Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Niccolò Landi e Alessandro Bovio presso i quali ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 8
1988 – atto n. 00470 – p.
2 - s. A06) in separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 dicembre 2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. e autorizzare i coniugi a vivere separati;
▪ ordinare al Comune di Roma (RM) e a tutti i comuni presso cui il matrimonio è trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
▪ omologare le seguenti condizioni:
1. al fine di regolare i loro rapporti, nell'ambito della completa definizione dei loro rapporti anche patrimoniali, quali atti indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, le parti desiderano definire la ripartizione dei beni indicati in premessa dal punto a) al punto m) come di seguito descritto: proprietà immobiliari
2. entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti si impegnano a sciogliere su base volontaria il fondo patrimoniale tra le stesse costituito in data 3 giugno 2013
(Notaio – n. rep. 54.093) avanti al Notaio concordemente scelto e le relative Persona_3 spese, a qualsiasi titolo, saranno sostenute con il c.d. “patrimonio comune” come individuato alla successiva condizione n. 7;
3. nel medesimo termine e contestualmente allo scioglimento del fondo, le parti prevedono quanto segue in relazione agli immobili cointestati:
3.i) si impegna a trasferire a , che accetta, il 50% della proprietà dei Parte_2 Parte_1 beni immobili sotto descritti e noti alle parti (casa coniugale con relative pertinenze e terreni anche ove non espressamente sotto riportati):
▪ immobile sito in Gorgonzola (MI), via Giuseppe Parini 76, piano S1-T-1, cat. A/7, foglio 13, particella 323, sub. 703;
▪ immobile sito in Gorgonzola (MI), via Giuseppe Parini 76, piano S1, cat. C/6, foglio 13, particella
323, sub. 703.
Resta inteso tra i coniugi che, sino al suddetto trasferimento di proprietà, avrà l'uso Parte_1 esclusivo del bene e gli stessi troveranno un accordo sui tempi del rilascio da parte del marito dopo la sottoscrizione del presente accordo;
ciò fermo restando l'intesa delle parti a che la
[...]
e le relative società controllate, di cui le parti sono soci e amministratori, abbia la Controparte_1 facoltà di mantenere la sede sociale presso la casa coniugale come sotto meglio indicato sino alla futura, eventuale vendita del bene immobile;
3.ii) si impegna a trasferire a , che accetta, il 50% della proprietà dei Parte_1 Parte_2 beni immobili sotto descritti e noti alle parti:
▪ immobile sito in LT (AO), località Cieloalto 1, piano 10, cat. A/2, foglio 7, particella
1045, sub. 234;
▪ immobile sita in LT (AO), località Cieloalto 1, piano 2, cat. A/2, foglio 7, particella 1045, pagina 2 di 8 sub. 266;
▪ immobile sita in LT (AO), località Cieloalto 1, piano S2, cat. C/6, foglio 7, particella 708, sub. 209;
▪ appartamento sito in OL (Croazia), località Banjole, Volme 146.
4. Le parti concordano in specifico che:
▪ ove possibile, si chiede l'applicazione dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e, quindi, l'esenzione da bollo, registro e imposta ipotecaria e da ogni altro tributo in quanto gli atti sopraindicati sono relativi al procedimento di separazione dei coniugi;
▪ gli oneri notarili e eventuali tasse e imposte che dovessero essere dovute - in relazione allo scioglimento del fondo e ai trasferimenti immobiliari sopra indicati in Italia e all'estero - saranno pagate dal c.d. “patrimonio comune” come individuato alla successiva condizione n. 7;
▪ sino alla futura, eventuale vendita del bene immobile e, in ogni caso, sino al termine massimo coincidente con il mese in cui la IGa percepirà un trattamento pensionistico, le spese Pt_1 abitative (a titolo esemplificativo, ordinarie, straordinarie, utenze) della casa coniugale continueranno ad essere sostenute tramite addebito sul c.d. “patrimonio comune” come individuato alla successiva condizione n. 7 e dalla società sino a quando la società vi manterrà la sede Controparte_1 legale.
