissata per il giorno
27/05/2025 il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto ed, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, procedeva a sentire liberamente la ricorrente, che dichiarava: “Confermo di voler divorziare da mio marito.
Confermo che dalla separazione non è ripresa la convivenza. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che io personalmente non lo sento, lo sentono sporadicamente i bambini che utilizzano il mio telefono per chiamate e videochiamate. Sia il papà che i figli si fanno chiamate reciproche, circa due volte a settimana. Il padre è sempre in viaggio e non sempre riesce
a effettuare telefonate. L'ultima volta che l'ho visto in presenza risale a circa un anno fa, quando è venuto a visitare i figli trattenendosi per un paio di giorni. Noi non ci sentiamo perché non ne abbiamo l'esigenza. Le chiamate con i figli sono positive, nel senso che avvengono in un contesto tranquillo e il papà si mostra adeguato. Noi comunichiamo se ci sono comunicazioni importanti che riguardano la scuola o visite mediche, io gli mando messaggi whatsapp o in altri casi ci telefoniamo. Ci siamo sentiti il mese scorso perché
ha avuto un problema di salute che mi ha richiesto un accesso al pronto Per_2 soccorso, quindi io sentivo telefonicamente il papà. Se mi chiede a quanto tempo fa risale
l'ultima volta che ha versato il contributo per il mantenimento dei figli devo dire che, purtroppo, non lo ha mai versato. Anche per le spese straordinarie, quelle che sostengo periodicamente le comunico inviandogli gli scontrini o le ricevute delle spese scolastiche
o alcune visite mediche specialistiche, ma non ho mai ricevuto nessun rimborso. Io attualmente lavoro per trenta ore alla settimana”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al
Collegio.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti agli atti, i coniugi contraevano matrimonio civile in
Barletta il 26/07/2018 e si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale del 15/12/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 24/11/2022.
pagina 5 di 13 Deve ritenersi accertato, dunque, che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale pagina 6 di 13 disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, i fatti narrati dalla ricorrente, riguardo alla obiettiva lontananza morale della figura paterna dalla vita dei figli, unitamente alla completa assenza del padre dal punto di vista strettamente materiale, denota l'assoluta inadeguatezza di ad esercitare CP_1 responsabilmente il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del regime di bi-genitorialità e giustifica la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dunque, anche con riferimento delle decisioni più importanti relative alla vita dei figli, in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido superesclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne.
Preme ricordare, infatti, che, pur in assenza di una domanda di affidamento esclusivo da parte della ricorrente, tale regime può essere disposto d'ufficio dal Tribunale in conformità al disposto dell'art. 473-bis.2 c.p.c., laddove si prevede che, a tutela dei minori, il giudice può adottare d'ufficio tutti i provvedimenti che reputa opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c.
Dunque, il Tribunale ritiene che, in assenza di una frequentazione assidua tra padre e figli, in assenza della partecipazione del padre ai vari incombenti della vita quotidiana dei minori, in assenza di un autentico interessamento del in merito all'andamento CP_1 della vita scolastica dei figli, in assenza di qualsivoglia contribuzione dello stesso ai bisogni materiali dei tre figli minori rimasti a vivere con la madre in un immobile gravato da canone di locazione, non si possa che valutare negativamente la condotta paterna, a fronte di una prognosi positiva delle capacità della madre di occuparsi, in via esclusiva, di ogni esigenza di vita dei figli minori.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita dei figli, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione
(ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per i figli di pagina 7 di 13 natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico, alla educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse da ciascun figlio.
Fermo il collocamento dei minori presso la madre - in favore della quale deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale - in accoglimento delle richieste della ricorrente, eventuali contatti e frequentazioni tra il padre e i minori sono subordinati al previo accordo telefonico con la madre affidataria, con un preavviso di almeno 24 ore prima e, comunque, dovranno avvenire nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei bisogni emotivi dei figli. I periodi di permanenza dei minori durante le festività e le vacanze estive vengono disciplinati come in dispositivo.
L'ascolto diretto dei minori è omesso stante la contumacia del padre e la tenera età dei bambini ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, in assenza di dati oggettivi sulle condizioni economiche e patrimoniali del convenuto, il Collegio reputa la domanda della ricorrente meritevole di accoglimento quanto alla previsione di un assegno di euro 250,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 750,00 al mese), importo che corrisponde al “minimo” stabilito dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale, fatto salvo l'obbligo del padre di compartecipare nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, così come previsto in dispositivo.
Infine, va detto che in virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre,
a quest'ultima compete ex lege il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' CP_
pagina 8 di 13 Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, va condannato a Controparte_1 rifondere in favore di le spese di lite relative alla presente procedura, Parte_1 che, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Barletta (BT) il 26/07/2018 (atto iscritto nei registri di stato Controparte_1 civile del medesimo Comune, atto n. 54, parte I, anno 2018);
2. DISPONE l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori (nata in [...] Per_1 il 06/06/2013), (nata in [...] l'[...]) e (nato in Persona_2 Per_3
Melzo l'01/10/2019), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale dei figli, che, nell'interesse dei minori, verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione per i figli, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
3. CONFERMA il collocamento dei figli presso la madre affidataria, stabilendo che eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figli sono rimessi al previo accordo con la madre affidataria (con preavviso telefonico di almeno 24 ore prima), comunque, nel rispetto della volontà, dei bisogni emotivi e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini;
gli incontri avverranno al di fuori della casa famigliare. nel corso delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel corso delle vacanze pasquali, trascorreranno il giorno di Pasqua, alternato al Lunedi dell'Angelo. Quanto alle le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni, anche pagina 9 di 13 non consecutivi, previo accordo con la madre entro il 31/05 di ogni anno, con obbligo di comunicazione alla madre dei dati di reperibilità dei figli. Eventuali cambiamenti dovranno essere preventivamente concordati dai genitori;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Almenno San Salvatore (BG), alla via Arturo Toscanini n. 11, completa di arredi e suppellettili, in favore di
[...]
Parte_1
5. CONFERMA a carico di l'obbligo di versare alla madre, a titolo di Controparte_1 concorso per il mantenimento dei figli minori e , la Per_1 Persona_2 Per_3 somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (per un totale di euro 750,00), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione da novembre 2023, anno successivo all'omologa della separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie,
pagina 10 di 13 trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
pagina 11 di 13 (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. DA' ATTO che in ragione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, l'assegno CP_ unico erogato dall' compete di diritto a quest'ultima, per intero;
7. CONDANNA a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al Parte_1
15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLETTA, perché provveda alle pagina 12 di 13 trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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