Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
In tema di previdenza e assistenza per gli avvocati, spetta la pensione indiretta al coniuge dell'iscritto deceduto senza avere maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, ove il "de cuius", pur titolare di pensione di invalidità, abbia proseguito l'esercizio della professione e abbia continuato a versare per dieci anni alla Cassa nazionale di previdenza forense i contributi per la maturazione del diritto alla predetta pensione di vecchiaia o di anzianità; ed infatti l'art. 7 della legge n. 576 del 1980, nello stabilire il criterio di distinzione fra la pensione di reversibilità e quella indiretta nonché lo specifico requisito assicurativo e contributivo di quest'ultima pensione (iscrizione alla Cassa e versamento di dieci anni di contribuzione), non esclude che, nel caso predetto, al superstite possa spettare la pensione indiretta, del tipo diverso da quello già in godimento del "de cuius", in coerenza con il principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati (principio che convive con quello di solidarietà: v. Corte cost. n. 1008 del 1988)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12074 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BROFFERIO n. 3, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE SBARRA, giusta procura speciale atto notar CARLO GUARANELLA di BARI del 7 marzo 2003, Rep. N. 80638;
- ricorrente -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1569/00 del Tribunale di BARI, depositatali 20/07/00 - R.G.N. 870/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RAMPIONI;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bari - in riforma dell'appellata sentenza del Pretore della stessa sede in data 22 gennaio 1997 - rigettava sia la domanda principale proposta da TA LO, contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (già Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori), per ottenere la pensione indiretta, in luogo della meno favorevole pensione di reversibilità, a seguito della morte (in data 18 marzo 1992) del coniuge, avvocato Francesco Resta, iscritto alla Cassa - che era titolare di pensione di invalidità (dal 1^ marzo 1979), ma aveva proseguito l'esercizio della professione per potere maturare il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità - sia la domanda subordinata - volta ad ottenere la restituzione dei contributi - essenzialmente in base ai rilievi rispettivi seguenti:
- il diritto alla pensione indiretta spetta ai previsti superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione" (art. 7, 3 comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576), mentre, alla data della morte (18 marzo 1992, appunto), l'avvocato Resta era già titolare di pensione d'invalidità (dal 1^ marzo 1979) e, peraltro, essendo nato il [...] ed essendo iscritto alla Cassa dal 1958, non aveva ancora maturato il requisito anagrafico (sessantacinque anni di età) per la pensione di vecchiaia, ne' il requisito assicurativo e contributivo (trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione) per la pensione di anzianità (di cui agli articoli 2 e 3, rispettivamente, della legge 20 settembre 1980, n. 576, cit.);
- la maturazione del diritto alla pensione di invalidità osta (ai sensi dell'articolo 21 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576) alla restituzione dei contributi.
Avverso la sentenza d'appello, TA LO propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La Cassa intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 3, legge 30 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 3 legge 11 febbraio 1992, n. 141, anche in relazione agli art. 2, 3, 5, 7, comma 1, nonché 21 della stessa legge) - TA LO censura la sentenza impugnata per averle negato la pensione indiretta, in luogo della meno favorevole pensione di riversibilità, a seguito della morte (in data 18 marzo 1992) del coniuge, avvocato Francesco Resta, iscritto alla Cassa - che era titolare di pensione di invalidità (dal 1^ marzo 1979), ma aveva proseguito l'esercizio della professione per potere maturare il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità - sebbene inducessero ad opposta conclusione le circostanze e le considerazioni seguenti:
- il riferimento alle sole pensioni di vecchiaia e di anzianità era evidente (nel testo originario dell'art. 7 della legge n. 576/80) - laddove si prevede la spettanza della pensione indiretta dei superstiti dell'iscritto defunto "senza diritto a pensione" - nonché per il meccanismo di calcolo delle stesse pensioni indirette (di cui al testo dello stesso art. 7 della legge n. 576/80, come sostituito dall'art. 3 legge n. 141/92);
- "come il godimento della pensione di invalidità non è incompatibile con la liquidazione della pensione di anzianità, così la reversibilità di detto trattamento di invalidità non è incompatibile con il diritto alla pensione indiretta (in relazione al mancato godimento della pensione di anzianità o di vecchiaia), a meno che non sia così espressamente disposto (...)";
- identica, poi, è la funzione della pensione di reversibilità e della pensione indiretta;
- peraltro, le circostanze che l'avvocato Resta non abbia maturato o non abbia esercitato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia non è d'ostacolo alla maturazione ed all'esrcizio - da parte dei superstiti - del diritto alla pensione indiretta, specie ove si consideri che per tale pensione sono prescritti requisiti meno severi, quali appena "dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa";
- l'equilibrio tra principio mutualistico e principio solidaristico nella previdenza forense, poi, è affidato alla eccezionalità della destinazione solidaristica dei contributi rispetto alla naturale incidenza sul trattamento pensionistico ed alla ripetibilità dei contributi medesimi;
- la ricostruzione prospettata dalla sentenza impugnata - che nega il diritto alla pensione indiretta, per la quale sussistono i requisiti assicurativi e contributivi, soltanto perché l'avvocato defunto era titolare di pensione d'invalidità - non si sottrae, comunque, ai dubbi di illegittimità costituzionale in relazione ai principi di solidarietà, uguaglianza - anche sotto il profilo della razionalità - e di tutela contro lo stato di bisogno per la perdita del reddito professionale (art. 2, 3, 38 cost.). Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 21 legge 30 settembre 1980, n. 576) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per averle negato anche la restituzione dei contributi versati dal defunto coniuge dopo il conseguimento della pensione di invalidità - siccome aveva richiesto in subordine - e propone questione di legittimità costituzionale della disposizione in materia (art. 21 legge 30 settembre 1980, n. 576, cit.) - se interpretata nel senso proposto dalla sentenza impugnata - negli stessi termini e con riferimento agli stessi parametri prospettati nel primo motivo.
