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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4386/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA ZANETTI
[...] P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_2
contumace
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
PASQUALE RUOTOLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 : Parte_1
in via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 820/2024 del 14.04.2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova Giudice Dott.ssa Renata
Zaffanella nell'ambito del giudizio N.R.G. 6149/23 Gdp, depositata in cancelleria in data 15.04.2024, mai notificata , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella stessa (n.
07720230010619840000 notificata il 21.09.2023) per inesistenza del credito e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni suesposte, dichiarando che il resistente non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno ricorrente”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_2
Rigettare l'appello proposto dalla società , in quanto infondato Pt_1 Parte_1 Parte_1
in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 820/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 del Codice di Procedura Civile, da distrarsi in suo favore.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, (di seguito per brevità Parte_1
) impugna la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 820/2024 che ha rigettato la domanda Pt_1
di annullamento della cartella di pagamento n. 07720230010619840000, formulando un unico motivo con cui lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 133 e 135 del T.U.S.G., deducendo di aver dato esecuzione, quale terzo pignorato, all'ordinanza di assegnazione emessa al termine della procedura esecutiva pagando l'importo liquidato a favore del difensore direttamente alla creditrice, non disponendo la citata ordinanza che il pagamento venisse eseguito in favore dello Stato.
1.1 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
1.2 La causa, dichiarata la contumacia del , giunge in decisione allo stato degli Controparte_1
atti.
2. L'appello è fondato.
Questi i fatti.
L'odierna appellante è stata terza pignorata, in qualità di datrice di lavoro del debitore, nella Pt_1
procedura esecutiva n. RG 1564/2019 promossa da nei confronti di . Parte_2 Parte_3
La procedura si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 9.10.2019 (doc. 8) che ha liquidato le spese del creditore procedente in € 1.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%, quantificato il credito della procedente nei confronti dell'esecutato in € 29.440,58, oltre €
3.000,00 per mensilità di contributo al mantenimento maturate successivamente e assegnato alla procedente per tali titoli il 50% delle somme derivanti dal rapporto di lavoro.
L'avvocato della procedente ha comunicato l'ordinanza quantificando le spese di lite in € 1.794,00 e indicando l'IBAN di per eseguire i pagamenti. Parte_2
In data 30.10.2019 l'odierna appellante ha quindi versato, stante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo nelle more, € 2.223,47 a (bonifico doc. 10). Parte_2
3 Successivamente, il 21.9.2023, ha ricevuto la notifica della cartella oggi impugnata per € 2.004,70
(doc. 1), nella quale è indicato come titolo il ruolo atti giudiziari 2019 e l'ordinanza 9.10.2019 del
Tribunale di Padova.
2.1 Così ricostruiti i fatti, come correttamente invocato da parte appellante, nell'ordinanza del
9.10.2019 non vi è alcun riferimento al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., che prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Seppur in astratto si trattava di fattispecie nella quale lo Stato avrebbe avuto il diritto al pagamento in suo favore delle spese di lite liquidate, in concreto il provvedimento emesso non dispone in tal senso e quindi manca il titolo in virtù del quale il può procedere al recupero nei confronti CP_1 dell'odierno appellante.
In difetto di titolo nessuna cartella poteva essere emessa, con conseguente fondatezza dell'appello.
3. L'appello va quindi accolto, con annullamento della cartella di pagamento n.
07720230010619840000 e accertamento che nulla è dovuto dall'odierna appellante al in CP_1 relazione al procedimento esecutivo RG 1564/2019 e all'ordinanza del 9.10.2019.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell'appellante e a carico di e del , in base ai valori medi per studio, Controparte_3 Controparte_1
introduttiva e decisionale per il primo grado, minimi per le stesse fasi nel presente grado, considerata la mera ripetizione degli argomenti difensivi del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in integrale riforma della sentenza 820/2024 del Giudice di Pace di Padova, annulla la cartella di pagamento n. 07720230010619840000 e accerta che nulla è dovuto dall'odierna appellante al in relazione al procedimento esecutivo RG 1564/2019 e all'ordinanza del 9.10.2019. CP_1
Condanna altresì in solido il a Controparte_4 Controparte_3
rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per il primo Parte_1
4 grado in € 125,00 per spese ed € 913,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali e per il presente grado in € 272,00 per spese ed € 852,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 7 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4386/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA ZANETTI
[...] P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_2
contumace
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
PASQUALE RUOTOLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 : Parte_1
in via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 820/2024 del 14.04.2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova Giudice Dott.ssa Renata
Zaffanella nell'ambito del giudizio N.R.G. 6149/23 Gdp, depositata in cancelleria in data 15.04.2024, mai notificata , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella stessa (n.
