Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/03/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1497/2022 R.G., promossa da:
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Massimo Giordano e Fabrizio Giordano;
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Marco Di Giugno e Marco Ramazzotti;
- PARTE OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2022, la compagnia aerea Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione dell n. 409/2022,
[...] CP_1 notificata in data 29.3.2022, nonché il presupposto verbale di accertamento e contestazione n.
258/18, notificato dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino in data
7.2.2018.
In forza del predetto verbale, si era contestata ad Parte_1
l'inosservanza dell'art. 3 d.lgs. 144/2007, sanzionata dall'art. 5 del medesimo decreto, in quanto il vettore avrebbe posto in essere la seguente condotta: “in data 14/12/2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni (casistica nr. 4) del volo LY 385 proveniente da Telaviv poiché due passeggeri presenti a bordo, tali Pt_2
ed entrambi di nazionalità Israele, venivano riportati in lista passeggeri
[...] Persona_1 con lo stesso numero di documento errato (1111111111) come riscontrabile dal report allegato”.
Pagina 1
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente ha lamentato:
1) la violazione dell'art. 14 legge 689/1981 e dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 144/2007, tenuto conto che la contestazione era stata comunicata il 7.2.2018 mentre il fatto addebitato si riferiva al volo EL proveniente da Tel Aviv in data 14.12.2017, talché risulterebbe vulnerato C.F._1
l'obbligo della contestazione immediata o comunque dell'indicazione delle ragioni che non l'avrebbero resa possibile;
2) la violazione dell'art. 3 d.lgs. 144/2007, non essendo stata preventivamente inoltrata al vettore dalla polizia di frontiera una specifica richiesta di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
3) la violazione dell'art. 3 d.lgs. 144/2007, risultando l'addebitato errore ascrivibile a un problema nella trasmissione telematica dei dati e non sussistendo dolo o colpa della compagnia;
4) la violazione dell'art. 5 d.lgs. 144/2007 e dell'art. 1, comma 2, legge 689/1981, per un verso poiché l'errore commesso dal vettore si era rivelato privo di offensività in concreto, non essendo insorto alcun dubbio circa l'identificazione del passeggero né essendo verificatasi alcuna situazione di pericolo al momento dei controlli da parte della Polizia di Frontiera;
per altro verso risultando la fattispecie sanzionatoria lesiva del principio di proporzionalità e ragionevolezza, con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 per violazione dell'art 49 della Carta di Nizza e degli artt. 3 e 27 Cost.;
5) la violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 “nella lettura costituzionalmente conforme dettata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1081/2020) alla luce della pronuncia della
Corte costituzionale n. 5/2021”, in quanto l'ordinanza-ingiunzione era stata notificata dopo quattro anni dalla contestazione, così violando il dovere di concludere il procedimento entro un termine ragionevole, nonché i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del relativo verbale di contestazione;
in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
In data 9.6.2023 l' si è costituita in giudizio, assumendo che le domande avversarie CP_1 dovessero essere respinte, in quanto infondate in fatto in in diritto, e instando per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Pagina 2 L'opposizione non è fondata.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, è sufficiente richiamare il costante orientamento della S.C. alla stregua del quale, in materia di sanzioni amministrative, “la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della medesima e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto – cioè i novanta giorni indicati dal comma 2 dell'art. 14 L. 689/1981 – alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (Cass. Civ., sez. II, 29.12.2009, n. 27508, concernente una sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale).
Posto che la notifica della contestazione della violazione – perfezionatasi il 14.12.2017 – è avvenuta in data 7.2.2018, è stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art 14 comma 2 della legge 689/1981, discendendo da ciò l'infondatezza della doglianza al riguardo sollevata dall'opponente.
Sul preteso pregiudizio subito dal vettore, in assenza della contestazione immediata, a causa della perdita dei dati trasmessi a fronte dell'obbligo di provvedere alla loro cancellazione entro 24 ore dall'arrivo del volo, si richiama e condivide quanto argomentato dalla Corte
d'Appello di Milano in una controversia analoga a quella in oggetto: “la cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme sopra richiamate, non può aver compromesso il diritto di difesa, poiché la verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi”, peraltro non essendo stata fornita la prova che la suddetta verifica sia stata vanamente tentata dalla compagnia
(cfr. Corte d'Appello di Milano, 16.06.2021, n. 1898, doc. 6 . La richiamata pronunciata CP_1 della Corte territoriale è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale, nel respingere il ricorso proposto dalla compagnia aerea, ha inoltre condivisibilmente sottolineato che “la normativa di settore, peraltro, dispone che il vettore aereo debba cancellare i dati dei passeggeri dopo 24 ore, ma limita tale obbligo ai soli "... dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale" (cfr. art. 4, primo comma), onde nessuna lesione del diritto di difesa
… si è verificata, nel caso di specie, perché comunque la compagnia avrebbe potuto (ed anzi, avrebbe dovuto) conservare i dati esclusi dall'obbligo di cancellazione previsto dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 144 del 2007, così assicurando la funzione di controllo dell'immigrazione presupposta alla norma speciale” (Cassazione civile sez. II, 19/07/2024, n.19957).
