Articolo 1 della Legge 29 giugno 1933, n. 860
Versione
25 luglio 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Francisci - Acerbi

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 25 luglio 1933