07720230010619840000 notificata il 21.09.2023) per inesistenza del credito e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni suesposte, dichiarando che il resistente non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno ricorrente”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_2
Rigettare l'appello proposto dalla società , in quanto infondato Pt_1 Parte_1 Parte_1
in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 820/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 del Codice di Procedura Civile, da distrarsi in suo favore.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, (di seguito per brevità Parte_1
) impugna la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 820/2024 che ha rigettato la domanda Pt_1
di annullamento della cartella di pagamento n. 07720230010619840000, formulando un unico motivo con cui lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 133 e 135 del T.U.S.G., deducendo di aver dato esecuzione, quale terzo pignorato, all'ordinanza di assegnazione emessa al termine della procedura esecutiva pagando l'importo liquidato a favore del difensore direttamente alla creditrice, non disponendo la citata ordinanza che il pagamento venisse eseguito in favore dello Stato.
1.1 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
1.2 La causa, dichiarata la contumacia del , giunge in decisione allo stato degli Controparte_1
atti.
2. L'appello è fondato.
Questi i fatti.
L'odierna appellante è stata terza pignorata, in qualità di datrice di lavoro del debitore, nella Pt_1
procedura esecutiva n. RG 1564/2019 promossa da nei confronti di . Parte_2 Parte_3
La procedura si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 9.10.2019 (doc. 8) che ha liquidato le spese del creditore procedente in € 1.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%, quantificato il credito della procedente nei confronti dell'esecutato in € 29.440,58, oltre €
3.000,00 per mensilità di contributo al mantenimento maturate successivamente e assegnato alla procedente per tali titoli il 50% delle somme derivanti dal rapporto di lavoro.
L'avvocato della procedente ha comunicato l'ordinanza quantificando le spese di lite in € 1.794,00 e indicando l'IBAN di per eseguire i pagamenti. Parte_2
In data 30.10.2019 l'odierna appellante ha quindi versato, stante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo nelle more, € 2.223,47 a (bonifico doc. 10). Parte_2
3 Successivamente, il 21.9.2023, ha ricevuto la notifica della cartella oggi impugnata per € 2.004,70
(doc. 1), nella quale è indicato come titolo il ruolo atti giudiziari 2019 e l'ordinanza 9.10.2019 del
Tribunale di Padova.
2.1 Così ricostruiti i fatti, come correttamente invocato da parte appellante, nell'ordinanza del
9.10.2019 non vi è alcun riferimento al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., che prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Seppur in astratto si trattava di fattispecie nella quale lo Stato avrebbe avuto il diritto al pagamento in suo favore delle spese di lite liquidate, in concreto il provvedimento emesso non dispone in tal senso e quindi manca il titolo in virtù del quale il può procedere al recupero nei confronti CP_1 dell'odierno appellante.
In difetto di titolo nessuna cartella poteva essere emessa, con conseguente fondatezza dell'appello.
3. L'appello va quindi accolto, con annullamento della cartella di pagamento n.
07720230010619840000 e accertamento che nulla è dovuto dall'odierna appellante al in CP_1 relazione al procedimento esecutivo RG 1564/2019 e all'ordinanza del 9.10.2019.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell'appellante e a carico di e del , in base ai valori medi per studio, Controparte_3 Controparte_1
introduttiva e decisionale per il primo grado, minimi per le stesse fasi nel presente grado, considerata la mera ripetizione degli argomenti difensivi del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in integrale riforma della sentenza 820/2024 del Giudice di Pace di Padova, annulla la cartella di pagamento n. 07720230010619840000 e accerta che nulla è dovuto dall'odierna appellante al in relazione al procedimento esecutivo RG 1564/2019 e all'ordinanza del 9.10.2019. CP_1
Condanna altresì in solido il a Controparte_4 Controparte_3
rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per il primo Parte_1
4 grado in € 125,00 per spese ed € 913,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali e per il presente grado in € 272,00 per spese ed € 852,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 7 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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