Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
12.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 4819/2024
TRA
,in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Rosa Maria Siciliano e dall'avv. Biagio Cozzolino, come in atti;
Opponente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stella Matrone e
Pasquale Manfredi, come in atti;
Opposto
FATTO E DIRITTO Parte_1Con ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1 , quale dipendente dell'
[...] con la qualifica di collaboratore amministrativo e in servizio presso il
Dipartimento di Prevenzione, UOC Amministrativa, attualmente in pensione, esponeva di aver effettuato, nel periodo gennaio - giugno 2021, prestazioni di lavoro fuori orario di servizio per l'espletamento di attività di controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004; per la predetta attività il Direttore della Struttura U.O.C. dott. Per_1 , responsabile del Parte_2
progetto, liquidava il compenso spettante al ricorrente pari alla somma di euro
2.124,25 giusta determina dirigenziale prot. n.52 del 29.07.2021. L Controparte_2 non aveva provveduto al pagamento della suddetta somma nonostante il decorso del tempo e pertanto chiedeva di ingiungere all Parte_1 il pagamento delle suddette competenze. Questo Tribunale, accogliendo la richiesta, emetteva, in data
08.07.2024, ingiunzione di pagamento n. 186/2024 per euro 2.124.25 oltre interessi e rivalutazione, oltre il pagamento delle spese liquidate in €. 473,00 iva, cap, e rimborso forfettario come per legge.
[...] la somma di € 2124,25, a titolo di compensi dovuti, nonché il pagamento delle spese di procedimento nella misura di € 473,00, oltre oneri di legge. Ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "...respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio."
Parte opponente ha preliminarmente rilevato la carenza di un atto dispositivo e/o deliberativo d'approvazione dell'attività progettuale a cui aveva preso parte
; ha evidenziato l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda spiegata CP_1
dall'odierno opposto relativa il pagamento degli importi dovuti, per lesione del principio di omnicomprensività; ha rilevato, altresì, la sospensione delle determine di pagamento per il servizio extraorario prestato dal personale dipendente in ragione della mancata acquisizione del parere del Direttore della UOC Valutazione Risorse
Umane e Performance. CP_1Regolarmente instauratosi il contradditorio si è costituito in giudizio il sig.
[...], eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per carenza della deliberazione di autorizzazione ad impugnare il
D.I.n 168/ 2024, essendo unicamente presente in atti la procura speciale;
nel merito ha rilevato come nell'agosto 2024, medesimo periodo in cui veniva spiegata tale opposizione, l'ente aveva provveduto alla liquidazione degli importi dovuti.
Per l'effetto ha concluso, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I., per il rigetto dell'opposizione nonché per la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
***
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio, con riferimento alla sorta capitale pari ad Parte euro 2.124.25 per cui la ha effettuato il pagamento con lo statino paga di agosto
2024.
L'azienda sanitaria va comunque condannata al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito alla data del saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si rende opportuno riepilogare i fatti giuridicamente rilevanti ai fini del decidere come segue. Il ricorso monitorio ed il pedissequo provvedimento venivano notificati all' Pt_1
[...] in data 22.07.2024; successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, nel mese di agosto 2024, 1' Controparte_2 provvedeva a corrispondere al ricorrente esclusivamente la somma ingiunta pari ad euro 2.124.25 come si evince dalla busta paga del mese di agosto 2024, ma non gli interessi né le competenze legali del procedimento monitorio. - Inoltre, in data 14.02.2025 1 Parte_1 provvedeva a notificare ricorso in opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. Parte Sostiene la che l'opposizione veniva incardinata in un momento antecedente al pagamento, che veniva, poi, spontaneamente eseguito dai Servizi Aziendali a ciò preposti;
la difesa decideva di notificare comunque il ricorso in opposizione, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, al fine di coltivare il giudizio sia pur al solo scopo di ottenere le revoca del decreto ingiuntivo ed evitare, pertanto, che nei confronti dell' Controparte_2 divenisse esecutivo un titolo afferente poste petitorie in realtà già soddisfatte.
Ebbene, non risulta che il presente giudizio sia stato intrapreso e coltivato con malafede e/o colpa grave e quindi in violazione al disposto ex art. 96 cpc.; la richiesta condanna per lite temeraria va dunque rigettata, non ravvisandosi i presupposti di legge. Le spesedel giudizio in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della data del pagamento sono poste a carico dell'azienda convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'azienda convenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 2.124.25 a far data dalla maturazione del credito sino all'avvenuto pagamento;
c) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
[...] liquidate in complessivi euro 1580,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 12.06.2
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè