Art. 1.
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:
"La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole "penultima domenica di agosto".
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:
"La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole "penultima domenica di agosto".