Saranno sostenute con tali medesime modalità - cioè con integrale addebito sul c.d. “patrimonio comune” oppure insieme con la società - le spese connesse a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari quali, ad esempio: sistemazione piscina e controllo pompe;
rifacimento n. 2 infissi (salotto e cucina), sistemazione danni infiltrazione acqua in una camera da letto, eventuali sanatorie catastali, spese manutenzione giardino;
▪ al momento della futura, eventuale vendita della casa coniugale, potrà prelevare gli Parte_2 arredi di sua esclusiva proprietà, provenienti dalla sua famiglia di origine o da eredità;
▪ la gestione degli immobili siti in Valtournanche - Cervinia continuerà ad essere in capo alla
[...] in base al contratto di gestione immobiliare sottoscritto in data 22.12.2018 sino al Controparte_1 trasferimento di proprietà dei beni in capo a che, successivamente, disporrà le Parte_2 eventuali, opportune modifiche;
▪ in relazione all'immobile in OL (Croazia), si impegna a gestire l'operazione Parte_2 acquisendo e fornendo la documentazione necessaria e individuando il soggetto da officiare per il trasferimento che, da parte di verrà eseguito a mezzo di procura speciale. Sino al Parte_1 passaggio di proprietà e senza rivalsa anche per il passato, tutte le spese relative a tale immobile saranno sostenute integralmente da;
Parte_2
5. per quanto riguarda la multiproprietà in Spagna, le parti concordano che il marito ne avrà per il futuro l'uso esclusivo sopportandone le relative, eventuali spese non coperte dalla società intestataria;
conti correnti personali
6. in merito ai conti intestati a ciascun coniuge, si prevede quanto segue:
▪ le somme depositate sui conti correnti personali e gli investimenti/depositi amministrati su tali conti appoggiati restano nella esclusiva disponibilità e proprietà del coniuge già intestatario. In particolare:
▪ sono considerati patrimonio di i liquidi e il deposito amministrato sul conto n. 62044 Parte_1
Banca Intesa Roma;
▪ sono considerati patrimonio di i liquidi e il depositato amministrato sul conto n. Parte_2
6438345 FinecoBank. Si precisa che su tale conto corrente è stata versata anche la somma di € pagina 3 di 8 550.000,00 ottenuta da a debito verso con richiesta Parte_2 Controparte_1 sottoscritta in data 10 gennaio 2024 e che tale debito sarà rimborsato interamente da Parte_2
a secondo le condizioni del contratto in essere, senza alcun onere a carico di Controparte_1
né come socia né a titolo personale, onere da cui, in caso, si impegna a Parte_1 Parte_2 manlevarla;
conto corrente cointestato n. 8662120 presso Banca Intesa
7. in merito a tale conto, le parti prevedono quanto segue:
▪ titoli intestati: gli investimenti in titoli già intestati alle singole parti e appoggiati su tale conto restano intestati ai singoli coniugi e considerati patrimonio personale che ciascuna parte potrà decidere se trasferire su altro conto intestato in via esclusiva, sostenendone gli eventuali costi;
▪ titoli al portatore e somme liquide: preleverà la somma di € 100.000,00 (da versarsi Parte_1 su suo conto personale) entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero non appena possibile ove fosse necessario effettuare dei disinvestimenti per ottenere tale somma.