Rispetto al secondo motivo di opposizione, deve premettersi che, analogamente a quanto argomentato da una parte della giurisprudenza di merito, la preventiva richiesta della Polizia di
Frontiera di trasmettere i dati inerenti al volo può desumersi dalla stessa (pacifica) circostanza dell'invio dei dati – ancorché incompleti o erronei – da parte del vettore, “invio che, nel contesto di una comunicazione già intervenuta in ordine alla necessità di monitorare le tratte … non potrebbe avere spiegazione plausibile se non collegata ad una richiesta specifica, anche tenuto
Pagina 3 conto della delicatezza delle informazioni richieste (dati sensibili, che infatti devono essere cancellati entro un termine ristretto dall'invio). Se non vi fosse la richiesta specifica prevista dalla normativa violata, la comunicazione dei dati personali dei passeggeri da parte della
Compagnia aerea potrebbe costituire, infatti, violazione di altre norme in tema di tutela della riservatezza e non è, pertanto, verosimile che una Compagnia aerea fornisca per “prassi” dati personali dei passeggeri senza una richiesta specifica dell'Autorità che giustifichi la comunicazione” (Corte d'Appello di Milano, 16.06.2021, n. 1898; cfr. al riguardo Cassazione civile sez. II, 19/07/2024, n.19957: “nel caso di specie la Corte distrettuale ha accertato che i dati erano stati inviati da , seppure in ritardo, e da ciò, con ragionamento inferenziale, ha CP_2 dedotto che vi era stata una richiesta di trasmissione, non tempestivamente evasa dalla compagnia aerea. Trattasi di motivazione non implausibile, che si fonda sulla valutazione delle risultanze di fatto acquisite agli atti del giudizio di merito e che appare idonea a dar conto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di appello”).
Peraltro, la fattispecie sanzionata al comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 144/2007, a mente del quale
“la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti
o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”, si riferisce letteralmente alla trasmissione di dati incompleti o errati, senza esigere espressamente (ai fini dell'irrogazione della sanzione) la dimostrazione della specifica richiesta dell'autorità di polizia.
Per le ragioni sopra richiamate, la prova della specifica richiesta dell'autorità – ove comunque ritenuta necessaria – è desumibile dalla stessa trasmissione dei dati, vieppiù alla luce del contenuto della nota n. prot. 21148/2017 con cui il Ministero dell'Interno (Dipartimento di
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) aveva informato il vettore a proposito della necessità di predisporre tutte le misure Controparte_3 tecniche finalizzate alla trasmissione dei dati previsti dall'art. 4 comma 3 d. lgs. 144/2007 (all. 4
. CP_1
Per quanto concerne il terzo motivo di opposizione, costituisce una petizione di principio l'assunto secondo cui l'errore nella comunicazione del numero del passaporto sarebbe dipeso da un “problema generato dalla trasmissione dei dati”, ad ogni modo trattandosi di circostanza completamente indimostrata e comunque inidonea ad escludere la responsabilità del vettore.
In secondo luogo, nessuna obiezione è stata sollevata al giusto rilievo dell' nel CP_1 provvedimento impugnato secondo cui “quandanche la predetta anomalia tecnica fosse stata provata, l'art. 5 del D.M. 16/12/10 prevede che in caso di “indisponibilità dei servizi resi dal sistema informatico BCS per temporaneo impedimento o per particolari esigenze di interconnessione, la trasmissione dati potrà avvenire mediante il servizio di posta elettronica certificata e, in via residuale, di posta elettronica ordinarie e-mail oppure tramite telefax”. Tale procedura alternativa di invio dei dati API non risulta essere stata implementata. Si configura
Pagina 4 pertanto una condotta colposa confermando quanto contestato dagli agenti accertatori nel suddetto verbale”.