Il primo motivo di ricorso è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe il secondo motivo.
2. È ben vero, infatti, che - a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (già Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori) - è prevista (art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, Riforma del sistema previdenziale forense, e successive modifiche), da un lato (comma 1), la reversibilità di tutte le pensioni dirette (nel testo originario della stessa disposizione, tuttavia, la reversibilità era limitata soltanto delle pensioni di anzianità e di vecchiaia) - a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni ed alle "condizioni stabilite per gli impiegati dello stato" - e, dall'altro (comma 3), la pensione indiretta (comma 3) - alle medesime condizioni ed a favore degli stessi superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione" - "sempreché quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa". Risulta stabilito, così, il criterio distintivo - peraltro di carattere generale (vedi l'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. n. 903, che - in tema di pensione ai superstiti a carico dell'AGO - parimenti fa riferimento al "caso di morte del pensionato e dell'assicurato") - tra la pensione di revesibilità e la pensione indiretta: la prima a favore dei superstiti del pensionato, la i seconda a favore dei superstiti dell1 "iscritto defunto senza diritto a pensione" (per una ipotesi analoga della stessa distinzione, vedi Cass. n. 3324/99, in tema di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti) e subordinata - oltre che alle medesime condizioni - allo specifico requisito assicurativo e contributivo ("dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa"), previsto contestualmente.
Coerentemente, se ne può ricavare, bensì, la conclusione che - al superstite del titolare di pensione diretta di un certo tipo (in ipotesi, di invalidità) - non possa spettare la pensione indiretta - ma soltanto quella di reversibilità - del medesimo tipo (in ipotesi, di invalidità, appunto).
Non se ne può invece ricavare, tuttavia, la conclusione ulteriore che - nella medesima ipotesi - al superstite non possa spettare la pensione indiretta, neanche di tipo diverso.
3. La prospettata negazione del diritto a pensione indiretta, ancorché di tipo diverso, non è prevista, infatti, neanche implicitamente, dalla legge, che si limita a tracciare - per quanto si è detto - il criterio discretivo della pensione di reversibilità dalla pensione indiretta (nonché a stabilire lo specifico requisito assicurativo e contributivo di quest'ultima pensione).
Inoltre, mal si concilia, da un lato, con il rapporto speculare - che corre tra pensioni dirette e pensioni ai superstiti - e, dall'altro, con l'esigenza di garantire la proporzionalità della pensione ai contributi versati, non essendo questa esclusa - (anche) nel sistema previdenziale forense - dal principio solidaristico (vedi, per tutte, Corte cost. n. 1008 del 1988, nonché n. 132 e 133 del 1984).
Invero, il titolare di pensione diretta di invalidità - a carico, appunto, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - può proseguire l'esercizio della professione, versando alla Cassa i contributi conseguentemente dovuti, e, una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, richiederne la liquidazione in sostituzione di quella di invalidità (art. 5 della stessa legge n. 576 del 1980, cit.).
Speculare risulta, quindi, il diritto che - in dipendenza della stessa prosecuzione dell'esercizio della professione, da parte del pensionato d'invalidità, e del versamento dei contributi conseguentemente dovuti - i superstiti possono maturare - alla pensione indiretta, appunto - e richiederne la liquidazione, in sostituzione della pensione di invalidità, spettante agli stessi superstiti a titolo di reversibilità.
Peraltro, diversamente opinando, i contributi - versati, dal pensionato d'invalidità alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in dipendenza della prosecuzione dell'esercizio della professione - concorrono, bensì, alla maturazione del diritto alle pensioni dirette di vecchiaia e di anzianità - in testa allo stesso professionista - ma non consentirebbero di perfezionare, tuttavia, lo specifico requisito assicurativo e contributivo ("dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa") - per l'insorgenza del diritto alla pensione indiretta a favore dei superstiti - sebbene quei contributi siano destinati (anche) al finanziamento della pensione medesima.
Ne risulterebbe palese il contrasto con il principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati - che non è escluso, per quanto si è detto, dal principio solidaristico (vedi Corte cost. n. 1008 del 1988, cit.) - con la conseguenza che la soluzione opposta, condivisa dalla Corte, pare l'unica coerente con la costituzione e, come tale, sarebbe comunque da preferire, quantomeno, come interpretazione adeguatrice.
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati - in quanto nega all'attuale ricorrente il diritto alla pensione indiretta, a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in dipendenza esclusiva della reversibilità nella pensione di invalidità (che, peraltro, è stata concessa al de cuius quando la reversibilità era ancora limitata, sia detto per inciso, soltanto alle pensioni di anzianità e di vecchiaia) - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
L'accoglimento dello stesso motivo, che ne consegue, all'evidenza assorbe il secondo motivo.
Ne risulta investita, infatti, la statuizione della sentenza impugnata, che rigetta la domanda di restituzione dei contributi (articolo 21 della stessa legge n. 576 del 1980, cit.), proposta dall'attuale ricorrente subordinatamente alla negazione del proprio diritto alla pensione indiretta.
4. Pertanto dev'essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione al motivo accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3 comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003