I titoli e le liquidità residue dopo tale operazione vengono considerati come beni di proprietà al 50% fra i coniugi costituenti un c.d. “patrimonio comune” e serviranno al pagamento delle “spese comuni o di sostentamento” della famiglia ove il nucleo familiare è inteso come i due coniugi ed i due figli. Per
“spese comuni o di sostentamento” si intendono: spese mediche, dentistiche, pagamento Fasdac, spese immobili cointestati non coperte dalla società (come sopra indicate), Controparte_1 eventuale colf in servizio presso la casa coniugale, contributi INPS Anna Formosa come indicato alla successiva condizione n. 12, spese figli condivise tra i coniugi (incluse le somme che verranno destinate a per supportarlo nell'acquisto di una abitazione in termini analoghi a quando fatto Per_2 per il figlio . Le relative uscite dovranno essere effettuate di comune accordo, senza che Per_1 ciascun coniuge possa operarvi in autonomia. Sono, quindi, esclusi da tale conto i pagamenti relativi a spese personali voluttuarie che saranno a carico dei singoli coniugi (o dei figli) che utilizzeranno i propri conti. In particolare, si precisa che le spese di gestione, manutenzione ed i consumi per l'imbarcazione Wild Cat IV, saranno interamente sostenute da anche se Parte_2
l'imbarcazione potrà essere nella disponibilità ed utilizzo dei figli e senza che possa Parte_1 avanzare diverse pretese sulle somme utilizzate per l'acquisto dell'imbarcazione. E' espressamente concordato che si impegna a garantire per il futuro e senza termine Parte_2 la copertura assicurativa medica a favore di , attraverso il Fasdac o altra assicurazione Parte_1 equivalente;
resta altresì inteso che le spese mediche e dentistiche di non coperte Parte_1 dall'assicurazione saranno sostenute da personalmente con copertura al 50% qualora Parte_2 le risorse del c.d. “patrimonio comune” si esauriscono o comunque non siano sufficienti per il relativo pagamento, come sopra previsto;
conto corrente cointestato n. 3915398 presso FinecoBank
8. ciascuna parte preleverà da tale conto una somma pari ad € 55.000,00 - trasferendola a un conto intestato in via esclusiva - entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero non appena possibile ove fosse necessario effettuare dei disinvestimenti per ottenere la liquidità. I titoli e le liquidità residue dopo tale operazione vengono considerati come beni di proprietà al 50% fra i coniugi e saranno contestualmente trasferite sul conto corrente cointestato n. 8662120 presso Banca
Intesa e andranno a incrementare il c.d. “patrimonio comune”. Le parti si impegnano a chiudere il conto cointestato presso FinecoBank non appena conclusa l'operazione indicata;
conto corrente cointestato n. 90844770 presso Banca Posta pagina 4 di 8 9. sono considerati patrimonio di i liquidi depositati su tale conto, mentre le polizze Parte_2 assicurative e previdenziali n. 5001284145 intestate a appoggiate su tale conto Parte_1 resteranno di esclusiva proprietà della stessa e si impegna ad esperire ogni pratica Parte_2 necessaria perché le polizze possano a richiesta della moglie essere disinvestite e il corrispettivo versato su un conto intestato in via esclusiva a;
Parte_1 partecipazioni societarie
10. in merito, le parti prevedono:
▪ con sede in Gorgonzola (MI), via Giuseppe Parini 76: Controparte_1 le quote di restano invariate con intestazione del 30% a e del Controparte_1 Parte_1
30% a e 20% a ciascun figlio. Le quote danno titolo ad ogni parte di percepire la Parte_2 propria quota di dividendi in funzione degli andamenti aziendali e delle delibere dell'assemblea soci per eventuali distribuzioni degli utili;
▪ con sede in Milano (MI), via Sella Quintino 4: Controparte_2 la IGa si impegna a trasferire al IG , che accetta, la quota alla stessa intestata Pt_1 Pt_2 della società come sopra indicata. Dal canto suo il IG si impegna a versare sul CP_2 Pt_2 conto corrente cointestato n. 8662120 presso Banca Intesa - ad incrementare il c.d. “patrimonio comune” - i dividenti derivanti dalla società sino al mese in cui la IGa percepirà un Pt_1 trattamento pensionistico (effettuando proporzionalmente i relativi calcoli). Si intendono, invece, espressamente esclusi eventuali proventi (anche se pagati come dividendi) in seguito alla vendita dell'immobile facente capo alla società.