Rispetto al quarto motivo di opposizione, si evidenzia che la trasmissione anticipata, a cura dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio italiano ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera risulta previsto dal d.lgs. 144/2007 al dichiarato scopo di “migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale” (art. 1).
L'omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati è sanzionata poiché tale condotta vulnera l'interesse dello Stato al corretto controllo dei flussi migratori, compromettendo o comunque ritardando l'ordinato svolgimento delle verifiche demandate alla polizia di frontiera al momento dell'attraversamento dei valichi dai passeggeri in entrata nel territorio italiano (cfr. altresì Cassazione civile sez. II, 19/07/2024, n.19957: “la ratio dell'art. 5 è quella di prevenire il rischio connesso all'ingresso nel territorio nazionale di soggetti indesiderati e comunque di esercitare un'efficace attività di controllo sull'immigrazione, con specifico riferimento a determinati voli o tratte. La mancata trasmissione dei dati, o la loro ritardata trasmissione, vanificano tali esigenze, onde la sanzione si applica in relazione ad ambedue le condotte”).
La condotta contestata all'opponente, consistita nella errata trasmissione dei dati del passaporto di due passeggeri, integra senz'altro la fattispecie di pericolo sanzionata dall'art. 5, non potendo di contro ritenersi che l'interesse tutelato dalla norma sia violato solo allorquando consti in concreto che il passeggero di cui non sono stati trasmessi correttamente i dati sia stato poi sottoposto a verifiche o a provvedimenti restrittivi dalla polizia di frontiera.
Non si apprezzano motivi per sollevare la questione di legittimità costituzionale della fattispecie sanzionatoria, apparendo dirimente sottolineare che l'ampia cornice edittale (“da euro
5.000 ad euro 50.000”) consente al giudice di modulare la sanzione in correlazione al disvalore oggettivo e soggettivo del caso concreto.
Si ritiene non conferente ai fini della decisione l'ordinanza di archiviazione n. 13/2022 allegata dal ricorrente in data 1.2.2024, avente ad oggetto provvedimento di archiviazione di verbale di accertamento e contestazione elevato dalla Polizia di Frontiera in assenza della ricevuta di consegna comprovante la ricezione da parte del vettore della richiesta a mezzo pec della trasmissione dei dati API, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza che ammette la possibilità di fornire una prova indiretta o presuntiva della richiesta della Polizia di Frontiera.
Peraltro, la circostanza che in un diverso caso l' abbia optato per una più prudenziale CP_1 interpretazione del dettato normativo, anche a fronte del quadro giurisprudenziale fino a quel momento venutosi a delineare, non vincola l'ente in altri casi ad adottare necessariamente la medesima interpretazione, vieppiù ove si consideri la compresenza di discordanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
Pagina 5 Per quanto attiene all'ultimo motivo di opposizione, sembra opportuno riportare i principi autorevolmente enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 151/2021:
- il procedimento sanzionatorio regolato dalla richiamata legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali, affidata agli organi di vigilanza, è deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, è preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso, l'ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell'ordinanza di archiviazione. L'elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali è costituito dalla contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, se non è effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento». Il superamento di tale termine – che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere
l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione – è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
- analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione della fase decisoria, in quanto il censurato art. 18, al primo comma, dispone che, «[e]ntro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità», e al secondo comma che
«[l]'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati
i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto».
- l'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art.
28 della citata legge n. 689 del 1981.
Nel caso di specie, il termine quinquennale di cui al predetto art. 28 non è stato violato, posto che l'ordinanza-ingiunzione n. 409/2022 è stata notificata in data 29.3.2022 mentre il verbale di contestazione è stato comunicato il 7.2.2018, a fronte di una condotta integrata in data
14.12.2017.
Si ritiene che, pertanto, la potestà sanzionatoria sia stata tempestivamente esercitata, non apparendo di contro il tempo decorso dalla contestazione della violazione – in assenza di altri
Pagina 6 elementi non forniti dalla parte ricorrente né desumibili dalla documentazione agli atti – un indice di cattiva esplicazione dell'azione amministrativa.
Non sussistono i presupposti per ridurre l'importo della sanzione, siccome già irrogata in misura corrispondente al minimo edittale.
Ogni diversa contestazione non formulata nel ricorso introduttivo è inammissibile.
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'attore in applicazione del criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri ex DM 55/2014, considerata l'attività processuale effettivamente svolta.
Non si apprezza il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta);
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Depositato in Cancelleria il 21/03/2025.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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