Tale operazione sarà formalizzata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, in ogni caso, previa sottoscrizione di manleva da parte di a favore di Parte_2 per eventuali accertamenti o oneri venissero alla stessa imputati in relazione Parte_1 all'operazione concordata con il presente ricorso e, in generale, in relazione alla pregressa intestazione della quota e alla gestione societaria intercorsa ad oggi e sino al passaggio di proprietà; ciò con la finalità e a condizione che non derivino responsabilità di sorta in capo a a Parte_1 qualsiasi titolo collegate alla anche per il passato. CP_2
Le parti concordano in specifico che:
▪ ove possibile, si chiede l'applicazione dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e, quindi, l'esenzione da bollo, registro e imposta ipotecaria e da ogni altro tributo in quanto l'atto suindicato è relativo al procedimento di separazione dei coniugi;
▪ gli oneri notarili e eventuali tasse e imposte che dovessero essere dovute saranno pagate dal c.d.
“patrimonio comune” come individuato alla precedente condizione n. 7;
11. quanto ai finanziamenti societari in essere, le parti concordano in specifico che il finanziamento effettuato da a favore di Volme Resort doo della quale è socio al 75% per la somma Parte_2 pari a € 670.000,00 resta nella esclusiva titolarità dello stesso e il finanziamento effettuato da
[...]
a favore di per la somma pari a € 550.000,00 depositato presso il Controparte_1 Parte_2 conto corrente FinecoBank n. 6438345 allo stesso intestato sarà rimborsato interamente da Pt_2
secondo le condizioni del contratto in essere e nelle precisazioni già riportate alla condizione
[...]
n. 6;
12. le parti concordano, sempre come condizione utile al raggiungimento dell'assetto complessivo dei presenti accordi, quale atto indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, che la continui a corrispondere a un compenso di amministratore Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 8 pari a € 40.000,00 lordi all'anno almeno per gli anni necessari a conseguire i requisiti pensionistici provvedendo la società, inoltre, come per legge al pagamento dei contributi per la gestione separata.
Le parti si impegnano a svolgere ogni formalità a tal fine necessaria, personalmente e in qualità di soci amministratori della fermo lo svolgimento delle consuete mansioni da Controparte_1 parte della IGa I contributi pagati direttamente da all'INPS (gestione Pt_1 Parte_1 commercianti) per la sua carica di socio lavoratore continueranno ad essere addebitati al c.d.
“patrimonio comune” sul conto corrente cointestato come individuato alla condizione n. 7.
Resteranno, invece, a carico di i contributi dovuti alla Il compenso Parte_1 Parte_3 dovuto ad e i dividenti societari verranno versati sul conto personale della stessa. Resta Parte_1 inteso che qualora per qualsiasi motivo non dipendente dal dovesse venir meno il Parte_2 compenso a favore di i contributi per la gestione separata saranno sostenuti su base Parte_1 volontaria con addebito sul patrimonio comune o, in mancanza di risorse, da parte di Parte_2 personalmente.
Resta altresì inteso che continueranno a rimanere in essere a favore di gli Parte_1 attuali benefits aziendali collegati alla sua qualifica di socio (a titolo esemplificativo, autovettura con spese a carico della società – bollo, assicurazione, telepass, benzina -, cellulare e pc), soggetti alla disponibilità aziendale;
13. la pensione di e i dividenti societari verranno versati sul conto personale di Parte_2
; Parte_2
14. le condizioni così come concordate sono vincolate e subordinate le une alle altre e condivise nell'ambito e in ragione dell'accordo complessivamente raggiunto.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c.
Le parti, rispettivamente in data 17 gennaio 2025 e in data 20 gennaio 2025 Parte_1 Pt_2
, hanno provveduto al deposito della dichiarazione integrativa e con successive note scritte in
[...] sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c.
e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Roma, in data 10 settembre 1988 (Anno 1988 – atto n.
00470 – p.
2 - s. A06);
pagina 6 di 8 2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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